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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.10.2000 12.2000.47

October 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,573 words·~18 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00047

Lugano 26 ottobre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria -inc. no. DI.1999.00408 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 12 aprile 1999 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ __________ entrambe rappr. dall'avv. __________   __________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l'istante ha chiesto in via superprovvisionale e provvisionale il blocco di tutti i titoli, assegni e cambiali ("promissory notes") colpiti da sequestro penale nell'ambito dell'incarto 4526/1998 della Procura Pubblica del cantone Ticino e giacenti presso gli uffici di quest'ultima ed in particolare degli assegni __________ no. __________ di Lit. 930'738'965 e no. __________ di Lit. 712'439'000 e delle "promissory notes" emesse il 24.7.1998 per fr. 3'660'000.--, come pure l'assunzione quale prova a futura memoria di tutta la documentazione costituente gli atti dell'incarto 4526/1998 della Procura Pubblica;

domanda accolta dal Pretore in via superprovvisionale inaudita altera parte con decreto 13 aprile 1999 e respinta in via provvisionale, previo contraddittorio, con decreto 8 febbraio / 10 marzo 2000;

appellante la parte istante con atto di appello 13 marzo 2000 (integrato il 23 marzo 2000), cui è stato concesso l'effetto sospensivo, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre i convenuti con osservazioni 7 rispettivamente 6 aprile 2000 postulano la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

                                          A.  All'inizio del 1997 __________, comproprietaria del gruppo __________, incaricò la __________, e per essa l’ing. __________, di allestire e perfezionare un progetto di “sicurizzazione” dei beni facenti capo alla sua famiglia ed al gruppo: in sostanza si trattava di "sterilizzare" i beni appartenenti alla famiglia __________ da eventuali rischi di revocatoria connessi ad alcune società italiane, al fine di ottenere un finanziamento per il gruppo __________ e garantire il trasferimento del patrimonio alle figlie senza particolari oneri successori (doc. A).

                                               __________ allo scopo propose di far capo ad un "discretionary trust" di diritto bahamense, di cui __________ doveva essere l'unica beneficiaria e " trust protector".

                                          B.  Fu così che nell'aprile 1997 venne costituito a __________ il __________ (doc. D): __________, così designata da __________ (doc. C), funse da conferente formale (“settlor”) dei beni -in particolare, inizialmente, di titoli obbligazionari per ca. Lit. 3.5 mia, nonché dell'intero capitale sociale, corrispondente ai certificati azionari da 1 a 5, della società __________ (__________; cfr. doc. D)- mentre quali amministratori fiduciari ("trustees") vennero nominati la società panamense __________. e la società bahamense __________; __________ si riservava la funzione di primo “trust protector”, ovvero di controllore dell’operato dei "trustees", assumendo la direzione della società __________.

                                               Nello stesso periodo, per completare l'opera di "sicurizzazione", si procedette dapprima alla costituzione di 4 società inglesi, __________, __________, __________ e __________, cui __________ rispettivamente alcune società italiane a lei facenti capo provvidero nel luglio 1997 ad effettuare tutta una serie di conferimenti dietro corresponsione di titoli azionari di quelle medesime società, incorporati in warrants. Questi titoli in seguito vennero venduti a __________.

                                          C.  Nell'estate 1997 la società __________ concesse a quest'ultima un mutuo di Lit. 2'336'880'000 (doc. 12), somma in seguito aumentata a fr. 3'660'000.--.

                                               A garanzia di tali importi, ripresi in 3 pagherò ("promissory notes"), __________ costituì in pegno tutte le sue partecipazioni in altre società con i relativi certificati azionari. In quanto destinataria finale dei fondi, __________, agendo a titolo personale nonché quale beneficiaria del trust e direttrice della società "trust protector", si portò a sua volta garante di questi obblighi, ivi comprese le “promissory notes”, emettendo tra l'altro alcuni assegni.

                                          D.  In data 30 luglio 1998 l’istante, ritenendo di essere stata vittima di una truffa e di amministrazione infedele aggravata, ha presentato al Ministero Pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti dell’ing. __________.

                                               Il procedimento penale (inc. no. 4526/1998), nell'ambito del quale sono stati sequestrati tutta una serie di documenti, titoli e cartevalori, si è tuttavia concluso con non luogo a procedere.

                                          E.  Con l'istanza in rassegna __________ ha chiesto in via cautelare, previa l'adozione di misure supercautelari, il blocco di tutti i titoli, assegni e cambiali già colpiti dal sequestro penale nel quadro del predetto procedimento ed in particolare degli assegni __________ no. __________di Lit. 930'738'965 e no. __________ di Lit. 712'439'000 e delle "promissory notes" emesse il 24.7.1998 per fr. 3'660'000.--, come pure l'assunzione quale prova a futura memoria di tutta la documentazione costituente gli atti dell'incarto del Ministero Pubblico.

                                               I convenuti __________, __________ e __________ si sono opposti all'istanza contestando l'esistenza dei presupposti legali per poter ottenere un blocco cautelare.

                                          F.  Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha respinto l’istanza.

                                               Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nella fattispecie le premesse di cui all'art. 376 CPC ed in particolare l'apparenza di buon fondamento della prospettata azione di merito non erano date: a suo giudizio, l'istante non era legittimata a pretendere la restituzione dei titoli, assegni e cambiali, non avendo provato di esserne titolare né essendo stata parte al contratto di pegno, tanto più che il richiesto provvedimento perseguiva in realtà altre finalità, di natura creditoria, che imponevano semmai di far capo alle disposizioni della LEF; infondata era pure la richiesta di assunzione quale prova a futura memoria dell’incarto 4526/1998 del Ministero Pubblico, non essendo certa la competenza del giudice adito e non essendo comunque questa la procedura per proporre tale prova, tanto più che la stessa era di fatto divenuta priva d'oggetto in quanto le parti già erano state autorizzate ad estrarre dall'incarto le necessarie fotocopie.

                                          G.  Con l’appello l'istante ribadisce gli argomenti a favore dell'accoglimento della domanda cautelare.

                                               Il giudizio impugnato aveva omesso di considerare diversi aspetti: innanzitutto non era stata esaminata la pretesa volta alla restituzione dei titoli conseguente all'impugnazione dei contratti di vendita alla __________; si era parimenti sorvolato su un'analoga pretesa di restituzione fondata sull'impugnazione da parte sua della costituzione in garanzia degli assegni e delle cambiali; infine era stato tralasciato l'esame sulla natura, reale, delle prerogative per le quali essa era titolare in quanto beneficiaria del trust.

                                          H.  Delle osservazioni dei convenuti volte alla reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerando

in diritto:

                                          1.   Per l’art. 376 CPC provvedimenti cautelari sono ordinati dal giudice, su istanza di parte, quando esista fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole (Rep. 1991 p. 411).

                                               Secondo la legge e la giurisprudenza due sono i requisiti essenziali che devono essere adempiuti perché si possano ordinare provvedimenti cautelari: l’urgenza e il notevole pregiudizio (Rep. 1975 p. 253). La ricorrenza di tali requisiti, cumulativi, deve essere esaminata d’ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 376).

                                               L’estremo dell’urgenza è dato soltanto quando esista una impellente necessità di togliere gravi inconvenienti la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di merito potrebbe aver per effetto di mutare una situazione di fatto non più o difficilmente ricostruibile a causa ultimata (Rep. 1949 p. 350, 1975 p. 253; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem).

                                               Il requisito del notevole pregiudizio è realizzato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all’interessato un danno grave, imminente, difficilmente riparabile (Rep. 1934 p. 372, 1949 p. 350, 1975 p. 253, 1983 p. 273; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem).

                                               È del resto pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda provvisionale, il giudice deve pure esaminare i motivi di merito della controversia addotti dalla parte istante e riconoscerne l’apparente fondatezza (Rep. 1949 p. 350; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem). Di conseguenza una misura cautelare non può essere decretata se l’azione di merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma l’aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno il cosiddetto “fumus boni iuris”, ossia la parvenza del buon fondamento dell’azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo accertamento viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera apparenza, prescindendo forzatamente -poiché un provvedimento cautelare non può né deve rappresentare un’anticipazione del giudizio di merito- da un giudizio esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l’assunzione di tutte le prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente (Rep. 1975 p. 253). L’ammissione della parvenza di buon diritto non comporta la prova che l’azione abbia effettivamente fondamento: occorre e basta che la possibilità di esito favorevole sia resa verosimile, senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe sotto pena di cadere nel diniego di giustizia formale (DTF 97 I 486; Rep. 1991 p. 411; ICCA 2 novembre 1986 in re W./CO S.A.; IICCA 17 aprile 1992 in re A./ B. e G.).

                                          2.   Come già accennato in precedenza, nel caso di specie i provvedimenti cautelari richiesti dall'istante perseguono due diverse finalità: da un lato si tratta di bloccare titoli, cambiali ed assegni già oggetto di un sequestro penale, sui quali l'istante pretende di avere un diritto reale e ciò in vista della futura azione di merito; dall'altro di tenere a disposizione l'intero incarto penale quale prova a futura memoria.

                                          3.   Passando concretamente all'esame dell'appello, si osserva che con il gravame l'istante ha innanzitutto chiesto in riforma del giudizio pretorile la conferma del blocco della documentazione relativa all'incarto penale, il tutto a valere quale prova a futura memoria.

                                               Giusta l'art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC, l'atto di appello deve contenere, pena la nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda: la sanzione della nullità si impone in quanto l'assoluta mancanza dei motivi di fatto e di diritto alla base dell'appellazione non consente di stabilire i limiti del gravame e impedisce sia alla controparte di prendere posizione sullo stesso sia all'autorità di ricorso di esaminarlo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 309).

                                               Nella fattispecie l'appello è del tutto silente sui motivi di fatto e di diritto che giustificavano di modificare il giudizio di primo grado che negava il blocco dell'incarto penale quale prova a futura memoria. Ai sensi della giurisprudenza appena evocata, la censura risulta pertanto formalmente irricevibile.

                                               In ogni caso si osserva che gli argomenti esposti dal Pretore a sostegno della sua decisione, a cui espressamente si rinvia, erano senz'altro convincenti, ciò che in ogni caso avrebbe imposto di confermare il primo giudizio anche nel merito.

                                          4.   Complessa è invece la questione a sapere se siano date le condizioni per ammettere il blocco in via cautelare dei titoli, degli assegni e delle cambiali già oggetto del sequestro penale.

                                               In proposito si osserva preliminarmente che l'istante non ha ritenuto di indicare in dettaglio quali fossero i titoli, oltre agli assegni __________ no. __________di Lit. 930'738'965 e no. __________ di Lit. 712'439'000 e le "promissory notes" emesse il 24.7.1998 per fr. 3'660'000.--, oggetto del provvedimento penale. Ecco pertanto la lista completa dei beni sequestrati (cfr. doc. AE e AI, complemento appello p. 4):

                                               -    5 certificati azionari (da 1 a 5) della __________

                                               -    7 certificati azionari (da 6 a 12) della __________         

                                               -    3 certificati azionari (1, 2 e 4) della __________                 

                                               -    2 certificati azionari (1 e 2) della __________

                                               -    2 certificati azionari (1 e 2) della __________

                                               -    3 certificati azionari (da 1 a 3) della __________

                                               -    11 warrants (da 1 a 11) della __________

                                               -    26 warrants della __________

                                               -    7 warrants della __________

                                               -    4 warrants (da 1 a 4) della __________

                                               -    2 "Stock transfer Form" relativo a 1 azione classe "A" di __________

                                               -    1 "Stock transfer Form" relativo a 5 azioni classe "C" di __________

                                               -    2 "Stock transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________

                                               -    2 "Stock transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________

                                               -    1 "Stock transfer Form" relativo a 5 azioni classe "C" di __________

                                               -    2 "Stock transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________.

                                      4.1    azione contro __________

                                               L'istante ha convenuto in causa la società __________, unica "trustee" superstite del __________ -la società __________ non rivestendo più la carica di "co-trustee"- rimproverandole in sostanza di aver commesso delle malversazioni, segnatamente di aver disposto dei beni del trust contrariamente agli interessi del beneficiario; il diritto anglosassone conferendo a questa particolare pretesa del beneficiario del trust una connotazione reale, essa fa valere in questa sede il diritto alla restituzione dei beni patrimoniali oggetto del sequestro penale.

                                               In realtà nel caso di specie l'istante non ha assolutamente reso verosimile l'esistenza di malversazioni da parte della società "trustee": quest'ultima non ha in effetti disposto dei beni a suo tempo conferitile, in particolare dei 5 certificati azionari (da 1 a 5) della __________ -che, per inciso, non sono quelli (da 6 a 12) oggetto del sequestro penale- i quali sono sempre rimasti depositati presso la __________ (cfr. doc. 7 __________. Il fatto che __________, società controllata dal trust, abbia costituito in pegno i propri beni e partecipazioni in altre società a garanzia del mutuo concesso da __________ non comporta in alcun modo una responsabilità della "trustee" __________, l'art. 12 del contratto di trust (doc. D) escludendo esplicitamente che il "trustee" possa interferire nella gestione delle società possedute dal trust o di cui esso deteneva una partecipazione, tanto più che l'istante, controfirmando per garanzia il contratto di pegno accanto a __________ a titolo personale e quale beneficiaria del trust, aveva implicitamente dimostrato di accettare la messa in pegno dei beni della holding, accettazione che in seguito è stata confermata esplicitamente allo stesso "trustee" con la "letter of wishes" di cui al doc. V.

                                               Tanto basta per escludere la parvenza di buon fondamento della pretesa nei confronti di __________.

                                      4.2    azione contro __________ e __________

                                               L'istante ha chiamato in causa le società __________ e __________ in primo luogo nella loro veste di possessori -direttamente o indirettamente- dei beni oggetto delle malversazioni da parte di __________; in secondo luogo essa ha evidenziato come la vendita dei titoli effettuata a suo tempo alla __________ fosse viziata da dolo o inganno e comunque non si fosse perfezionata per il mancato pagamento del prezzo concordato, dal che il suo diritto alla restituzione degli stessi; infine l'esistenza di un vizio di volontà al momento della costituzione in garanzia degli assegni e delle cambiali giustificava un'analoga pretesa di restituzione degli stessi.

                                    4.2.1   Al considerando precedente già è stata esclusa l'apparente esistenza di malversazioni da parte di __________.

                                               Resta pertanto da esaminare l'eventuale annullabilità dei contratti di compravendita dei titoli a __________ per vizio di volontà o per mancato pagamento del prezzo rispettivamente l'eventuale annullabilità del contratto di costituzione in garanzia degli assegni e delle cambiali.

                                          a)  titoli -esclusi i warrants- la cui provenienza è sconosciuta

                                               L'istante non ha indicato come __________ sia venuta in possesso dei seguenti titoli rispettivamente non ha preteso che gli stessi provenissero da suoi conferimenti:

                                               -    5 certificati azionari (da 1 a 5) della __________

                                               -    7 certificati azionari (da 6 a 12) della __________         

                                               -    3 certificati azionari (1, 2 e 4) della __________                 

                                               -    2 certificati azionari (1 e 2) della __________

                                               -    2 certificati azionari (1 e 2) della __________                     

                                               -    3 certificati azionari (da 1 a 3) della __________

                                               -    2 "Stock transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________

                                               -    1 "Stock transfer Form" relativo a 5 azioni classe "C" di __________

                                               -    2 "Stock transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________

                                               -    2 "Stock transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________                          

                                               -    1 "Stock transfer Form" relativo a 5 azioni classe "C" di __________

                                               -    2 "Stock transfer Form" relativi a 1 azione classe "A" di __________

                                               In tali circostanze, non avendo reso verosimile di essere la controparte di __________ nei relativi contratti di compravendita, l'istante non può pretendere l'annullamento di quei contratti per vizio di volontà o per il mancato pagamento del relativo prezzo e pertanto non è legittimata a chiedere la restituzione di questi titoli.

                                          b)  warrants, assegni e cambiali

                                               Come accennato, questi sono invece i warrants, assegni e cambiali, oggetto del sequestro:

                                               -    11 warrants (da 1 a 11) della __________

                                               -    26 warrants della __________

                                               -    7 warrants della __________

                                               -    4 warrants (da 1 a 4) della __________

                                               -    assegno Banca __________ no. __________di Lit. 930'738'965

                                               -    assegno Banca __________ no. __________di Lit.      712'439'000

                                               -    "promissory notes" emesse il 24.7.1998 per fr. 3'660'000.--.

                                               Ora, l'istante non ha saputo indicare l'origine dei warrants della __________, per i quali valgono pertanto le considerazioni di cui alla lettera precedente.

                                               Quanto agli altri warrants, l'istante (complemento appello p. 8) ha specificato di aver personalmente venduto alla __________ 113 "B" shares di __________ nonché 108 "B" shares di __________, ritenuto che altri 108 "B" shares di __________ e 65 "B" shares di __________ erano invece stati venduti da __________. Gli atti di causa hanno in realtà reso verosimile unicamente la vendita da parte sua dei 113 "B" shares di __________, incorporati in 14 warrants (doc. AB), mentre è risultato che venditrice dei 108 "B" shares di __________, incorporati in 11 warrants, era __________ (doc. 8 e __________): ne discende che l'istante, facendo valere un eventuale vizio di volontà al momento della conclusione del relativo contratto rispettivamente il mancato integrale pagamento del prezzo concordato (confermato dalla stessa __________, cfr. riassunto scritto responsivo p. 3), potrebbe in linea di principio pretendere la restituzione dei 14 warrants __________.

                                               Sennonché le seguenti considerazioni si oppongono ad una tale eventualità. Come accennato, __________ aveva concesso a __________ il mutuo di Lit. 2'336'880'000, poi aumentato a fr. 3'660'000.--, sapendo che tale somma sarebbe stata utilizzata dall'istante per pagare il debito verso __________. e per finanziare __________. Proprio per questo motivo, in quanto destinataria finale dei fondi, l'istante, che nell'occasione agiva a titolo personale nonché quale beneficiaria del trust e direttrice del "trust protector", nel contratto di messa in pegno si era portata garante, solidalmente, disgiuntamente e incondizionatamente, di tutti gli impegni e gli obblighi assunti da __________ A (doc. U), ivi comprese le “promissory notes” (doc. 12), emettendo pure vari assegni: ora, quand'anche __________ non avesse potuto disporre dei warrants in questione siccome ancora di proprietà dell'istante, è in ogni caso evidente che quest'ultima, accettando da una parte la messa in pegno di questi beni da parte di __________ pur a conoscenza che il relativo prezzo non era stato integralmente pagato (doc. 7) e dall'altra dicendosi disposta -pur di beneficiare del mutuo- a garantire personalmente, solidalmente, disgiuntamente e incondizionatamente ogni impegno di __________ con tutto il suo patrimonio, compresi quindi nell'evenienza anche quei warrants, appare decisamente malvenuta a pretenderne ora la restituzione, in tale suo comportamento ravvisandosi un manifesto abuso di diritto; tanto più che __________, a cui i titoli in questione erano da lei contesi, era totalmente detenuta dal trust e, di fatto, dall'istante stessa (cfr. doc. C, U; annesso "A" al doc. D).

                                               Quanto alle cambiali ed agli assegni, gli stessi sarebbero da restituire solo qualora l'istante avesse provato nell'azione di merito l'annullabilità del contratto di garanzia per vizio di volontà. Sennonché in questa sede essa non ha assolutamente reso verosimile di essere stata indotta alla loro sottoscrizione per dolo o inganno, essendo al contrario più che normale che la concessione di un mutuo miliardario venga garantito da parte dall'effettiva beneficiaria mediante l'emissione di assegni e la sottoscrizione in garanzia di pagherò per quel medesimo importo.

                                    4.2.2   Irricevibile, siccome non riproposta in sede conclusionale, è infine la tesi secondo cui il credito -e con lui anche il diritto di pegno- a garanzia del quale __________ beneficiava del diritto di pegno in questione sarebbe in realtà venuto meno in conseguenza di una novazione.

                                          5.   Ne discende la conferma della decisione di prime cure che ha rifiutato in via cautelare il blocco sui beni oggetti del sequestro penale e la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                               Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                          6.   __________. nelle sue osservazioni al gravame ha chiesto la modifica dell'intestazione -a sua favore invece che a favore della Pretura- della garanzia emessa per ovviare alle conseguenze del mantenimento del provvedimento cautelare, non ritenendosi soddisfatta del fatto che il primo giudice avesse dichiarato che tale questione, trattandosi di una semplice rettifica, non necessitasse di una specifica pronuncia.

                                               La richiesta di __________ è irricevibile: da un lato per il fatto che non è con le osservazioni all'appello ma semmai con l'appello adesivo che la parte appellata può chiedere la modifica a suo favore del giudizio impugnato (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 314); d'altro canto in quanto la decisione con cui il Pretore statuisce o non statuisce sulle modalità della prestazione di una cauzione rappresenta in realtà un'ordinanza, non impugnabile con appello (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 13 e 14 ad art. 153).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                          I.    L’appello 13/23 marzo 2000 di __________ è respinto.

                                          II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                   fr.   4'950.-b) spese                                                     fr.        50.--

                                               Totale                                                          fr.   5'000.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili e a __________ e __________ fr. 1'500.-- ciascuno per il medesimo titolo.

                                          III.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                               Sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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