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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.06.2002 12.2001.159

June 26, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,816 words·~14 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00159

Lugano 26 giugno 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretaria:

Zanetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1995.00331 della Pretura della Giurisdizione di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 novembre 1994 da

__________ rappr. dall’avv. __________  

Contro  

__________ rappr. dall’avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di

fr. 476’192.65 oltre accessori a titolo di risarcimento di danno, protestando spese e ripetibili;

domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 7 settembre 2001, ha integralmente respinto;

appellante l’attore che, con memoriale 1. ottobre 2001, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di condannare il convenuto al pagamento della somma di

fr. 476’192.65 o, in subordine, di fr. 472’588.45 oltre accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto, con osservazioni 6 novembre 2001, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto:

A.   Il 28 giugno 1988 __________ acquistava una palazzina in via __________ a __________ (part. n. __________ RFD; doc. A). La proprietà veniva alienata comprensiva di una licenza edilizia per la ristrutturazione dello stabile, rilasciata il 29 ottobre 1987 dal Municipio di __________ ai precedenti proprietari sulla base di progetti allestiti dall’architetto __________.

       In data 30 maggio 1998, le parti avevano raggiunto un accordo nel senso di affidare all’architetto __________ “il mandato di preparazione e completare con nuove proposte la progettazione inerente la ristrutturazione” dello stabile sito sulla part. n. __________ RFD di __________ (doc. B). Sulla scorta della licenza edilizia del 29 ottobre 1987, l’architetto si impegnava a svolgere studi di dettaglio del progetto definitivo, piani esecutivi definitivi e direzione architettonica dietro corresponsione di un onorario di fr. 60'000.-- (doc. B).

       La direzione dei lavori di ristrutturazione era affidata allo  __________ di __________, nella persona del signor __________, mentre la __________ di __________ era responsabile di fronte a terzi per i costi di riattazione del palazzo (doc. 3 – 7; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico di __________, voce: approvazioni e corrispondenza).

B.   Il 16 febbraio 1989, l’Ufficio tecnico comunale ordinava una prima sospensione dei lavori limitatamente alla soletta del piano cantina poiché la sua profondità risultava essere maggiore rispetto a quanto indicato nei piani approvati il 29 ottobre 1987. Al proprietario veniva nel contempo richiesto di presentare all’Ufficio tecnico una variante aggiornata del piano cantina per approvazione (doc. D; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico di __________, voce: approvazioni e corrispondenza).

       In data 12 aprile 1989, l’Ufficio tecnico ordinava una seconda sospensione dei lavori che sarebbe durata fino alla presentazione e relativa approvazione di un’ulteriore variante al progetto (doc. G, H; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico, voce: oggetti a rapporto n. 424 e 483).

       Infatti, ancora una volta l’autorità comunale rilevava un’esecuzione dei lavori in contrasto con la licenza edilizia, in particolare per quanto riguardava la quota delle solette e l’impostazione del tetto.

C.   Nel frattempo, il 10 aprile 1989, __________ aveva trasmesso al Municipio di __________ la variante relativa alle solette del piano cantina, del secondo piano e del piano mansardato (doc. 9; 1. richiamo e 2° richiamo dall’Ufficio tecnico, voce: approvazioni e corrispondenza). Il 2 maggio 1989 il Municipio non approvava la parte di variante riguardante le quote delle predette solette e pertanto ne ordinava la demolizione (doc. 13; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico, voce: approvazioni e corrispondenza). In effetti, le solette dei piani superiori tagliavano la facciata e le finestre della facciata dell’edificio (testi __________ e __________; doc. I). Alla demolizione il Municipio proponeva però un’alternativa che prevedeva “l’innesto delle nuove solette al di sopra del livello delle finestre e la ribassatura al livello previsto dalla variante arretrata di ca. 1 metro rispetto ai muri perimetrali” (doc. 13 e 14).

D.   Successivamente, il proprietario revocava l’incarico al convenuto, affidandolo all’architetto __________. Quest’ultimo proponeva l’integrale demolizione e ricostruzione delle solette poste a quote errate; la demolizione veniva approvata dall’Ufficio tecnico il 20 giugno 1989 (doc. O, P; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico di __________, voce: approvazioni e corrispondenza). I lavori sono ripresi il 19 giugno 1989 (doc. N).

