Incarto n. 12.2000.00035
Lugano 20 aprile 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.69 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con petizione 24 dicembre 1997 da
__________
rappr. dallo studio legale __________
contro
__________
rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'474.75 oltre interessi a titolo di prezzo di vendita;
Domanda ammessa dalla convenuta limitatamente a fr. 974.75 oltre interessi e integralmente accolta dal Pretore con sentenza 24 gennaio 2000;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 14 febbraio 2000 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 30 marzo 2000 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
ritenuto
in fatto:
A. L’attrice afferma di avere fornito alla convenuta nel 1996 il materiale necessario all'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del tetto delle officine __________ a __________, opera contestata dal committente, che avrebbe sostenuto il verificarsi di infiltrazioni d'acqua.
Le parti qui in causa il 17 luglio 1997 avrebbero pertanto deciso di suddividere i costi del rifacimento dell'opera in parti uguali, laddove la quota a carico dell'attrice sarebbe stata compensata con il credito relativo alla precedente fornitura dei materiali, e al rifacimento si sarebbe proceduto con nuovi materiali, sempre forniti dall'attrice.
La convenuta avrebbe però rifatto l'opera con materiale differente da quello dell'attrice, il che renderebbe caduco l'accordo, con il che la convenuta sarebbe tuttora debitrice del prezzo dei materiali forniti, per complessivi fr. 9'474.75 oltre interessi.
B. Nella risposta del 13 marzo 1998 la convenuta ha precisato che l'attrice l'avrebbe costantemente assistita sul cantiere di __________, ed anzi il signor __________ avrebbe in pratica diretto il lavoro degli operai della convenuta, ragione per cui sarebbe data la responsabilità di entrambe le parti per i difetti dell'opera.
Vista l'inefficacia dell'assistenza fornita dall'attrice, la convenuta, con l'accordo del proprietario, del progettista e della direzione lavori, avrebbe deciso il rifacimento dell'opera in __________ invece che con i prodotti dell'attrice. Ciò nonostante, non sarebbe condivisibile la tesi avversaria secondo cui l'utilizzo di altri materiali comporterebbe la caducità dell'accordo 17 luglio 1997, non avendo la modifica comportato pregiudizio alcuno per l'attrice, ma semmai dei vantaggi in forma di un minor costo dell'operazione.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto che tra le parti si sarebbe all'inizio perfezionato un contratto di compravendita relativo ai materiali d'isolazione forniti, mentre l'intervento del signor __________ in qualità di consulente non rivestirebbe carattere contrattuale.
Quanto all'accordo del 17 luglio 1997, l'istruttoria avrebbe evidenziato che esso non ebbe in pratica seguito alcuno, visto che dopo lo sgombero della ghiaia e la pulizia del manto esistente (punto 1 dell'accordo), il risanamento dell'opera sarebbe avvenuto in maniera del tutto differente da quella prevista. Essendo perciò detto accordo inefficace, la convenuta sarebbe tuttora debitrice del prezzo dei materiali forniti, dal che l'accoglimento della petizione.
D. Con l'appello del 14 febbraio 2000 la convenuta postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione.
Il Pretore avrebbe disatteso la portata dell'accordo del 17 luglio 1997, che non avrebbe costituito solo l'indicazione delle modalità di esecuzione dei lavori di risanamento, ma avrebbe inteso risolvere il contenzioso sorto tra le parti, visto che l'attrice manifestamente si assumeva delle responsabilità a seguito dell'intervento in cantiere del signor __________. Sarebbe perciò iniquo sancirne la caducità per il motivo che ragioni pratiche hanno suggerito di procedere in maniera differente ai lavori di rifacimento.
E. Delle osservazioni 30 marzo 2000 dell'attrice, che postulata la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Contrariamente a quanto apprezzato dal Pretore, l'intervento di __________ sul cantiere delle officine __________ a __________ per assistere i dipendenti della ditta convenuta, poco cogniti delle modalità di posa del materiale fornito dall'attrice, ha con ogni probabilità rivestito carattere contrattuale nonostante la sua asserita gratuità -sarebbe ipotizzabile un contratto misto di fornitura e di consulenza-, tanto da indurre l'attrice -il che è decisivo- ad una parziale assunzione di responsabilità nei confronti della convenuta per i difetti dell'opera fornita al committente della convenuta.
E' in effetti del tutto pacifico che siffatta disponibilità non avrebbe avuto motivo di essere se l'attrice, in qualità di venditrice, si fosse realmente limitata alla sola fornitura dei materiali.
2. Ciò premesso, posta cioè l'assunzione di parziale responsabilità da parte dell'attrice nei confronti della convenuta concretizzatasi con la convenzione del 17 luglio 1997 (doc. I), fondamentale per l'esito della causa è il quesito a sapere se la deroga alle modalità di ripristino dell'opera previste dalla convenzione ne abbia comportato la decadenza, liberando l'attrice dall'impegno a partecipare ai costi nella misura della metà, ossia di fr. 8'500.-- stante una previsione di spesa di fr. 17'000.--.
La risposta deve essere negativa.
Esaminando la convenzione secondo il principio dell'affidamento (art. 2 CC) risulta infatti che nell'ottica dell'attrice doveva ritenersi essenziale unicamente la determinazione del costo complessivo dell'intervento, stimato in fr. 17'000.--, dipendendo da ciò l'ammontare della di lei partecipazione del 50%.
Indifferente, o comunque non essenziale, ancorché indicate nella convenzione, dovevano per contro essere le modalità dell'intervento, essendo la partecipazione attiva dell'attrice limitata alla fornitura di materiali per circa fr. 4'000.-- al prezzo di costo, il che non le doveva pertanto procurare utili o pregiudizi di sorta.
In petizione la procedente non ha in effetti addotto particolari motivazioni in proposito, limitandosi a sostenere che dal solo fatto del cambio di materiali doveva derivare la caducità dell'accordo doc. I (punti 6 e 7, pag. 4), essendo secondo lei l'utilizzo dei suoi materiali parte della controprestazione dovuta dalla convenuta in cambio della sua disponibilità all'assunzione della metà dei costi (punto 10, pag. 5).
In sede di replica (punto 5, pag. 4) essa ha invece sostenuto la rilevanza di motivazioni tese alla salvaguardia della propria immagine e di quella dei prodotti utilizzati nei confronti del committente, dello studio di architettura e della convenuta.
Si tratta di argomentazioni teoricamente condivisibili, ma è comunque indicativo il fatto che nella corrispondenza preprocessuale (doc. L) l'attrice aveva indicato non precisate questioni di "goodwill", termine (impropriamente) inteso nel senso di una generica disponibilità nei confronti della ditta convenuta, bilanciata da analoga disponibilità ("altrettanti motivi di goodwill") della ditta __________ (fornitrice dei materiali) nei confronti dell'attrice, laddove era tuttavia manifesto trattarsi di una semplice questione economica (doc. L: "… era chiaramente disposta a sostenerci finanziariamente").
Ed è proprio una considerazione di natura economica che consente in definitiva di decidere a sfavore delle tesi dell'attrice: sia il committente __________, che gli arch. __________ e __________ hanno riferito che l'asportazione dell'impermeabilizzazione difettosa si presentava problematica, e avrebbe richiesto "molto più tempo rispetto a quanto previsto" (deposizione arch. __________), il che avrebbe ovviamente comportato un aumento dei costi rispetto alle previsioni.
Risulta pertanto che la rinuncia alla rimozione del manto bituminoso e la posa sopra di esso di uno strato di Sarnafil si è rivelata essere la soluzione più economica. In queste circostanze, atteso inoltre che contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore questa Camera ammette l'esistenza di un'inadempienza contrattuale dell'attrice, l'invocazione da parte dell'attrice del mancato rispetto delle modalità di riparazione pattuite al fine di sottrarsi agli effetti della convenzione 21 luglio 1997 appare contraria alla buona fede, e non può perciò essere tutelata.
3. Conseguentemente l'attrice deve lasciarsi imputare sul proprio credito i fr. 8'500.-- di cui al doc. I, pag. 2, non avendo essa neppure tentato di sostenere e dimostrare, da un lato che la riparazione così come eseguita sarebbe costata meno dei fr. 17'000.-- previsti, e d'altro lato che la modalità di intervento prevista dalla convenzione avrebbe consentito il rispetto dei costi preventivati, tesi confutata, come si è detto, dalle testimonianze in atti.
Il saldo del credito dell'attrice è pertanto di fr. 974.75 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1997.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 febbraio 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 24 gennaio 2000 della Pretura del distretto di Riviera è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è parzialmente accolta.
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 974.75 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 1997.
2. In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 20 ottobre 1997 dell’Ufficio esecuzione del distretto di Riviera.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 300.--, di cui fr. 90.-- già anticipati dall'attrice e fr. 30.-- anticipati dalla convenuta, sono a carico dell'attrice per 8/9 e per 1/9 sono a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 1'100.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-b) spese fr. 20.--
Total e fr. 500.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/9 e per 8/9 sono a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario