Incarto n. 12.2001.00191
Lugano 2 settembre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1994.00077 (già 14/1994) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1promossa con petizione 28 gennaio 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a riconsegnargli il 38.4% delle partecipazioni nelle società __________ con sede a __________ (4'387'498 azioni "serie B"), __________ con sede a __________ (4'387'448 azioni), __________ con sede a __________ (2'360'602 azioni), __________ con sede a __________ (36'000'000 azioni), __________ con sede a __________ (1'603'875 azioni) e __________ con sede a __________ (49 azioni), nonché il 38.4% dei crediti verso banche e verso società del gruppo, da lei detenuti fiduciariamente in virtù della convenzione fiduciaria del 28 agosto 1989, statuiti in fr. …, ritenuto che in sede conclusionale la seconda parte del petitum è stata corretta e completata nel senso che andavano pure restituiti il 38.4% di ogni altra partecipazione societaria, dei crediti verso altre persone e di ogni altro bene della convenuta, detenuti sulla base del medesimo contratto fiduciario, senza più indicare alcun importo;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, dopo aver decretato il 1° marzo 2001 l'accoglimento di una domanda di restituzione in intero formulata dall'attore il 4 ottobre 1999, ha parzialmente accolto, con sentenza 22 ottobre 2001, in particolare nella misura in cui la petizione aveva per oggetto le partecipazioni nelle società __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________ e __________ con sede a __________, caricando gli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili;
appellanti entrambe le parti: l'attore, con atto di appello 13 novembre 2001, con cui chiede la riforma della sentenza nel senso di accogliere integralmente la petizione, in subordine di accertare l'esistenza e la fondatezza della pretesa relativa alla restituzione degli altri beni, crediti e partecipazioni, e in ogni caso di caricare tutti gli oneri processuali e le ripetibili alla controparte, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta, con atti di appello 22 marzo 2001 e 13 novembre 2001, con cui chiede di riformare il decreto 1° marzo 2001 nel senso di respingere la domanda di restituzione in intero rispettivamente di riformare la sentenza 22 ottobre 2001 nel senso che la petizione sia stralciata dai ruoli siccome priva d'oggetto nella misura in cui si riferiva alle partecipazioni nelle società __________ con sede __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________ e __________ con sede a __________ con spese e ripetibili a carico della controparte o in subordine di respingerla integralmente, e in ogni caso di respingere formalmente le domande cautelari ancora pendenti, il tutto pure con protesta di spese e ripetibili delle due sedi;
mentre l'attore, con osservazioni 14 gennaio 2002, e la convenuta, con osservazioni 8 gennaio 2002, postulano la reiezione dei gravami di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1975 __________ e __________, soci il primo al 60% e il secondo al 40% della società colombiana __________ con sede a __________, sottoscrissero un mandato fiduciario (doc. B) con la società svizzera __________, in forza del quale quest'ultima avrebbe dovuto detenere ed amministrare le loro partecipazioni nella società colombiana, fermo restando che essa avrebbe potuto e dovuto agire solo in presenza di istruzioni concordi di tutti i mandanti; col passare del tempo anche ulteriori loro partecipazioni in altre società latinoamericane vennero sottoposte all'accordo. Nell'agosto 1989 la convenzione fiduciaria è stata rinnovata (doc. C), con il solo aumento del numero dei mandanti, che ora erano tre, ritenuto che accanto a __________, socio ora al 57.6%, ed __________, socio al 38.4%, subentrava pure __________ con una quota del 4%.
Con scritto 10 settembre 1993 (doc. H) __________ ha revocato con effetto immediato il mandato fiduciario, chiedendo la restituzione dei beni di sua spettanza. Il rifiuto opposto dalla fiduciaria ha dato origine alla presente causa.
B. Con petizione 28 gennaio 1994 __________, ritenendosi legittimato a revocare il mandato fiduciario segnatamente per motivi gravi, a seguito delle violazioni contrattuali commesse dalla fiduciaria, che in relazione a un'assemblea di __________ di __________ svoltasi nel giugno 1993 non si era attenuta alle sue istruzioni seguendo invece quelle, per lui svantaggiose, dell'azionista di maggioranza __________, ha chiesto la condanna di __________. a riconsegnargli tutte le partecipazioni, beni e crediti di sua spettanza, da lei detenuti fiduciariamente, ovvero il 38.4% delle partecipazioni nelle società __________ con sede a __________ (4'387'498 azioni "serie B"), __________ con sede a __________ (4'387'448 azioni), __________ con sede a __________ (2'360'602 azioni), __________ con sede a __________ (36'000'000 azioni), __________ con sede a __________ (1'603'875 azioni) e __________ con sede a __________ s (49 azioni), nonché il 38.4% dei crediti verso banche e verso società del gruppo, statuiti in un importo imprecisato, ritenuto che in sede conclusionale la seconda parte del petitum è stata corretta e completata nel senso che andavano pure restituiti il 38.4% di ogni altra partecipazione societaria, dei crediti verso altre persone e di ogni altro bene detenuto dalla convenuta.
C. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando innanzitutto che l'attore, da solo, potesse validamente revocare il mandato fiduciario conferitole congiuntamente dai tre mandanti. In ogni caso, in occasione dell'assemblea di __________ essa non avrebbe agito alle spalle dell'attore e l'opposizione di quest'ultimo alle decisioni assembleari adottate, per nulla giustificata, sarebbe pretestuosa e per nulla ragionevole.
D. Al termine dell'istruttoria, il 2 settembre 1999, la convenuta ha comunicato alla pretura di aver nel frattempo ottenuto il consenso che mancava da parte degli altri due fiducianti a che venissero restituiti all'attore i titoli societari da lui rivendicati con la petizione: di conseguenza, essendo venuta meno la sua riserva in merito alla richiesta di restituzione dei titoli azionari formulata dall'attore, essa aveva provveduto a notificare alle diverse società il trasferimento dei titoli all'attore e simultaneamente a restituirgli i titoli detenuti fiduciariamente. Essa ha tenuto a precisare che in ogni caso la restituzione dei titoli non significava accettazione da parte sua delle tesi di fatto e di diritto dell'attore nella causa, che rimaneva pendente limitatamente a quanto non ancora consensualmente restituito.
E. Con decreto 1° marzo 2001 il Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero 4 ottobre 1999, con cui l'attore chiedeva di poter assumere agli atti alcuni documenti (doc. III-MMM), a suo dire significativi, nella misura in cui attestavano un'ulteriore scorrettezza da parte della convenuta, tale da legittimare la revoca del mandato con effetto immediato, convenuta che nell'autunno 1999 non gli aveva restituito incondizionatamente i titoli, ma per una parte di essi aveva fatto annotare una restrizione della facoltà di disporre a vantaggio di __________.
F. Con appello 22 marzo 2001 la convenuta ha chiesto la riforma del decreto nel senso di respingere la domanda di restituzione in intero, contestando in sostanza la rilevanza dei documenti di cui l'attore chiedeva di potersi prevalere.
Il Pretore, con pronuncia 23 marzo 2001, non ha ritenuto di dover concedere al gravame l'effetto sospensivo richiesto.
G. Con sentenza 22 ottobre 2001 il Pretore ha accolto la petizione nella misura in cui aveva per oggetto le partecipazioni della convenuta nelle società __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________, __________ con sede a __________ e __________ con sede a __________, caricando gli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto preso atto dello scritto 2 settembre 1999 della convenuta e, visto che l'attore contestava che la controparte avesse dato seguito al suo impegno di restituzione, ha condannato quest'ultima a restituirgli le partecipazioni chieste con la petizione; per sapere se lo scritto in questione dovesse essere considerato come acquiescenza, egli ha quindi provveduto ad esaminare se la petizione fosse fondata già al momento della sua introduzione, concludendo per l'affermativa: a suo giudizio, in effetti, ritenuto in particolare che tra i mandanti non vi era quella comunanza di interessi che caratterizzava la società semplice, l'attore era senz'altro legittimato a revocare singolarmente il mandato fiduciario, oltretutto in considerazione del fatto che la convenuta gli aveva fornito un valido motivo per la revoca dello stesso, dipartendosi nel giugno 1993 dalle istruzioni da lui ricevute. Diversa invece era la soluzione in punto alla domanda di restituzione del 38.4% dei crediti verso banche e società del gruppo, che, non quantificati con la petizione, non erano stati specificati nella loro entità nemmeno con gli allegati successivi, per cui tale richiesta è stata sanzionata come irricevibile. Il Pretore ha infine precisato che l'emanazione del giudizio di merito rendeva prive d'oggetto le domande cautelari ancora pendenti, circostanza di cui si sarebbe tenuto conto nell'attribuzione delle ripetibili.
H. Entrambe le parti hanno inoltrato appello contro la sentenza.
L'attore, con memoriale 13 novembre 2001, ha chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, in subordine di accertare l'esistenza e la fondatezza della pretesa relativa alla restituzione degli altri beni, crediti e partecipazioni, e in ogni caso di caricare tutti gli oneri processuali e le ripetibili alla controparte: a suo dire, la pretesa volta alla restituzione degli altri beni, crediti e partecipazioni, già formulata in sede conclusionale senza che la controparte avesse avuto nulla da obiettare, era perfettamente ricevibile come domanda condannatoria e in ogni caso, se anche non lo fosse stata, il primo giudice avrebbe dovuto accoglierla nella forma di un'azione di accertamento.
La convenuta, con appello di pari data, oltre a confermare il mantenimento del suo precedente gravame (art. 309 cpv. 3 CPC), ha chiesto di riformare la sentenza nel senso che la petizione fosse stralciata dai ruoli siccome priva d'oggetto nella misura in cui si riferiva alle partecipazioni nelle 6 società latinoamericane con spese e ripetibili a carico della controparte o in subordine di respingerla integralmente: a suo dire, lo scritto del 2 settembre 1999 aveva reso priva d'oggetto la lite relativa alle partecipazioni azionarie, che in quella misura doveva dunque essere stralciata dai ruoli; ad ogni buon conto la petizione era ampiamente infondata sin dall'inizio, atteso che la dottrina maggioritaria, confortata dal Tribunale federale, non riconosceva al singolo mandante la facoltà di revocare un mandato conferito congiuntamente e in ogni caso, anche seguendo la tesi minoritaria fatta propria dal Pretore, l'esito non sarebbe stato diverso, in quanto tra i mandanti vi era senz'altro un rapporto societario. Essa chiede infine che le domande cautelari ancora pendenti, dichiarate prive d'oggetto dal Pretore, il quale tuttavia non ha concretizzato tale decisione nel dispositivo, vengano formalmente respinte.
I. Delle osservazioni con cui entrambe le parti postulano la reiezione dei gravami avversari si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Motivi di opportunità impongono di esaminare dapprima l'appello inoltrato dall'attore (consid. 2) e solo successivamente gli appelli presentati dalla convenuta (consid. 3 e 4).
2. Come accennato, l'attore chiede di accogliere integralmente la petizione, in subordine di accertare l'esistenza e la fondatezza della pretesa volta alla restituzione del 38.4% degli altri beni, crediti e partecipazioni detenuti fiduciariamente dalla convenuta, e in ogni caso di caricare a quest'ultima tutti gli oneri processuali e le ripetibili, ritenendo in sostanza di essere legittimato a revocare singolarmente il mandato, a maggior ragione in presenza di motivi gravi. Le sue richieste sono manifestamente infondate.
