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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.03.2000 12.2000.6

March 29, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,768 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00006

Lugano 29 marzo 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1131 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 giugno 1995 da

                                         __________

                                         rapp. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'799.45 oltre interessi in conseguenza dei difetti dell'opera, domanda ridotta a fr. 16'114.25 oltre interessi in corso di causa;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 15'707.50 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice;

Il Pretore con sentenza 7 dicembre 1999 ha ammesso la petizione per fr. 13'587.25 oltre interessi, così come ha integralmente ammesso la riconvenzionale;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 12 gennaio 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;

Mentre l'attrice con osservazioni 2 febbraio 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   L'attrice sostiene di avere appaltato alla convenuta nel 1993 il materiale necessario all'allestimento dei tendaggi interni che le erano stati appaltati dal Comune di __________.

                                          Stante la difettosità di quanto fornito dalla convenuta, l'attrice avrebbe dovuto adoperarsi presso il proprio committente per l'eliminazione dei difetti, con una spesa di fr. 16'799.45 oltre interessi, importo oggetto della causa.

                                   B.   La convenuta si è opposta alla petizione, affermando che i difetti riscontrati  non le sarebbero ascrivibili, ma ciò nonostante essa si sarebbe offerta di rimediarvi, il che sarebbe stato rifiutato dall'attrice.

                                          Essa non potrebbe pertanto procedere per l'ammontare della riparazione, ed in ogni caso sarebbe eccessivo quanto da lei richiesto, atteso che la mercede per la parte d'opera in questione era di soli fr. 9'020.70.

                                          Posto che l'attrice avrebbe pagato la fattura della convenuta solo limitatamente a fr. 16'880.--, questa sarebbe tuttora debitrice di fr. 15'707.50 oltre interessi, somma oggetto della domanda riconvenzionale.

                                   C.   Il Pretore, rammentate le facoltà del committente nel contratto di appalto, ha accertato che le cuciture delle tende fornite dalla convenuta sarebbero divenute soggette a rottura dopo il lavaggio delle tende medesime, difetto la cui causa non sarebbe stata dimostrata, con il che andrebbe ammessa la responsabilità dell'appaltatrice, cui incombeva la prova liberatoria.

                                          Considerato che la convenuta avrebbe di sua iniziativa proceduto a riparazioni rivelatesi inaccettabili e si sarebbe dichiarata disposta unicamente a riparare le tende nel luogo di posa, il che non sarebbe stato possibile, andrebbe tutelato il comportamento della committente che ha provveduto in proprio alla riparazione, fatturando il relativo onere alla convenuta, che non potrebbe essere ritenuto sproporzionato.

                                          Dal che l'accoglimento della petizione per fr. 13'587.25 oltre interessi e della riconvenzionale per fr. 15'707.50 oltre interessi.

                                   D.   Nel proprio gravame la convenuta, riassunta la propria versione dei fatti, invoca l'art. 369 CO per declinare la propria responsabilità per il difetto accertato dal perito giudiziario, sostenendo che esso sarebbe frutto delle istruzioni impartite dalla committente.

                                          In ogni caso, anche volendo seguire la tesi del Pretore non muterebbe il risultato della totale assenza di responsabilità della convenuta: non essendo il difetto riconducibile al tipo di cucitura adottato, al filo impiegato o al lavoro di cucitura, non sarebbe dato il necessario nesso di causalità.

                                   E.   Delle osservazioni 2 febbraio 2000 dell'attrice, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                    1.   A questo stadio della causa non è più seriamente contestata l'esistenza di un difetto nell'opera fornita dalla convenuta, mentre che litigiosa permane la questione a sapere se essa debba o meno sopportare la responsabilità per l'esistenza di tale difetto.

                                    2.   L'accertamento della qualità dell'opera è stato demandato a due perizie giudiziarie. La prima di queste è stata assunta nella forma della prova a futura memoria, motivo per cui il perito ha potuto prendere visione dell'opera eseguita dall'appaltatrice, mentre la seconda, assunta nel corso dell'istruttoria di causa, è avvenuta dopo l'effettuazione delle riparazioni, ragione per cui il perito giudiziario ha potuto fornire un responso avente solamente valenza astratta, non essendogli stato possibile compiere i medesimi accertamenti di fatto.

                                          Il perito a futura memoria è stato assai chiaro nell'attribuire il verificarsi del danno -dopo il primo lavaggio si è scucito l'orlo di fondo su circa il 30% delle tende- al tipo di cucitura utilizzato (punto invisibile), "non adatto per motivi insiti nel tipo stesso di punto usato" ad essere sottoposto a lavaggi frequenti.

                                          Il perito giudiziario è stato meno categorico nei confronti del punto invisibile, ritenendo possibile il suo utilizzo anche per tende sottoposte a frequenti lavaggi a condizione che questi siano delicati, ovvero avvengano a bassa temperatura e senza centrifugazione (risposta 6, pag. 3), anche se si tratterebbe di una soluzione non ideale in funzione dell'utilizzo previsto in questo caso (pag. 1).