E.   Con istanza 19 luglio 1989 __________ chiedeva l’assunzione di una prova a futura memoria alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Sulla scorta del referto peritale del 7 novembre 1989, i costi derivanti dalle opere di demolizione e rifacimento delle solette ammontavano a

       fr. 127'231.-- (doc. V, Z; 1° richiamo; v. più specificatamente perizia giudiziaria 28 aprile 2000, atto IV). Il perito ha stabilito che la sospensione dei lavori regolari è avvenuta durante il periodo dal 12 maggio al 16 giugno 1989 (1° richiamo).

F.    Con petizione 28 ottobre 1994, l’attore formulava una pretesa a titolo di risarcimento di danni pari a fr. 476’192.65 nei confronti del convenuto, rimproverando a quest’ultimo di aver condotto la ristrutturazione dello stabile senza rispettare i parametri fissati dalla licenza edilizia del 29 ottobre 1987. Il convenuto ha contestato le richieste allegando che la fase esecutiva dei lavori, segnatamente la direzione lavori, non rientrava nei suoi compiti.

G.   Con giudizio 7 settembre 2001, il Pretore respingeva la petizione di __________, sostenendo che tra il preteso difetto dei piani e l’insorgere del danno non sussiste alcun nesso causale, in particolare poiché l’esecuzione dei lavori in contrasto con la licenza edilizia allora in vigore era stata ordinata dalla direzione lavori e quindi le conseguenze di tale operato ricadevano unicamente nella sfera di responsabilità di quest’ultima. In sede di appello, l’attore riprende sostanzialmente le censure sollevate nella procedura di prima istanza.

in diritto:

1.    Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni confidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995, n. 28 ss.).

       Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465 e 114 II 56; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, pag. 261; Weber, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea/ Francoforte s.M. 1996, n. 31 ad art. 394 CO).

       Altre prestazioni, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 17 ad art. 363 CO con ulteriori riferimenti).

       Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto “Gesamtvertrag”, configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 109 II 3465; Honsell, op. cit., pag. 261; Weber, op. cit., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363 CO).

       La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità le norme relative al mandato (Gauch/Tercier, op. cit., n. 39 ss.; II CCA 2 giugno 1998 in re E.Q. e E.B./Z.P., 11 marzo 1998 in re R./F. e 12 luglio 1996 in re M.C./A.L.).

2.    Nel caso concreto, stante il chiaro tenore del contratto di cui al doc. B, si rileva che tra le parti è stato stipulato un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 ss. CO. Infatti, come rettamente esposto dal giudice di prime cure, detto contratto prevedeva soltanto che l’architettto, elaborando i piani posti alla base della licenza edilizia del 29 ottobre 1987, si impegnava a svolgere studi di dettaglio del progetto definitivo, piani esecutivi definitivi e la direzione architettonica. Per quanto riguarda la direzione lavori, dallo stesso contratto emerge unicamente che l’architetto avrebbe svolto un’assistenza gratuita alla direzione dei lavori “nella misura di incontri settimanali di un’ora”. A titolo di mero ausilio per l’interpretazione del contratto di cui al doc. B (Jeanprêtre, La responsabilité contractuelle du directeur des travaux de construction, tesi Berna 1996, pag. 10), si osserva come lo stesso faccia comunque riferimento alle norme SIA, segnatamente ai punti 4.2.4., 4.4.2 e 4.4.3 (studi di dettaglio, piani esecutivi definitivi e direzione architettonica). Non vi è per contro alcun riferimento al punto 4.4.4 relativo alla direzione dei lavori.

       Inoltre, dallo scritto 16 settembre 1988 dell’appellante all’Ufficio tecnico di __________ si evince che la direzione dei lavori era stata affidata allo __________ di __________, nella persona del signor __________ (doc. 3 e 5; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico di __________, voce: approvazioni e corrispondenza). Quest’ultimo, sentito quale teste, ha affermato di svolgere personalmente la direzione dei lavori (verbale teste __________, pag. 3: “la DL ero io”). Anche dai verbali di cantiere del 15 febbraio 1989 e del 5 aprile 1989 si desume che alle riunioni di cantiere __________ partecipava in veste di rappresentante della direzione dei lavori (doc. E e F; v. le lettere delle autorità e delle imprese di costruzioni di cui ai doc. D, H, L, M).

       D’altro canto i testi __________ e __________ hanno deposto che all’appellato non incombeva l’onere della direzione dei lavori (verbale testi __________, pag. 2 e __________, pag. 2).

       Si segnala inoltre che nei compiti della direzione dei lavori rientra anche l’allestimento del programma dei lavori e del piano delle scadenze, la redazione di verbali delle riunioni di cantiere, nonché la liquidazione finale dei rapporti di dare e avere tra le parti che vi hanno prestato la loro opera: il teste __________ ha confermato di aver svolto tutte queste mansioni (verbale teste __________, pag. 3; verbali testi __________, pag. 2 e Enderlin, pag. 2; Trümpy, Architektenvertragstypen, tesi Zurigo 1989, pag. 80; in generale: Gauch/Tercier, op. cit., n. 36; Gauch, op. cit., n. 55 s.; Jeanprêtre, op. cit., pag. 12 ss. e 62 ss.).

       Alla luce di quanto esposto, ne discende che la tesi attorea secondo la quale il contratto concluso con l’architetto __________ comprendeva de facto anche la direzione dei lavori non può essere seguita. Dai documenti agli atti e dalle testimonianze emerge invece che la direzione lavori era svolta __________ per lo __________.

3.    Dall’istruttoria è emerso che i lavori di riposizionamento delle solette sono avvenuti prima dell’evasione della licenza edilizia in merito alle varianti (perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2; doc. E e F; dal doc. 9 risulta che l’architetto __________ ha inviato la variante il 10 aprile 1989, ossia due giorni prima della seconda sospensione dei lavori). Dalla istruttoria si evince inoltre che le solette sono state posate in evidente contrasto con la licenza edilizia vigente al momento dei lavori (in effetti, i piani allestiti da __________ per ottenere la licenza edilizia del 29 ottobre 1987 non ne prevedevano lo spostamento; verbale teste __________, pag. 1; v. perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2; 2° richiamo dall’Ufficio tecnico di __________, voce: approvazioni e corrispondenza).

       Nei compiti della direzione lavori, affidata nel caso specifico allo __________, rientrano in particolare la direzione, il coordinamento e la sorveglianza dei lavori di esecuzione sul cantiere, vale a dire competenze di carattere esecutivo (Jeanprêtre, op. cit. pag. 12 ss.). Ne discende che il controllo della concordanza dei lavori per rapporto al contenuto della licenza edilizia del 29 ottobre 1987 competeva alla direzione dei lavori.

       Come rettamente rilevato dal Pretore, e confermato dal perito giudiziario (v. perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2), l’ordine di procedere all’esecuzione delle solette è stato impartito dalla direzione dei lavori e non dall’architetto che, alla luce delle risultanze di causa esposte in precedenza, non aveva competenze nell’ambito dell’esecuzione dei lavori. Il perito giudiziario ha peraltro stabilito di “non aver trovato documenti che comprovano il coinvolgimento del convenuto in questo periodo” (v. perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2).

       Queste circostanze sono avvalorate dalla deposizione del teste __________, il quale ha confermato di aver incaricato __________ di eseguire le varianti relative alla cantina e alle solette soltanto in corso di opera: “Abbiamo chiesto al convenuto di presentare la variante in corso d’opera, la quale doveva appunto includere le solette ribassate e l’abbassamento della cantina. Le solette ribassate entravano nella luce delle finestre. Tutto ciò era importante per noi siccome avevamo avuto un campanello di allarme con la prima sospensione quella per i lavori nella cantina”; “Avevamo sollecitato il convenuto a inoltrare la variante in corso d’opera per le solette” (verbale teste __________, pag. 3 e 4). Questo significa che la direzione lavori ha permesso che l’impresa di costruzione procedesse all’allestimento delle solette, senza però che ancora vi fosse un progetto approvato dalle autorità comunali: secondo il perito, la direzione lavori non avrebbe dovuto procedere alla esecuzione delle opere senza l’autorizzazione formale del Municipio, vista soprattutto “la stravagante proposta di quotare le solette che finivano nella luce delle finestre esistenti” (v. perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2).

       Dalla deposizione del teste __________ si desume che l’iniziativa di riposizionare a quote diverse le solette era da ricondurre a un’espressa necessità della direzione dei lavori e della committenza: il teste ha spiegato che la modifica delle quote delle solette che finivano nella luce delle finestre era da ricondurre al fatto che da “parte nostra intendevamo sfruttare commercialmente l’edificio innanzitutto sviluppando il piano cantina e creando tre negozi duplex al piano terreno e al piano cantinato. Secondariamente volevamo sfruttare meglio il piano solaio modificanto le quote delle solette per ottenere l’abitabilità anche al piano solaio” (verbale teste __________, pag. 3).

       È quindi palese che delle varianti di siffatto genere non avrebbero dovuto essere realizzate prima della autorizzazione formale da parte della competente autorità comunale (v. Scolari, Commentario LE, Bellinzona 1996, pag. 428 ss.). Prima di procedere alla costruzione delle solette, la direzione lavori avrebbe dovuto attendere la decisione sulla variante da parte dell’Ufficio tecnico.

       Il perito giudiziario ha concluso che la responsabilità derivante dall’esecuzione di un progetto non autorizzato ricade sulla direzione lavori e non sull’architetto incaricato unicamente della realizzazione di piani (v. perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2).

       Al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, non si ravvedono motivi di sorta per discostarsi dalle conclusioni del perito giudiziario, in quanto le stesse appaiono logiche e confortate in senso convergente da altri elementi probatori (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ss. ad art. 253 CPC).

       Di conseguenza, la responsabilità della posa delle solette a quote errate non è da ascrivere all’architetto __________, bensì unicamente alla direzione dei lavori (nonché, se del caso, all’impresa esecutrice e all’ingegnere civile; perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2 in fine).

4.    Alla luce di quanto esposto ne discende che la parte appellata non ha violato alcun obbligo derivante dal contratto di appalto (combinati art. 364 CO e 321a/e CO; Gauch/Tercier, op. cit., n. 435 ss. e 458 ss.; Honsell, op. cit., pag. 263). In particolare, l’appaltatore non ha operato in modo contrario ai suoi obblighi di fedeltà e diligenza. D’altro canto il committente – sul quale incombe l’onere probatorio – non è stato in grado di dimostrare né l’esistenza dello specifico obbligo contrattuale di __________ di verificare l’esecuzione dei lavori e tantomeno la violazione di tale obbligo (Gauch/Tercier, op. cit., n. 419 ss., 430 ss. e 458 ss.).

       Dagli atti emerge che la violazione contrattuale è invece imputabile alla direzione lavori (art. 398 CO e 321a/e CO), poiché su quest’ultima incombeva l’obbligo di verificare il modus di esecuzione dei lavori (Jeanprêtre, op. cit., pag. 46, 75 ss. e 81; Rep. 1985, pag. 26). Il perito ha altresì affermato che uguali rimproveri potrebbero essere mossi all’impresa di costruzioni e all’ingegnere civile (perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2).

       Il fatto di procedere alla posa delle solette a una quota diversa rispetto a quanto riportato dai piani approvati e senza attendere che i piani aggiornati fossero formalmente autorizzati dal Municipio rappresenta una grave violazione delle norme edilizie (Scolari, op. cit., pag. 325 ss. e 428 ss.; perizia, atto XV, pag. 2, risposta 2). Negata l’esistenza di una violazione contrattuale da parte dell’architetto, non si ravvede di riflesso, come rilevato dal Pretore, neppure un nesso causale tra quanto svolto dall’appellato (piani in dettaglio, varianti stese dopo l’avvenuta posa delle solette per approvazione delle quote modificate) e il danno emerso a seguito del rifacimento delle solette dell’immobile (per la quantificazione del danno v. perizia, atto XV, pag. 2, risposta 1 e pag. 3, risposta 2; Gauch/tercier, op. cit., n. 572 ss.; Wiegand, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 97 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, n. 2711 ss.).

       L’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   L’appello 1. ottobre 2001 di __________ è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr. 4’450.-b) spese                                                      fr.      50.-totale                                                            fr. 4’500.-sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 9’500.-- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

12.2001.159 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.06.2002 12.2001.159 — Swissrulings