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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2001 12.2000.238

March 9, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,514 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00238

Lugano 9 marzo 2001/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, escluso)

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2000.00190 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanze 19 e 21 settembre 2000 da

__________ (rappr. dal __________) e __________

  contro  

__________ (rappr. dallo Studio legale __________)

in materia di contratto di lavoro, con le quali le istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr.11'602.45, di cui fr.951.60 alla Cassa di disoccupazione.

Domande avversate dalla convenuta che il Pretore, con sentenza 20 dicembre 2000, ha solo minimamente accolto.

Appellanti le istanti le quali, con atti d'appello 22 dicembre 2000, chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente le loro domande mentre la controparte, con osservazioni 12 gennaio 2001, postula la reiezione dei gravami.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

                                1.      __________ ha lavorato alle dipendenze della __________, con l'incarico di cassiera venditrice ad ore presso le stazioni di servizio __________ e __________ a __________, dal 17 gennaio 2000 al 28 luglio 2000 quando è stata licenziata con effetto immediato.

                                          La situazione scatenante il provvedimento del datore di lavoro è rappresentata da un diverbio tra questi e la lavoratrice, riguardante i turni di lavoro, conclusosi con l'epiteto "vaffanculo" pronunciato dalla seconda all'indirizzo del primo.

                                2.      Il Pretore ha ritenuto legittimo il licenziamento in tronco pronunciato dal datore di lavoro e ha respinto le richieste delle istanti riguardanti il pagamento del salario sino al prossimo termine di scadenza ordinario di fine agosto 2000 ed il versamento di un'indennità pari a tre mensilità per licenziamento ingiustificato. Ha invece accolto l'istanza di __________ limitatamente ad una trattenuta di salario di Fr. 322.45 operata dal datore di lavoro per presunti ammanchi di cassa non comprovati.

                                3.      Con l'appello che ci occupa le istanti ripropongono le loro richieste pecuniarie contestando che la lavoratrice abbia proferito l'epiteto addebitatole e, in ogni caso, la legittimità del licenziamento in tronco.

                                4.      L'istruttoria di causa si è risolta nell'audizione di alcuni testimoni e nell'interrogatorio formale dell'istante. Le testimonianze concordano nel riferire che vi è stata una discussione piuttosto animata tra l'istante e il signor __________, all'interno di un locale nei pressi della cassa della stazione di servizio autostradale, e che l'istante ha indirizzato all'altra persona un "vaffanculo". Eventuali discrepanze, nella narrazione dei due testimoni che hanno riferito l'accaduto, relativamente all'esatto succedersi degli avvenimenti o al fatto che la porta dell'ufficio fosse chiusa o accostata non può pregiudicare la loro credibilità. Nessun altro indizio permette di dubitare che la sostanza dell'accaduto sia stata quella riferita dai testimoni e men che meno la negazione dell'istante in sede di interrogatorio formale. La sua dichiarazione, a lei favorevole, non può assurgere, da sola, a prova poiché mancano assolutamente altre e diverse conferme di segno convergente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 271 m. 1 e ad art. 276 m. 2 e n. 764).

                                5.      Giuridicamente si pone così la questione a sapere se l'epiteto proferito dall'istante nei confronti del titolare della ditta convenuta permetta, ai sensi dell'art. 337 CO, lo scioglimento immediato del rapporto di lavoro.

                                          Una violazione del lavoratore dei principi di convenienza e di cortesia nei confronti del datore di lavoro può, a seconda delle circostanze, giustificare un licenziamento immediato. Se si tratta, come nel caso concreto, di un insulto che esprime violento rifiuto della propria considerazione (cfr. la corrispondente voce nel Devoto/Oli, Il Dizionario della lingua italiana, 1990, pag. 2069) verso chi si raggiunge con tal espressione è però necessario, per fondare motivo di risoluzione immediata del contratto di lavoro, un comportamento gravemente ingiurioso che pone

                                          fine all'indispensabile rapporto di fiducia tra le parti (JAR 1985, 254; Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 337 n. 9; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n. 242; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., ad art. 337 CO n. 5d) così da non permettere che la collaborazione possa essere ancora continuata sino al prossimo termine ordinario di disdetta (DTF 104 II 29/30). Non è sufficiente, per giustificare il provvedimento del licenziamento in tronco, un disprezzo di poca importanza dei sentimenti di valore che, socialmente ed eticamente, il datore di lavoro può avere ma piuttosto attestazioni contrarie alla decenza ed all'onore che non possono e non devono poter appartenere ad una relazione di lavoro (BlZR 1987, 301 consid. III 1).

                                          Ora, la parola rivolta dall'istante al datore di lavoro non rappresenta, un insulto vero e proprio, nel senso dell'ingiuria penalmente rilevante, quanto piuttosto l'espressione triviale e sfrontata del "mandare qualcuno a quel paese". In queste condizioni, così come si sono svolti i fatti, la sfrontatezza dell'atteggiamento dell'istante non lo può ancora qualificare di motivo grave di licenziamento. Infatti non conteneva connotati ingiuriosi, secondo i valori della parlata di questi tempi, ed il modo di reazione non appare aver trasceso quello di un normale momento di rabbia che, se anche non ammissibile, può essere scusato, per assurgere a valida ragione della disdetta immediata, e dovrebbe rappresentare la costante dell'atteggiamento del dipendente, al proposito preventivamente ammonito, e non un fatto isolato (JAR 1999, 284).

                                          Inoltre, oggettivamente per il datore di lavoro, stante l'unicità del fatto, sarebbe stato possibile continuare con il rapporto di lavoro ancora per un mese - sino alla fine di agosto, termine ordinario di disdetta - in funzione della brevità di questo periodo ancora raccorciato dal fatto che la dipendente, chiamata a prestazioni orarie secondo turni, lavorava in media non più di 15 giorni al mese (Pra 1987, 755 consid. 1b).

                                          Ciò che corrisponde agli indirizzi della dottrina (Rehbinder, op.cit., ibidem, no. 2)

                                6.      La parte convenuta deve così lo stipendio sino alla fine di agosto 2000, prossimo termine di disdetta ordinaria. Per quanto riguarda l'importo dovuto in questo periodo - dal 29 luglio a fine agosto 2000 - la parte convenuta non ha contestato in alcun modo, in sede di udienza di discussione, i calcoli dell'istante che appaiono, del resto, attendibili sulla base dei programmi di lavoro prodotti. Essi vanno, di conseguenza, pienamente riconosciuti.

                                          La parte convenuta dovrà allora versare, per questo titolo, Fr. 3'682.45, al lordo delle trattenute sociali, oltre interessi al 5% dal 1 agosto 2000, dei quali Fr. 951.60 oltre interessi alla Cassa disoccupazione __________.

                                7.      In base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze.

                                          Questa norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più incisivo nella vita del lavoratore. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, op.cit., N. 8 ad art. 337c CO; per tante IICCA 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S. SA).

                                          In caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 3 ad art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991, p. 276).

                                          Nel caso concreto anche se l’atteggiamento dell’istante non è stato tale da giustificare il licenziamento il suo comportamento è stato tutt'altro che ineccepibile e di conseguenza, nell’ambito dell’ampio potere di apprezzamento riservato al proposito al giudice, è riconosciuta alla lavoratrice un’indennità pari ad un solo mese di salario calcolato sulla media delle retribuzioni ottenute nel breve periodo di lavoro, ossia, per arrotondamento, Fr. 1'850.senza che tale importo possa essere ridotto per le trattenute sociali (ZBJV 1997, 332).

                                8.      Le ripetibili seguono, sia in prima sia in seconda sede, la reciproca pari soccombenza, così da essere compensate.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

                                  I.      Gli appelli di __________ e della Cassa disoccupazione __________ sono parzialmente accolti e di conseguenza la sentenza 20 dicembre 2000 della Pretura di Bellinzona viene così riformata:

                                               1.  __________ è condannata a pagare a __________ gli importi di Fr. 2'730.85 oltre interessi al 5% dal 1 agosto 2000 e di Fr. 1'850.-.

                                               2.  __________ è condannata a pagare alla __________ l'importo di Fr. 951.60 oltre interessi al 5% dal 1 agosto 2000.

                                               3   Non si prelevano tasse e spese, compensate le ripetibili.

                                 II.      Non si prelevano tasse e spese per la procedura d'appello, compensate le ripetibili.

                                III.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                       Il segretario

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