Incarto n. 12.2000.00212
Lugano 8 agosto 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1998.00119 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 8 ottobre 1998 da
__________ Rappr. dall' avv. __________
Contro
__________ Rappr. dall' avv. __________
con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 18'330.20 oltre interessi e spese e che il Segretario assessore, con sentenza 23 ottobre 2000, ha parzialmente accolto per Fr. 12'500.- oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 1993.
Appellante la convenuta la quale, con atto d'appello 13 novembre 2000, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente le domande di petizione mentre l'attrice, con osservazioni ed appello adesivo 7 dicembre 2000 postula la reiezione dell'appello di controparte e l'accoglimento del proprio nel senso che la sua pretesa creditoria verso la controparte sia riconosciuta per Fr. 16'602.20 oltre interessi e spese.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
1. __________ , nel dicembre 1991, ha affidato alla __________ la propria automobile per le riparazioni resesi necessarie a seguito di un incidente ed ha ottenuto, dalla stessa carrozzeria, un veicolo sostitutivo a noleggio. Il 6 gennaio 1992 essa, alla guida di questo veicolo sostituivo, è uscita di strada andando a sbattere contro un lampione della luce e causando un danno totale commerciale.
2. Con petizione 8 ottobre 1998 la ditta __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento dell'importo di fr. 18'330.20 oltre interessi. Quest'importo comprende il valore del veicolo antesinistro, le spese per il recupero del veicolo accidentato, l'aumento dei premi assicurativi, le spese per l'immatricolazione di una nuova vettura, l'indennizzo per il mancato uso della stessa automobile dal 6 al 27 gennaio 1992 e le spese esecutive fatta deduzione dell'importo ottenuto dalla vendita del relitto e del risarcimento percepito dall'assicurazione per la copertura casco parziale.
3. La convenuta si è opposta alle domande di petizione argomentando che al momento della consegna del veicolo sostitutivo il signor __________ della ditta attrice, a sua specifica domanda, le aveva dichiarato che lo stesso era assicurato e che tale affermazione non poteva riferirsi e non poteva essere intesa da lei che nel senso di una copertura casco totale; diversamente, come in realtà si è poi rivelato, non avrebbe accettato di utilizzare quel veicolo ed il danno non si sarebbe realizzato.
Contesta inoltre partitamente l'ammontare del risarcimento, sollevando obiezioni per quasi ogni singola posta di danno.
4. Con la sentenza dedotta in appello, il primo giudice ha accolto la petizione limitatamente all'importo di Fr. 12'500.- oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 1993. Ha accertato che la convenuta ha violato il contratto di locazione del veicolo sostitutivo restituendolo in uno stato evidentemente non conforme senza riuscire a dimostrare che nessuna responsabilità le fosse imputabile. Ha addebitato alla convenuta un comportamento negligente al momento della stipulazione orale del contratto di noleggio poiché, pretendendo una copertura assicurativa di casco totale, non si è premurata di chiarire ed approfondire la fattispecie, accontentandosi della risposta fornitale da __________ che indicava il veicolo come "assicurato normalmente" senza che ciò potesse, oggettivamente, far intendere la presenza di un'assicurazione casco totale.
Nell'ambito della fissazione dell'estensione del risarcimento dovuto dalla convenuta, ha poi operato alcune riduzioni, riferite ai singoli elementi del danno, ed ha decurtato ancora il tutto (Fr. 14'227.20), giungendo all'importo riconosciuto in sentenza, per tenere conto di una minima concolpa dell'attrice nel non aver prestato maggiore attenzione alla necessità di chiarimento con la convenuta della problematica riguardante la copertura assicurativa.
5. Con l'appello 13 novembre 2000 __________ chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, riproponendo le sue argomentazioni al proposito della copertura assicurativa del veicolo sostitutivo messole a disposizione. Critica inoltre l'accertamento del danno eseguito dal primo giudice.
Con l'appello adesivo 7 dicembre 2000 l'attrice contesta la determinazione della posta di danno riferita al valore antesinistro del veicolo e la riduzione operata dal Segretario assessore per sua presunta negligenza che nega si sia realizzata in concreto. Inoltre censura il giudizio sulle ripetibili assegnatele.
6. I temi del litigio e delle contestazioni della parte convenuta sono circoscritti alla questione riguardante le intese delle parti attorno alla copertura assicurativa del veicolo sostitutivo ed a quella riferita alla determinazione del danno subito dall'attrice a seguito dell'incidente. Sono questi i temi trattati con le conclusioni di causa e l'appellante non può, in sede di appello, rimettere in discussione la sua responsabilità per l'incidente occorsole, addebitandola ad eventi esterni od a fattori a lei non imputabili. Trattasi di fatti ed eccezioni nuovi che, se anche accennati in sordina negli allegati preliminari, non sono più stati riproposti con le conclusioni di causa e di conseguenza non possono essere esaminati nel merito in sede di appello (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC).
7. Il primo giudice, nell'esame dei fatti verificatisi al momento in cui la convenuta ha preso a noleggio l'auto sostitutiva e vi è stato lo scambio di dichiarazioni attorno alla sua copertura assicurativa, ha accertato - in mancanza di altre risultanze probatorie e quindi sulla base delle affermazioni contenute nella lettera 6 febbraio 1992 della ditta attrice (doc. D) - che __________ ha riferito alla convenuta che il veicolo in questione era "assicurato normalmente". Con riferimento a questo accertamento fattuale le parti non sollevano censure di sorta e, di conseguenza, tale assunto va ritenuto acquisito e non può essere ridiscusso in appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 30 e 31).
8. L'appellante contesta l'interpretazione del primo giudice secondo il quale la dichiarazione "assicurato normalmente" non indica e non significa anche la copertura casco totale.
Quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro presunta volontà viene determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), in altre parole secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III 35 consid. 2b).
8.1 Ciò posto una persona ragionevole non avrebbe potuto e dovuto intendere l'indicazione "assicurato normalmente" nel senso compreso dalla convenuta, perché è risaputo che l'assicurazione casco totale rappresenta un caso particolare di copertura assicurativa.
Inoltre l'assicurazione casco totale assicura la massima protezione possibile e, dati gli alti premi, è stipulata solo in casi eccezionali. Essa non può pertanto costituire la normalità.
A sostegno dell'interpretazione resa dal giudice di prime cure va segnalata la deposizione di __________, la quale afferma che al tempo dei fatti un'assicurazione casco totale per i veicoli sostitutivi era prevista unicamente nel caso in cui i clienti ne facevano esplicita richiesta. Richiesta che la convenuta, in sede di appello, non sostiene più di aver formulato.
8.2 L'appellante sostiene che determinate circostanze permetterebbero di interpretare l'indicazione "assicurato normalmente" nel senso da lei inteso.
In primo luogo essa argomenta di essere sempre stata assicurata in casco totale, fatto di cui l'attrice era a conoscenza, e che quindi l'unica interpretazione possibile era quella di intendere il veicolo a beneficio di una copertura casco totale.
A prescindere dalla questione a sapere se nelle siffatte circostanze una tale indicazione ("assicurato normalmente") potesse essere intesa dalla convenuta così come sostiene, va osservato che senza alcun riscontro probatorio è rimasta l'affermazione secondo cui __________ sapeva che la convenuta circolava solo con veicoli assicurati con casco totale ("credo di non essere stato al corrente che la signora __________ guidasse dei veicoli personali con copertura di casco totale", cfr. audizione testimoniale __________). Di nessuna rilevanza la testimonianza del teste __________, il quale non esprime alcuna considerazione sulla consapevolezza del signor __________, ma si limita ad affermare che gli sembra di ricordare che la convenuta era solita assicurarsi con casco totale.
Inoltre si può ancora comunque osservare quanto segue.
La convenuta ha recepito l'indicazione "assicurato normalmente" in un'accezione strettamente soggettiva, intendendo ciò che per lei rappresenterebbe la normalità, cioè il fatto che ogni suo veicolo viene assicurato in casco totale. Pur essendo stata la convenuta una buona cliente dell'attrice non è presumibile ritenere che quest'ultima, esternando l'espressione oggetto del contendere, si riferisse alla specifica situazione della convenuta e non al genere di assicurazione (RC, casco parziale, casco totale). Se così non fosse si dovrebbe ritenere che l'attrice era a conoscenza delle coperture assicurative di ogni cliente; circostanza che oggettivamente non è pensabile e sulla quale una persona ragionevole non può fare affidamento.
Infine, anche formulando l'ipotesi secondo cui __________ fosse a conoscenza del fatto che la convenuta era solita assicurare i propri veicoli privati con l'assicurazione casco totale, ciò non significa che __________ dovesse forzatamente desumere che tale esigenza si estendeva anche all'assicurazione relativa ad un veicolo a nolo. Conseguentemente, anche in una siffatta ipotesi, la convenuta non poteva arguire che l'indicazione "normalmente" si riferiva alla sua situazione specifica, perché il nolo del veicolo sostitutivo rappresentava comunque una situazione del tutto anormale nei rapporti con l'attrice.
8.3 Secondariamente l'appellante sostiene che la sua domanda non poteva riferirsi alla RC poiché il veicolo sostituivo era munito delle targhe di controllo e quindi pacifica una sua copertura assicurativa normale RC.
Tale affermazione è irrilevante.
Appare evidente che non vi è nessuna relazione diretta tra il fatto che il veicolo fosse munito di targhe e l'indicazione fornita dall'attrice secondo cui il veicolo sostitutivo era assicurato normalmente.
L'indicazione che il veicolo era "assicurato normalmente" è generica ed astratta e non esiste nulla agli atti che permetta di ritenere che essa è stata proferita in relazione alla copertura assicurativa RC del veicolo sostitutivo e che deve essere interpretata nel senso di garantire una copertura assicurativa eccezionale quale la casco totale.
8.4 L'appellante adduce inoltre che la fatturazione di Fr. 84.- giornalieri per il nolo dell'auto sia un elemento che permette di interpretare il contratto nel senso di un'assicurazione casco totale.
Una siffatta argomentazione è assolutamente improponibile.
Infatti, l'indicazione del prezzo del nolo non è avvenuta al momento della consegna del veicolo e dello scambio di dichiarazioni sulla copertura assicurativa ma risulta, per la prima volta, dalla fattura 18 febbraio 1992 (doc. 1) che è persino posteriore alla redazione della lettera 6 febbraio 1992 (doc. D), con la quale l'attrice chiede il risarcimento del danno e spiega di non aver garantito alla convenuta l'esistenza di un'assicurazione casco totale.
Al momento della fatturazione l'attrice aveva già preso una chiara posizione relativamente alla vertenza tra le parti e pertanto da essa non è possibile ricavare nulla circa la volontà delle stesse al momento della stipulazione del contratto.
Oltre a ciò la teste __________ ha spiegato che l'attrice era solita fatturare fra 70.e 100.- Fr. il noleggio di una vettura sostitutiva senza casco totale.
9. L'appellante sostiene che attribuirle una negligenza giuridicamente rilevante nella stipulazione del contratto, per non avere approfondito la propria richiesta, appare una condizione assolutamente improponibile a carico della parte contrattualmente più debole, per di più in quella circostanza ulteriormente indebolita dallo spavento per l'avvenuto incidente di qualche ora prima.
9.1 Per analizzare una tale censura è necessario stabilire se sussisteva un obbligo legale dell'attrice di informare la convenuta circa l'esistenza o meno di un'assicurazione casco totale.
Per costante giurisprudenza non sussiste un obbligo generale di informazione, in particolare nessuno è obbligato ad informare la propria controparte contrattuale a riguardo di circostanze che con un'adeguata attenzione possono essere riconosciute autonomamente (Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 187; DTF 92 II 334).
Per contro un obbligo di informazione può derivare da disposizioni legali particolari, dal contratto e dal principio della buona fede.
Il principio della buona fede impone un obbligo di informazione solo quando la controparte contrattuale dell'errante (in questo caso la convenuta in quando convinta che l'automobile fosse stata assicurata con casco totale) dispone di un vantaggio di informazioni a lei riconoscibile. Oltre a ciò un tale obbligo sussiste solo nel limite del presumibile, se ci si accorge che l'altra parte contrattuale si è fatta un'idea inesatta delle rispettive prestazioni o dell'ampiezza del suo impegno (DTF 92 II 328 e seg.) e solo nel caso in cui non era possibile aspettarsi da parte dell'errante che avrebbe posto le domande necessarie per la soppressione del proprio convincimento erroneo (DTF 117 II 231). A fronte dell'esposta giurisprudenza l'attrice, confrontata con la puntuale domanda della convenuta e datale la risposta nota, non era pertanto obbligata a fornire alla convenuta particolari ragguagli circa l'esistenza o meno di un'assicurazione casco totale.
Incombeva alla convenuta, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, approfondire la questione e porre le necessarie domande per permettere alla controparte di darle le informazioni volute ma che così come richieste, già l'abbiamo visto, non poteva immaginare fossero indirizzate all'esistenza di una copertura assicurativa casco totale.
All'attrice non può così essere attribuita nessuna responsabilità per non avere approfondito la questione relativa all'assicurazione del veicolo sostitutivo.
9.2 In merito all'asserito stato di choc in cui si sarebbe trovata la convenuta al momento della stipulazione del contratto va osservato che tale fatto, oltre a non trovare riscontro probatorio agli atti, non è stato evocato con le conclusioni di causa e, per l'art. 321 CPC, non può nemmeno essere oggetto d'esame in appello.
10. Entrambe le parti, la convenuta con l'appello principale e l'attrice con quello adesivo, criticano le conclusioni del primo giudice relative alla determinazione di alcune poste del danno.
10.1 L'appellante adesivo critica l'accertamento del primo giudice che attribuisce al veicolo accidentato un valore antesinistro di Fr. 16'625.- per tenere conto di uno sconto ottenuto al momento dell'acquisto dello stesso.
La censura è da accogliere. In caso di danneggiamento o di distruzione di una cosa bisogna basarsi sul valore oggettivo, ossia sul valore di mercato (OR-Schnyder, Art. 41 N. 12) e il
locatario non deve risarcire il valore d'acquisto ma il valore attuale delle installazioni o delle cose (SVIT-Kommentar Mietrecht, ad art. 267-267a CO, n.22).
Il fatto che l'attrice abbia goduto di uno sconto al momento dell'acquisto non modifica il valore commerciale del veicolo, il quale deve essere calcolato in base a parametri oggettivi e quindi è necessario prendere quale base di calcolo, per poi risalire al diminuito valore al momento del sinistro, il prezzo di catalogo e non quello effettivamente pagato. Si ha così un valore di Fr. 19'097.- (arrotondato dalla stessa parte attrice in Fr. 19'000.-) come alle risultanze della perizia giudiziaria.
10.2 L'appellante principale contesta invece la misura della riduzione di Fr. 3'500.-, operata dal primo giudice, per tenere conto del valore del relitto in applicazione dell'obbligo generale di contenimento del danno. Tale riduzione si basa sul parere del perito giudiziario, il quale aveva stabilito che il valore del relitto era di Fr. 3'500.-/4'000.-.
L'appellante sostiene che il valore del relitto avrebbe dovuto essere fissato in Fr. 4'000.-, nel valore massimo proposto dal perito giudiziario poiché il comportamento dell'attrice le ha impedito di influire sulla quantificazione di questo valore. La contestazione non ha pregio. In primo luogo l'attrice, quale proprietaria del relitto, non aveva alcun obbligo di coinvolgere la convenuta nella sua vendita, il cui esito (Fr. 1'500.-) è, del resto, stato incisivamente rivalutato. In secondo luogo, la decisione è frutto di un apprezzamento che non può essere rimesso in discussione poiché si situa nei limiti stabiliti dal perito giudiziario e non risulta manifestamente ingiusto od iniquo.
10.3 Sempre l'appellante principale contesta la posta del danno,
relativa all'indennizzo per mancato uso della vettura
accidentata, quantificato in Fr. 61.90 giornalieri per 21 giorni (dal 6 al 27 gennaio 1992), in totale Fr. 1'300.-.
Sostiene che la prassi riconosce, nel caso di danno totale, un fermo tecnico di 10 giorni a partire dalla data del sinistro e afferma inoltre che l'indennità per il mancato utilizzo della vettura non deve corrispondere alla somma eventualmente fatturabile per il noleggio di un veicolo e che essa deve essere fissata in Fr. 30.- giornalieri.
Il periodo del fermo tecnico può essere ragionevolmente ricondotto a 15 giorni, nell'ambito di una valutazione de bono et aequo, poiché risulta eccessivo, in particolare per la convenuta pratica ed abituata a svolgere ed affrontare simili pratiche, il tempo di nove giorni per espletare le incombenze amministrative precedenti l'incarico del perito (annuncio sinistro assicurazione, compilazione dei relativi formulari, ecc.).
Il controvalore del fermo tecnico dev'essere invece confermato.
Infatti, quando l'uso personale non è valutabile, bisogna orientarsi, nella commisurazione del mancato utilizzo, al valore di mercato di una prestazione equivalente come ad esempio, appunto, il prezzo necessario per il nolo di un'automobile.
È pertanto corretto il ragionamento del primo giudice il quale, sulla scorta delle tariffe UPSA (doc. AN), ha considerato attendibile un importo giornaliero di fr. 61.90 quale indennità per il mancato utilizzo del veicolo.
Per i 15 giorni di fermo tecnico qui riconosciuti l'indennità ammonta così a Fr. 928.50.
10.4 Per le ragioni suesposte, invariate le componenti non dedotte in appello, il calcolo del danno patito dall'attrice va così riformulato:
-valore veicolo antesinistro: Fr. 19'000.-
-valore del relitto - 3'500.-
-indennità casco parziale - 1'289.-
-spese di ricupero vettura + 360.-
-aumento premi assicurativi + 674.90
-spese immatricolazione + 56.30
-indennizzo mancato uso veicolo + 928.50
totale: Fr. 16'230.70
11. Il primo giudice ha, in seguito, ridotto l'importo del danno in misura forfetaria per tenere conto di una concolpa dell'attrice la quale, a suo dire, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla necessità di chiarimento con la controparte della problematica assicurativa.
L'appellante adesiva censura tale deduzione. Ritiene che non può esserle attribuita alcuna responsabilità al momento della conclusione verbale del noleggio e dello scambio di dichiarazioni attorno alla copertura assicurativa, non avendo nemmeno alcun obbligo legale di informare la convenuta.
A ragione. Le motivazioni di cui al considerando 9.1 di questo pronunciato escludono che l'attrice fosse tenuta ad informare e lo stesso primo giudice espone questo principio ma lo disattende per il fatto che la convenuta era buona cliente dell'attrice e, a quest'ultima, doveva essere con molta verosimiglianza, noto che controparte assicurava i suoi veicoli in casco totale con conseguente maggior attenzione alle sue esigenze. Ma, al proposito, ci vorrebbe una prova certa e, come già esposto al considerando 8.2, la stessa non è stata portata. Non è quindi possibile addebitare una qualsivoglia concolpa all'attrice e ridurle, per questo motivo, il dovuto risarcimento.
12. L'importo in capitale che deve essere riconosciuto all'attrice è quindi di Fr. 16'230.70 oltre agli interessi che il primo giudizio fa decorre dal 29 gennaio 1993 data della prima messa in mora riconoscibile agli atti di causa (doc. U).
Sul momento della decorrenza degli interessi l'appellante ritiene che l'attrice non possa essere premiata con un riconoscimento così indietro nel tempo quando, per oltre quattro anni, prima di presentare la petizione nel marzo 1998 è rimasta completamente inattiva. Questa tesi non può essere seguita poiché gli interessi di mora decorrono, indipendentemente dall'attività del creditore che può legittimamente attendere a far valere la propria pretesa sino alla scadenza della prescrizione, sino al pagamento del debitore o all'estinzione della pretesa. Nessuna di queste condizioni è evidentemente intervenuta.
13. Infine l'appellante adesiva chiede, in ogni caso, la riforma del giudizio sulle ripetibili poiché, risultando vincente per 2/3, l'indennità riconosciutale dal primo giudice non corrisponde a questa percentuale nemmeno applicando i minimi della TOA.
L'argomentazione è sbagliata poiché se una parte è vincente per 2/3 risulta però soccombente per 1/3 e, nella compensazione, ha diritto al riconoscimento di 1/3 di indennità ripetibile come accade nell'uguale soccombenza reciproca dove l'attore non riceve la metà di ripetibili ma le stesse si compensano completamente.
Diversa sarà invece la ripartizione percentuale della soccombenza poiché l'attrice ottiene un maggior credito rispetto a quello del primo giudizio, più vicino alla sua richiesta iniziale.
Per quanto riguarda le spese e le ripetibili d'appello il minimo accoglimento dell'appello principale giustifica che, per intero, siano addebitate all'appellante mentre, con riferimento a quello adesivo che viene accolto nei suoi punti principali, si giustifica di accollare ogni spesa all'appellata adesiva.
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TOA
dichiara e pronuncia
I. In parziale accoglimento dell'appello e di quello adesivo la sentenza 23 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città viene così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________ è tenuta a versare alla
__________, l'importo di Fr. 16'230.70
oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 1993.
2. Invariato
3. Le spese di Fr. 725.- e la tassa di giudizio di Fr. 1'100.-, da
anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico per 1/9 e sono
poste a carico della convenuta per 8/9. __________ i
rifonderà inoltre all'attrice Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese dell'appello principale consistenti in:
-tassa di giustizia Fr. 500.-
-spese Fr. 50.totale Fr. 550.già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 600.- per ripetibili.
III. Le spese dell'appello adesivo consistenti in:
-tassa di giustizia Fr. 200.-
-spese Fr. 50.totale Fr. 250.già anticipate dall'appellante adesiva, sono a carico di __________ che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 400.- per ripetibili.
IV. Intimazione a: __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario