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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.05.2002 12.2001.118

May 23, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,857 words·~14 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00118

Lugano 23 maggio 2002/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Bettelini vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1998.00085 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 23 aprile 1998 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________    

con la quale è chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 164'725.85 oltre interessi (responsabilità per incidente ferroviario) e che il Pretore, con sentenza 25 giugno 2001, ha integralmente respinto.

appellante la parte attrice la quale, con atto d'appello 8 agosto 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione mentre la controparte, con osservazioni 8 settembre 2001, chiede la reiezione dell'appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell'incarto.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ è stato ritrovato, intorno alle ore 22.40 del 24 aprile 1996, riverso sui binari, poco fuori la stazione FFS di __________, con gli arti inferiori tranciati. Al primo soccorritore, egli, cosciente nonostante le gravissime ferite, ha dato le proprie generalità e ha raccontato di essere salito sul treno a __________, di essersi addormentato durante il viaggio, e che, in seguito, accortosi che lo stesso stava ripartendo verso __________, avrebbe tentato di scendere. Il luogo di ritrovamento della vittima si situa a circa 300 metri dal punto di partenza da __________ del convoglio ferroviario, messosi in marcia alle ore 22.37. Il personale del treno, un capotreno ed il macchinista, non si sono accorti di nulla e sono stati avvertiti dell'accaduto solo all'arrivo del treno a __________.

                                         __________ è deceduto all'__________, per le gravi ferite riportate, nelle prime ore del mattino del 25 aprile 1996.

                                   2.   Con la petizione 23 aprile 1998, la signora __________, madre ed unica erede di __________, ha rimproverato alle FFS tutta una serie di negligenze che sarebbero loro imputabili quali cause, costitutive di una colpa e di una loro responsabilità ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera (in seguito LRSF), dell'accaduto.

                                         L'attrice ritiene che la responsabilità delle FFS derivi dal fatto che non è conforme alle più elementari norme di sicurezza che le porte di un treno in movimento possano essere aperte dagli utenti, dal fatto che il capotreno ha eseguito in modo superficiale e negligente il controllo dei passeggeri non accorgendosi che la vittima non era scesa all'arrivo a __________ e dal fatto che la spia rossa che si deve accendere nel posto di comando del locomotore, segnalando l'apertura delle porte quando il treno è in movimento, non avrebbe funzionato per un guasto tecnico.

                                         L'attrice ha così chiesto il risarcimento dei seguenti danni:

                                          -    fr. 3'937.95 per spese conseguenti al decesso(funerali, inserzioni e varie);

                                        -      fr. 3'798.50 per aver dovuto provvedere al pagamento del canone di locazione che si era assunto il figlio;

                                          -    fr. 170'000.- a titolo di perdita di sostegno, siccome il figlio, impiegato presso la __________ con uno stipendio mensilelordo di fr. 4'469.-, avrebbe aiutato la madre versandole mediamente una somma di fr. 1'000.- al mese;

                                         -     fr. 5'000.- per spese legali preprocessuali;

                                         -     fr. 30'000.- a titolo di torto morale

                                         che ha ridotto del 25%, per tenere conto della concolpa della vittima, così da indicare la propria pretesa, verso le FFS, in complessivi fr. 164.725.85 oltre interessi.

                                   3.   Le FFS hanno postulato la reiezione della petizione siccome la colpa grave della vittima, che ha cercato di scendere (o forse di salire) da un treno in movimento, sarebbe atta a liberare l'impresa ferroviaria da qualsiasi sua eventuale responsabilità ex art. 1 LRSF.

                                         La convenuta ha inoltre contestato l'esistenza del danno dell'attrice ed il suo ammontare, in particolare per quanto riguarda il risarcimento della presunta perdita di sostegno dell'attrice; risulterebbe, infatti, dagli atti che in ogni modo la vittima non sarebbe stata in grado di elargire spese di sostegno alla madre, in virtù del fatto che, con lo stipendio percepito, egli non sarebbe nemmeno stato in grado di coprire i costi correnti personali.

                                         Le FFS hanno pure decisamente contestato tutte le altre pretese di risarcimento dell'attrice, ritenendo inoltre la concolpa della vittima, nella denegata ipotesi in cui il giudice l'avrebbe considerata insufficiente ad interrompere il nesso causale, in ogni caso superiore al 25% proposto dalla parte attrice.

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto in maniera integrale la petizione.                       Il giudice di prime cure ha in sostanza accertato che la grave colpa del __________, avendo egli coscientemente contravvenuto all'esplicito divieto di aprire le porte di un treno in movimento e di scendervi, è la causa unica dell'incidente, liberatoria della responsabilità causale delle FFS (art. 1 LRSF). Tutte le pretese risarcitorie, ritenuto ancora che la vittima nemmeno disponeva di mezzi per sostentare la madre, sono state così respinte.

                                   5.   Con appello l'attrice ripropone, unitamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, le proprie tesi, avversate dalla convenuta, con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese nei successivi considerandi di diritto.

                                   6.   Per l'art. 1 LRSF se nell'esercizio di una strada ferrata una persona rimane uccisa o lesa, l'impresa della strada ferrata risponde dei danni che ne risultano a meno che essa provi che l'infortunio fu causato da forza maggiore, o da colpa di terzi, o da colpa della persona rimasta uccisa o lesa.

                                         Non è più controverso che la vittima abbia tentato di scendere, dopo aver aperto la porta del vagone, dal treno già in corsa.

                                         La giurisprudenza ha sempre regolarmente ritenuto che il fatto di saltare da un treno in marcia rappresenti una colpa grave della vittima suscettibile di escludere la responsabilità della ferrovia a meno che un colpa concorrente dell'impresa ferroviaria o un rischio d'esercizio accresciuto non giustifichino una responsabilità almeno parziale della ferrovia (cfr. DTF 102 II 363 con i relativi riferimenti giurisprudenziali alla fine del consid. 3).

                                   7.   L'appellante, ritenendo inoltre che la vittima non abbia commesso una colpa grave - e qui non può assolutamente essere seguita -, individua quali concause determinanti del sinistro la possibilità dell'apertura delle porte con il treno in movimento, il controllo insufficiente dei passeggeri da parte del capotreno ed il mancato funzionamento della spia di segnalazione di apertura delle porte.

                                7.1   L'appellante invoca quale prima circostanza da imputare alle FFS quale concausa dell'incidente il fatto che le porte del treno si sono aperte mentre esso era ancora in movimento.

                                         La perizia tecnica dell'ingegner __________ ha permesso di accertare che subito dopo la chiusura delle porte il sistema

                                         pneumatico si oppone all'apertura con una forza minima e una persona può facilmente aprirle quanto basta per uscire dal vagone; che dopo circa 20 secondi dalla chiusura delle porte

                                         la forza necessaria aumenta ma rende comunque possibile l'apertura delle porte e che dopo circa 60 secondi dalla chiusura delle porte la pressione si è già stabilizzata e l'apertura delle porte è possibile ma richiede uno sforzo maggiore. Inoltre

                                         se la porta viene tenuta parzialmente aperta per alcuni secondi, applicando una forza ben sopportabile da una persona adulta, la pressione diminuisce fortemente consentendo di spalancare le porte e scendere anche col treno in corsa a grande velocità.

                                         La perizia non trae conclusioni sulla sicurezza per i passeggeri di una tale sistema di chiusura delle porte. A giudizio di questa Camera, questo sistema di chiusura delle porte non sembra poter offrire quella sicurezza assoluta proprio in quei casi in cui una persona tenti di scendere da un treno appena questo si è messo in movimento. A tal proposito si segnala che alcuni treni recentemente messi in circolazione hanno adottato un altro sistema di chiusura, dotato di un pulsante schiacciando il quale le porte si aprono automaticamente, ed una volta che il treno sta per partire con le porte chiuse, risulta impossibile riaprirle sia dall'esterno sia dall'interno.

                                         Ad ogni modo, la perizia ha altresì accertato che non si sono riscontrati difetti nel sistema pneumatico di chiusura delle porte del vagone sul quale è avvenuto il sinistro, e che un normale e corretto uso dello stesso non causa pericoli all'utenza. Ne discende che su questo punto non possono venire imputate alle FFS particolari responsabilità, poiché se lo standard di sicurezza per l'utenza, seppur perfettibile, è perfettamente garantito nel caso di un normale utilizzo da parte dei viaggiatori la predetta circostanza non influisce minimamente sulla dinamica del sinistro qui in esame.

                                7.2   L'appellante invoca quale seconda circostanza da addebitare alle FFS il fatto che il capotreno abbia eseguito un controllo troppo superficiale dei passeggeri presenti sul convoglio prima che lo stesso ripartisse per __________, ed in particolare che abbia controllato un vagone soltanto dall'esterno.

                                         A torto; in effetti, sia dai numerosi verbali di interrogatorio dello stesso capotreno __________, così come dalle risultanze dell'istruttoria, risulta che questi, la sera dell'incidente, prima di dare l'ordine di partenza al macchinista, ha eseguito correttamente i controlli di sua competenza, assicurandosi in particolare che tutti i passeggeri fossero a bordo del convoglio e che non vi fosse qualcuno in procinto di salire sul treno all'ultimo momento. Del resto anche il macchinista, prima di partire, ha nuovamente controllato il marciapiede spostandosi dal suo posto di guida ed accertandosi che tutto fosse in ordine.

                                         A mente della giurisprudenza il compito di un controllore che passa in rassegna i vagoni di un convoglio prima di dare l'ordine di partenza deve limitarsi ad una sorveglianza generale. È sufficiente che, conformemente alle istruzioni ricevute, si tenga all'altezza dell'ultima carrozza e che da quel punto osservi il resto del treno (DTF 84 II 385, consid. 2 b).

                                         Anche per questa situazione nessuna responsabilità, nemmeno parziale, può essere caricata all'impresa convenuta.

                                7.3   Da ultimo, in punto alle censura dell'attrice riguardo il mancato funzionamento della spia rossa situata al posto comando del locomotore, e che segnala l'apertura delle porte, si osserva quanto segue.

                                         La perizia __________ ha accertato il mancato funzionamento della spia in questione, e meglio del relativo relais, situato proprio sul vagone (sul cui asse delle ruote posteriori è stato ritrovato un brandello di tessuto della vittima), dal quale, con ogni probabilità, è sceso il __________, di modo che il macchinista non ha potuto accorgersi dell'apertura delle porte quando il treno già si era messo in movimento.

                                         Non si può pertanto escludere che, nel caso di un corretto funzionamento della predetta spia, le conseguenze del sinistro che ci occupa avrebbero potuto essere meno gravi; infatti, pur essendo stato trovato il corpo della vittima a circa 300 metri dal punto di partenza del treno, nemmeno la polizia scientifica è riuscita a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, in particolare a sapere dopo quale percorrenza il __________ sia riuscito ad aprire le porte ed a saltare dal treno in movimento. Può anche darsi che egli abbia dapprima tentato di tenere parzialmente aperte le porte per alcuni secondi alfine di spalancarle, e che solo in un secondo tempo sia sceso dal treno. Se questa parziale apertura delle porte fosse subito stata segnalata al macchinista dalla spia luminosa, egli avrebbe potuto arrestare il treno in tempo prima che lo stesso acquistasse maggiore velocità e percorresse la distanza entro la quale è stato rinvenuto il corpo della vittima. Quest'ultimo, accorgendosi che il treno rallentava, avrebbe potuto desistere dal suo tentativo o, se intendeva reiterarlo, le condizioni di pericolosità avrebbero potuto essere minori.

                                         Al di là delle considerazioni che precedono, il guasto tecnico individuato è piuttosto grave in rapporto alla sicurezza degli utenti, ritenuto che, appunto, la spia rossa segnala al macchinista quando le porte di un vagone sono aperte e, in caso di accensione, lo obbliga ad arrestare immediatamente il convoglio.

                                         Nella specie essa non ha funzionato, e deve pertanto essere addossata alla convenuta la circostanza che in questo modo i rischi inerenti all'esercizio dell'impresa ferrata sono sensibilmente aumentati e che pertanto la grave concolpa della vittima da sola non è atta ad interrompere il nesso di causalità adeguata ed a liberare del tutto le FFS da una loro responsabilità.

                                         Alla luce della più recente giurisprudenza in materia (cfr. sentenza del TF non pubblicata del 20 luglio 2001, A. c. SBB AG, inc. no. 5C. 7 / 2001), appare dunque corretto che entrambe le parti, secondo la propria quota di responsabilità che questa Camera, in considerazione di tutte le circostanze individua in 4/5 a carico di _________ e in 1/5 a carico delle FFS, siano tenute a rispondere del danno.

                                   8.   Sulle singole pretese di risarcimento fatte valere l'appello è al limite della ricevibilità limitandosi ad argomentare attorno alla pretesa di perdita di sostegno e non toccando le altre poste del danno. Nonostante ciò, avendo il primo giudice negata qualsiasi responsabilità delle FFS e non necessitando, da parte sua, una disamina dell'entità del preteso risarcimento, si possono riprendere le conclusioni e le argomentazioni al proposito di cui alle conclusioni di causa.

                                8.1   La richiesta  di un'indennità di fr. 30'000.- a titolo di riparazione del torto morale non può trovare accoglimento.

                                         Per costante giurisprudenza e dottrina, una colpa preponderante della vittima che, nella specie, e per i motivi di cui sopra, è quantificabile in ragione dell'80%, esclude qualsivoglia risarcimento del torto morale (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht I, pag. 296).

                                8.2   L'indennità per perdita di sostegno deve permettere di risarcire quella quota di aiuto che riceveva la persona bisognosa prima della morte della persona che la aiutava finanziariamente (DTF 112 II 87, consid. 2b).

                                         Il teste __________ riferisce che la vittima gli aveva detto che viveva con la madre e le versava ca. Fr. 1'000.- mensili. Indipendentemente dalla nulla valenza probatoria di una tale testimonianza per riferimento ad un sentito dire  (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 237 m. 1 e n. 738), si deve considerare che la vittima viveva con la madre, provvedeva a pagare metà della pigione (cfr. petizione punto 3 e doc. I) e, presumibilmente, consumava qualche pasto al domicilio e godeva di altre attenzioni quali il riordino dell'abbigliamento. Quindi, anche ammesso un contributo di questo genere, lo stesso non rappresentava un'elargizione di sostegno quanto piuttosto il compenso per delle specifiche prestazioni (Berner Kommentar, ad art. 45 CO, n. 48). La situazione reddituale della vittima, con cessione di parte del salario per il pagamento di pendenze esecutive, non permetteva, concretamente, alcuna forma di sostegno.

                                         Anche questa posta di preteso risarcimento non può così essere protetta.

                                8.3   La pigione non pagata dalla vittima e ancora scoperta al momento del decesso non può essere considerata un danno derivante dall'incidente poiché si riferisce a situazioni temporali precedenti e ritenuto che l'attrice ha potuto attingere, per saldarla, al capitale LPP (doc. C).

                                8.4   Le spese di sepoltura e relative (art. 2 LRSF) vanno riconosciute così come esposte, già dedotto il contributo INSAI, in Fr. 3'937.95.

                                8.5   Le spese di patrocinio preprocessuale possono essere ammesse, nel principio, poiché la fattispecie poteva essere considerata senz'altro complessa e tale da rendere necessario l'intervento di un legale già nella fase precedente all'inoltro della causa. L'importo da riconoscere deve però essere limitato all'attività svolta nel 1997 poiché in seguito il legale ha provveduto a preparare l'inoltro della petizione che ci occupa i cui oneri vanno ricompresi nelle indennità ripetibili.

                                         Secondo la nota doc. N il tempo impiegato dal patrocinatore nel 1997 corrisponde a 17 h e 40' per un onorario complessivo riconosciuto di Fr. 3'710.- e con l'aggiunta delle spese vive di Fr. 368.70 si ha un totale, congruo, di Fr.  4'078.70.

                                   9.   Le pretese ammesse ammontano così a Fr. 8'016.65 e possono essere riconosciute all'attrice solo nella misura del grado di responsabilità del 20% della parte convenuta, ossia in Fr. 1'603.35.

                                10.   L'assistenza giudiziaria può essere concessa, a ragione delle concrete circostanze, anche in sede di appello ma in modo diversificato con riferimento all'esonero del pagamento della tassa e delle spese di giustizia ed al gratuito patrocinio.

                                         L'assistenza è accordata integralmente per quanto è del pagamento della tassa di giustizia mentre il gratuito patrocinio in appello è concesso solo nella misura del 50% poiché una parte attenta non avrebbe insistito nel sostenere che la colpa della vittima era solo di minima entità nel richiedere risarcimenti che, negli importi richiesti e per le prove agli atti, erano destinati all'insuccesso.

                                11.   La minima riuscita dell'appello rispetto alle pretese originali non modifica il giudizio su spese e ripetibili di prima sede e fa sì che quelle d'appello vengano tutte caricate alla parte appellante.

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente LTG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L'appello 8 agosto 2001 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza, invariati gli altri, il dispositivo 1. della sentenza 25 giugno 2001 del Pretore di Bellinzona viene così modificato:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza le __________ sono condannate a versare a __________ l'importo di Fr. 1'603.35 oltre interessi al 5% dal 23 aprile 1998.         

                                   II.   L'appellante __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nei limiti di cui al consid. 10.

                                  III.   La tassa di giudizio in Fr. 950.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 1'000.-) sono a carico dell'appellante e per essa, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato.

                                         L'appellante verserà a controparte Fr. 2'000.- per ripetibili d'appello.

                                 IV.   Intimazione a: -__________

                                         Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2001.118 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.05.2002 12.2001.118 — Swissrulings