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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.07.2000 12.2000.58

July 13, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,839 words·~9 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00058

Lugano 13 luglio 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.101 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 11 febbraio 1997 da

                                        __________

                                        rappr. dall’avv. __________

                                        contro

                                        __________

                                        rappr. dall’avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 44'153.30 oltre interessi a titolo di prezzo di vendita;

Domanda avversata dalla convenuta e ammessa dal Pretore per fr. 42'903.30 oltre interessi con sentenza 3 marzo 2000;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 marzo 2000 postula in via principale l'annullamento di ogni atto di procedura a partire dalla risposta di causa, ed in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione;

Mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 10 maggio 2000 chiede la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento della propria impugnazione, con cui postula l'integrale ammissione della propria pretesa;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - se deve essere accolto l’appello adesivo

3. - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                        A.      L’attrice afferma di avere ripetutamente fornito materiali da costruzione alla convenuta, sua cliente da 15 anni. Dall'estate del 1995 essa avrebbe sospeso ogni pagamento, accumulando uno scoperto di fr. 44'153.30 oltre interessi, importo oggetto della causa.

                                        B.     Nella risposta del 1° aprile 1997, presentata dalla convenuta personalmente, la resistente ha eccepito la mancata considerazione in suo favore di un "bonifico" di fr. 1'957.--, ossia di un ribasso che le sarebbe dovuto su certe fatture per effetto di una convenzione in tal senso delle parti (doc. 7), e di una pretesa risarcitoria di fr. 2'959.-- per la sospensione dei lavori in un cantiere a causa della mancata fornitura di materiale (doc. 6).

                                                  Uno scritto di reclamo della convenuta dell'11 febbraio 1992 per problemi avuti su determinati cantieri sarebbe inoltre rimasto inevaso (doc. 5), i prezzi unitari esposti nelle fatture non concorderebbero con il listino prezzi, alla convenuta dovrebbe essere concesso un bonus annuale, ed infine il precetto esecutivo sarebbe stato erroneamente spiccato contro __________.

                                        C.     L'attrice in replica ha confutato le obiezioni della resistente, che le ha per sua parte ribadite in duplica.

                                        D.     Il 4 febbraio 1998, ossia alla scadenza del termine assegnato dal Pretore per la presentazione delle conclusioni, la convenuta, assistita da un patrocinatore, ha presentato succinta istanza fondata sull'art. 39 cpv. 2 CPC chiedente l'annullamento di tutti gli atti di procedura compiuti a partire dalla risposta di causa, sostenendo che gli atti da lei compiuti senza patrocinatore le arrecherebbero "un evidente pregiudizio cui si può rimediare solo con l'annullamento".

                                        E.      Il Pretore con decreto 3 marzo 2000 ha respinto l'istanza di annullamento, rilevando che in essa non sarebbe stato addotto alcun fatto concreto e che la convenuta non avrebbe neppure fornito motivo alcuno di dubitare della sua capacità di condurre personalmente la causa con la dovuta chiarezza, ma che al contrario avrebbe compiutamente esposto le proprie argomentazioni.

                                                  Con sentenza anch'essa datata 3 marzo 2000 il Pretore ha deciso il merito della vertenza, ammettendo la pretesa dell'attrice eccezion fatta per l'importo di fr. 1'250.-che andrebbe riconosciuto alla convenuta a titolo di ribasso convenzionale, mentre che le ulteriori eccezioni della convenuta non sarebbero state debitamente comprovate.

                                        F.      Delle argomentazioni e domande di cui ai gravami delle parti, come pure delle rispettive argomentazioni difensive si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                        1.      L’appellante postula l’annullamento di tutti gli atti successivi alla risposta facendo valere una pretesa violazione dell’art. 39 CPC poiché, stante la sua incapacità a difendersi, il Pretore non lo avrebbe diffidato a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione d’ufficio.

                                        1.1    Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).

                                                  La nomina di un avvocato d’ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989, pag. 168 in alto; 1988, pag. 375 consid. a). Il solo fatto che un convenuto sia sprovvisto di patrocinatore ancora non significa, quindi, che esso vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba nominare un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova (cfr. casistica in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 39, m. 8 e segg.). Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.

                                        1.2    In concreto, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello, nulla induce a ritenere che la convenuta non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa.

                                                  Ancorché succinto, il suo allegato responsivo di data 1° aprile 1997 è infatti formalmente corretto, e il merito della vertenza è esposto con assoluta chiarezza e precisione, sicché non vi è dubbio alcuno sul fatto che la convenuta abbia pienamente compreso la portata delle richieste formulate nei suoi confronti, né si può ritenere che essa abbia negligentemente omesso l’adduzione di rilevanti elementi fattuali, figurando al contrario l'esposizione di tutta una serie di obiezioni alla pretesa attorea.

                                                  A riprova di ciò, l'attrice è stata costretta ad introdurre una replica più consistente della stessa petizione, e con la duplica la convenuta ha nuovamente esposto in forma corretta, ribadendole, le proprie argomentazioni.

                                                  Certo, a parte le eccezioni compensatorie di cui si dirà più avanti, essa non ha potuto contestare oltre un certo limite la pretesa avversaria, ma ciò è dovuto alla sua sostanziale soccombenza in questa causa -tolte le predette questioni, di secondaria importanza, ci troviamo in definitiva in presenza di forniture di merci non pagate- e non invece ad un'incapacità di difendersi che le sarebbe stata di pregiudizio.

                                                  Non a caso, del resto, l'istanza di annullamento 4 febbraio 1998 della convenuta (a quel momento patrocinata) non menziona alcuna concreta ragione o circostanza a sostegno della tesi secondo cui le sarebbe derivato pregiudizio per la mancanza di un patrocinatore.

                                                  Siffatta tesi viene addotta solo con l'appello, e perciò tardivamente (art. 321 CPC), ragione per cui va in definitiva disattesa la censura di nullità conseguente a violazione dell’art. 39 CPC sollevata dell’appellante.

                                        2.      La convenuta, in via subordinata (appello, pag. 6 e segg.) , adduce delle ragioni di merito in base alle quali si giustificherebbe di riformare il giudizio impugnato nel senso della reiezione delle pretese dell'attrice.

                                                  Essa afferma in particolare che sarebbe stato disatteso l'avvenuto pagamento di acconti per complessivi fr. 110'000.--, attestati dai doc. 2 e 3, che andrebbero in ogni caso dedotti dalla pretesa dell'attrice, che sarebbe di conseguenza totalmente azzerata.

                                                  La tesi è irricevibile per effetto del prefato art. 321 CPC.

                                                  L'argomentazione è infatti estranea a quelle sollevate dalla convenuta nei propri allegati introduttivi, dai quali risultava al contrario assodata l'esistenza di un saldo contabile in favore dell'attrice di fr. 44'153.30, dal quale dedurre, se del caso, gli importi risultanti in suo favore dalle limitate contestazioni della convenuta.

                                                  Oltre che irricevibile, l'argomentazione appare comunque inverosimile: si può infatti essere certi del fatto che se la convenuta avesse realmente pagato, a varie riprese, fr.  110'000.-- a fronte di fatture scoperte per soli fr. 44'000.-- e rotti (il che è di per sé inverosimile)) essa, ancorché priva di assistenza legale, non avrebbe esitato a farlo rimarcare, motivo per cui, in base alla comune esperienza, può ragionevolmente essere affermato che gli acconti in questione nulla hanno a che vedere con le fatture di cui l'attrice ha reclamato il pagamento e che il convenuto nella prima fase del processo non ha affermato di avere pagato.

                                                  Tolta la tesi dell'avvenuto pagamento, si rileva che la resistente per il resto non ripropone più le argomentazioni difensive e le eccezioni compensatorie addotte nei propri allegati introduttivi, ragione per cui ne deve derivare la reiezione dell'appello principale, di evidente natura dilatoria.

                                        3.      Con l'appello adesivo l'attrice contesta la deduzione di fr. 1'250.-- operata dal Pretore dal suo credito, asserendo che questa non sarebbe dovuta per il motivo dell'avvenuta cessazione dei pagamenti.

                                                  A torto.

                                                  Come rettamente stabilito dal Pretore, gli atti indicano in effetti che la facilitazione in questione consisteva in pratica in un periodico ristorno al cliente di una (non precisata) percentuale degli importi delle fatture (doc. 8 e segg.; doc. 23 e 24: "Jahresrückvergütung"), indipendente in quanto tale dai termini di pagamento delle fatture.

                                                  Si trattava perciò, in definitiva, di un ribasso contrattuale, ovvero di una riduzione dell'ammontare delle fatture, che il teste __________ riconosce (implicitamente) essere stata accordato alla convenuta anche per il 1996, salvo poi essere "tenuto in sospeso" -il che può avvenire solo per un credito esistente- a causa dei ritardi nei pagamenti, e perciò ingiustificatamente.

                                                  Ne consegue perciò la reiezione anche del gravame adesivo.

                                                  Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                        I.       L’appello 23 marzo 2000 di __________ è respinto.

                                        II.      Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia                                   fr.   850.-b) spese                                                      fr.     50.--

                                                  Totale                                                     fr.   900.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.

                                        III.     L'appello adesivo 10 maggio 2000 di __________ è respinto.

                                        IV.     Le spese della procedura d’appello adesivo, consistenti in:

                                                  a) tassa di giustizia                                   fr.   180.-b) spese                                                      fr.     20.--

                                                  Totale                                                     fr.   200.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 250.-- per ripetibili di appello.

                                        V.      Intimazione:   - __________

                                                  Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                                  sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario