Incarto n. 12.2000.00029
Lugano 12 aprile 2000/rf
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.99.186 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 12 marzo 1999 da
__________ __________ (rappr. dallo studio legale __________)
contro
__________ __________ (rappr. dall'avv. __________)
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 42'499.20 oltre accessori, causa stralciata dai ruoli con decreto 4 febbraio 2000 a seguito della desistenza degli attori;
Appellanti i convenuti in materia di spese e ripetibili, gravame cui gli attori si oppongono;
Letti ed esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto:
che con la petizione gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 42'499.20 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno contrattuale;
che i convenuti con risposta 11 giugno 1999 si sono opposti alla petizione;
che gli attori hanno dichiarato di recedere dalla petizione, ragione per cui il Pretore con decreto del 4 febbraio 2000 ha stralciato la causa dai ruoli, gravando gli attori della tassa di giustizia di fr. 400.-- e di complessivi fr. 600.-- per ripetibili;
che i convenuti con l'appello chiedono l'aumento ad almeno fr. 4'000.-dell'indennità ripetibile;
che gli attori con osservazioni del 16 marzo 2000 si oppongono al gravame;
Considerato
in diritto:
che a questo stadio della causa è del tutto pacifica la soccombenza degli attori quo all’azione da loro incoata, e conseguentemente risulta indiscutibile il loro obbligo alla corresponsione di adeguate ripetibili (art. 77 cpv. 2 e 3 CPC; Cocchi e Trezzini, CPC-TI, ad art. 77 m. 1 e 3);
che il motivo di opportunità che spinge la parte procedente al ritiro dell’azione è infatti ininfluente ai fini della determinazione della sua soccombenza, che va stabilita sulla sola base del prefato art. 77 CPC;
che a giusta ragione, stante la prematura cessazione della lite a seguito della desistenza degli attori, gli appellanti, in applicazione dell’art. 11 TOA, invocano l'applicazione di entrambi i criteri di cui agli art. 9 e 10 TOA, ossia l’applicazione della nota formula con cui l’onorario ad valorem viene mediato con quello ad horam (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 77, m. 9);
che le ripetibili che avrebbero dovuto essere accordate ai convenuti se la reiezione della petizione fosse avvenuta con una sentenza sul merito sarebbero state comprese tra fr. 3'400.-- e fr. 6’375.-- (art. 9 TOA);
che la causa, nonostante le allegazioni dei convenuti, si presenta di difficoltà media;
che la retribuzione ad valorem, per la causa completa, può pertanto essere determinata nell'11,5% del valore litigioso, ossia in fr. 4'900.--;
che gli appellanti adducono un dispendio di tempo di 26 ore e 25' a fr. 220.-- all'ora per un totale di fr. 5'811.65, oltre a fr. 631.30 di spese vive;
che tale conteggio non è condivisibile, includendo a prima vista svariate prestazioni esulanti dalla conduzione del processo;
che sulla base degli atti l'onere di tempo necessario ad un legale mediamente diligente per l'allestimento della risposta e della duplica, oltre che delle brevi comunicazioni inviate alla Pretura il 26 e 29 marzo, 1° aprile, 13 dicembre 1999 e 14 gennaio 2000 può essere stimato in complessive 12 ore;
che all’importanza e alla complessità della causa può essere ritenuta consona la retribuzione oraria di fr. 220.--/h richiesta dagli appellanti;
che l’onorario calcolato solo sulla base del dispendio di tempo sarebbe pertanto di fr. 2’640.--;
che l’applicazione dell’art. 11 TOA conduce su queste basi ad un importo per ripetibili di fr. 3’430.--;
che l’appello è di conseguenza parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono, avendo il Pretore attribuito un'indennità ripetibile manifestamente insufficiente;
che le spese e le ripetibili di questa procedura seguono la soccombenza delle parti, con preponderanza di quella degli attori, indebitamente oppostisi al gravame (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 8 febbraio 2000 di __________ e __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 4 febbraio 2000 del Pretore di Lugano, sezione 2, viene così riformato:
2. La tasse di giudizio e le spese in complessivi fr. 400.-- sono a carico degli attori, i quali rifonderanno alle parti convenute complessivi fr. 3’430.-- per ripetibili.
II. Gli oneri della procedura d’appello consistenti nella tassa di giustizia di fr. 80.-- e nelle spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.-), già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/4 e per 3/4 sono a carico degli attori, che rifonderanno ai convenuti complessivi fr. 200.-- per parte di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario