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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.05.2000 12.2000.41

May 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,641 words·~13 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00041

Lugano 18 maggio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.797 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 22 marzo 1990 da

                                         __________

e ora, a seguito di cessione ex art. 260 LEF

                                         __________

                                         __________                                                          rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 100'520.85 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 febbraio 2000 ha accolto per fr. 47'119.30 oltre interessi;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 6 marzo 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, ed appellanti adesivamente i resistenti;

Gravami avversati dalle rispettive osservazioni delle parti appellate;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. - se deve essere accolto l’appello

2. - se deve essere accolto l’appello adesivo

3. - tassa di giustizia e ripetibili

ritenuto

in fatto:

                                  A.   L’attrice ha affermato che il convenuto nel 1980 le avrebbe appaltato l'edificazione della parte grezza di un capannone destinato ad uso commerciale sul fondo n. __________ di __________.

                                         La liquidazione finale, allestita il 31 dicembre 1984, ammonterebbe a fr. 491'227.50 e il convenuto, dopo pagamento di vari acconti, rimarrebbe debitore di fr. 100'520.85 oltre interessi, somma oggetto della causa.

                                  B.   Il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che il rapporto contabile di dare e avere tra le parti, dopo rettifica di determinate posizioni e tenuto conto di tutti gli acconti, sarebbe semmai di soli fr. 25'789.45, importo che, ritenuti i difetti dell'opera mai eliminati dall'attrice e lo sconto spettante al committente, non le sarebbe comunque dovuto.

                                  C.   Il 1° febbraio 1997 il Pretore ha decretato il subingresso in causa di __________ e della __________ a seguito del fallimento della ditta attrice e della cessione in favore delle subentranti della pretesa da parte della massa fallimentare.

                                  D.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha accertato che il convenuto avrebbe sostanzialmente ammesso le fatture dell'attrice per complessivi fr. 448'561.80 con riserva di alcune contestazioni.

                                         Deducendo da tale importo gli incontestati acconti versati di complessivi fr. 374'866.65, risolte in favore del convenuto parte delle predette contestazioni di alcune posizioni delle fatture, dedotti fr. 9'687.-- di un ulteriore acconto di cui l'attrice ha contestato la ricezione, e tolto uno sconto contrattuale del 4% sugli importi già pagati, rimarrebbe in favore dell'attrice un saldo di fr. 47'119.30 oltre interessi, somma per la quale il Pretore ha ammesso la petizione.

                                  E.   Con l’appello la convenuta, rammentato l'onere della prova gravante l'attrice, ritiene di non avere mai ammesso la fatturazione dell'appaltatrice, il che basterebbe a determinare la reiezione della petizione, stante l'esito negativo della perizia giudiziaria volta ad accertare il valore dell'opera.

                                         In ogni caso, il Pretore sarebbe incorso in un errore di calcolo omettendo al considerando 4.3 di dedurre dal credito dell'attrice fr. 36'637.03 per le contestazioni delle fatture di cui aveva riconosciuto il fondamento al precedente considerando 4.2.

                                         Delle altre argomentazioni, concernenti singole poste della ricostruzione effettuata dal Pretore, si dirà nei considerandi successivi.

                                  F.   Anche dell'appello adesivo di parte attrice e delle osservazioni delle parti ai gravami avversari si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.

Considerato

in diritto:

                                   1.   In ossequio al principio generale di cui all'art. 8 CC, l'appaltatore che procede per l'incasso della propria mercede è tenuto a dimostrare sia il conferimento in proprio favore dell'incarico dell'esecuzione dell'opera di cui reclama il pagamento, che l'esistenza e l'ammontare della propria pretesa sulla scorta dei criteri di cui agli art, 373 e 374 CO (per tante: II CCA 3 maggio 2000 in re P. SA/K. e llcc.). Tale prova può essere fornita con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal codice di rito, o anche per mezzo dell'ammissione totale o parziale della pretesa da parte del committente nel corso della causa, oppure nella fase preprocessuale.

                                         A questo proposito, la giurisprudenza di questa Camera, in applicazione del principio dell'affidamento (art. 2 CC), attribuisce valore probatorio -nel senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedi- al comportamento di quel committente che nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della fatturazione dell'artigiano, o addirittura ne utilizza i conteggi quale base per le sue limitate rettifiche, salvo poi esigere durante la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione.

                                         Proprio la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito processuale, preclude infatti al committente la possibilità di revocare in dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente defatigatorie, circostanze attinenti la quantificazione della mercede dell'appaltatore che risultavano acquisite prima dell'avvio della causa (da ultimo: II CCA 23 luglio 1999 in re T. SA/F.).

                                   2.   Nel caso di specie, il convenuto con il circostanziato scritto del 12 marzo 1985 (doc. M) ha compiutamente preso posizione sulla liquidazione finale 31 dicembre 1984 dell'attrice. Questo esposto consente di determinare con assoluta chiarezza i termini della vertenza, e perciò sia la misura in cui egli accettava la fatturazione dell'attrice, che quella invece in cui adduceva precise contestazioni, comprensive di quantificate domande di riduzione.

                                         In simili condizioni, data in particolare l'assenza di giustificate motivazioni oggettive (che non sono state addotte), la semplice invocazione dell'onere probatorio gravante l'appaltatrice non può far ritenere infondata la di lei pretesa, dovendosi opporre al committente le precise ammissioni fatte in sede di discussione della liquidazione finale.

                                         Ne consegue che, come fa del resto esplicitamente lo stesso appellante a partire dal punto 3 del proprio gravame (pag. 8 e segg., in particolare punto 4, pag. 9), nel computo delle reciproche posizioni di dare e avere si deve partire dall'importo di fr. 448'561.80 giustamente ritenuto dal Pretore (consid. 4.1, pag. 4).

                                   3.   Al considerando 4.2, il Pretore ha esaminato le contestazioni del convenuto alla fattura 4 febbraio 1982 di fr. 137'884.65 (doc. M2), somma inclusa nel predetto importo complessivo di fr. 448'561.80, ritenendo dette contestazioni giustificate per fr. 6'665.58 + fr. 3'092.20 + fr. 26'886.25, ossia per complessivi fr. 36'644.03 (consid. 4.2, pag. 5).

                                         Ciò nonostante, questo importo non risulta essere stato realmente dedotto dal Pretore nei propri conteggi, prova ne è il fatto che nel successivo considerando 4.3 egli riprende nuovamente l'importo iniziale di fr. 448'561.80 per dedurvi i pagamenti del convenuto e lo sconto contrattuale.

                                         E' perciò provvista di buon diritto la censura di cui al punto 3 del gravame (pag. 8), secondo cui il Pretore nei propri conteggi ha dimenticato di effettuare la deduzione da lui riconosciuta al considerando 4.2.

                                         Ne consegue che il computo degli acconti e dello sconto andava fatto, secondo la sistematica del giudizio pretorile, su fr. 411'917'77 (ossia fr. 448'561.80 ./. fr. 36'644.03) e non su fr. 448'561.80.

                                   4.   Non vi è disputa sul fatto che quelli che il Pretore definisce "acconti e pagamenti parziali non contestati" ammontano a complessivi fr. 374'866.65 (consid. 4.3, pag. 5), importo che difatti l'appellante fa suo nel proprio computo (punto 5, pag. 9 e 10), e che vada altresì computata una riduzione concessa dall'attrice di fr. 2'301.35.

                                         Ne discende che il credito dell'attrice si riduce a fr. 34'749.77 (pari a fr. 411'917.77 ./. fr. 374'866.65 ./. 2'301.35).

                                   5.   Di due acconti contestati, ovvero acconti che il convenuto afferma di avere pagato e la convenuta nega di avere ricevuto, il Pretore ha riconosciuto quello di fr. 9'687.-- (sul quale era perciò inutile che il convenuto si dilungasse al punto 6.1 del gravame), negando invece l'avvenuto pagamento di quello di fr. 9'000.-- (consid. 4.4, pag. 6), accertamento contro cui l'appellante insorge (punto 6.2, pag. 11 e 12).

                                         La decisione merita tuttavia di essere confermata.

                                         Il convenuto ammette infatti di non avere alcun documento giustificativo del preteso versamento, né -contrariamente al caso dell'altro acconto contestato (cfr. consid. 4.4, pag. 6)- sussistono rilevanti elementi indiziari a sostegno della tesi dell'avvenuto pagamento.

                                         Contrariamente all'opinione del ricorrente, il riconoscimento dell'altro acconto contestato non può costituire di per sé prova o indizio di altri pagamenti, e visto che per il resto egli si limita ad invocare la risposta n. 7 dell'interrogatorio formale __________, che ancorché "non perentoria" non lascia spazio alla tesi dell'avvenuto pagamento, non può che seguirne la conferma su questo punto del giudizio impugnato.

                                   6.   L'appellante insorge poi contro la fatturazione di fr. 12'220.95 per il titolo di "aiuti e lavori diversi lift + montacarico", contestando la motivazione del giudizio pretorile, che ha rimproverato al convenuto di non avere dimostrato l'asserito minor valore dell'opera (consid. 4.2, pag. 5).

                                         Formalmente la censura è giustificata: non è infatti in discussione un minor valore dell'opera, ma la congruità della fatturazione di una prestazione supplementare da parte dell'attrice. Stante la contestazione, sollevata in questo caso a tempo debito (doc. M) e puntualmente presentata anche in sede di causa (risposta, pag. 7), spettava pertanto all'attrice, in ossequio ai principi evocati al considerando 1, l'onere di dimostrare il fondamento della pretesa.

                                         Dalla sua replica (punto 5, pag. 9), risulta invece l'ammissione del fatto che la prestazione fatturata è frutto di errori commessi, laddove, secondo l'attrice, la causa di questi errori "va ricercata nel fatto che la ditta __________ in __________ mai fornì alla ditta attrice i piani di dettaglio per l'esecuzione delle opere murarie per il lift ed il montacarico".

                                         Questa tesi sulla paternità degli errori commessi è però chiaramente smentita dagli atti: già il 9 luglio 1982 la __________ dimostrava l'esistenza dei piani in questione e affermava di averli tempestivamente trasmessi all'arch. __________, direttore dei lavori (doc. 18), che ha per sua parte ammesso di averli ricevuti (doc. 17).

                                         Essendo acquisita la consegna dei piani nelle mani della direzione lavori, incaricata dal convenuto (risposta, punto 2, pag. 2), l'errore fino a prova del contrario risulta ascrivibile proprio al direttore dei lavori, che ha omesso di dare loro puntuale esecuzione. La giustificazione del direttore dei lavori è stata quella per cui "il capo cantiere fu sostituito inopportunamente proprio durante l'esecuzione di questa parte della costruzione" (doc. 17), il che però -oltre a non essere provato- non significa ancora che al precedente capo cantiere sia stato consegnato il piano in questione, e comunque non esimeva l'arch. __________ dalla puntuale sorveglianza del cantiere, anzi, rendeva necessaria una maggiore attenzione.

                                         In definitiva, non vi è prova o indizio di una manchevolezza dell'attrice, ma solo di carenze ascrivibili al direttore dei lavori, ragione per cui va confermata la decisione di non accordare al convenuto la richiesta riduzione della mercede.

                                         Un risultato diverso non si giustifica nemmeno per il motivo che l'attrice, correggendo la presa di posizione del convenuto sulla liquidazione finale doc. M, non avrebbe eccepito su questa deduzione da lui effettuata.

                                         Siffatto atteggiamento non può infatti essere equiparato ad una definitiva rinuncia al credito, puntualmente fatto valere in petizione, ma semmai ad una mera disponibilità ad agire in tal senso nel limitato contesto di una trattativa volta al conseguimento di un'intesa globale sull'ammontare della mercede, accordo che non è però stato raggiunto, sicché per l'attrice, contrariamente all'opinione del convenuto, non vi è impegno alcuno.

                                   7.   Il convenuto ripropone infine anche la pretesa di fr. 13'490.50 per gli asseriti difetti dell'opera (punto 9.2, pag. 17): pur ammettendo che "dalle tavole processuali non emerge la prova apodittica dei difetti", i documenti agli atti dimostrerebbero che egli ha dovuto effettuare diversi interventi per porre rimedio a detti difetti.

                                         L'argomentazione non è sufficiente ad avvalorare il preteso diritto.

                                         Anche se, per denegata ipotesi, si volesse ammettere l'avvenuta prova dell'esistenza di vizi di costruzione, nulla risulterebbe circa i termini e le modalità della loro notifica all'appaltatrice, questione che è invece inclusa nell'onere della prova a carico del committente, dipendendo da essa la sussistenza del preteso diritto.

                                   8.   Dal predetto importo di fr. 34'749.77 (consid. 4 di questo giudizio), il Pretore ha dedotto ancora fr. 9'687.-- di un acconto contestato (consid. 4.4) e fr. 14'587.50 di sconto (consid. 5), deduzioni che vanno ovviamente mantenute anche in questa sede.

                                         Il credito dell'attrice si riduce perciò a fr. 10'475.27 oltre interessi, misura in cui l'appello principale si rivela provvisto di buon diritto.

                                   9.   La domanda di giudizio relativa all'appello adesivo (petitum 3, pag. 12 dell'allegato) è la seguente:

                                         "L'appello adesivo della spettabile __________ e della __________ è accolto.

                                         §.   Di conseguenza la sentenza del 14.02.2000 del pretore del distretto di Lugano, è così riformata:

                                              1.  La petizione è parzialmente accolta.

                                                   Di conseguenza __________, è condannato a pagare a __________ ed a __________, in solido, l'importo di fr. …………, oltre interessi al 5% a far tempo dal 25 ottobre 1986.

                                              2.  Invariato.

                                              3.  Invariato."

                                         L'art. 309 cpv. 2 lit. e CPC impone all'appellante, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) la formulazione di una concreta domanda, ovvero di un petitum contenente la proposta di riforma dei dispositivi impugnati.

                                         Per costante giurisprudenza, la domanda di condanna al pagamento di una somma non determinata non adempie a questo requisito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 8, 9 e 10).

                                         Ne consegue la declaratoria di nullità del gravame, non potendosi ammettere un minor rigore formale in presenza di una parte patrocinata da un legale (II CCA 16 luglio 1992 in re Z./G. SA) e senza che ciò costituisca eccesso di formalismo, essendovi un manifesto interesse nella precisa formulazione delle domande, in quanto esse delimitano la portata dell'appello e vincolano così l'autorità giudicante (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, m. 7).

                                         E' perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che un ulteriore motivo di irricevibilità potrebbe essere ravvisato nel fatto che il sintetico gravame, formalmente relegato alla sola pag. 11 nella sistematica del promiscuo allegato di "risposta con appello adesivo", in pratica non contiene motivazioni autonome, per le quali rinvia costantemente a quanto esposto nelle osservazioni all'appello, ossia ad allegato scritto diverso da quello con cui si impugna il giudizio pretorile, il che non è però ammissibile (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, m. 21).

                                         Ne discende, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame principale e la declaratoria di nullità di quello adesivo.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto tuttavia che alle attrici, che di fatto non hanno presentato osservazioni all'appello adesivo, non essendo tali le poche righe di cui allo scritto 5 maggio 2000, non si attribuiscono ripetibili per l'appello adesivo.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

DICHIARA E PRONUNCIA

                                    I.   L’appello 6 marzo 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 14 febbraio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta.

                                               __________, è condannato a pagare a __________ e a __________, fr. 10'475.27 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 1986.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a carico delle attrici in solido per 9/10 e per 1/10 sono a carico del convenuto, al quale le attrici in solido rifonderanno complessivi fr. 6'400.-- per parte di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                 fr.      950.-b)  spese                                                   fr.        50.--

                                         T otale                                                    fr.   1'000.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 1/4, mentre che per 3/4 sono a carico delle attrici in solido che, sempre in solido, rifonderanno al convenuto complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili parziali di appello.

                                  III.   L'appello adesivo 11 aprile 2000 di __________ e __________ è dichiarato nullo.

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                 fr.      480.-b)  spese                                                   fr.        20.--

                                         T otale                                                    fr.      500.-già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.

                                  V.   Intimazione:       -  __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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