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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.07.2000 12.2000.70

July 13, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,584 words·~13 min·11

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00070

Lugano 13 luglio 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.99.67 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 15 giugno 1999 da

                                          __________

                                          contro

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

con cui l’attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza di un suo debito di fr. 1'350'000.-- oltre interessi di cui all'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano, promossa nei suoi confronti dal convenuto, nonché la cancellazione di detta esecuzione;

Domande avversate dal convenuto e ammesse dal Pretore con sentenza 10 marzo 2000, eccezion fatta per quella tendente alla cancellazione del PE;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 17 aprile 2000 postula l'annullamento del giudizio impugnato;

Appello cui l'attore si oppone con osservazioni del 29 maggio 2000;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. -  se deve essere accolto l’appello

2. -  tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                          A.       L'attore è stato il patrocinatore della moglie del convenuto nell'azione di divorzio. Il 26 aprile 1999 ha avuto luogo un'udienza in quella causa, durante la quale il convenuto avrebbe annunciato all'attore che avrebbe proceduto nei suoi confronti per il risarcimento del pregiudizio che egli gli stava arrecando. Quello stesso giorno il convenuto ha presentato la domanda di esecuzione per l'importo di fr. 1'350'000.-- oltre interessi, ed il 29 aprile 1999 all'attore è stato notificato il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano per il titolo di "danni materiali e morali come da comunicazione in Pretura del 12.4.99", contro cui l'escusso ha interposto immediata opposizione.

                                          B.       Con la petizione l'attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia suo debito nei confronti del convenuto in relazione all'esecuzione promossa nei suoi confronti, sostenendo l'esistenza di un interesse da parte sua meritevole di protezione all'effettuazione del richiesto accertamento.

                                          C.       Nella risposta del 21 settembre 1999, presentata dal convenuto personalmente, il resistente ha sostenuto che l'attore avrebbe patrocinato la moglie nell'adduzione di pretese cautelari eccessive e infondate, segnatamente la richiesta di un contributo alimentare di fr. 5'000.-- mensili, l'assegnazione dell'abitazione coniugale e il blocco di tutta la di lui sostanza.

                                                    Ciò gli avrebbe causato un serio pregiudizio economico e di immagine, specie nei confronti degli inquilini del suo stabile di via __________ a __________, avendo l'attore promosso causa civile e denuncia penale contro di loro, sicché essi avrebbero manifestato l'intenzione di disdire i contratti di locazione, mentre sarebbe ora divenuto impossibile trovarne di nuovi.

                                                    Ciò metterebbe in pericolo l'intera sostanza del convenuto, che in assenza di inquilini non potrebbe onorare i debiti ipotecari, del che sarebbe in definitiva responsabile l'attore.

                                          D.       All'udienza preliminare il convenuto ha chiesto di potere versare in atti della documentazione, richiesta respinta dal Pretore con ordinanza 11 novembre 1999. Non essendovi prove da assumere, le parti sono state citate al dibattimento finale del 10 gennaio 2000. Il convenuto non vi ha partecipato, ed egli ha altresì omesso di presentare delle conclusioni scritte.

                                          E.       Il Pretore nel giudizio impugnato ha ritenuto che il convenuto, assistito dall'avv. __________ nella causa di divorzio, avrebbe volontariamente deciso di non farsi patrocinare in questa procedura, e che egli sarebbe inoltre da considerare in grado di agire ragionevolmente nella difesa delle proprie ragioni nel contesto della causa, avendo egli presentato un allegato responsivo del tutto corretto, così che non vi sarebbe violazione dell'art. 39 CPC. Quanto al merito della procedura, dovendosi ammettere l'esistenza di un interesse meritevole di protezione dell'attore all'azione di accertamento, la stessa andrebbe accolta, non risultando che le azioni del procedente -che comunque agiva unicamente quale rappresentante della moglie del convenuto- avrebbero causato al resistente gli asseriti pregiudizi.

                                                    Dal che l'accertamento dell'inesistenza dell'asserito credito, con la pedissequa condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia e di un'indennità per ripetibili ridotta a fr. 27'000.--.

                                          F.       Con l'appello il convenuto chiede l'annullamento della sentenza impugnata lamentando una violazione dell'art. 39 CPC, atteso che a fronte di un elevato valore di causa, delle sue condizioni di salute e degli errori procedurali commessi, non sarebbe corretta la decisione del primo giudice di ritenerlo capace di discutere convenientemente la propria causa. Al momento dell'introduzione dell'azione il convenuto sarebbe inoltre stato domiciliato a __________, dal che la nullità del giudizio già solo per l'incompetenza del giudice adito. In ogni caso, nella denegata ipotesi della conferma della legittimità del giudizio le ripetibili accordate all'attore andrebbero ridotte a fr. 2'918.90.

                                          G.       Delle argomentazioni difensive dell'attore, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                          1.       L’appellante postula l’annullamento della sentenza (recte: di tutti gli atti procedurali successivi alla risposta) facendo valere una pretesa violazione dell’art. 39 CPC poiché, stante la sua incapacità a difendersi, il Pretore non lo avrebbe diffidato a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione d’ufficio.

                                          1.1     Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).

                                                    La nomina di un avvocato d’ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989, pag. 168 in alto; 1988, pag. 375 consid. a). Il solo fatto che un convenuto sia sprovvisto di patrocinatore ancora non significa, quindi, che esso vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova (cfr. casistica in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 39, m. 8 e segg.). Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.

                                          1.2     In concreto, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, nulla induce a ritenere che il convenuto non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa.

                                                    Ancorché succinto, il suo allegato responsivo di data 21 settembre 1999 è infatti formalmente corretto, e la narrazione dei fatti che sarebbero origine del preteso danno è esposta con sufficiente chiarezza e precisione, sicché non vi è dubbio alcuno sul fatto che il convenuto abbia pienamente compreso la portata delle richieste formulate nei suoi confronti, né si può ritenere che egli in quella sede abbia negligentemente omesso l’adduzione di rilevanti elementi fattuali, o di elementi di prova, indicati a pag. 3.

                                                    Certo, la successiva conduzione della causa -tardiva produzione di documenti all'udienza preliminare, mancata presentazione dell'allegato conclusionale- potrebbe suscitare dei dubbi sulle attitudini del convenuto, ma in questo particolare caso è necessario non confondere la soggettiva incapacità della parte a discutere le proprie tesi con l'oggettiva assenza di argomenti in favore di una causa insostenibile, tale da renderne difficile la conduzione anche ad un provetto giurista.

                                                    Vero è infatti in questo caso che l'asserito enorme danno di fr. 1'350'000.-- è manifestamente frutto di un'invenzione del convenuto, visto che l'unico pregiudizio oggettivo da lui subito, a parte gli inconvenienti nella procedura di divorzio, è la disdetta di un inquilino -che egli ha prontamente dimostrato-, ma per il resto la sua pretesa risulta fondata su catastrofiche previsioni di disdette collettive dei suoi inquilini (risposta, pag. 3: "Le gravi ripercussioni di questo agire dell'avv. __________, si verificano soprattutto per quanto attiene lo stabile di __________ …"), situazione che lo stesso convenuto ammette esistere unicamente allo stadio di ipotesi (risposta, pag. 3: "Se tale situazione dovesse verificarsi, è conseguenza logica che io abbia a perdere non solo lo stabile di __________, bensì tutta la mia sostanza, dal momento che non avrei più i mezzi per far fronte agli oneri ipotecari.).

                                                    Ne consegue perciò che i paventati danni, secondo la narrazione della stessa parte lesa, ancora non sussistono e non vi è certezza che si verificheranno, di modo che non vi è chi non veda che la mancata adduzione di prove a sostegno dei fatti esposti non è ascrivibile a incapacità o negligenza della parte, ma all'oggettiva impossibilità di dimostrare dei fatti che non si sono verificati.

                                                    Non a caso, il convenuto, ora debitamente patrocinato, non è in grado di indicare la concreta natura delle pretese precedenti omissioni probatorie, e le conseguenze che esse avrebbero avuto per lui.

                                                    Se ne deve concludere per la reiezione della censura di nullità conseguente a violazione dell’art. 39 CPC sollevata dell’appellante, che deve perciò sopportare le conseguenze della sua più che giustificata soccombenza nella causa che gli è derivata dal ritorsivo invio di un precetto esecutivo al patrocinatore della moglie.

                                          2.       L'appellante tenta poi di sostenere che la nullità della procedura deriverebbe dall'incompetenza territoriale del giudice adito per il motivo del suo domicilio in quel di __________ al momento dell'introduzione della causa, ma la censura -a prescindere dall'irritualità dell'indicazione del nuovo domicilio (cfr. la invece risposta di causa)- disattende il fatto che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è divenuto competente per il motivo che egli è entrato nel merito della lite senza eccepirne l'incompetenza (art. 22 lit. b CPC), ragione per cui l'asserita situazione di incompetenza non solo non è motivo di nullità, ma nemmeno si verifica.

                                          3.       Il convenuto contesta infine l'ammontare delle ripetibili attribuite all'attore.

                                          3.1     Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la domanda, formulata in subordine all'infondata richiesta di annullamento del giudizio pretorile, non vada disattesa per non essere stata formalizzata in un'esplicita richiesta di giudizio a pag. 2 del gravame, ma la risposta deve essere negativa.

                                                    A fronte infatti di una domanda correttamente motivata (appello, punto 5, pag. 7, 8 e 9), e concludente con una precisa proposta di riforma del giudizio impugnato (pag. 9 in fine: ripetibili ridotte a fr. 2'918.50), considerare nulla tale domanda per il solo motivo che essa non è stata formulata anche nella sezione "domande" del gravame costituirebbe un eccesso di formalismo.

