Incarto n. 12.2000.00078
Lugano 15 novembre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sul ricorso (recte: appello) 26 aprile 2000 presentato da
Massa fallimentare __________
Avv. __________
contro
la sentenza della Corte delle Assise criminali di Lugano del 21 febbraio 2000, emessa nell’ambito dell’incarto No. 72.1999.00253, che vedeva coinvolti in qualità di imputati
__________
__________
Avv. __________
__________
__________
Avv. __________
e, accanto all'appellante, in qualità di parti civili
(487 parti civili)
come pure, nella sua qualità di detentore di alcuni beni sequestrati,
__________
__________
__________
con cui si chiede la riforma del dispositivo N. 4 (da 4.1 a 4.453) nel senso di respingere tutte le pretese civili fatte valere singolarmente dalle parti civili ivi elencate; del dispositivo N. 7 nel senso di respingere la domanda di restituzione alla parte civile __________ della somma di US $ 300'000.-depositata sul conto 898__________5 dell'appellante presso il broker __________; dei dispositivi N. 8, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 nel senso di ordinare la restituzione all'appellante e non alle parti civili del saldo attivo del predetto conto __________, dei conti __________, __________ e __________ dell'appellante presso il broker __________ nonché dei conti n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ aperti dal Ministero pubblico presso la __________; dei dispositivi N. 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 nel senso di mantenere il sequestro conservativo a garanzia dei diritti dell'appellante e non delle parti civili sui saldi attivi del conto __________ presso la __________, della rubrica franchi del conto __________ intestato a __________ presso il __________, del conto __________ intestato a __________ presso il broker __________, del conto __________ intestato a __________ presso la __________, del conto __________ intestato a __________ presso l'__________, del conto __________ intestato a __________ presso la __________, della particella no. __________ RFD di __________ intestata a __________, come pure di due conti omessi nel giudizio penale, il conto __________ intestato a __________ presso il __________ e il conto __________ intestato a __________ e a __________ presso il __________; dei dispositivi N. 10 e 10.1 nel senso di respingere la richiesta di assegnazione alla parte __________ delle particelle __________ e __________ RFD di __________; dei dispositivi N. 12, 12.1 e 12.2 nel senso di respingere l'istanza di dissequestro __________ di __________ e pertanto di mantenere il sequestro conservativo sulle particelle __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
viste le osservazioni 17 maggio 2000 di __________, __________, 22 maggio 2000 delle parti civili rappresentate dall'avv. __________, 23 maggio 2000 di __________, 26 maggio 2000 di __________, 29 maggio 2000 di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, 30 maggio 2000 di __________, __________, __________ e __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, 5 giugno 2000 di __________ con cui si postula la reiezione del gravame rispettivamente quelle datate 26 maggio 2000 di __________ e 29 maggio 2000 di __________ con cui è postulato il suo parziale accoglimento del senso di respingere le richieste di cui al dispositivo N. 4 (da 4.1 a 4.453) e quelle datate 29 maggio 2000 di __________ che per contro postula l'accoglimento della richiesta relativa al dispositivo N. 12;
viste pure le osservazioni 22 maggio 2000 di __________, __________, __________ e 23 maggio 2000 di __________, che postulano la reiezione della censura ricorsuale relativa al dispositivo N. 4 e che per il resto si rimettono al giudizio di questa Camera, mentre __________ con osservazioni 30 maggio 2000 a sua volta si rimette al giudizio della Camera, tranne che per i dispositivi N. 4, 8 e 9;
visto infine lo scritto 29 maggio 2000 di __________, __________, __________ e __________, che hanno rinunciato a formulare osservazioni e quello di data 23 maggio 2000 di __________ e __________ che si sono interamente rimessi al giudizio della scrivente Camera;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
ritenuto
in fatto:
che con sentenza 21 febbraio 2000 la Corte delle Assise criminali di Lugano ha riconosciuto __________ e __________ coautori colpevoli di truffa per mestiere, commessa nella loro qualità di organi della __________ -presidente del consiglio d'amministrazione il primo e membro del consiglio d'amministrazione il secondo-, in danno di numerosi investitori loro clienti (che versarono complessivamente almeno l'equivalente di US $ 13'604'644.--) con un pregiudizio finale complessivo di almeno US $ 12'009'236.--; di ripetuta falsità in documenti in relazione all'uso di contratti fiduciari, rinnovi di contratti fiduciari e mandati di gestione relativi ai clienti-pool nonché di estratti conto e situazioni patrimoniali destinati ai clienti in conto-pool e parzialmente ai clienti __________ che ne fecero richiesta, tutti attestanti una consistenza dei capitali investiti e degli utili conseguiti contraria al vero; di cattiva gestione, per avere nella loro qualità di organi della __________, esercitando la loro professione nei modi criminosi descritti ai punti che precedono, nonché omettendo di tenere una contabilità e di allestire dei bilanci dai quali si potesse desumere il reale stato della società, cagionato ed aggravato l'insolvenza della stessa, dichiarata fallita con decreto del 14.6.1999 del Pretore di Lugano (dispositivi N. 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.3);
che, di conseguenza, __________ e __________ sono stati condannati alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione, nella quale era computato il carcere preventivo sofferto (dispositivi N. 3, 3.1 e 3.2) ed al pagamento delle spese giudiziarie (dispositivo N. 6);
che al punto 4 del dispositivo essi sono stati condannati a pagare in solido tutta una serie di importi alle 453 parti civili sopra indicate (da 4.1 a 4.453), mentre le rimanenti parti civili -tra cui la massa fallimentare di __________ in liquidazione fallimentare- come pure quelle suelencate per eventuali ulteriori pretese di maggior danno sono state rinviate al foro civile (dispositivo N. 5);
che al dispositivo N. 7 è stata ordinata la restituzione alla parte civile __________ della somma di US $ 300'000.-- depositata sul conto __________ che __________ in liquidazione fallimentare deteneva presso il broker __________, mentre nei dispositivi N. 8, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 è stata ordinata la restituzione alle parti civili del saldo attivo della rimanenza del predetto conto 89845, dei conti __________, __________ e __________ da lei detenuti presso quel broker nonché dei conti n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ aperti dal Ministero pubblico presso la __________;
che con i dispositivi N. 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 la Corte d'assise, a garanzia dei diritti delle parti civili, ha ordinato il mantenimento del sequestro conservativo sui saldi attivi del conto __________ presso la __________, della rubrica franchi del conto __________ intestato a __________ presso il __________, del conto __________ intestato a __________ presso il broker __________, del conto __________ intestato a __________ presso la __________, del conto __________ intestato a __________ presso l'__________, del conto __________ intestato a __________ presso la __________ nonché della particella no. __________ RFD di __________ intestata a __________;
che al dispositivo N. 10 e 10.1 è stata ordinata la confisca con assegnazione alla parte civile __________ delle particelle __________ e __________ RFD di __________, mentre ai dispositivi N. 12, 12.1 e 12.2 in parziale accoglimento dell'istanza 15.2.2000 di __________ è stato ordinato il dissequestro delle particelle __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________;
che con il ricorso in rassegna (recte: appello) la massa fallimentare di __________ in liquidazione fallimentare chiede la riforma del giudizio d'assise nel senso di respingere tutte le pretese civili fatte valere singolarmente dalle parti civili, di respingere la domanda di restituzione formulata dalla parte civile __________, di ordinare la restituzione a suo favore dei valori patrimoniali sopra indicati e di mantenere a garanzia dei suoi diritti il sequestro conservativo sui conti e immobili di cui sopra, compresi i conti -inspiegabilmente omessi nel dispositivo penale- __________ intestato a __________ presso il __________ e __________ intestato a __________ e a __________ presso il __________, inoltre di respingere la domanda di assegnazione formulata dalla parte civile __________ e infine di respingere l'istanza di dissequestro 15.2.2000 di __________; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che l'appellante evidenzia in sostanza come la Corte d'Assise abbia del tutto ignorato l'esistenza del suo fallimento, decretato ancor prima del processo penale: a suo giudizio, in tali circostanze lei sola e non i singoli creditori era legittimata a costituirsi parte civile rispettivamente a far valere eventuali azioni contro gli amministratori della società ex art. 754 e segg. CO, tanto più che la pronuncia di primo grado violava il principio dell'universalità del fallimento con la creazione di un'unica massa e sanciva di fatto una disparità di trattamento tra i creditori creando una classe di creditori, quella delle parti civili le cui pretese erano state in tutto o in parte riconosciute, privilegiata; di qui, a suo dire, la necessità di respingere le richieste di risarcimento formulate singolarmente dalle parti civili e di negar loro le restituzioni -segnatamente quella pretesa da __________, che in ogni caso non poteva vantare alcun diritto di proprietà- e le assegnazioni -segnatamente quella a __________, analogamente ingiustificata- ordinate dall'autorità penale; errato era infine anche il giudizio che ordinava il dissequestro di alcuni beni intestati a __________;
che delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
che se in un procedimento penale vengono formulate dalla parte lesa pretese di diritto civile, le stesse possono essere decise dalla Corte d'assise nella sentenza di condanna (art. 266 CPP);
che l’art. 268 cpv. 1 CPP stabilisce che contro i dispositivi di una sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile;
che scopo dell’appellazione, secondo i termini e le modalità previste da tale norma, è quello di mettere le parti nelle condizioni di impugnare presso un’istanza superiore quel dispositivo del giudizio penale che considera integralmente o parzialmente degna di tutela un’eventuale pretesa pecuniaria presentata dalla parte lesa nell’ambito del procedimento penale: si tratta in sostanza di un’impugnativa che deve essere diretta contro il merito della sentenza di primo grado, relativamente ai dispositivi di natura civile, alla stessa stregua dell’impugnazione di una decisione pretorile (IICCA 6 marzo 1985 in re V./D., 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd.; Rep. 1988 p. 421 e seg.);
che con l'appello che qui ci occupa l'appellante si aggrava sostanzialmente contro due generi di dispositivi della sentenza penale: da un lato, contestando il dispositivo N. 4, censura la decisione di risarcimento alle altre parti civili; dall’altro, impugnando i dispositivi N. 7, 8, 9, 10 e 12, insorge contro decisioni con cui veniva ordinata la restituzione di determinati oggetti o importi alle parti civili ai sensi dell'art. 59 n. 1 cpv. 1 CPS (dispositivo N. 7 e 8, cfr. sentenza penale p. 68), la confisca di determinati beni e la loro assegnazione alle parti civili in virtù dell’art. 59 n. 1 cpv. 2 CPS (dispositivo N. 10, cfr. sentenza penale p. 70-72) rispettivamente il mantenimento (dispositivo N. 9, cfr. sentenza penale p. 69 e 70) o il non mantenimento (dispositivo N. 12, cfr. sentenza penale p. 70) del sequestro conservativo su beni patrimoniali giusta l'art. 59 n. 2 cpv. 3 CPS;
che ai fini dell'appellabilità è determinante che la decisione rispettivamente un dispositivo comporti un regolamento dei rapporti giuridici delle parti così che lo stesso tocchi in qualche modo i diritti delle parti o pregiudichi qualcuna delle loro ragioni (Cocchi/Trezzini, CPT-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 307): è dunque di principio legittimata ad appellare la parte che vede respinte, parzialmente o integralmente nel dispositivo, le proprie domande (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 307), mentre terze persone sono legittimate a farlo unicamente nei confronti di quei giudicati che li coinvolgono direttamente e che possono pregiudicare rispettivamente violare i loro diritti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 307);
