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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.07.2002 12.2001.165

July 19, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,384 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00165

Lugano 19 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente  Chiesa e Rusca

segretario:

Marchi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.2000.340 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 7 giugno 2000 da

__________ rappr. dall' avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dall' avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del credito oggetto dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano, l’annullamento dell’esecuzione, la condanna della convenuta a corrispondergli l’importo di fr. 11'708.75.-- oltre interessi al 5% dal  10 marzo 2000, la pronuncia del divieto di reiterare l’esecuzione e la pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese della convenuta;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.

Con decisione 12 settembre 2001 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente alla pronuncia dell’accertamento dell’inesistenza del credito oggetto dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano.

Appellante l’attore che, con appello 3 ottobre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione anche relativamente alla domanda di risarcimento, di pronuncia del divieto di reiterare l’esecuzione e di pubblicazione del dispositivo della sentenza mentre, con osservazioni 5 novembre 2001, la convenuta postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto

                                   1.   La ditta __________, a seguito del mancato pagamento della fattura relativa a lavori di costruzione, svolti nel 1995-1996 per __________, l'ha convenuta in causa per far accertare giudizialmente il suo credito. La signora __________, nel marzo del 2000, ha fatto spiccare due precetti esecutivi dell’importo di fr. 600'000.-, uno nei confronti della __________ e uno nei confronti di __________, direttore dell'anonima, per un preteso risarcimento dei danni in relazione ai mappali oggetto dei lavori di costruzione. Gli escussi hanno interposto tempestiva opposizione ai precetti e la società anonima ha fatto pubblicare sui tre principali quotidiani del Cantone un annuncio costato fr. 10'707.75, dando garanzia della propria situazione finanziaria (doc. 11). 

                                   2.   Con petizione 7 giugno 2000, __________ ha chiesto, nelle vie ordinarie, l’accertamento negativo del credito posto in esecuzione da __________ e l’annullamento dell’esecuzione. Per l’agire della convenuta, l'attore ha chiesto un risarcimento di fr. 11'707.75 pari ai costi di patrocinio che gli ha provocato e a quelli della pubblicazione dell’annuncio sui giornali come pure un indennità di fr. 1.-- a titolo di torto morale, per lesione della sua personalità, e inoltre la pubblicazione del dispositivo della sentenza a spese della convenuta ed il divieto di reiterare nell'esecuzione.

                                   3.   Nella risposta la convenuta ha chiesto l'integrale reiezione della petizione sostenendo la fondatezza del credito posto in esecuzione,  indicando che la pubblicazione sui tre quotidiani cantonali è stata fatta a beneficio della società e non dell’attore, contestando l'esistenza di un danno e di una qualsivoglia lesione della personalità dell’attore e ritenendo incostituzionale il divieto di reiterare nell’esecuzione.

                                   4.   Con la decisione impugnata, il Pretore ha accolto la petizione relativamente all’accertamento dell’inesistenza del credito, respingendola relativamente alle ulteriori domande, ritenuto in sostanza che il credito non era fondato ma l’esecuzione non era vessatoria, la pubblicazione dell’annuncio sui giornali non era giustificata e necessaria e in fine come una lesione della personalità dell’attore non fosse, in concreto, ravvisabile.

                                   5.   Con l’appello, l'attore, in considerazione dell’accoglimento da parte del Pretore della domanda di accertamento dell’inesistenza del credito, postula l’accoglimento delle ulteriori richieste di petizione e meglio la pronuncia del divieto per l'appellata di reiterare l’esecuzione per il credito in oggetto, la condanna della stessa al risarcimento dei danni e alla pubblicazione a sue spese del dispositivo della sentenza.

                                   6.   Le pretese avanzate a titolo accessorio alla domanda principale di accertamento dell’inesistenza del debito si scontrano con la caratteristica del diritto esecutivo svizzero di permettere l’avvio di un’esecuzione senza dover dimostrare di vantare un valido credito. Infatti, il creditore può di principio avviare un’esecuzione senza dover provare il fondamento della propria pretesa (DTF 125 III 150).L’agire dell’appellata, la quale ha fatto spiccare nei confronti dell’appellante un precetto esecutivo per un credito poi riconosciuto inesistente, non è di per sé illecito. Perché sia riconosciuto un obbligo di risarcimento in ambito contrattuale o extracontrattuale, è necessario un comportamento illecito, requisito che in concreto difetta. Perché sia riconosciuto un obbligo di risarcimento il danno inoltre deve essere la conseguenza dell’agire di chi è chiamato al risarcimento. Di fatto, all’infuori della richiesta di emissione del precetto esecutivo, l’appellata non risulta aver dato pubblicità alla pretesa e al precetto medesimo, cosicché l’eventuale danno dovuto alla conoscenza da parte di terzi dell’esecuzione non le può essere attribuito. Viene dunque meno anche una comprovata causalità fra il suo agire ed un eventuale danno, requisito necessario per imporle un obbligo di risarcimento. La pretesa di risarcimento dell’appellante non può quindi essere accolta.

                                   7.   Neppure può essere accolta la pretesa di pubblicazione del dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 28a cpv. 2 CC. Tale diritto dipende dal riconoscimento di una lesione della personalità ai sensi dell’art. 28 CC, laddove è necessaria una lesione illecita della personalità, dunque, giusta l’art. 28 cpv. 2 CC, non giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Tali motivi di giustificazione hanno carattere generale, non sono definiti in modo definitivo nella legge e in parte si sovrappongono. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che agisce in modo lecito colui che dimostra un interesse almeno equivalente all’interesse fondamentalmente degno di protezione della persona lesa, tale valutazione richiedendo al giudice, al quale è lasciato un certo margine discrezionale, di soppesare gli interessi in gioco verificando se gli obiettivi e i mezzi dell’autore della lesione sono degni di protezione (DTF 126 III 306). Nel caso in esame, precedentemente alla decisione impugnata, la quale ha accertato l’inesistenza del credito alla base del precetto fatto spiccare nei confronti dell’appellante, l’inesistenza di tale credito non era certa. Ritenuto che è una caratteristica del diritto esecutivo svizzero la possibilità di iniziare una procedura d’incasso senza dimostrare un valido credito, il precetto fatto spiccare nei confronti dell’appellato in base a un credito di cui in seguito è stata accertata l’inesistenza configura un agire conforme all’ordinamento giuridico e da ritenere di per sé lecito. Ritenuta l’assenza di comprovati obiettivi o modalità scorrette dell’appellata, facendo spiccare il precetto esecutivo essa ha fatto uso di un suo diritto e non può in concreto ritenersi avverata una violazione illecita della personalità. Di conseguenza non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza, la stessa richiedendo siffatta violazione.

                                   8.   L’appellante chiede inoltre sia imposto all’appellata il divieto di ogni futura esecuzione nei suoi confronti relativamente al credito in oggetto. Nonostante la fondamentale facoltà di iniziare una procedura esecutiva senza dimostrare l’esistenza di un valido credito, ritenuto l’accertamento dell’inesistenza del credito in oggetto mediante sentenza, un’ulteriore richiesta d’esecuzione ad opera dell’appellata per l’identico credito verso lo stesso creditore non troverebbe giustificazione configurando eventualmente un abuso di diritto che non merita tutela. L’appellante chiede che a tutela della propria personalità sia fatta proibizione all’appellata di un simile comportamento futuro, pretesa che in concreto, nell’ambito delle lesioni illecite della personalità trova espressione nel diritto previsto dall’art. 28 a cpv. 1 cifra 1 CC di chiedere al giudice di proibire una lesione imminente, laddove tuttavia l’attore deve dimostrare l’esistenza di un serio pericolo imminente (Tuor / Schnyder / Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurigo 1995, p. 96). Di fatto, come visto all’infuori del citato e unico precetto esecutivo nei confronti dell’appellante, l’appellata non ha concretamente operato né lasciato seriamente intendere di voler operare a danno dell’appellante, sia con la reiterazione dell’esecuzione, sia in altro modo. Non risulta quindi in concreto comprovata l’esistenza di un serio pericolo imminente per la personalità dell’appellante da parte dell’appellata. Ne discende che non può essere pronunciato il divieto richiesto.

Per i quali motivi

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 3 ottobre 2001 di __________ è respinto.         

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         tassa di giustizia           fr.   950.-spese                             fr.     50.--

                                         Totale                             fr. 1'000.-già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:   -  __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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