                                          La valutazione complessiva di queste risultanze deve comportare l'adesione all'opinione del perito a futura memoria. In primo luogo la preminenza del suo referto dovrebbe essere data già solo dal fatto che egli, contrariamente all'altro perito, ha avuto la possibilità di effettuare una constatazione diretta, ma comunque la sua opinione è l'unica che consente di spiegare ragionevolmente l'accaduto, dovendosi altrimenti ammettere l'esistenza di una situazione paradossale in cui tutto sarebbe stato eseguito a regola d'arte (scelta ed esecuzione della cucitura, tipo di filo utilizzato, lavaggio delicato) e ciò nonostante si è verificato il predetto problema.

                                          Va pertanto ritenuto, ai fini del giudizio, che i difetti riscontrati sono da ascrivere alla scelta di un tipo di cucitura poco o per nulla indicato all'uso destinato alle tende in questione.

                                    3.   La convenuta, invocando l'art. 369 CO, attribuisce la responsabilità per l'inconveniente verificatosi all'attrice, che le avrebbe imposto la cucitura delle tende con il punto invisibile, rivelatosi inadeguato.

                                 3.1   Le premesse per l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), sono due.

                                          In primo luogo occorre che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, opera citata, n. 1917), che evidentemente risponde anche per le persone ausiliarie alle quali si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, opera citata, n. 1921).

                                          L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di una mancanza del committente: il suo obbligo di diligenza gli impone infatti di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per la buona riuscita dell'opera di darne formale avviso al committente, ragione per cui la sua responsabilità viene meno solo qualora il committente anche dopo il formale avviso insista nella richiesta della soluzione tecnica inappropriata (Gauch, opera citata, n. 1937 e 1938).

                                          Eccezionalmente l'appaltatore potrà essere liberato dalla responsabilità anche in assenza dell'avviso al committente, qualora egli abbia seguito la direttiva di un committente competente della materia contrattuale non avvedendosi (e non dovendosi avvedere) dell'erroneità della direttiva (Gauch, opera citata, n. 1958 e segg.) mentre (e contrario), egli rimane responsabile qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile.

                                          In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l’unica determinante per l’insorgere dei difetti (DTF 52 II 78; II CCA 26 maggio 1993 in re A.G. SA/W.; Gauch, opera citata, n. 1357 e 1918).

                                 3.2   Nel caso di specie l'appaltatrice ammette implicitamente di non avere avvisato l'attrice dell'inadeguatezza della soluzione da lei proposta, sostenendo che siffatto avviso non sarebbe in concreto stato necessario, essendo la committente "persona cognita del ramo" (appello, pag. 4 e 5). L'argomentazione è ampiamente infondata: anche se la committente, come risulta dalla sua carta intestata (p. es. doc. E), è effettivamente attiva anche nel ramo dei tendaggi, l'appaltatrice è specializzata proprio in questo ramo, tant'è vero che l'attrice si è affidata alla convenuta per l'esecuzione delle tende in questione, così che va comunque ammesso che essa dispone di maggiori conoscenze settoriali rispetto a quelle dell'attrice.

                                          Tanto basterebbe per ammettere che il dovere dell'appaltatrice di avvertire la committente dell'inadeguatezza della sua richiesta sussisteva comunque, ma allo stesso risultato si giunge anche rilevando che la convenuta, che vi era tenuta (cfr. consid. 3.1, prima frase), non ha nemmeno tentato di dimostrare che l'errata direttiva non riguardava -come invece sembrerebbe a prima vista- un aspetto fondamentale dell'arte in questione nell'ottica della corretta esecuzione dell'opera richiesta.

                                    4.   Respinte le argomentazioni dell'appellante attinenti all'art. 369 CO, essa per il resto si limita ad affermare confusamente che non sarebbe dato il nesso causale, in quanto "se è vero non importare l'origine del difetto, altro è il discorso di sapere se questo era, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, atto ad ingenerare il risultato prodottosi" (pag. 6).

                                          La censura è al limite dell'incomprensibile.

                                          Il Pretore si è infatti limitato, giustamente, ad osservare che non occorre che vi sia certezza circa la causa del difetto (tipo di cucitura, esecuzione della cucitura, tipo di filo), dovendo esso in ogni caso essere ascritto all'appaltatrice.

                                          Ciò non ha nulla a che vedere con la questione del nesso causale, che in questo caso risponde al quesito a sapere se l'insorgenza di un difetto dell'opera è o meno da ricondurre a un determinato problema progettuale o di esecuzione, o se esso è invece da attribuire a cause esterne.

                                          Nella specie è del tutto evidente, come si è visto (consid. 2), che il fatto che una parte rilevante delle tende si sia scucita al primo lavaggio non deriva da agenti o ragioni esterne, motivo per cui esso è il risultato di un vizio dell'opera, con il che non si vede come potrebbe non essere dato il nesso di causalità, così come in questo caso inteso dalla ricorrente.

                                          Ne discende la reiezione del gravame.

                                          Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                     I.   L'appello 12 gennaio 2000 di __________ è respinto.

                                    II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                          a)  tassa di giustizia                                   fr.      580.-b)  spese                                                     fr.        20.--

                                          T otale                                                      fr.      600.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per di ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione:    - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario

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