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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.09.2002 12.2001.180

September 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,569 words·~8 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00180

Lugano 10 settembre 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa a procedura accelerata ex art. 85a LEF (inc. OA.2001.53 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) promossa con petizione 2 ottobre 2001 da

__________

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

chiedente l'accertamento d'inesistenza di un debito di fr. 170'000.- relativamente all'esecuzione __________ dell'UEF di Locarno, promossa nei suoi confronti dalla società convenuta;

in cui il Pretore, con decisione 16 ottobre 2001, sentite le parti, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione a causa della propria incompetenza territoriale;

appellante l'attore che, postulando assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, chiede la riforma del giudizio pretorile, sostenendo la competenza territoriale del Pretore di Locarno-Città;

lette le osservazioni 12 novembre 2001 della convenuta che propone la reiezione sia della domanda di assistenza giudiziaria, sia dell'appello;

esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;

considera

in fatto e in diritto:

                                   1.   In occasione della liquidazione di un contratto di lavoro nell'ambito del quale l'appellante aveva prestato la sua attività in favore della convenuta a __________ dal 1997 a fine marzo 2000, le parti hanno sottoscritto il 28 giugno 2000 una transazione giudiziale davanti al Tribunale del lavoro di quel Cantone. In base alla stessa __________ si è riconosciuto debitore della ex datrice di lavoro per l'importo di fr. 30'000.- (doc. A); ciò nonostante la convenuta ha promosso esecuzione nei suoi confronti per l'importo di fr. 200'000.- per il tramite dell'UEF di Locarno, l'escusso avendo in quel momento domicilio a __________. Al precetto esecutivo (n. __________), intimato il 12 ottobre 2000, non è stata sollevata opposizione, così che l'esecuzione è continuata fino al pignoramento dapprima del salario del debitore per la somma mensile di fr. 1'000.- e in seguito con il pignoramento di quattro crediti.

                                   2.   Con petizione 2 ottobre 2001 l'escusso (trasferitosi nel frattempo a __________), invocando l'art. 85a LEF, ha chiesto al Pretore di Locarno-Città l'accertamento dell'inesistenza del debito di __________ limitatamente alla somma di fr. 170'000.-, fondandosi sulla transazione raggiunta il 28 giugno 2000, e -in via provvisionale- la sospensione dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Locarno. In sede di discussione della cautelare, la convenuta ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito a dipendenza di una clausola di proroga del foro prevista nel contratto di lavoro 31 maggio 1997.

                                   3.   Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto tale eccezione, ossia ha deciso la propria incompetenza territoriale. Dapprima, accertato il carattere internazionale della vertenza dipendente dal domicilio estero dell'attore, ha considerato competenti i tribunali svizzeri in applicazione della Convenzione di Lugano (CL); in seguito, tenuto conto della possibilità di proroga del foro -previsto dall'art. 85a LEF al luogo dell'esecuzione- ha stabilito la legittimità del foro di __________ in conformità con l'art. 24 cpv. 1 LForo, concernente le vertenze dipendenti da contratto di lavoro.

                                   4.   L'appellante, concordando con la conclusione del primo giudice sulla competenza del giudice svizzero, contesta invece la validità della proroga di foro. In particolare, ritenuta irrilevante in concreto la controversia dottrinale sulla natura del foro previsto dall'art. 85a LEF (imperativo o esclusivo), considera nulla la pattuizione sul foro -di cui al § 12 del contratto di lavoro- in favore del luogo di sede della datrice di lavoro poiché contraria all'art. 343 vCO, applicabile in virtù dell'art. 39 LForo, ossia concretamente siccome la proroga era stata pattuita prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

                                   5.   Preliminarmente dev'essere comunque stabilito (ancorché la questione non sia litigiosa) sia il carattere internazionale della vertenza, dato già a dipendenza del domicilio estero dell'attore al momento dell'introduzione della causa (Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, art. 1 LDIP, N. 2; idem, Vorbemerkungen zu Art. 2, N. 9; Geimer/ Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, München, 1997, pag. 86, N. 90), sia la competenza giurisdizionale interna. Infatti, tenuto conto della preponderante natura sostanziale riconosciuta all'azione in esame (Bodmer, in Comm. di Basilea, 1998, art. 85a LEF, N. 25) ricorre sia l'applicabilità della Convenzione di Lugano (Donzallaz, La Convention de Lugano, 1996, vol. I, n. 965 e segg.), sia la norma generale che determina la competenza degli organi giurisdizionali dello Stato contraente in cui la parte convenuta ha il domicilio (art. 2 CL) o la sede (Donzallaz, op. cit., n. 1031). Comunque, per quanto riguarda la decisione cautelare, è riconosciuta la competenza del giudice svizzero, perfino nel caso in cui il merito della lite gli fosse sottratto (art. 24 CL).

                                   6.   Trattandosi di stabilire il giudice svizzero territorialmente competente, si può anzitutto osservare che il foro indicato dall'art. 85a LEF è ritenuto prorogabile a dipendenza del suo carattere non imperativo (Bodmer, op. cit., ibidem, N. 24). L'eccezione in esame si fonda tuttavia su una pattuizione contenuta in un contratto di lavoro e concernente -pacificamente- il contenzioso attinente a quel rapporto, ciò che in effetti rappresenta il merito della lite, ancorché nell'ambito di una causa prevista dal diritto esecutivo. Determinante è così la questione della prorogabilità del foro di una lite derivante da rapporto di lavoro, prescindendo quindi dalla natura della vertenza in cui la proroga dovrebbe trovare applicazione. Orbene, in quest'ordine di idee e così come indica l'appellante, l'abrogazione dell'art. 343 cpv. 1 CO, susseguente all'introduzione della Legge federale sul foro in materia civile (LForo), non concerne la lite in esame poiché la pattuizione di proroga del foro risalente al 31 maggio 1997 (doc. 3) è precedente all'entrata in vigore della legge, ossia al 1° gennaio 2001. Stando così le cose, la validità della proroga va infatti determinata in base al diritto previgente (art. 39 LForo).

                                   7.   L'art. 343 cpv. 1 CO -che costituiva norma assolutamente inderogabile con la conseguenza della nullità di ogni accordo o clausola contrattuale che vi derogasse (art. 361 CO)- prevedeva, per le controversie derivanti da rapporto di lavoro, a scelta, il foro del domicilio del convenuto oppure il foro del luogo dell'azienda o dell'economia domestica in cui il lavoratore prestasse la propria opera, laddove la possibilità di scelta era garantita a entrambe la parti del contratto di lavoro (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 343 CO, N. 2). In concreto, la proroga invocata, in quanto stabilisce come foro la sola sede della datrice di lavoro, è perciò nulla: sia perché non prevede la menzionata possibilità di scelta, sia perché prescinde dai fori previsti, in esclusivo favore di una parte (ossia della datrice di lavoro), senza cioè tener conto in particolare dell'eventualità in cui convenuto in una vertenza fosse il lavoratore.

                                         Situazione che non muta nemmeno in considerazione della natura internazionale della vertenza. Infatti, se in genere anche nel campo del diritto del lavoro, segnatamente in materia di contratti individuali, sono possibili proroghe del foro, esse sono valide solo se pattuite posteriormente al sorgere della controversia (art. 17 n. 5 CL): ciò che non è il caso in concreto (cfr. Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 2, in fine; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 343 CO, N. 9).

                                         Conseguendone la reiezione dell'eccezione sollevata dalla convenuta e la determinazione della competenza del giudice al luogo dell'esecuzione, così come previsto dall'art. 85a LEF.

                                    8.   L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della decisione sull'eccezione di incompetenza ratione loci, mentre la domanda cautelare di cui all'art. 85a cpv. 2 LEF, rimasta indecisa nel merito, sarà trattata dal Pretore cui l'incarto viene rinviato. La decisione su spese e ripetibili segue la soccombenza.

                                    9.   Con la petizione l'attore aveva chiesto l'assistenza giudiziaria. Il Pretore, al momento di emanare la decisione sulla cautelare, ha tuttavia dichiarato di non disporre di elementi sufficienti a provare la dichiarata indigenza di __________, fissandogli un ulteriore termine (dispositivo no. 2) per presentare la documentazione completa a suffragio della sua domanda e prescindendo dal caricargli spese e tassa di giustizia. Il Pretore, in altre parole, non ha deciso né l'istanza di assistenza giudiziaria, né l'istanza di cauzione processuale presentata dalla controparte l'8 ottobre 2001. Le allegazioni d'appello (punto 5) concernono pertanto esclusivamente gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede.

                                          A dipendenza dell'esito dell'appello non v'è motivo per mettere in discussione il presupposto della probabilità di esito favorevole dell'impugnazione. Per quanto riguarda invece l'indigenza, appare almeno inopportuno che questo giudice si esprima al proposito, dal momento che l'esame dell'incarto indica l'imminenza della decisione pretorile sull'assistenza giudiziaria che dovrà estendersi così anche all'attività processuale dell'istante relativa alla presente procedura d'appello. Comunque dev'essere rilevato che con la presente sentenza l'istante diviene creditore di ripetibili (limitatamente al tema dell'eccezione di competenza del giudice) che si reputano sufficienti per coprire il suo patrocinio in prima e in seconda sede.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

                                    I.   L'appello 23 ottobre 2001 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 16 ottobre 2001 del Pretore di Locarno-Città è riformata come segue:

                                         1.     L'eccezione di incompetenza territoriale è respinta.

                                         2.     L'incarto è ritornato al Pretore per la decisione sulla domanda cautelare e per il proseguimento della causa.

                                         3.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                                 __________ verserà a __________ l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                   II.   L'istanza di assistenza giudiziaria dell'appellante è evasa nel senso dei considerandi.

                                  III.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.- sono poste a carico di __________. Essa verserà inoltre all'appellante fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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