che, stanti queste premesse, ci si potrebbe innanzitutto chiedere se l'appellante sia o meno legittimata a contestare il dispositivo N. 4 (da 4.1 a 4.453), mediante il quale altre parti civili sono state riconosciute creditrici di determinati importi nei confronti di __________ e __________ a titolo di risarcimento;
che sulla base delle considerazioni giurisprudenziali appena esposte ciò dovrebbe senz'altro essere il caso;
che la questione non necessita tuttavia di essere risolta in modo definitivo, atteso che nel merito non vi è comunque ragione per riformare quel dispositivo;
che la dottrina e la giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che, indipendentemente da una loro eventuale responsabilità ex art. 754 e segg. CO, gli amministratori di una società anonima possono essere resi personalmente responsabili nei confronti di un creditore danneggiato anche in virtù delle norme che regolano l’atto l’illecito, sempre che, evidentemente, le premesse per l’applicazione dell’art. 41 CO siano adempiute (Gross, Analyse der haftpflichtrechtlichen Situation des Verwaltungsrates, Zurigo 1990, p. 276 con rif.; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, N. 261, 595 e segg., 616 e 619; cfr. pure IICCA 6 febbraio 1998 in re C./S.), così che la legittimazione attiva delle parti civili oggetto del dispositivo qui impugnato e la legittimazione passiva dei due amministratori non possono essere messe in discussione;
che l'appellante non ha per altro contestato -a ragione- che le premesse per far capo a tale normativa fossero in concreto adempiute: il reato di truffa costituisce infatti pacificamente un illecito civile (Brehm, Berner Kommentar, 1998, N. 37 ad art. 41 CO); l'agire doloso da parte degli amministratori condannati è manifesto, mentre è incontestabile che il loro comportamento abbia comportato a quelle parti civili un danno -il cui ammontare corrisponde in sostanza alle somme da esse effettivamente versate, dedotti gli eventuali rimborsi e/o prelievi per disinvestimenti (sentenza p. 66)- e che tale danno si lasci effettivamente ricondurre all’agire delittuoso, nel senso che il loro agire è stato adeguatamente causale per il suo insorgere;
che in ogni caso l'eventuale accoglimento della richiesta di riforma del dispositivo N. 4 formulata dall'appellante -comunque da negarsi per i motivi ampiamente esposti in precedenza- si ridurrebbe ad un vuoto esercizio di forma nella misura in cui nel contempo non fosse possibile modificare anche i dispositivi N. 7, 8, 9, 10 e 12 della sentenza penale concernenti le restituzioni, confische ed assegnazioni nonché i sequestri dei beni patrimoniali rinvenuti;
che infatti, in quanto rivolto contro questi ultimi dispositivi, l’appello è manifestamente irricevibile, in quanto l’oggetto del contendere -ovvero la questione circa l’applicazione dell’art. 59 CPS- non è di natura civile (come stabilito da questa Camera, con riferimento anche all'art. 60 CPS, in IICCA 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd., sentenza confermata dal Tribunale federale con giudizi ICCTF del 24 giugno 1996 e ICDPTF del 8 luglio 1996; cfr. pure IICCA 6 dicembre 1996 in re N. e llcc./P. e llcc.), per cui la relativa contestazione non può in ogni caso essere devoluta a questa Camera;
che già sotto l’egida del precedente diritto (art. 58 e 60 v.CPS) la giurisprudenza cantonale aveva stabilito che eventuali contestazioni sull’applicazione di dette norme dovevano essere dedotte davanti alla Corte di cassazione e revisione penale e non alle istanze civili, l’appello alla Camera civile essendo dato solo contro i dispositivi che decidevano le pretese di risarcimento (Rep. 1984 p. 424);
che lo stesso Tribunale federale aveva a sua volta confermato che le pretese fondate sull’art. 58 v.CPS, inerente la confisca a favore dello Stato dei beni profitto di reato, e quelle fondate sull’art. 60 v.CPS, che invece regolava la pretesa della parte lesa, non erano assolutamente di natura civile: da un parte, infatti, la confisca pronunciata in virtù dell’art. 58 v.CPS costituiva una misura presa nell’interesse dell’ordine pubblico e dei buoni costumi e non era perciò finalizzata a soddisfare una pretesa di diritto privato; dall’altra, la pretesa fondata sull’art. 60 v.CPS tendeva al versamento di una prestazione da parte dello Stato ed assumeva quindi inequivocabilmente il carattere di diritto pubblico (DTF 118 Ib 266, 104 IV 71 cons. 3c e 3d con rif.); d'altro canto nemmeno la restituzione ordinata ai sensi dell'art. 59 v.CPS era finalizzata al soddisfacimento di pretese di diritto civile, ma perseguiva finalità di natura pubblica (DTF 91 IV 166 cons. 1);
che con l’introduzione dei nuovi art. 58 e segg. CPS, in vigore dal 1° agosto 1994 e pacificamente applicabili anche alla presente fattispecie, le considerazioni appena esposte non hanno in alcun modo perso la loro validità (cfr. ICCTF 24 giugno 1996 in re H./M. Ltd. con rif.; DTF 122 IV 367 e seg.; Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, p. 50);
che, anzi, il Tribunale federale, dopo aver riassunto la giurisprudenza in materia, ha recentemente riconosciuto che la contestazione circa l’applicazione degli art. 58 e segg. CPS non era di natura civile, ma atteneva al diritto penale federale materiale, dal che la necessità di far capo, se del caso, al rimedio del ricorso per cassazione (DTF 122 IV 372);
che la dottrina considera parimenti non di natura civile, ma di natura penale (Corboz, Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, in SJ 1995 p. 134 e seg. ed in particolare p. 156 con numerosi rif.) o comunque di diritto pubblico (Schmid, Kommentar Einziehung-Organisiertes Verbrechen-Geldwäscherei, Zurigo 1998, Vol. I, N. 66 ad art. 59 CPS, riferito in particolare all'art. 59 n. 1 cpv. 1 CPS) i dispositivi che hanno per oggetto gli art. 58 e segg. CPS, che di conseguenza vanno semmai censurati con gravami di natura penale (Schmid, op. cit., N. 96 ad art. 58 CPS, N. 72 e 155 ad art. 59 CPS, N. 9 ad art. 60 CPS);
che l’impugnativa in questione nella misura in cui è ricevibile deve pertanto essere respinta, mentre ovviamente è irrilevante il fatto che alcune parti appellate possano aver postulato l'accoglimento parziale del gravame;
che la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio sono poste a carico dell'appellante, del tutto soccombente, con l'obbligo di rifondere alle controparti un'indennità ripetibile (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC);
che appare tutto sommato equo assegnare congrue ripetibili (fr. 500.--) alle parti che hanno postulato la reiezione del gravame, riconoscere ripetibili ridotte (fr. 250.--) a quelle che hanno postulato il suo parziale accoglimento rispettivamente la sua reiezione con riferimento solo ad alcuni dispositivi e per il resto hanno postulato la sua reiezione oppure si sono rimessi al giudizio di questa Camera, e non assegnare invece ripetibili alle parti che hanno rinunciato a formulare osservazioni rispettivamente che si sono interamente rimesse al giudizio della Camera: ovviamente, in presenza di osservazioni allestite per più parti -in un unico o in più allegati- dal medesimo patrocinatore, l'indennità ripetibile riconosciuta dovrà essere suddivisa per il numero delle parti rappresentate (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. Il ricorso (recte: appello) 26 aprile 2000 della massa fallimentare di __________ in liquidazione fallimentare nella misura in cui è ricevibile è respinto.
II. Le spese procedurali consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2'000.-b) spese fr. 1'000.--
Totale fr. 3'000.-già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alle seguenti parti appellate:
- __________ fr. 500.--
- __________ fr. 500.--
__________ fr. 500.--
- __________ fr. 500.--
- __________ fr. 500.--
- __________ fr. 165.--
- __________ fr. 165.--
- __________ fr. 165.--
- __________ fr. 165.--
- __________ fr. 165.--
- __________ fr. 165.--
- __________ fr. 250.--
- __________ fr. 250.--
- __________ fr. 125.--
- __________ fr. 125.--
- __________ fr. 125.--
- __________ fr. 125.--
- __________ fr. 500.--
__________ fr. 500.--
- __________ fr. 500.--
- __________ fr. 55.--
- __________ fr. 55.--
- __________ fr. 55.--
- __________ fr. 55.--
- __________ fr. 55.--
- __________ fr. 55.--
- __________ fr. 55.--
- __________ fr. 55.--
- __________ fr. 55.--
- __________ fr. 250.--
- __________ fr. 250.--
- __________ fr. 250.--
- __________ fr. 80.--
- __________ fr. 80.--
- __________ fr. 80.--
- __________ fr. 250.--
- __________ fr. 250.-a titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Presidente della Corte delle Assise criminali di Lugano, Giudice Agnese Balestra-Bianchi.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario