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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.08.2000 12.2000.61

August 8, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,070 words·~15 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00061

Lugano 8 agosto 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.1995.00218 della Pretura di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 1 febbraio 1995 da

__________ rappr. dall'avv. __________

                                         contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta a versare l'importo di fr. 53'830.15 oltre interessi, a titolo di mercede residua per prestazioni svolte sull'arco del periodo 1978 - 1994, postulando altresì il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE no. __________;

domanda avversata dalla convenuta e che il pretore con sentenza 9 marzo 2000 ha accolto limitatamente a fr. 11'881.90 oltre interessi;

appellante l'attrice, che con allegato 3 aprile 2000 postula la riforma del querelato giudizio nel senso dell'accoglimento totale della domanda;

mentre la convenuta, con osservazioni e appello adesivo del 17 maggio 2000, si oppone all'appello e chiede a sua volta la riforma del giudicato pretorile per quanto riguarda le conseguenze pecuniarie del processo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   L'attrice ha ripetutamente eseguito presso la convenuta lavori di manutenzione e di riparazione di apparecchi condizionatori nel periodo compreso tra luglio 1978 e aprile 1994, e meglio sulla base di contratti d'assistenza; inoltre ha venduto alla convenuta un certo numero di condizionatori, nonché un impianto di riscaldamento, e ha anche provveduto, in caso di necessità, a sostituire apparecchi vecchi con materiale nuovo. Per tali sue prestazioni essa ha emesso tutta una serie di fatture che complessivamente assommano a fr. 119'762.05.Tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati dalla convenuta e della compensazione con crediti di quest'ultima, l'attrice considera il proprio credito residuo di fr. 53'830.15 che ha fatto dapprima oggetto dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano e poi della presente azione. La convenuta si è opposta in toto a tali richieste creditorie.

                                   2.   Il pretore, riassunta la complessa fattispecie ed esaminati i principi di diritto relativi all'eccezione di prescrizione, ha ritenuto che la maggior parte delle prestazioni svolte dall'attrice, in quanto da considerarsi attività artigianali, soggiacciono al termine prescrittivo di cinque anni; per contro, le prestazioni relative alla fornitura e posa di apparecchiature renderebbero applicabile il termine decennale. Ne ha concluso che possono essere ammesse unicamente le fatture emesse dall'attrice dopo il 4 luglio 1989 (il PE agli atti essendo datato del 4 luglio 1994), oltre ai crediti di cui alle fatture n. __________, __________, __________ e __________, soggetti alla prescrizione decennale. Ha determinato la pretesa residua dell'attrice in fr. 11'881.90.

                                   3.   Con il presente appello l'attrice contesta la decisione pretorile con argomenti diversi che verranno esposti ed esaminati nel seguito della decisione.

                                         Delle concise osservazioni all'appello si dirà, solo se necessario, nel seguito. La convenuta, nello stesso allegato, ha presentato altresì appello adesivo: esso non concerne tuttavia il merito della controversia, ma s'incentra sulla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese, ritenuta non conforme alla maggior soccombenza di controparte e quindi lesiva dell'art. 148 CPC.

                                   4.   Al punto 3 dell'appello __________ sostiene "in via subordinata" (il termine è difficilmente comprensibile dal momento che buona parte della lite verte attorno a questo tema) che controparte non avrebbe correttamente sollevato l'eccezione di prescrizione. La censura va respinta: infatti, l'eccezione è stata tempestivamente sollevata in forma chiara al punto 8 di risposta; è vero che l'estensore di quell'allegato ha ripetutamente accennato alla prescrizione di "lavori" e non di "crediti", ma -salvo incorrere nell'abuso di diritto- non è possibile equivocare sul significato di quelle parole, tanto più che -in quello stesso contesto- la convenuta ha richiamato esplicitamente l'art. 128 CO. D'altra parte l'eccezione, così come formulata, ha permesso all'appellante, in sede di replica, di discuterla e di opporvisi debitamente.

                                   5.   Come già detto, le prestazioni oggetto delle fatturazioni contestate sono di diversa natura; mentre per parte dei crediti corrispondenti è pacifico il termine ordinario di prescrizione, esso è litigioso in relazione alle fatture emesse per tutti gli interventi di riparazione eseguiti dall'attrice che la convenuta considera di natura artigianale. Al proposito il pretore, esposti i principi dottrinali relativi all'art. 128 n. 3 CO, ha concluso che la maggior parte delle prestazioni in esame (il servizio, la manutenzione e la riparazione dei condizionatori) devono essere considerati come lavori d'artigiano, non esigendo l'impiego di particolari tecnologie, né il ricorso a misure di coordinamento in materia di personale o di mezzi amministrativi. L'appellante, riprendendo in parte la tesi già sostenuta in prima sede, dissente da tale opinione sia perché i lavori in esame non rientrano nella categoria in discussione già per la componente tecnologica connessa con le operazioni messe in atto, sia perché -con particolare riguardo al servizio di assistenza in abbonamento- dalle prestazioni svolte, che pur ricadono genericamente nell'ambito dell'appalto, non possono essere esclusi elementi del mandato, anche per riguardo alla prescrizione dei crediti il cui termine sarebbe così decennale in virtù dell'art. 127 CO.

                                         Di quest'ultima osservazione, tutto sommato, non si può condividere l'ipotizzata rilevanza. Infatti, i contratti di manutenzione -quali erano gli abbonamenti di assistenza nel caso concreto (doc. A1 - doc. A4)- ossia quelli per cui una parte s'impegnava nei confronti dell'altra a mantenere in funzione un oggetto, in particolare un'istallazione o una macchina, contro pagamento periodico di una rimunerazione, possono sì essere considerati come un tipo particolare di appalto (Tercier P., Les contrats spéciaux, ed. 2, n. 3331), ma anche -a dipendenza dell'elemento durata del rapporto col cliente- come un contratto innominato (Tercier, op. cit., ibidem; Gauch P., Der Werkvertrag, ed. 4, n. 322 e 323). Inoltre, in questa seconda ipotesi, è esclusa l'applicazione immediata di norme di legge riferite a un particolare tipo di contratto se non in via analogica (Gauch, op. cit., n. 325); vale tuttavia il principio generale che il giudice deve applicare a seconda dei casi norme (generali - astratte) che si attaglino armonicamente al contesto contrattuale (Gauch, op. cit., ibidem). Orbene, nella fattispecie concreta, si osserva che se i contratti di assistenza, per i quali il cliente è tenuto a versare un contributo fisso a titolo di abbonamento, prevedono una somma di impegni regolari della ditta esecutrice (controlli, pulizia, ecc.) che potrebbero fors'anche essere considerati nel loro insieme come un mandato, i singoli interventi, in concreto, sono stati fatturati come prestazioni in abbonamento secondo la tariffa annua prestabilita, assieme a ogni altro lavoro di manutenzione che esulava dall'abbonamento ma che, di volta in volta, si rendeva necessario: in particolare può trattarsi di riparazioni, di sostituzioni di pezzi usati dei condizionatori o dell'impianto di riscaldamento, ecc. (cfr. plico fatture: doc. B1- B3). Attività tutte che, considerate individualmente (così come l'attrice le ha sempre fatturate) rientrano senz'altro fra le prestazioni di un imprenditore (cfr. Gauch, op. cit., n. 28, 73, 88 e altri).

                                         Al proposito e nell'ottica della procedura, potrebbe ancora essere osservato, che sollevando questa censura d'appello, l'attrice avrebbe dovuto indicare, fra i molto numerosi giustificativi prodotti, quali avrebbero dovuto corrispondere ad altri rapporti contrattuali, ossia esulare dai molteplici e pacifici rapporti d'appalto venuti in essere fra le parti, non potendosi imporre al giudice un simile esame per ogni singolo intervento fatturato.

                                   6.   L'appellante censura la decisione pretorile anche in merito all'applicazione dell'art. 128 n. 3 CO. In particolare, sostiene che per l'esecuzione dei diversi lavori fatturati essa ha dovuto far capo a macchinari e strumenti di una certa importanza; afferma che sia la pulizia, sia il controllo che la sostituzione degli apparecchi avveniva secondo prescrizioni che andavano ben oltre le caratteristiche del lavoro artigianale ed erano eseguiti da più operai contemporaneamente, esigendo cioè un'accurata preparazione e organizzazione sia a livello amministrativo, sia del personale.

                                         La giurisprudenza federale sorta in merito al concetto di lavori d'artigiani di cui all'art. 128 n. 3 CO è ormai consolidata. Determinante è il carattere della prestazione, prescindendo dalla qualifica dell'agente, ovvero a sapere se si tratta o no di un artigiano, e prescindendo anche dal fatto che l'intervento sia effettuato da una persona sola o insieme a collaboratori: decisiva è la preponderanza dell'attività manuale sulle altre prestazioni, in particolare organizzative, amministrative o dipendenti dall'impiego di macchine, laddove -per quest'ultimo aspetto- va precisato che l'uso di macchine passa in second'ordine qualora esso dipenda dalle capacità artigianali di chi vi fa capo (DTF 116 II 429). In quest'ordine di idee, non rientrano nei lavori d'artigiano il montaggio di oggetti industriali prodotti in serie come la posa di piastrelle (per un numero rilevante di appartamenti), la consegna e il montaggio di serramenta di serie ("Normtüren"), l'edificazione di una casa o la sistemazione di un terreno con l'impiego di un trax; per contro, sono considerati lavori d'artigiano le prestazioni di un gessatore, o di un pittore, i lavori di posa di apparecchi sanitari, il montaggio di un'installazione elettrica, lavori da giardiniere, ecc. (DTF 123 II 122). Nel caso in esame, l'istruttoria ha invero fornito ben pochi elementi atti a caratterizzare le prestazioni fatturate oltre i dati già emergenti dalla documentazione: solo il teste __________ ha precisato che il lavoro necessitava di una certa perizia e capacità, ciò che può far pensare senz'altro a capacità artigianali richieste agli operai della __________ che di volta in volta eseguivano i servizi in abbonamento, rispettivamente effettuavano le riparazioni o le sostituzioni necessarie per un funzionamento regolare degli impianti. Capacità che, per quanto risulta dalle indicazioni redatte sui rapporti di lavoro, consistevano nella conoscenza dell'impianto, nell'individuazione del difetto (cfr. ad es. doc. B3: fattura __________; rapp. di lavoro all. alla fattura __________; rapp. di lavoro all. alla fattura __________) e nella sua riparazione, sostituendo i pezzi difettosi o provvedendo altrimenti. E' pertanto a ragione che il pretore ha considerato i lavori litigiosi come lavori d'artigiano, senza nemmeno la necessità di prendere in considerazione altri elementi come l'elevata tecnologia affermata dall'appellante che -in generale non sempre determinantenon è comunque stata sufficientemente provata in causa.

                                   7.   La prima censura dell'appello (pagina 4) concerne tutta una serie di atti interruttivi della prescrizione di cui il pretore non avrebbe tenuto debito conto. Al proposito va anzitutto rilevato che non tutti i fatti elencati in questa sede sono stati oggetto di discussione davanti al primo giudice: ciò vale in particolare per quanto addotto al considerando 1, lettere c), d), ed e). Le relative censure urtano pertanto contro l'art. 321 CPC e sono inammissibili.

                                         Sub a) l'appellante riprende il tema del riconoscimento di due crediti da parte della controparte che corrisponderebbero ad atti interruttivi della prescrizione. Il primo di essi emergerebbe da una vecchia sentenza della Pretura di Lugano - Campagna (doc. L1) (il contraddittorio risulta avvenuto il 2 novembre 1981: doc. L2) che vedeva la __________ nel ruolo di convenuta. Sennonché, prima ancora di affrontare il merito della censura (argomento effettivamente disatteso dal primo giudice) dev'essere rilevato che quella vertenza era stata promossa contro l'appellante non dalla __________, ma dallo Studio grafico di __________ (ossia personalmente da __________) il quale era stato socio della __________ e che questi chiedeva alla qui attrice il pagamento di un credito cui la convenuta poneva in compensazione un credito proprio: pertanto, se impegno vi fosse stato nei confronti di __________ (come è affermato in questa sede), esso sarebbe stato preso dalla società in nome collettivo, di modo che -in virtù dell'art. 568 CO- quel credito ha potuto essere validamente opposto in compensazione al minor credito dell'istante; ciò che peraltro ha portato alla reiezione dell'istanza. Nulla emerge invece dagli atti di quell'incarto che possa rappresentare un riconoscimento di debito espresso dalla società anonima convenuta nella causa presente; né potrebbe ovviamente bastare al riguardo la mancata contestazione di un credito avversario, comunque indicato semplicemente come maggior credito (doc. L1).

                                         L'appellante rileva anche l'effetto interruttivo della prescrizione, dipendente dal versamento di un acconto di fr. 7'000.- compiuto in data 24 aprile 1984, analogamente a quanto sostenuto relativamente all'acconto di fr. 8'000.- con preteso effetto interruttivo al 29 ottobre 1985 (cfr. appello, ibidem, sub b). Gli acconti come tali non sono stati contestati dalla controparte, né per l'importo, né per la data, né sulla circostanza che furono effettuati in relazione al debito complessivo della convenuta e non a singole prestazioni. Questi elementi bastano a conferire agli stessi il loro giusto ruolo: infatti, pur tenendo conto del termine di prescrizione ordinario, l'effetto interruttivo è stato rinnovato con il precetto esecutivo 4 luglio 1994 (doc. F), emesso per l'intero saldo del credito posto a giudizio. Mentre il precedente termine decennale, al momento di questo rinnovo e per quanto riguarda il primo acconto, appare irrimediabilmente trascorso (ciò che "giustifica" l'omissione del primo giudice), in generale l'appellante non può pretendere che il successivo versamento di acconti da parte della debitrice possa di volta in volta rappresentare interruzione della prescrizione per qualsiasi importo corrispondente al debito complessivo, già perché questo è rappresentato dalla somma di successive fatture emesse dell'attrice: si tratta cioè di crediti ben individuati, corrispondenti di volta in volta a importi diversi e a prestazioni diverse (così come descritto nei rapporti di lavoro). In tal modo, il pagamento di un acconto può al più rappresentare riconoscimento del debito (e valere come atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 135 n. 1 CO) così come appare scoperto alla data del versamento; certamente non invece relativamente ai crediti allora inesistenti. Il sillogismo della ricorrente diviene così inammissibile poiché vorrebbe ottenere l'effetto interruttivo della prescrizione per ogni acconto versato, così come potrebbe avvenire nei confronti di un credito determinato ab initio nella sua globalità. Ne consegue che anche questa censura non merita accoglimento.

                                   8.   Al considerando 5 l'appellante critica il giudizio pretorile in merito a 13 fatture emesse successivamente all'estratto conto del 2 ottobre 1990 e contestate dalla debitrice. Il primo giudice ha concluso al proposito che l'attrice ha fallito l'onere probatorio che le incombeva riguardo all'esecuzione dei lavori e al benfondato delle fatturazioni.

                                         In realtà la decisione del pretore non può essere condivisa: come ogni altra fattura anche quelle in discussione (no. __________ …..e __________, tutte facenti parte del fascicolo doc. B3) sono accompagnate dal rispettivo rapporto di lavoro di cui il contenuto è perfettamente corrispondente alle prestazioni esposte. Né risulta ciò che afferma il primo giudice narrando i fatti, ossia che la convenuta avrebbe messo in dubbio l'autenticità delle firme apposte per accettazione dalla committente in calce ai rapporti di lavoro: infatti, in risposta ad 3 (negli altri allegati il tema è pressoché negletto), la convenuta ha contestato le fatture "per i motivi indicati nella lettera 3 marzo 1992" la quale nulla dice al proposito (doc. 5.1.). E' pertanto corretto concludere che le prestazioni contestate sono sufficientemente comprovate dalla produzione dei rispettivi rapporti di lavoro, né è immaginabile un'ulteriore verifica probatoria a fronte del numero di fatture emesse e del lungo periodo di rapporti contrattuali che interessa la fattispecie. Il credito dell'attrice deve pertanto essere corretto in misura di fr. 9'095.50 che rappresenta il totale delle fatture in esame.

                                   9.   In via subordinata l'appellante sostiene che la petizione avrebbe dovuto essere accolta almeno per l'importo di fr. 21'580.90, come espressamente riconosciuto dalla convenuta in data 27 gennaio 1995 (doc. M).Sennonché la questione a sapere se quel documento rappresenti un riconoscimento di debito per la somma indicata può restare senza risposta dal momento che l'attrice sostiene questa tesi solo in questa sede. Davanti al pretore infatti essa, dopo aver mancato la produzione del documento con la petizione, vi accenna con la replica solo per dimostrare la disponibilità di controparte a versare quella somma "al posto della somma dovuta di fr.53'830.15", quindi come se si trattasse di un'offerta di transazione: coerentemente essa non ha mutato il suo petitum, chiedendo che la condanna al pagamento fosse decisa almeno per quella somma. Il documento ha quindi assunto carattere abbondanziale, tant'è che la stessa attrice non vi ha fatto nessun riferimento con le conclusioni di causa: essa è pertanto malvenuta rimproverando al pretore di non aver colto nel documento in questione un chiaro riconoscimento di debito.

                                10.   Introduttivamente l'appellante ha lamentato l'incompletezza del documento di causa E relativamente a due allegati. Pur indicando che si trattava degli aggiornamenti dell'estratto conto 31 dicembre 1993 (che è invece presente), non indica quale rilevanza possa avere il ricupero di quegli atti, tanto più che si tratta ovviamente di conteggi allestiti dalla stessa attrice che, verosimilmente trovano indicazioni corrispondenti nella fatturazione successiva alla data indicata, tutta debitamente prodotta ed esaminata in entrambe le sedi giudiziarie.

                                11.   Ne consegue che l'appello di __________ dev'essere parzialmente accolto con il carico delle spese e delle ripetibili in proporzione delle reciproca soccombenza delle parti.

                                         L'appello adesivo viene evaso contestualmente alla riforma della sentenza di prima sede, ammettendo tuttavia che il primo giudice ha erroneamente caricato alla convenuta il maggior onere di spese e di tassa di giustizia, ovvero contrariamente a quanto imponesse l'esito della causa. Con scritto 13 giugno 2000, __________ si oppone all'appello adesivo, salvo il caso in cui l'appello principale fosse integralmente respinto. L'esattezza della censura (e la sua ovvietà), nonché la resistenza di controparte inducono a riconoscere all'appellante adesivamente un'indennità per ripetibili, ancorché in misura limitata.

Per tutti questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

                                    I.   L'appello 3 aprile 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 9 marzo 2000 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata come segue:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                                 Di conseguenza la __________, è condannata a versare alla __________, fr. 20'976.40 oltre interessi al 7% dal 2 novembre 1990 su fr. 11'881.90 e dal 4 luglio 1994 su fr. 9'095.50.

                                         2.     Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva la opposizione interposta dalla convenuta al PE __________ dell'UE Lugano.

                                         3.     La tassa di giustizia di complessivi fr. 2'200.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attrice per 3/5 e per 2/5 a carico della convenuta. L'attrice verserà alla __________ a titolo di ripetibili parziali la somma di fr. 500.-

                                   II.   Le spese e la tassa di giustizia dell'appello, per complessivi fr. 1'000.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 3/4 e per il resto sono posti a carico della parte resistente. L'appellante verserà a quest'ultima a titolo di ripetibili parziali della sede d'appello l'importo di fr. 500.-

                                  III.   L'appello adesivo di __________ è evaso come ai considerandi.

                                         §.   Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. __________ verserà alla controparte l'importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili per l'appello adesivo.

                                 IV.   Intimazione:    -    __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario

12.2000.61 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.08.2000 12.2000.61 — Swissrulings