Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2000 12.2000.67

May 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·900 words·~5 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00067

Lugano 15 maggio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa appellabile in materia di locazione LA.99.138 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 16 dicembre 1999 da

                                         __________

                                         __________

                                         (__________)

                                         contro

                                         __________

                                         __________

                                         con cui gli istanti hanno chiesto, a far tempo dal 1° marzo 2000, la riduzione da fr. 2'664.-- a fr. 2'065.15 della pigione dell'appartamento da loro locato, di proprietà dei convenuti, sito a __________ in __________,

                                         Lite che il Pretore con decreto 3 aprile 2000 ha stralciato dai ruoli a seguito della desistenza degli istanti;

                                         Appellante __________ in materia di spese e ripetibili, gravame cui gli istanti si oppongono;

Letti ed esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto

                                         che con l'istanza in rassegna i procedenti hanno chiesto a partire dal 1° marzo 2000 la riduzione da fr. 2'664.-- a fr. 2'065.15 del canone di locazione corrisposto ai convenuti per l'appartamento di __________ a __________;

                                         che l'istanza faceva seguito alla procedura svolta avanti al competente Ufficio di conciliazione, in cui, per una svista degli istanti, la signora __________ non era stata convenuta;

                                         che il Pretore ha citato le parti per l'udienza di discussione del 7 febbraio 2000;

                                         che il 17 gennaio 2000 __________ ha presentato istanza di ricusa del Pretore;

                                         che di conseguenza il 4 febbraio 2000 il Segretario Assessore ha annullato la prevista udienza, dovendosi prima decidere dell'istanza di ricusa;

                                         che l'istanza è stata respinta da questa Camera con sentenza 15 febbraio 2000 (inc. 12.2000.00023);

                                         che il 3 marzo 2000 il Pretore ha citato le parti per l'udienza di discussione del 27 marzo 2000;

                                         che proprio il 27 marzo 2000 __________ ha nuovamente ricusato il Pretore;

                                         che la seconda istanza ha condiviso il destino della prima con giudizio di questa Camera del 28 marzo 2000 (inc. 12.2000.00059);

                                         che il 3 aprile gli istanti hanno dichiarato di recedere dalla causa, essendosi avveduti che la procedura di conciliazione era stata promossa contro il solo __________, e non anche contro la di lui moglie;

                                         che lo stesso 3 aprile 2000 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza percepire tasse o spese e senza attribuire indennità;

                                         che con gravame del 7 aprile 2000 __________ chiede l'attribuzione di un'indennità per spese di patrocinio e di trasferta e la rifusione dei costi stabiliti dalle procedure di ricusa;

                                         che gli istanti con osservazioni 10 maggio 2000 si oppongono al gravame;

Considerato

in diritto

                                         che l'appello è manifestamente irricevibile nella misura in cui tende a rimettere in discussione l'addebito a __________ di tasse di giustizia e ripetibili per le procedure di ricusa del Pretore da lui avviate;

                                         che si tratta infatti di procedure indipendenti da quella qui in esame, decise con precedenti giudizi di questa Camera, ragione per cui l'eventuale doglianza per il loro esito andava dedotta avanti al Tribunale federale con tempestivo ricorso per diritto pubblico;

                                         che il gravame può di conseguenza riguardare unicamente il dispositivo su spese e ripetibili del decreto pretorile 3 aprile 2000;

                                         che il fatto che il Pretore non abbia prelevato tasse o spese non può essere censurato dal ricorrente, non avendo egli subito pregiudizio di sorta da questa decisione;

                                         che pertanto va esaminata solo la mancata attribuzione ai resistenti di un'indennità ripetibile ai sensi dell'art. 151 CPC;

                                         che è pacifico che il ritiro dell'istanza da parte dei procedenti costituisce un caso di soccombenza, e conseguentemente risulta indiscutibile il loro obbligo alla corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; II CCA 20 maggio 1998 in re S. e llcc/W., 10 novembre 1997 in re A. SA in fallimento/S. SA), dovute sotto forma di un'adeguata indennità anche alla parte non patrocinata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10);

                                         che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione è infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC (II CCA 27 agosto 1998 in re S. SA/D.);

                                         che ciò nonostante va confermata la decisione del primo giudice di non attribuire ripetibili ai convenuti;

                                         che infatti a seguito dell'istanza ritirata essi non hanno subito pregiudizio o incomodo di sorta, non avendo compiuto alcun atto processuale, atteso che nemmeno si è giunti al primo atto previsto, ossia all'udienza di discussione di cui all'art. 405 e segg. CPC, dovendosi qui giudicare della procedura aventi al Pretore e non di quelle conciliative avanti all'autorità di conciliazione in materia di locazione;

                                         che tale soluzione è conforrme al prudente criterio, date le circostanze. cui può ispirarsi il giudice ai sensi dell'art. 414 cpv. 1 CPC;

                                         che l'appello va di conseguenza disatteso, nella limitata misura in cui è ricevibile, gravando il ricorrente degli oneri di questa procedura (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 7 aprile 2000 di __________ è respinto nella misura in cui ricevibile.

                                   II.   Gli oneri della procedura d’appello, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 80.-- e nelle spese di fr. 20.--  (totale fr. 100.--), già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere agli istanti complessivi fr. 100.-- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2000.67 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.05.2000 12.2000.67 — Swissrulings