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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.02.2001 12.2001.11

February 22, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·681 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2001.00011

Lugano 22 febbraio 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2000.00184 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa, con istanza 12 settembre 2000, da

__________ rappr. dal Sindacato __________  

  contro  

__________ rappr. dall' avv. __________  

in materia di contratto di lavoro (licenziamento immediato), con la quale è chiesta la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr 8'888.- oltre interessi al 5% dal 14 luglio 2000 - e nella quale è pure intervenuta, ai sensi dell'art. 29 LADI, la Cassa disoccupazione __________ limitatamente agli importi erogati all'istante - che il Pretore, con sentenza 27 dicembre 2000 ha respinto.

Appellante l'istante la quale, con atto d'appello 10 gennaio 2001, chiede, in riforma del primo giudizio, la condanna della convenuta a pagarle gli importi chiesti mentre quest'ultima, con osservazioni 24 gennaio 2001 postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________, impiegata presso la __________ dal giugno 1997 in qualità di cassiera venditrice ad ore, è stata licenziata con effetto immediato il 14 luglio 2000 dopo essere stata sorpresa, quel giorno, a consumare merce della convenuta per un valore di Fr. 3.40 senza averla pagata. Dopo essere stata colta sul fatto l'istante ha ammesso, sottoscrivendo una dichiarazione in tal senso, di aver anche precedentemente approfittato della merce del negozio senza pagarla e si è offerta di rimborsare 200/300.- franchi.

                                         Il Pretore, con la sentenza qui impugnata dall'istante, ha respinto la sua pretesa di pagamento del salario sino al termine ordinario di disdetta e di un'indennità per licenziamento ingiustificato, ritenendo quest'ultimo legittimo.

                                   2.   Con l'appello __________ contesta in sostanza il contenuto della sua ammissione scritta di aver sottratto merce ripetutamente, poiché quella dichiarazione le sarebbe stata fatta sottoscrivere in un momento di pressione psicologica e non corrisponderebbe alla verità. Non essendoci prova di sottrazione di merce ripetuta non vi sarebbero gli estremi, per la situazione verificatasi il 14 luglio 2000, del licenziamento immediato.

                                         Con le osservazioni all'appello, la convenuta ha sostenuto che la dichiarazione sottoscritta dall'istante rappresentava la verità dei fatti succedutisi come, del resto, confermato dalle testimonianze.

                                   3.   Nel caso di licenziamento immediato in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni del datore di lavoro da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra il fatto addebitato e lo scioglimento del contratto deve essere considerata non l'assenza o l'esiguità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza del lavoratore. Non si deve così, in casi del genere, avere riguardo al valore economico dell'appropriazione, ma alla violazione che tale comportamento instaura nel rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

                                         Sulla base di queste premesse è persino facile dedurre, anche per la sola appropriazione di merce per pochi franchi per la quale l'istante era stata colta sul fatto, che la funzione di cassiera da lei esercitata la situa in un contesto tale di delegata fiducia del datore di lavoro che anche solo un minimo sgarro d'onestà giustifica il dubbio che non potrà essere isolato e quindi rende legittimo il licenziamento in tronco.

                                         Con il che si può prescindere dall'addentrarsi nell'esame della veridicità della dichiarazione sottoscritta dall'istante poiché inoltre, per mancanze del genere, penalmente rilevanti, non è necessaria la recidiva dopo ammonimento (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ad art. 337 CO, pag. 367 n. 9). In ogni caso le argomentazioni al proposito dell'appellante rimangono allo stadio del puro parlato e sono contraddette dalle testimonianze che riferiscono di ripetute appropriazioni di merce senza pagare e dell'assenza di qualsiasi pressione nel sottoscrivere l'ammissione di colpa.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'appello 10 gennaio 2001 di __________ è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese. L'appellante verserà a controparte Fr. 350.- per ripetibili d'appello.

                                   3.   Intimazione a:   - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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