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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.12.2000 12.2000.92

December 1, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,728 words·~14 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00092

Lugano 1° dicembre 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,

chiamata a giudicare sul ricorso per nullità presentato il 18 maggio 2000 da

__________  

nei confronti della decisione 4 aprile 2000 dell'arbitro unico avv. __________, nominato giusta l'art. 14 del CCL nel ramo del granito e delle pietre naturali, il quale ha statuito sul ricorso contro la decisione 4 gennaio 2000 della Commissione Paritetica Cantonale per l'industria del granito e delle pietre naturali, Bellinzona, interposto il 9 febbraio 2000 da    

__________ rappr. dall'avv. __________  

volto ad ottenere l’annullamento del lodo arbitrale e la conferma del giudizio della Commissione Paritetica Cantonale, con protesta di spese e ripetibili;

mentre __________ con osservazioni 4 luglio 2000 ha postulato la reiezione del gravame in ordine e nel merito, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 1° febbraio 1999 la __________, ditta attiva nella lavorazione del granito, ha assunto __________ quale operaio a tempo pieno, precisando che, previa accettazione da parte della Commissione Paritetica Cantonale per l'industria del granito e delle pietre naturali (in seguito detta: Commissione Paritetica), il lavoratore avrebbe percepito per i primi 6 mesi un salario di base di fr. 19.all'ora e in seguito sarebbe stato inserito nella classe salariale C con una retribuzione oraria di fr. 20.95. Il 23 marzo 1999 la ditta ha sottoposto alla Commissione Paritetica, per approvazione, l'accordo salariale in questione.

                                   2.   La Commissione, con decisione 23 settembre 1999, ha comunicato di non poter accettare l'accordo salariale nella misura in cui si postulava il pagamento di un salario ridotto durante i primi 6 mesi ed ha nel contempo invitato la ditta a provvedere al necessario adeguamento salariale con effetto retroattivo al 1° febbraio 1999: a suo giudizio, __________, in quanto lavoratore senza esperienza di cantiere o senza formazione professionale, andava in sostanza inserito sin dall'inizio nella classe salariale C.

                                         Il 4 gennaio 2000 la Commissione, così richiesta dalla ditta, ha provveduto a riesaminare la fattispecie, giungendo tuttavia alla medesima conclusione.

                                   3.   Con ricorso 9 febbraio 2000 __________ ha impugnato quest'ultima decisione davanti all'avv. __________, arbitro unico nominato ai sensi dell'art. 14 del CCL nel ramo del granito e delle pietre naturali del cantone Ticino, evidenziando innanzitutto come l'art. 7.1 della convenzione salariale annessa al CCL permettesse la pattuizione di salari inferiori in presenza di lavoratori estranei all'edilizia; d'altro canto essa riteneva inaccettabile la decisione impugnata per il ritardo con cui era stata emessa, dopo che tra l'altro il termine semestrale pattuito con il lavoratore era scaduto, tanto più la validità stessa del contratto di lavoro era stata condizionata all'accettazione dell'accordo salariale da parte della Commissione Paritetica.

                                   4.   Con decisione 4 aprile 2000 l'arbitro unico ha parzialmente accolto il ricorso, accertando la validità dell'accordo salariale per 3 mesi, dal 1° febbraio al 30 aprile 1999, e ordinando per i rimanenti 3 mesi l'adeguamento al salario orario previsto dalla classe C. A suo giudizio, la presunta contraddizione dei termini in merito alla definizione dei lavoratori di cui alla classe C e di quelli di cui all'art. 7 della convenzione salariale annessa al CCL andava chiarita nel senso che potevano essere oggetto di accordi salariali speciali unicamente quei lavoratori che non avevano esperienza nel settore dell'edilizia in generale e non solo nel settore del granito o delle pietre naturali, per cui in concreto l'operaio assunto, che in precedenza era già stato impiegato in altre ditte dell'edilizia seppur con altre mansioni, doveva essere remunerato in base alla classe C con fr. 20.95 all'ora: motivi di equità, ritenuta in particolare la buona fede del datore di lavoro nell'interpretazione del CCL e il ritardo nell'emanazione della decisione da parte della Commissione Paritetica, quest'ultimo in parte comunque compensato dal ritardo con cui l'accordo le era stato sottoposto per approvazione, hanno indotto l'arbitro a riconoscere la validità dell'accordo salariale per 3 dei 6 mesi postulati.

                                   5.   Il __________, il 18 maggio 2000, onde evitare un pericoloso precedente, ha inoltrato a questa Camera il ricorso per nullità che qui ci occupa, con cui chiede l'annullamento della decisione dell'arbitro unico e la conferma del giudizio della Commissione Paritetica: a suo dire, l'unica soluzione consentita da un'interpretazione letterale della norma convenzionale era quella secondo cui la conclusione di accordi salariali era possibile unicamente qualora il lavoratore provenisse da settori che nulla avevano a che vedere con quello edile, ciò che non era il caso nella fattispecie; la soluzione adottata dall'arbitro, segnatamente la parziale irretroattività dell'adeguamento salariale, era per contro contraddittoria e contraria all'ordinamento convenzionale, il che imponeva l'annullamento della decisione impugnata, del tutto arbitraria.

                                   6.   Con osservazioni 4 luglio 2000 __________ ha postulato la reiezione del gravame sia in ordine che nel merito con argomentazioni che verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi.

                                   7.   Premessa fondamentale per poter impugnare una decisione è l'esistenza del cosiddetto gravamen. È in altre parole necessario che la stessa comporti un regolamento dei rapporti giuridici delle parti, così che lo stesso tocchi in qualche modo i loro diritti o pregiudichi qualcuna delle loro ragioni (Cocchi/Trezzini, CPT-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 307): è dunque di principio legittimata ad appellare la parte che vede respinte, parzialmente o integralmente nel dispositivo, le proprie domande (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 307), mentre terze persone sono legittimate a farlo unicamente nei confronti di quei giudicati che li coinvolgono direttamente e che possono pregiudicare o violare i loro diritti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 307; IICCA 15 novembre 2000 in re M./V. e llcc.).

                                7.1   Nella presente fattispecie è pacifico che il ricorrente __________ non era parte della procedura arbitrale, nella quale in effetti si opponevano da una parte la __________ e dall'altra la Commissione Paritetica (cfr. art. 3.3, 3.5, 4.1 e 10 della Procedura davanti al collegio arbitrale, disposizioni emanate in base all'art. 13.6 del CCL, applicabile anche alla procedura avanti all'arbitro unico in forza del rimando di cui all'art. 14 del CCL); d'altro canto nemmeno risulta che quel sindacato abbia subito un pregiudizio dal fatto che l'arbitro abbia imposto il parziale adeguamento dell'accordo salariale tra la __________ e __________, tanto più che nemmeno è stato provato che quest'ultimo fosse effettivamente aderente al sindacato.

                                         In tali circostanze si deve senz'altro concludere che il ricorrente non era di principio legittimato ad impugnare il lodo arbitrale.

                                7.2   È vero che il Tribunale federale ha riconosciuto alle associazioni sindacali la capacità di agire in causa, in luogo o accanto ai lavoratori, se e nella misura in cui esse difendevano un interesse collettivo comprendente non solo l'interesse personale dei loro membri ma anche quello di altri lavoratori che svolgevano quel medesimo mestiere (DTF 114 II 345). È però altrettanto vero che tale riconoscimento attiene unicamente alla capacità di essere parte ad un determinato procedimento, ovvero alla legittimazione attiva, ma non invece alla legittimazione ricorsuale che -come detto- presuppone l'esistenza di un gravamen.

                                         D'altro canto, sempre secondo la giurisprudenza federale, affinché le associazioni sindacali possano agire in luogo o accanto ai lavoratori, occorre che esse siano abilitate dai loro statuti a salvaguardare gli interessi economici dei loro membri e che questi ultimi abbiano a loro volta la legittimazione per intentare loro stessi quell'azione, ovviamente finalizzata al conseguimento dell'interesse comune di una professione e non di una pretesa individuale (DTF citata). Ora, nel caso di specie non risulta che lo stesso __________ rispettivamente i membri del sindacato potessero essere parte della procedura arbitrale che qui ci occupa, oltretutto di natura chiaramente individuale, dal che l'evidente irricevibilità del ricorso per nullità (art. 97 cifra 5 CPC).

                                   8.   In via abbondanziale, si osserva che in ogni caso il ricorso sarebbe pure inammissibile per carenza di legittimazione del rappresentante del ricorrente (art. 97 cifra 4 CPC).

                                8.1   Giusta l'art. 64 cpv. 1 (seconda frase) CPC possono fungere da patrocinatori le persone che detengono una rappresentanza legale: così -come indica esplicitamente la norma- il curatore in favore del curatelato (art. 392 CC), l'amministratore di un'eredità in favore della successione (art. 554 CC), ecc., nonché gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC). E' in effetti in tal modo che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita (art. 38 cpv. 1 CPC). Chi detiene una rappresentanza legale, ancorché di principio possa agire giudizialmente senza una formale procura, deve comunque dimostrare di essere nella situazione che gli permetta di procedere in nome altrui (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 136).

                                         Nel caso concreto, dall'estratto di Registro di commercio della sede di  Zurigo del ricorrente -da cui la Sezione Ticino e Moesa, qui intervenuta, ovviamente dipende- allegato alle osservazioni della __________, non risulta che al lic. iur. __________, firmatario dell'allegato ricorsuale del __________, potesse essere attribuita la funzione di organo formale del sindacato. D'altro canto, non potendosi nemmeno ritenere che egli rivesta in seno al ricorrente qualità di organo di fatto, ossia che egli partecipi in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, rispettivamente che sia chiamato a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della persona giuridica (DTF 107 II 353-354 e dottrina ivi citata; Rep. 1999 p. 238; IICCA 7 gennaio 2000 in re B./M.), fatta salva l'eventualità di un'applicazione dell'art. 64 cpv. 1 (prima frase) e 3 CPC rispettivamente dell'art. 64a CPC, gli atti da lui compiuti ed in particolare l'inoltro dell'impugnazione che qui ci occupa devono ritenersi insanabilmente viziati.

                                8.2   Sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 (prima frase) e cpv. 3 CPC possono rappresentare una parte nel processo civile anche gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone ed i loro praticanti.

                                         Nel caso concreto, va innanzitutto rilevato che il lic. iur. __________ non ha assolutamente dato ad intendere di agire quale rappresentante convenzionale del ricorrente, tanto è vero che in ingresso dell'allegato ricorsuale (p. 1) egli non si è presentato in tale veste né del resto ha preteso che gli atti giudiziari fossero a lui intimati. In ogni caso, come verificato d'ufficio da questa Camera, al momento dell'inoltro del ricorso per nullità, egli non era iscritto né all'Albo dei praticanti né a quello degli avvocati del Canton Ticino e quindi non poteva assumere mandati di patrocinio processuale: da nessuno, quindi né da terze persone, né dal sindacato presso cui verosimilmente svolgeva la funzione di consulente (Rep. citato; sentenza IICCA citata).

                                8.3   L'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC estende la rappresentanza processuale anche ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, limitatamente alle cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416, 417 e 418 CPC (cfr. pure art. 417 cpv. 1 lett. b CPC).

                                         Nel caso di specie il ricorrente non può tuttavia richiamarsi a tale disposizione, già per il fatto -evidenziato più sopra- che il lic. iur. __________ non ha dato ad intendere di agire in sua rappresentanza. Ad ogni buon conto la procedura che ci occupa non rientra tra quelle di cui agli art. 416-418 CPC. E d'altro canto ragionevolmente il ricorrente nemmeno può pretendere di farsi rappresentare da un proprio impiegato in virtù di tale norma: scopo della disposizione in rassegna è in effetti quello di garantire alla parte più debole nel processo, ovvero il lavoratore e non certo l'associazione professionale o di categoria stessa, una più ampia rappresentanza processuale (cfr. Rapporto della commissione della legislazione 15 marzo 1985, in Verbali del Gran Consiglio 1985, Sess. ordinaria primaverile, Vol. 1, p. 145); inoltre non si vede proprio per quale motivo a quest'ultima, diversamente dalle altre persone giuridiche -esclusi gli enti e le corporazioni del diritto pubblico, che beneficiano di una particolare regolamentazione (art. 64a cpv. 4 CPC)debba essere possibile agire per mezzo di suoi rappresentanti o impiegati invece che tramite i suoi organi.

                                   9.   In ogni caso, fosse per ipotesi anche stato ricevibile, il ricorso per nullità era sicuramente destinato all'insuccesso, non risultando assolutamente che la decisione impugnata potesse essere considerata nel suo esito arbitraria.

                                9.1   A questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345 e segg.).

                                         Quanto all’applicazione del diritto, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata dall’arbitro esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (per tante: IICCA 26 aprile 1999 in re B. SA/W. SA, 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 16 novembre 1999 in re E. AG/W. SA, 25 gennaio 2000 in re S./C., 8 febbraio 2000 in re B./C., 19 aprile 2000 in re M. SA/C., 3 maggio 2000 in re B. SA/C.; DTF 122 III 316; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).

                                9.2   Innanzitutto, checché ne dica il ricorrente, l'arbitro -a ragione- ha già stabilito che si potevano concludere accordi salariali speciali solo in presenza di lavoratori che mai avevano avuto a che fare in precedenza con il settore edile in generale (punto 6, p. 3), per cui le argomentazioni con cui nel gravame si cerca di puntellare quella medesima tesi si appalesano del tutto superflue.

                                         In definitiva è solo al punto 3.2 del suo ricorso per nullità che il ricorrente contesta il dispositivo arbitrale, tacciando di contraddittoria "per evidenti motivi" la decisione con cui l'arbitro aveva riconosciuto la non-validità dell'accordo salariale e nondimeno aveva limitato l'adeguamento salariale a 3 dei 6 mesi di validità dell'accordo stesso: sennonché, non avendo esposto in dettaglio quali fossero questi evidenti motivi, egli in pratica ha impedito alla scrivente Camera di potersi pronunciare in merito; non si vede in ogni caso per quale motivo tale conclusione contrasti con il punto 2.2.1 della convenzione salariale integrata al CCL, che assegnava alla Commissione Paritetica la facoltà di accettare o meno un eventuale accordo salariale. Va a questo proposito ricordato che l'irretroattività per 3 mesi era stata sostanzialmente decisa dall'arbitro -senz'altro a ragione-, oltre che per la buona fede del datore di lavoro, in considerazione del grave ritardo (ben 6 mesi) con cui la Commissione Paritetica si era pronunciata sulla richiesta di ratifica dell'accordo salariale presentata a suo tempo dalla __________, ritardo che aveva certo causato un danno a quest'ultima nella misura in cui essa non aveva potuto porre in atto tempestivamente le misure che in tal caso si sarebbero imposte, segnatamente risolvere il contratto di lavoro con l'operaio, per l'appunto condizionato all'approvazione da parte della Commissione Paritetica.

                                10.   Il gravame è dunque respinto ai sensi dei considerandi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

Visto per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia

                                    I.   Il ricorso per nullità 18 maggio 2000 del __________ è irricevibile.

                                   II.   Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  280.b) spese                          fr.    20.-

                                         Totale                               fr.  300.da anticiparsi dal ricorrente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla __________ fr. 500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione all'__________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2000.92 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.12.2000 12.2000.92 — Swissrulings