Incarto n. 12.2000.00009
Lugano 24 febbraio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.426 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 5 giugno 1998 da
__________
rappr. dall'avv. __________
contro
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 16’359.40 oltre accessori in conseguenza del contratto di leasing;
Domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 1999 ha accolto per fr. 10'352.15 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 19 gennaio 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni 18 febbraio 2000 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Il 28 febbraio 1994 le parti hanno sottoscritto un documento denominato “contratto leasing” (doc. A) mediante il quale il convenuto è entrato in possesso di una vettura __________ nuova contro un canone mensile di fr. 1'068.--, vettura che egli, nonostante la prevista durata contrattuale di 48 mesi, avrebbe restituito già il 23 dicembre 1994.
Considerando ciò un ingiustificato scioglimento anticipato del contratto da parte del conduttore, l'attrice, avvalendosi della clausola contrattuale 12c, addebita al convenuto complessivi fr. 16'359.40 oltre interessi.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione adducendo l'inadempienza della controparte, atteso che la vettura oggetto del contratto avrebbe via via manifestato una lunga serie di difetti che avrebbe reso impossibile il suo utilizzo in maniera conforme ai fini del contratto.
Di conseguenza sarebbe del tutto giustificato l'agire del resistente, che avrebbe in pratica resiliato il contratto per l'inservibilità dell'oggetto locato, in applicazione degli art. 259 e segg. CO.
Contestata sarebbe comunque la pretesa di fr. 4'542.60 per asserite spese di ripristino del veicolo, così come la data della rescissione del contratto, da situare già al 16 agosto o all'8 settembre 1994.
C. Il Pretore, richiamato il contenuto del contratto, ha rilevato che sarebbe esclusa la responsabilità dell'attrice per gli eventuali difetti della vettura, di modo che il convenuto dovrebbe di principio rispondere delle conseguenze della rescissione anticipata del contratto, laddove il pregiudizio risarcibile ammonterebbe a complessivi fr. 10'352.15 oltre interessi.
D. Con l’appello il convenuto, riassunta la propria versione dei fatti, ribadisce di non avere disdetto il contratto, ma di essere receduto ai sensi dell'art. 259b CO. Sarebbe in effetti iniquo imporre al conduttore un aggravio della propria situazione in presenza di difetti del bene locato indipendenti dalla sua volontà, e perciò sarebbe a torto che il Pretore ha omesso di considerare l'intera problematica del difetti della vettura, dovendosi ammettere la nullità della clausola contrattuale 12c per effetto dell'art. 256 cpv. 2 CO.
Addirittura, l'intero contratto dovrebbe essere ritenuto nullo in applicazione dell'art. 226m CO, non essendo soddisfatti i requisiti formali di cui all'art. 226a CO.
E. Delle osservazioni 18 febbraio 2000 dell’attrice, che concludono per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Nel caso di leasing indiretto (quello cioè in qui il datore in leasing non è il fabbricante o fornitore del bene; cfr. Giger, Berner Kommentar, n. 62 ad art. 226m CO; Honsell/Vogt/ Wiegand, OR I, 2. edizione , n. 87 ad Einleitung vor art. 184 ff. OR) viene di regola a crearsi -e questo anche nella fattispecie- un rapporto tra tre parti (ossia il fornitore del veicolo, la società di leasing e il prenditore di leasing), legate da due distinti contratti: da una parte il fornitore (per le vetture di regola un garagista) stipula un contratto di compravendita con la società di leasing, che diviene così proprietaria del bene; dall'altra parte la società di leasing conclude il contratto leasing con il conduttore, che entra così in possesso dell'oggetto (su questo tema: II CCA 19 gennaio 2000 in re S./F. SA e P. SA).
2. Stanti queste tre parti e questi due contratti, anche la questione degli eventuali difetti dell'oggetto venduto/concesso in leasing, costituenti di principio un caso di cattivo adempimento del rispettivo contratto da parte del venditore e del noleggiatore in leasing, va evidentemente regolata in primo luogo nei termini previsti dai rispettivi contratti.
