Incarto n. 12.2000.00021
Lugano 7 febbraio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.99.24 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 14 ottobre 1999 da
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rappr. dal Sindacato __________
contro
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in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 27 dicembre 1999, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all'istante la somma di Fr. 2'734.40 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1999.
Appellante il convenuto il quale, previa domanda di restituzione dei termini di ricorso presentata pedissequamente all'atto di appello in data 2 febbraio 2000, chiede la reiezione dell'istanza.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’istante chiede la restituzione del termine per ricorrere contro la sentenza del Pretore argomentando che quando è stata intimata la sentenza, il 29 dicembre 1999, era in vacanza all’estero e che al ritorno si è ammalato di influenza;
che la domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini è da proporre al giudice competente a ricevere o trattare l’atto omesso (Rep. 1979, 354), quindi correttamente a questa Camera trattandosi di recuperare il termine per appellare nei confronti della sentenza del Pretore;
che il fatto di aver ricevuto la sentenza da impugnare mentre il ricorrente era in vacanza all’estero non configura estremo che giustifica la restituzione in intero (GAT, 138) ritenuto ancora che chi deve attendersi una comunicazione dell’autorità a dipendenza di una procedura pendente e di cui ha esatta conoscenza deve prendere tutti gli accorgimenti del caso per garantire, nei termini, la difesa dei suoi interessi (DTF 105 V 107);
che la malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137 n. 8) e un attacco influenzale non configura ancora un fatto talmente grave da costituire impedimento a ricorrere poiché l’infermità non è di natura tale da essere di ostacolo al conferimento di un mandato (RDAT n. 29/1981);
che inoltre la domanda di restituzione dell’istante, oltre che essere priva di valido fondamento giuridico, è anche tardiva;
che, infatti, il giorno 17 gennaio egli ha potuto chiedere informazioni alla Pretura e quindi almeno da quel giorno, ammesso che in precedenza non lo fosse, poteva normalmente agire così che il termine di 10 giorni per presentare l’istanza di restituzione, come all’art. 139 CPC, ha iniziato il suo corso giungendo a scadenza il 27 gennaio successivo;
che l’istanza presentata il 2 febbraio 2000 non potrebbe così nemmeno essere esaminata nel merito;
che, respinta l'istanza di restituzione in intero dei termini per ricorrere, ne discende anche la reiezione, siccome inammissibile per tardività, dell'appello di pari data sul merito della controversia;
che, trattandosi di procedura derivante da contratto di lavoro, non si percepiscono tasse e spese di giustizia;
Per i quali motivi,
visti gli art. 137 e 139 CPC
pronuncia
1. L’istanza di restituzione in intero 2 febbraio 2000 di __________ è respinta.
2. L'appello 2 febbraio 2000 è respinto perché tardivo.
3. Non si prelevano tasse o spese.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario