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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.11.2000 12.2000.209

November 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·521 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00209

Lugano 15 novembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria EF.98.2610 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, promossa con petizione 16 dicembre 1998 da

                                          __________

                                          rappr. dall'avv. __________

                                          contro

                                          Massa fallimentare __________

                                          rappr. __________

con cui l’attrice ha contestato la graduatoria del fallimento della __________ chiedendo che nella graduatoria del fallimento di quella ditta sia inserito in terza classe un credito di fr. 3’860'395.-- in suo favore;

Domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 18 gennaio 2000;

In cui questa Camera con sentenza 9 maggio 2000 ha respinto l'appello dell'attrice;

Giudizio riformato il 29 agosto 2000 dalla II Corte Civile del Tribunale federale, che ha

rinviato la causa alla corte cantonale per decidere delle spese e ripetibili della procedura

cantonale.

Considerato

in fatto ed in diritto:

                                               che il Pretore con sentenza 18 gennaio 2000 ha respinto l'azione in procedura accelerata di contestazione della graduatoria concernente la richiesta di iscrizione in 3. classe, senza postergazione, di un credito di fr. 3'866'395.-nel fallimento della __________;

                                               che questa Camera il 9 maggio 2000 ha respinto l'appello della procedente;

                                               che, adita dall'attrice con ricorso per riforma, la II Corte Civile del Tribunale federale con pronunciato 29 agosto 2000 ha riformato la sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento della petizione, rinviando la causa all’autorità cantonale per la determinazione delle spese e ripetibili della procedura cantonale;

                                               che la determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti, salvo che vi sia giustificato motivo di procedere diversamente (art. 148 CPC);

                                               che la convenuta risulta in tal senso interamente soccombente;

                                               che il valore della causa non corrisponde all'ammontare del credito così iscritto in 3. classe, ma solo al presumibile ammontare del dividendo che potrà essere attribuito all'attrice per effetto dell'iscrizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 11, m. 1);

                                               che nella specie nulla permette di affermare che vi sarà un dividendo significativo per i crediti di 3. classe;

                                               che già nella precedente procedura avanti alle autorità cantonali alla causa è stato attribuito un valore simbolico, senza contestazione di sorta da parte delle contendenti;

                                               che si giustifica pertanto di mantenere gli importi a suo tempo stabiliti, gravando la convenuta dell'intero onere di quelle procedure;

                                               che per questo giudizio non si prelevano spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per i quali motivi, richiamati 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

                                          I.    La tassa di giustizia della procedura in prima sede di fr. 500.-- e le spese, anticipate dall’attrice, sono a carico della Massa Fallimentare __________, che rifonderà all'attrice la somma di fr. 750.-- per ripetibili.

                                          II.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                     fr.     950.-b) spese                                                        fr.        50.--

                                               Totale                                                            fr.  1'000.-già anticipati dall’appellante, sono a carico della Massa Fallimentare __________, che rifonderà all'attrice la somma di fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.

                                        III.   Non si prelevano tasse o spese per questa decisione, non si assegnano ripetibili.

                                          IV. Intimazione a:  - __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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