Nel rapporto tra le parti qui in causa la tematica è stata risolta nel senso che il contratto di leasing prevede che l'attrice cede al convenuto i diritti di garanzia che essa possiede nei confronti del venditore della vettura per effetto del contratto di compravendita (doc. A, punto 7), il che costituisce prassi usuale (II CCA 27 agosto 1996 in re C./P.; Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 97 e 103 ad Einleitung vor art. 184 ff. OR; Tercier, Les contrats spéciaux, 2. edizione, n. 5830 e 5831), unitamente alla pattuizione per cui è escluso il diritto del prenditore di leasing di prevalersi dei difetti nei confronti del concedente (doc. A, punto 7: "Tali pretese non possono essere fatte valere nei confronti della ditta locatrice …. Ogni altra è esplicitamente esclusa. In nessun caso il locatario ha diritto di richiedere una riduzione del canone di locazione.").
Contrariamente all'opinione dell'appellante, siffatte lecite pattuizioni non sono in urto con l'invocato disposto di cui all'art. 256 cpv. 2 CO per il motivo che la norma, propria del contratto di locazione, non risulta applicabile nel contesto di un contratto di leasing indiretto (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 103 ad Einleitung vor art. 184 ff. OR e riferimenti; Engel, Contrats de droit suisse, pag. 748), che è contratto misto (II CCA 26 gennaio 1996 in re P./G. SA; SJZ 1993, pag. 119 e segg.) e non di locazione propriamente detta, il cui scopo ultimo è in definitiva quello di assicurare il finanziamento del possesso di un bene durante un periodo determinato, ragione per cui si dispone che i problemi legati alla difettosità dell'oggetto vanno risolti tra il prenditore di leasing e il fornitore del bene.
Acquisito il principio che il concedente in leasing non risponde degli eventuali difetti dell'oggetto e che l'esclusione di tale responsabilità non è lesiva dell'art. 256 CO, ne deve conseguire l'inapplicabilità anche dell'art. 259b CO, anch'esso invocato dall'appellante, mentre il fatto che il contratto non contenga alcuna disposizione atta a regolare il recesso del prenditore in leasing significa semplicemente che tale recesso non è possibile per il motivo della difettosità del bene concesso in leasing.
3. Tolta la possibilità di recedere altrimenti dal contratto, è quindi a giusta ragione che le conseguenze del comportamento del convenuto sono state valutate secondo l'art. 12c delle condizioni contrattuali.
Egli nel proprio gravame non solleva particolari censure circa la concreta determinazione di tali conseguenze, ossia in altri termini non contesta che essa comporti per lui l'obbligo al pagamento dell'importo stabilito dal Pretore, ravvisando piuttosto in tale esito una generica violazione del principio dell'affidamento (pag. 6).
La tesi è infondata: atteso che il corretto comportamento da parte sua, costituito dal regolare pagamento dei canoni leasing e dal contemporaneo esercizio nei confronti del venditore dei diritti di garanzia cedutigli dall'acquirente, avrebbe consentito di ristabilire l'equivalenza delle prestazioni contrattuali precedentemente compromessa dagli asseriti difetti della vettura, non rimane spazio per una censura di iniquità, prospettabile unicamente qualora la rinuncia all'azione per difetti nei confronti del concedente il leasing fosse avvenuta senza contropartita nei confronti del venditore.
4. L'appellante adduce infine la nullità dell'intero contratto di leasing per la supposta violazione delle norme in materia di vendita a rate (art. 226 e segg. CO), ma anche questa doglianza è priva di fondamento.
Il contratto in questione non è infatti assimilabile ad una compravendita a rate già solo per il motivo che con il pagamento delle quote previste dal contratto leasing non si sarebbe verificato l'ammortamento totale del valore del veicolo (DTF 118 II 154, 113 II 171; II CCA 26 gennaio 1996 citata), e perciò l'automatico trapasso della proprietà in favore del prenditore alla scadenza del contratto, ma vi sarebbe al contrario comunque stato l'obbligo del prenditore alla restituzione del veicolo (doc. A, punto 13), fatto salvo il suo diritto all'acquisto dello stesso contro pagamento del valore di riscatto di fr. 14'000.-- (doc. 14b), ossia di una quota significativa del valore a nuovo della vettura. E' perciò manifesto che in queste circostanze il contratto di leasing in esame non persegue il medesimo scopo economico di una compravendita a rate, ed inoltre le parti nel contratto hanno indicato che il veicolo avrebbe uso "artigianale", il che sembrerebbe indicare che si tratta di un bene d'investimento, e non invece di un bene di consumo, per cui è generalmente negata l'applicazione delle disposizioni relative alla vendita rateale (II CCA 29 gennaio 1996 citata, consid. 2.2 e riferimenti).
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 19 gennaio 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 580.-b) spese fr. 20.--
Total e fr. 600.-già anticipati dal convenuto, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 600.-- per ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario