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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.08.2000 12.2000.99

August 24, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,291 words·~11 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00099

Lugano 24 agosto 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.272 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 3 luglio 1996 da

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

                                          contro

                                          __________

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 39'466.-- oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta in corso di causa nel senso che la petizione sia respinta per effetto di compensazione con il credito dei convenuti;

domanda avversata dai convenuti, che in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 82'000.-- oltre interessi, domanda ridotta in corso di causa a fr. 66'943.90 oltre interessi;

il Pretore con sentenza 8 maggio 2000 ha ammesso la petizione per fr. 14'484.70 oltre interessi e la riconvenzionale per fr. 49'550.-- oltre interessi;

appellante l'attrice, che con atto di appello del 30 maggio 2000 chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso della reiezione della riconvenzionale;

gravame cui la controparte si oppone con memoriale di osservazioni del 4 agosto 2000.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto

2. - tassa di giustizia e ripetibili

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Secondo quanto narrato in petizione, i convenuti nel 1994 avrebbero appaltato all’attrice le opere necessarie alla realizzazione di una costruzione prefabbricata d'acciaio sul fondo n. __________ di __________ contro una mercede approssimativamente computata in fr. 160'000.--.

                                               In sede di liquidazione finale la mercede sarebbe tuttavia aumentata a fr. 194'120.-netti, mentre che per i difetti dell'opera, che l'attrice avrebbe peraltro offerto di eliminare, si giustificherebbe una riduzione di fr. 7'000.--.

                                               Tenuto conto anche delle ulteriori deduzioni di fr. 3'000.-- per consumi e di fr. 1'486.-- di fatture, e degli acconti di complessivi fr. 144'000.--, ne risulterebbe un saldo in favore dell'attrice di fr. 39'466.-- oltre interessi, importo oggetto della causa.

                                          B.  I convenuti hanno in primo luogo contestato l'importo di cui alla liquidazione finale, che a mente loro per i lavori effettivamente eseguiti ammonterebbe a soli fr. 149'511.60, al lordo dello sconto dell'8%, di altre deduzioni contrattuali per l'1,5% e di fr. 363.-- di partecipazione alle spese dell'insegna di cantiere, equivalenti a fr. 135'124.45 netti, cifra inferiore agli acconti già versati dai committenti. In secondo luogo, l'opera sarebbe incompleta (mancata posa della barriera vapore) e gravemente difettosa (infiltrazioni d'acqua), ragione per cui il pregiudizio complessivo, ritenuta anche la perdita conseguente ai disagi causati ai conduttori dai lavori di ripristino e computato il maggiore anticipo pagato all'appaltatrice, ammonterebbe a fr. 82'610.90 oltre interessi, somma chiesta in via riconvenzionale.

                                          C.  L'attrice si è opposta alla riconvenzionale, confermando la correttezza della propria fatturazione e contestando le proprie asserite inadempienze.

                                               In sede di conclusioni essa, pur mantenendo l'opposizione alla riconvenzionale, ha nondimeno sostanzialmente mutato la propria attitudine, chiedendo che la petizione sia respinta per effetto di compensazione con le pretese dei convenuti.

                                               Questi hanno per loro parte ridotto a fr. 66'943.90 oltre interessi la domanda riconvenzionale, ferme restando le loro tesi circa l'inadempienza della controparte.

                                          D. Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto retto dalla norma SIA 118, ha determinato in fr. 140'641.70 l'ammontare della mercede per le opere contrattuali effettuate, importo al quale andrebbero aggiunti fr. 17'843.-- per opere supplementari, con un totale di fr. 158'484.70, dal che, ritenuti fr. 144'000.-- di acconti, l'accoglimento della petizione per fr. 14'484.70 oltre interessi.

                                               Quo alle pretese dei convenuti, il Pretore ha attribuito fr. 41'135.-- quale costo di riparazione del difetto costituito dalla mancata posa della barriera vapore e fr. 8'415.-per gli ulteriori costi di risanamento, stante la necessità di rimuovere completamente il tetto dell'immobile, per un totale di fr. 49'550.-- oltre interessi.

                                          E.  Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione della riconvenzionale- e di quelle dei  resistenti -che postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.

Considerato

in diritto:

                                          1.   Nelle proprie conclusioni di causa di data 24 marzo 2000 l'attrice, esprimendosi sulle risultanze dell'istruttoria, ne deduceva innanzitutto l'esistenza di un proprio credito di fr. 18'684.10 a titolo di saldo sulla mercede d'appaltatrice (punto 6, pag. 4). Di seguito, essa ammetteva l'esistenza di difetti dell'opera, e faceva proprio l'accertamento pretorile secondo cui la loro eliminazione avrebbe comportato un costo pari a fr. 42'205.-- (punto 7, pag. 4; punto 9, pag. 8), laddove sarebbe tuttavia data una corresponsabilità della direzione lavori, e perciò dei committenti, pari ad almeno il 50% (punto 10, pag. 8), sicché si giustificherebbe di compensare ex art. 120 CO, con integrale estinzione di entrambi i crediti, la di lei richiesta di fr. 18'684.10 con le pretese dei convenuti (punto 10, pag. 8). Di conseguenza, la domanda di giudizio dell'attrice (pag. 9) era quella della reiezione sia della petizione, e questo "per compensazione", che della domanda riconvenzionale.

                                               Il Pretore nel proprio giudizio non si è attenuto alla dichiarazione di compensazione dell'attrice, avendo egli parzialmente accolto la petizione per fr. 14'484.70 oltre interessi senza imputare tale credito dell'attrice su quello dei convenuti di fr. 49'550.-- oltre interessi.

                                               L'attrice, non avvedendosi di questo fatto, chiede ora che la sentenza pretorile sia riformata unicamente nel senso della reiezione della riconvenzionale, ferma restando perciò, in tal caso, l'attribuzione in suo favore dei predetti fr. 14'484.70 oltre interessi.

                                               Siffatto modo di procedere non è però ammissibile, stante la chiara contraddizione con la desistenza manifestata dall'attrice con le conclusioni di causa al riguardo dell'azione principale: postulando infatti in quella sede la reiezione della propria petizione "per compensazione" dopo avere addotto nei considerandi un proprio credito di fr. 18'684.10 (conclusioni, punto 6, pag. 4), l'attrice ha di fatto riconosciuto in maniera vincolante il fondamento della pretesa di cui all'azione riconvenzionale fino a concorrenza di quell'importo (II CCA 4 febbraio 1999 in re R./B. SA, 22 settembre 1997 in re T./W.). Essa, stante il principio dell'affidamento,  non può ora recedere dalla propria precedente ammissione, ragione per cui -fermo restando il parziale accoglimento della petizione, rimasto inimpugnato- essa non può qui postulare la reiezione della riconvenzionale, ma solo che essa sia ammessa per i fr. 18'684.10 oltre interessi da lei pacificamente, ancorché implicitamente, riconosciuti con le conclusioni di causa.

                                          2.   Ciò premesso, la prima censura dell'appellante (punto 2, pag. 4-6) concerne la pretesa irricevibilità della domanda riconvenzionale per violazione dell'art. 169 cpv. 1 della norma SIA 118, per il motivo che i convenuti prima dell'avvio della causa avrebbero sì chiesto l'eliminazione dei difetti, senza tuttavia fissare all'appaltatrice il "termine conveniente" entro cui provvedervi di cui alla cennata norma.

                                               La censura è temeraria: l'attrice dimentica infatti di essere stata lei a procedere per prima nei confronti dei convenuti per l'incasso della propria mercede d'appaltatrice, e che in quel frangente essa ha liquidato la questione dei difetti offrendo lei stessa una riduzione di fr. 7'000.-- sulla mercede (punto 4, pag. 4), dal che l'ovvia constatazione della mancanza di volontà da parte sua di provvedere alla loro eliminazione. In simili circostanze non si vede come si possa seriamente sostenere una violazione da parte dei committenti dell'art. 169 della norma SIA 118 oppure dell'art. 368 CO, non essendovi per loro altra possibilità, per esplicita volontà della stessa attrice, che non quella di procedere per il risarcimento del costo di eliminazione dei difetti.

                                          3.   L'attrice sostiene poi (punti 4-6, pag. 6-8) che almeno il 50% del costo delle riparazioni dovrebbe rimanere a carico dei committenti, stante una pesante corresponsabilità della direzione lavori da loro incaricata per avere ordinato la continuazione dei lavori nonostante si fosse avveduta della mancanza della barriera vapore.

                                               L'argomentazione è irricevibile, oltre che ampiamente infondata.

                                               L'attrice, infatti, nei propri allegati introduttivi è stata assai generica sul tema dei difetti dell'opera.

                                               In petizione (punto 4) essa, senza menzionarli ma facendo riferimento alla sua lettera del 18 settembre 1995 (doc. G), riconosceva la propria responsabilità fino a concorrenza dell'importo di complessivi fr. 7'000.--, senza accenno alcuno ad eventuali corresponsabilità dei committenti.

                                               Nella replica e risposta riconvenzionale (punto 2.3, pag. 3; punto 3, pag. 4 e 5; punto 5, pag. 6) essa ha invece sostenuto che il problema inerente la barriera vapore era quello per cui i committenti, nonostante la corretta esecuzione, chiedevano (indebitamente) la modifica di questa parte dell'opera rispetto alle modalità previste dal capitolato, mentre che le infiltrazioni d'acqua sarebbero state causate da una scelta architettonica "non usuale" e non dalla mancanza della barriera vapore sull'isolazione posata. Nemmeno in quest'allegato si faceva però accenno ad una pretesa corresponsabilità dei committenti per siffatta mancanza.

                                               Con la duplica riconvenzionale (punto 5, pag. 2) l'attrice si è limitata a ribadire queste argomentazioni.

                                               Se ne deriva che la tesi della corresponsabilità per il difetto in questione della direzione lavori, ascrivibile come tale ai committenti, è estranea al novero di quelle tempestivamente sollevate nella prima fase del processo, avendola l'attrice evocata per la prima volta solo con le conclusioni di causa (pag. 5), e perciò tardivamente (art. 78 CPC).

                                               A maggior ragione l'argomento non può di conseguenza essere validamente addotto in questa sede (art. 321 CPC).

                                               E' perciò unicamente a titolo abbondanziale che nel merito della censura si può rinviare a quanto esposto dal Pretore (consid. 6), con la precisazione che, nelle circostanze date, un'eventuale corresponsabilità della direzione dei lavori non avrebbe l'auspicata conseguenza della liberazione parziale dell'attrice, ma semmai quella di rendere responsabile in solido per il difetto la direzione lavori nei confronti dei committenti (analoga soluzione, per carente sorveglianza, in: II CCA 26 giugno 1997 in re R./G.).

                                          4.   Analoghe argomentazioni circa la tardiva adduzione dell'eccezione valgono evidentemente per l'ulteriore precisazione dell'attrice (punto 6, pag. 7 e 8), secondo cui la concolpa della direzione lavori non consisterebbe tanto nel non avere tempestivamente individuato il difetto, quanto nel non avere immediatamente ordinato di fermare i lavori per effettuare la riparazione al momento in cui il difetto è stato individuato e i lavori del tetto erano compiuti solo all'80%.

                                               Va inoltre soggiunto che la sospensione dei lavori non avrebbe consentito alcun risparmio, dato l'atteggiamento tenuto dell'appaltatrice, che ha pervicacemente negato la propria responsabilità sostenendo che i convenuti  avrebbero sul tema unilateralmente modificato i termini del contratto.

                                               Anzi, secondo l'ordinario andamento delle cose vi è spazio per ammettere che la situazione di mancata completazione dell'opera si sarebbe protratta per lungo tempo, con il risultato presumibile di un maggiore pregiudizio economico causato dai ritardi, superiore al risparmio che si sarebbe potuto conseguire -premessa una disponibilità dell'attrice all'esecuzione della riparazione che invece non sussistevaeffettuando la riparazione prima di terminare l'opera.

                                               E' infine solo a titolo ulteriormente abbondanziale che si osserva che il perito giudiziario -e questo con riferimento anche al tema di cui al considerando precedente- non ha riscontrato particolari responsabilità a carico della direzione lavori (delucidazione di perizia, pag. 10).

                                          5.   La ricorrente (punto 3, pag. 6) contesta anche l'accertamento pretorile secondo cui essa in corso di causa avrebbe riconosciuto i costi di riparazione del difetto dovuto alla mancata posa della barriera vapore, nel senso che l'ammissione dell'esattezza dell'ammontare di fr. 42'035.-- relativo all'eliminazione dei difetti non comporterebbe anche l'ammissione della circostanza per cui i danni causati dall'infiltrazione o dalla condensazione di acqua sarebbero causati dalla mancanza della barriera vapore, circostanza quest'ultima che nessun perito avrebbe accertato senza riserve.

                                               Anche questa censura è del tutto infondata.

                                               Il fatto che la mancanza della barriera vapore costituisca una discrepanza con l'opera contrattualmente pattuita, e perciò un suo difetto, è infatti pacificamente ammesso dall'attrice (p. es. conclusioni, punto 4, pag. 3), e tanto basta per conferire ai committenti i diritti di cui all'art. 368 CO o (nella specie) all'art. 169 della norma SIA 118.

                                               La questione a sapere se questo difetto sia o meno la causa dei fenomeni di infiltrazione e/o di condensazione è a ben vedere di secondaria importanza, e l'attrice dovrebbe semmai auspicare che una relazione sussista, in mancanza di che essa sarebbe comunque tenuta alla posa della barriera vapore, ed in aggiunta dovrebbe poi preoccuparsi di eliminare le infiltrazioni e/o condensazioni qualora questi fenomeni, come sembra essere il caso, attenessero alle opere a lei appaltate.

                                          6.   L'attrice sostiene infine (punto 7, pag. 8 e 9) che il Pretore avrebbe omesso di considerare che la posa della barriera vapore creerebbe dei problemi alle fughe di congiunzione, con il che si sarebbe in presenza di un difetto di progettazione, e se ne dovrebbe dedurre che la posa della barriera vapore non avrebbe comunque impedito l'insorgere dei problemi riscontrati.

                                               Il rilievo non è pertinente.

                                               A prescindere dal fatto che l'assunto è privo di prove certe, non potendosi in alcun modo evincere in che modo il perito giudiziario avrebbe "implicitamente" (punto 7, pag. 8) avallato una simile tesi, esso, nuovamente, anche se dimostrato avrebbe unicamente la conseguenza di accomunare il progettista all'appaltatrice, che non verrebbe in alcun modo liberata, nella responsabilità per il difetto, richiedendo l'art. 369 CO, a torto invocato dall'attrice, che il difetto sia stato causato unicamente dal committente, il che non è in concreto il caso, essendo comunque imputabile all'attrice la mancata posa della barriera vapore.

                                               Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

                                               Tassa di giustizia, spese e ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                          I.    L’appello 30 maggio 2000 di __________ è respinto.

                                          II.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                      fr.     950.-b) spese                                                        fr.        50.--

                                               Totale                                                            fr.  1'000.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 2'000.-- per ripetibili di appello.

                                          III.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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