Pacifica l'applicazione del diritto svizzero (cfr. clausola 10, doc. B e C) al contratto fiduciario che lega l'attore, __________ e __________ da una parte e la convenuta dall'altra, va in effetti rilevato che la dottrina maggioritaria (Gautschi, Berner Kommentar, N. 13d ad art. 404 CO; Hofstetter, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in Schweizerisches Privatrecht, Vol. VII/2 p. 56; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, Vol. I, p. 367 n. 68), fatta propria dal Tribunale federale (sia pure in materia di conto congiunto, DTF 94 II 318 e 101 II 120; contra: Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, N. 6 ad art. 404 CO; Weber, Basler Kommentar, 2. ed., N. 7 ad art. 404 con rinvio a N. 4 ad art. 403 CO), ha avuto modo di stabilire che un mandato conferito congiuntamente non può essere revocato ai sensi dell'art. 404 CO da ogni singolo mandante, ma va invece revocato congiuntamente. Se anche si volesse seguire, come il Pretore, la tesi di Fellmann (Berner Kommentar, N. 45 ad art. 404 CO), che propugna una soluzione differenziata, rilevando che la revoca individuale è possibile se i mandanti non sono legati tra loro da un rapporto sociale o da una comunione d'interessi, l'esito della lite non sarebbe comunque diverso, visto e considerato che nel caso di specie i tre mandanti della convenzione fiduciaria non perseguivano, almeno inizialmente -finché l'attore, nel 1993, non ha contestato le modalità di pagamento del suo salario e la mancata ridistribuzione degli utili (cfr. la testimonianza dell'attore avanti al tribunale arbitrale doc. 21 p. 3, teste __________ p. 5, __________ p. 2; risposta p. 5)- interessi contrastanti (ipotesi quest'ultima che escluderebbe l'affectio societatis, cfr. Fellmann, op. cit., N. 21 e 30 ad art. 403 CO), ma avevano conferito il mandato fiduciario non solo allo scopo di celare la loro qualità di azionisti in __________, ma anche per meglio amministrare e dunque far progredire il gruppo chimico-industriale di cui essi erano soci, formando con ciò implicitamente una società semplice: ciò è innanzitutto provato dal teste __________, il quale, rispondendo affermativamente alla domanda 5, ha confermato che la sottoscrizione della convenzione aveva proprio come scopo di tenere legati i tre soci e di imporre loro un atteggiamento comune e una linea comune nell'amministrazione delle __________ (rogatoria p. 3); l'esistenza di una società semplice tra i fiducianti o comunque di un rapporto giuridico analogo, cui le parti -contrariamente a quanto ritenuto dall'attore- avevano già accennato negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 2, 20 e seg., replica p. 5 e 12, duplica p. 10 e 21, con riferimento a non meglio definiti "rapporti interni" tra le parti), è in ogni caso pure provata dal fatto che essi erano soci, ciascuno con mansioni diverse, ma sempre nelle medesime proporzioni (57.6%, 38.4% e 4%), in tutta una serie di società formanti il gruppo __________ (cfr. doc. 21 p. 1 e seg.), partecipazioni che erano state sottoposte alla convenzione fiduciaria con la convenuta, di cui essi erano a loro volta azionisti nella solita percentuale (doc. 21 p. 2); tanto più che lo stesso attore, riferendosi ai mandanti, parlava di un rapporto tra "soci" (doc. 21 p. 6) e di "unione societaria" (interrogatorio formale ad 7), mentre egli, analogamente agli altri testimoni (testi __________, __________, __________ e __________), riferendosi alle società da loro partecipate, parlava di "gruppo" rispettivamente di "società __________ " (ad es. doc. M, 2a; interrogatorio formale ad 3, 6 e 7; teste __________ p. 13; petizione p. 9, duplica p. 5 e 13).
L'attore non può d'altro canto richiamarsi ad un'eventuale revoca del mandato per motivi gravi, che in realtà non costituisce una nuova e diversa facoltà di scioglimento del mandato accanto a quella di cui all'art. 404 cpv. 1 CO: l'unica differenza con quest'ultima risiede in effetti nel fatto che in tal caso colui che revoca il mandato intempestivamente non è tenuto a risarcire all'altra parte il danno che gliene deriva, come invece sancito dall'art. 404 cpv. 2 CO (cfr. Fellmann, op. cit., N. 91 ad art. 404 CO), ritenuto che per la legittimazione attiva a revocare in caso di più mandanti vale quanto esposto in precedenza.
3. Delle due richieste principali formulate dalla convenuta con il suo gravame del 13 novembre 2001, ovvero la riforma della sentenza nel senso di stralciare dai ruoli la petizione siccome priva d'oggetto nella misura in cui si riferiva alle partecipazioni nelle 6 società latinoamericane rispettivamente di respingerla integralmente, la seconda è senz'altro irricevibile, atteso che in sede conclusionale la parte convenuta non aveva più preteso l'integrale reiezione della petizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 307; IICCA 10 luglio 1995 in re B. SA/R.), ma si era limitata a postulare che la stessa fosse respinta nella misura in cui non fosse stata stralciata dai ruoli siccome priva d'oggetto (conclusioni p. 29); l'altra, come vedremo, deve a sua volta essere disattesa.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la dichiarazione 2 settembre 1999 con cui essa aveva comunicato alla pretura di aderire alla richiesta di restituzione delle partecipazioni azionarie in 6 società latinoamericane non implicava che la lite relativa alle stesse diventava priva d'oggetto, eventualità che al contrario si verifica allorché l'oggetto del contendere viene meno per motivi non ascrivibili alle parti (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 204), ma piuttosto che la stessa veniva meno per acquiescenza (IICCA 17 febbraio 1998 in re S. AG/S. S.r.l. e lc.), tanto più che la circostanza che essa con quello scritto non abbia inteso riconoscere il buon fondamento della pretesa attorea, ma abbia deciso di agire in tal senso siccome in definitiva autorizzata dagli altri due fiducianti, è irrilevante, ritenuto che per costante giurisprudenza l'acquiescenza è un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 12 ad art. 352; cfr. pure Guldener, op. cit., p. 400 e seg.). Il quesito a sapere se nelle particolari circostanze l'acquiescenza (in casu parziale) debba essere in concreto sanzionata con un giudizio di stralcio invece che con un giudizio di condanna, come stabilito dal primo giudice, può in definitiva rimanere irrisolto, ritenuto che nel petitum d'appello, che è vincolante per l'autorità giudicante, pena la nullità della sentenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 309), la convenuta -rappresentata nell'occasione da un avvocato professionista, ciò che non consente di ammettere un minor rigore formale (Häfliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, p. 122; ICCTF 7 marzo 1997 in re C./C.; IICCA 21 luglio 1997 in re C./R. SA, 28 luglio 1997 in re T. S.n.c./G., 29 settembre 1997 in re L./O., 9 settembre 1998 in re F./G.)- si è limitata a postulare lo stralcio (parziale) perché la lite era divenuta priva d'oggetto, ma non ha assolutamente preteso, nemmeno in via subordinata, che lo stralcio si imponesse anche per la sua acquiescenza, fermo restando che a favore della tesi condannatoria del Pretore vi è comunque il fatto che non era stato provato che la riconsegna delle partecipazioni fosse avvenuta incondizionatamente. Ritenuto che per costante giurisprudenza l'acquiescenza, totale o parziale, implica soccombenza della parte convenuta e l'obbligo per quest'ultima, seppur con ampio margine d'apprezzamento per il giudice, di assumersi le spese processuali e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 12 ad art. 352 e m. 1 seg. ad art. 151; IICCA 17 febbraio 1998 in re S. AG/S. S.r.l. e lc.), nel caso di specie il giudizio di prima istanza, che a fronte di un'acquiescenza parziale ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuna gli oneri processuali compensate le ripetibili, non si appalesa come arbitrario o altrimenti insostenibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 32 ad art. 148) e può senz'altro essere confermato dall'autorità d'appello (IICCA 14 dicembre 1994 in re B./G. Ltd.).
Del tutto infondata è pure la richiesta con cui la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere formalmente le domande cautelari ancora pendenti (quella relativa alla nomina di un amministratore giudiziale e quella avente per oggetto la richiesta dell'attore di disporre delle azioni di __________ con sede a __________, non ancora consegnategli nell'autunno 1999) che il Pretore aveva dichiarato prive d'oggetto in conseguenza dell'emanazione del giudizio di merito, senza tuttavia aver concretizzato tale decisione nel dispositivo. Intanto si osserva che il mancato accoglimento delle stesse risulta implicitamente dalla particolare formulazione del primo giudizio, nella misura in cui si dice che la petizione è accolta, ma unicamente con riferimento alla consegna delle partecipazioni delle 6 società del gruppo __________. D'altro canto va evidenziato che il fatto che le cautelari fossero divenute prive d'oggetto comportava semmai il loro stralcio (art. 351 CPC) e non invece l'emanazione di un giudizio di reiezione, come preteso nel gravame. Nulla permette infine di concludere che il giudice di prime cure non abbia effettivamente tenuto conto dell'esito delle cautelari nella fissazione e nella ridistribuzione delle spese e delle ripetibili complessive, tanto più che l'attribuzione degli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili, da lui decisa, non sarebbe arbitraria nemmeno nel caso in cui si concludesse che le stesse erano destinate ad essere respinte.
Prima di passare all'altro appello inoltrato dalla convenuta, si impone un'ultima considerazione. Sempre nel gravame 13 novembre 2001, dopo aver evidenziato il fatto che al momento della riconsegna essa deteneva ancora 99'991 azioni di __________ con sede a __________ e 9 azioni di __________ con sede a __________, la convenuta ha asserito che il dispositivo adottato dal Pretore era in ogni caso erroneo, laddove essa era stata condannata a riconsegnare anche le azioni di __________ con sede a __________, che nel frattempo era stata assorbita da un'altra società (p. 12): ora, a parte il fatto che in sede conclusionale essa non aveva più ritenuto di evidenziare tali circostanze -in parte da lei già allegate in precedenza (cfr. risposta p. 10)- con la conseguenza che le stesse, abbandonate o comunque non più riproposte e dunque non più ritenute rilevanti dalla parte stessa, non sono state considerate, giustamente, dal Pretore, va evidenziato che le stesse, in particolare la critica relativa alle azioni __________ -l'unica che la parte sembrerebbe aver formalmente sollevato- nuovamente eccepite in questa sede, sono senz'altro irricevibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 307). Ma non solo: il preteso diverso quantitativo di azioni da riconsegnare nemmeno è stato provato con l'appello e dunque non può essere preso in considerazione; la prova in tal senso è stata in definitiva apportata, anche per quanto riguarda le azioni di __________ con sede a __________, solo con le osservazioni all'appello di controparte (ad II/8a), ma all'assunzione dei documenti attestanti quelle circostanze, prodotti in quell'occasione (doc. 36-43), oltre al fatto che gli stessi nulla avevano a che vedere con l'avverso gravame, osta ovviamente l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Ad ogni buon conto, le censure della convenuta a tale riguardo neppure sono state concretizzate con una corrispondente richiesta di petitum, di modo che le stesse rimangono fine a sé stesse e non possono in nessun caso comportare la modifica del primo giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 7 ad art. 309).
4. La convenuta contesta pure il giudizio con cui il Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero 4 ottobre 1999 dell'attore, osservando che i doc. III-MMM che quest'ultimo intendeva produrre non erano in realtà rilevanti per l'esito della causa. A torto.
Per giurisprudenza invalsa, nell'esaminare l'influenza di prove e fatti ai sensi dell'art. 138 CPC il giudice deve limitarsi ad un giudizio di apparenza e di verosimiglianza, senza dover controllare troppo in profondità la fondatezza delle circostanze allegate o la rilevanza delle prove, che saranno in ogni caso oggetto di un più accurato esame da parte del giudice di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 138). Nel caso di specie i documenti di cui l'attore chiedeva l'assunzione non apparivano, ad un primo sommario esame, del tutto irrilevanti, nella misura in cui permettevano di comprovare un comportamento non neutrale della convenuta, a svantaggio dell'attore e a vantaggio dell'azionista di maggioranza __________, che in quanto tale, seguendo la tesi di diritto dell'attore, fatta propria dal Pretore con il giudizio di merito, avrebbe costituito un ulteriore motivo grave per revocare il mandato con effetto immediato. Poco importa se, statuendo sull'appello contro il giudizio di merito, questa Camera non abbia condiviso l'assunto del Pretore circa la facoltà del singolo fiduciante di revocare individualmente il mandato conferito congiuntamente, determinante essendo, come detto, unicamente l'esito dell'esame sommario.
5. Ne discende la reiezione dei tre gravami.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 marzo 2001 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello di cui al dispositivo n. I, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.da anticiparsi dall’appellante __________, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. L’appello 13 novembre 2001 di __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d'appello di cui al dispositivo n. III, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4'950.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5'000.da anticiparsi dall’appellante __________, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 5'000.- per ripetibili.
V. L’appello 13 novembre 2001 di __________ è respinto.
VI. Le spese della procedura d'appello di cui al dispositivo n. V, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4'950.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5'000.da anticiparsi dall’appellante __________, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 5'000.- per ripetibili.
VII. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario