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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.11.2001 12.2001.171

November 7, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·359 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00171

Lugano 7 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire sul ricorso 10 ottobre 2001 presentato da

__________ rappr. dallo studio legale __________  

  contro la decisione 24 settembre 2001 della  

Sezione del Registro fondiario e di commercio, quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona   

in materia di rifiuto di cancellazione di una società dal registro di commercio.

Letti ed esaminati gli atti

Considerato

                                         che il ricorrente si è aggravato contro la decisione del 24 settembre 2001 dell'autorità di vigilanza sul registro di commercio che aveva confermato una precedente decisione dell'Ufficio del registro di __________ che rifiutava di procedere alla cancellazione della società __________ in liquidazione;

                                         che la motivazione del rifiuto risiedeva nel fatto che il liquidatore dell'anonima, il qui ricorrente __________, era pure presidente della __________, ufficio di revisione particolarmente qualificato, che aveva eseguito le verifiche di cui all'art. 745 cpv. 3 CO;

                                         che il ricorrente lamentava, al proposito, una disparità di trattamento ed un cambiamento di prassi contrario alla buona fede;

                                         che, ricevute le osservazioni al ricorso dell'Autorità di vigilanza e dell'Ufficio dei registri di __________ che concludevano per la reiezione del ricorso, il ricorrente, con lettera 5 novembre 2001, ha comunicato di ritirare il ricorso chiedendo che le spese siano accollate all'autorità resistente il cui agire poco chiaro l'avrebbe costretto a ricorrere, tanto che gli dovrebbe anche essere attribuita un'indennità per ripetibili;

                                         che il ritiro del ricorso equivale a desistenza e quindi a soccombenza, indipendentemente dai motivi, del ricorrente;

                                         che a quest'ultimo vanno quindi addebitate le spese del giudizio proporzionate, in mancanza di decisione sul merito, agli atti compiuti;

                                         che, proprio perché soccombente, non gli si può riconoscere un'indennità per ripetibili;

Per i quali motivi

decreta

                                   1.   Il ricorso 10 ottobre 2001 di __________ è stralciato dai ruoli.

                                   2.   La tassa di giustizia di Fr. 50.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 70.-) sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a: - __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2001.171 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.11.2001 12.2001.171 — Swissrulings