                                                    Del resto, l'attore ha correttamente recepito la domanda, e su di essa ha preso compiutamente posizione, avversandola integralmente (osservazioni, ad 5, pag. 9-11), senza segnalare alcuna carenza formale, di modo che va ritenuto che dall'incompleta formulazione del petitum dell'appello non gli è derivato pregiudizio di sorta.

                                          3.2     Secondo l'art. 150 CPC le ripetibili sono le spese indispensabili causate dal processo e un'adeguata indennità per le spese di patrocinio, fissata entro i limiti della TOA avuto conto della natura e del valore della lite, nonché delle prestazioni indispensabili del patrocinatore.

                                                    Nella specie è pacifico che l'attore non si è avvalso di alcun patrocinio, non potendo essere ritenuto tale il fatto che gli allegati di causa siano stati sottoscritti, oltre che da lui personalmente, dalla sua praticante (e perciò dipendente) lic. jur. __________.

                                                    Secondo la giurisprudenza, l'indennità per ripetibili è dovuta anche alla parte non patrocinata, nel senso di un'equa indennità volta a compensare il dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10), ed è in tal senso che va inteso il principio per cui un avvocato che si difende da solo in una causa propria ha diritto a ripetibili se vincente (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 150, m. 12).

                                          3.3     Il rinvio alla TOA di cui all'art. 150 CPC comporta, tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 9 TOA laddove stabilisce che nel computo del valore della causa vanno ridotti gli importi volutamente esagerati (medesima soluzione in: II CCA 15 marzo 2000 in re Comune di C./C. e llcc.).

                                                    Il disposto si attaglia alla fattispecie: è ben vero che la somma indicata dal precetto esecutivo fatto spiccare dal convenuto è di fr. 1'350'000.-- oltre interessi, ma alla luce delle argomentazioni da lui addotte, ed in particolare del fatto che egli nemmeno è mai riuscito ad indicare quali voci di danno ne sarebbero costitutive, ben si può affermare che non è mai stato realmente in discussione un importo di quella portata, ma semmai una sua esigua frazione.

                                          3.4     L'art. 11 TOA prevede inoltre che in presenza di un elevatissimo valore di causa vanno applicate le aliquote tariffarie minime, e in aggiunta a ciò va pure applicata la nota formula per mediare l'onorario ad valorem con quello a tempo qualora, come nella specie, la sola applicazione delle aliquote minime ad valorem conduca ad un risultato sproporzionato (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 150, m. 36).

                                                    L'applicazione della formula al valore di causa di fr. 1'350'000.--, posti un dispendio di tempo di 17 ore, una retribuzione oraria di fr. 300.-- (in luogo dei fr. 400.--, che paiono eccessivi, richiesti dall'attore) ed un onorario ad valorem di fr. 54'000.-- condurrebbe ad un'indennità ripetibile di fr. 9'320.--.

                                          3.5     Tutto ciò premesso, se ne conclude che l'indennità per ripetibili che andrebbe accordata ad un patrocinatore ammonterebbe al massimo ai predetti fr. 9'320.--, qualora si decidesse di non operare riduzioni al valore di causa determinato dalla fantasiosa indicazione del convenuto.

                                                    In considerazione del valore di causa esagerato, e del fatto che si è in presenza di una parte non patrocinata, si giustifica, in via equitativa, di ridurre ulteriormente tale importo fino a concorrenza di fr. 7'500.--, somma in ogni caso rispettosa dell'indicazione dell'attore, secondo cui dalla causa gli sarebbe derivato un incomodo pari a 17 ore di lavoro, da lui valutate fr. 400.-- cadauna (totale fr. 6'800.--), anche nella denegata ipotesi che siffatta retribuzione oraria volesse essere ritenuta congrua.

                                                    Ne consegue perciò, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.

                                                    Nonostante la congrua riduzione delle ripetibili, il convenuto è da considerare soccombente in misura preponderante.

                                                    Si giustifica perciò di accollargli l'intero costo di questa procedura e di attribuire all'attore un'indennità ridotta per ripetibili di appello.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC, la TOA e la TG

dichiara e pronuncia:

                                          I.         L’appello 17 aprile 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                                    Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 10 marzo 2000 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformato nel modo seguente:

                                          2.       La tassa di giustizia, fissata in fr. 5'000.-- e le spese, da anticipare dall'attore, sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili.

                                          II.        Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                                    a) tassa di giustizia                                   fr.   1'950.-b) spese                                                     fr.        50.--

                                                    T otale                                                     fr.   2'000.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 1'000.-- per ripetibili ridotte di appello.

                                          III.       Intimazione:   - __________

                                                    Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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