Incarto n. 12.2000.00180
Lugano 3 aprile 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile ordinaria (inc.no.OA.1999.00811 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1) promossa con petizione 17 novembre 1999 da
__________
rappr. __________
contro
__________
rappr. dallo studio legale __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr.141'100.-- oltre interessi del 5% dal 9 luglio 1999 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE no.__________ dell'UE di Lugano;
domande sulle quali la convenuta, preclusa, si é espressa solo in sede di dibattimento finale e che il pretore ha accolto con sentenza 4 settembre 2000;
appellante la convenuta che con allegato 26 settembre 2000 chiede, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata in virtù dell'art. 143 CPC e, in via subordinata, la riforma della stessa nel senso di respingere la petizione;
mentre l'attrice, con osservazioni 6 novembre 2000, postula la reiezione del gravame;
Ritenuto
in fatto:
A. L'attrice ha concluso in data 6 luglio 1998 un contratto, indicato come vendita alla convenuta di un impianto per la preparazione di acqua per iniettabili al prezzo complessivo di Lit.1'450'000'000, destinato a un cliente nella località __________ di __________, nei pressi di __________. La firma del contratto é stata subordinata al rilascio di una garanzia bancaria di Lit.170'000'000 a favore della convenuta. Tale garanzia (Performance bank guarantee no.________), effettivamente emessa in data 22 gennaio 1999 da parte dell'istituto bancario __________, é stata da quest'ultimo liberata in data 8 luglio 1999, allorquando la convenuta l'ha escussa, adducendo violazioni contrattuali da parte dell'attrice.
B. Con la petizione 17 novembre 1999, invocando le norme sull'indebito arricchimento, __________ postula la restituzione di un importo pari alla garanzia bancaria che sostiene essere stata indebitamente riscossa dalla convenuta. Avuta intimazione dell'allegato petizionale, la società convenuta, invece di introdurre la risposta di causa, ha fatto pervenire al Pretore uno scritto raccomandato 22 dicembre 1999 con cui -sostenendo il suo buon diritto ad aver agito come descritto- contestava integralmente l'azione promossa da controparte.
Preso atto di tale scritto, la cancelleria della Pretura di Lugano lo ritornava alla __________, indicandole che la lettera ricevuta non corrispondeva ai requisiti formali di una risposta di causa, requisiti che le indicava dettagliatamente con riferimento all'art. 170 CPC. Consigliava inoltre alla convenuta di far capo a un legale di sua fiducia.
Non avendo ricevuto l'allegato di parte convenuta, con ordinanza 12 gennaio 2000 il primo giudice ha assegnato alla parte in mora il termine di grazia per la presentazione della risposta che tuttavia non è stato ossequiato.
C. In applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CPC, ossia verificata la preclusione di parte convenuta, prevedendo che non vi fossero prove da assumere e intendendo perciò procedere sia all'udienza preliminare, sia al dibattimento finale, il pretore ha citato a comparire entrambe le parti. La convenuta vi ha presenziato rappresentata dai signori __________ e __________ e assistita dall'avv. __________; in sede di dibattimento finale ha brevemente affrontato il merito della lite, contestando la pretesa di controparte.
D. Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto la petizione fondandosi sulle prove documentali prodotte dall'attrice.
E. Nell'appello la convenuta rimprovera al primo giudice la mancata applicazione nei suoi confronti dell'art. 39 cpv. 2 CPC poiché, avendo essa dimostrato con lo scritto 22 dicembre 1999 di non essere in grado di discutere la propria causa con la necessaria chiarezza, egli avrebbe dovuto diffidarla a munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio. Giacché tale preteso errore del giudice le ha causato un pregiudizio, in applicazione dell'art. 143 CPC l'appellante sostiene l'annullabilità dei successivi atti di procedura e in particolare della sentenza di merito. Subordinatamente impugna la stessa decisione dal profilo sostanziale.
Delle osservazioni 6 novembre 2000 dell'attrice si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerato
in diritto:
1. L'art. 39 cpv. 2 CPC rappresenta un'eccezione alla regola riguardante la capacità processuale, ossia alla facoltà di ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili di procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC), compiendo personalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv.1 CPC). In particolare, le persone giuridiche esplicano tale facoltà per mezzo dei loro organi (Frank / Sträuli / Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, ed. 3, § 27/82, N. 21; Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 133). La norma in esame prevede invece la possibilità del giudice, a determinate condizioni e malgrado l'esercizio dei diritti civili, di togliere la capacità processuale a una parte, in particolare quando si riveli inetta a condurre convenientemente la causa (Guldener, op. cit., pag. 132). Non si tratta quindi di un'incapacità astratta (Frank / Sträuli / Messmer, op. cit., ibidem, N. 25), ma determinata da circostanze concrete, oggettive e soggettive, relative alla lite o alla personalità della parte (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 39, m. 5). D'altra parte, il diritto che deriva alla parte stessa di essere rappresentata nel processo (quando ne siano date le condizioni) rientra nell'ambito più vasto del diritto di essere sentita in giudizio (Frank / Sträuli / Messmer, op. cit., § 29, N. 2; Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 4). In ogni caso, la valutazione sulla capacità di una parte di condurre una determinata causa con atti propri spetta (almeno nel nostro Cantone) al giudice di quello stesso processo il quale, al proposito, gode di ampio potere d'apprezzamento (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 5). Qualora il giudice, malgrado l'incapacità della parte di condurre la propria causa, non abbia proceduto in conformità con l'art. 39 cpv. 2 CPC così che la stessa ne abbia subito un pregiudizio, tutti gli atti successivi devono essere annullati in virtù dell'art. 143 CPC (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 9 e 19).
2. Non v'è dubbio che il giudice deve decidere d'ufficio se ricorrono o no i presupposti per applicare l'art. 39 cpv. 2 CPC, valutando le circostanze del caso concreto (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 9 e 18). Procedendo in tal senso, nell'ambito del proprio apprezzamento, egli accerta se la parte appare essere nella condizione di capire -senza disporre di cognizioni giuridiche proprie- gli atti di procedura che le sono notificati e di agire in conformità con gli obblighi che essi comportano (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 2). L'intervento del giudice che toglie alla parte la capacità processuale diventa però imprescindibile soltanto quando le circostanze concrete lo giustificano: perché l'abbia constatato personalmente o ne sia stato informato (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 4).
3. In concreto, l’appellante fonda la propria censura sul fattoche chi ha sottoscritto per la convenuta la lettera 22 dicembre 1999 al pretore non è giurista e, di conseguenza, ha trasmesso una presa di posizione formalmente irrita invece di una risposta di causa corretta. L'argomento non può trovare accoglimento per diversi motivi. Anzitutto, lo scritto come tale, redatto in modo corretto su carta intestata della __________ e sottoscritto dall'ing. __________, non poteva oggettivamente indurre il giudice a ritenere che quella società commerciale, rispettivamente i suoi rappresentanti, non avessero capito il significato dell'allegato petizionale di __________ e dell'ordinanza di intimazione in cui il giudice esplicitamente assegnava alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare l'allegato di risposta. Anzi proprio in quello scritto, con riferimenti chiarissimi alla fattispecie commerciale e ai termini (noti) della vertenza, la convenuta afferma di contestare integralmente l'azione promossa dall'attore. Ancorché la presentazione di una lettera invece di un formale allegato possa apparire strana, non se ne può invero concludere -come afferma l'appellante- che essa contemporaneamente rappresenti l'interesse della parte alla lite e la sua incapacità ad agire in proprio nel processo. Il pretore non può aver disatteso che chi ha sottoscritto la lettera, ancorché non giurista, non è convenuto in re propria, ma appare come persona avente potere nell'ambito della società che rappresenta. Si tratta quindi di persona verosimilmente eletta o comunque scelta proprio per la gestione di una società anonima che, come appare dai documenti di causa (che il giudice conosceva in quanto prodotti con l'allegato petizionale) conclude a livello internazionale affari di portata economica rilevante e, in rappresentanza della stessa, fa fronte in modo tutt'altro che ingenuo o sprovveduto ai contenziosi che simili attività comportano (cfr. doc. B, C, D, H, I, CC). La stessa convenuta inoltre presenta l'ing. _________ come persona dirigente che si occupa di questioni professionali importanti e compie per essa viaggi d'affari (cfr. istanza 14 febbraio 2000 di rinvio dell'udienza). Già sulla base di questi elementi appaiono tutt'altro che dati i presupposti soggettivi per concludere che la convenuta non sia in grado di capire l'entità dell'azione di controparte e di discutere la causa con atti propri, ovvero tanto da dover essere assistita o rappresentata da un avvocato. Né il giudice avrebbe dovuto concludere alla seria intenzione della convenuta di affrontare la causa giudiziaria: sia perché lo scritto 22 dicembre 1999 non rappresenta un tentativo mal riuscito di allegato responsivo ma la scelta di una comunicazione formalmente e indiscutibilmente estranea al processo, sia perché la parte non ha poi dato seguito alle indicazioni della Pretura contenute nella comunicazione esplicativa 27 dicembre 1999 e sia ancora perché, assegnatole il termine di grazia, non ha minimamente reagito allo stesso: ciò che da parte di una società commerciale, rappresentata da persona certamente qualificata, non può oggettivamente essere inteso come indizio di incapacità di valutazione della situazione, né di incapacità ad agire di conseguenza. Anzi, il fatto che in questa sede, essa chieda l'annullamento della sentenza, adducendo un errore del giudice che avrebbe sopravvalutato le sue capacità soggettive, potrebbe fors'anche rappresentare un caso di abuso di diritto. Già per questi motivi, ossia dovendo condividere l'inapplicabilità dell'art. 39 cpv. 2 CPC, l'appello dev'essere respinto almeno per quanto riguarda la domanda principale.
4. Ma v'è un altro motivo di natura procedurale che rende inammissibile la domanda d'annullamento della sentenza. Infatti, l'eccezione dell'art. 143 CPC non può essere ammessa quando la parte che la solleva ha compiuto o ha espressamente o tacitamente lasciato compiere successivi atti di procedura. Orbene, nella fattispecie, la convenuta -regolarmente comparsa al dibattimento finale- non ha eccepito alcunché in merito alla propria pretesa incapacità processuale, rispettivamente alla mancata applicazione da parte del giudice dell'art. 39 cpv. 2 CPC, procedendo alla sola discussione sul merito. Così facendo, ossia partecipando senza riserve a quella discussione, essa si è preclusa la possibilità di sollevare ulteriormente quell'eccezione.
5. In via subordinata l’appellante chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione 17 novembre 1999, rilevando in particolare l'inadempienza contrattuale di controparte. In concreto afferma che, ammessa l'imperfezione dell'impianto fornito dall'attrice in un primo tempo, essa avrebbe dovuto eliminare ogni difetto entro il 30 giugno 1999: non avendovi proceduto, è legittimamente sorto il diritto di escutere la garanzia bancaria. In merito alla ricevibilità della censura, va precisato che la parte preclusa per non aver presentato la risposta, può sì impugnare la sentenza pretorile, ma con il gravame deve limitarsi a far valere le proprie ragioni ed eccezioni, senza contestare i fatti di petizione, nella misura in cui tali fatti sono stati accertati dal Pretore sulla base delle prove offerte dalla parte attrice. Se la parte attrice non ha provato i fatti allegati, l’appellante precluso può far valere che tali fatti non sono stati dimostrati (Cocchi / Trezzini, op. cit., art.169, m.6). Ciò che in concreto comporta che l'eccezione sollevata in questa sede appare del tutto nuova nel processo poiché la convenuta si è privata del diritto processuale di difendersi in prima sede. Non si tratta quindi di un'ammissibile censura al giudizio impugnato, ma di un nuovo mezzo di difesa cui si oppone l'art. 321 CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede fatti nuovi (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 7 e N. 621 e 622).
Ne discende la reiezione anche della domanda d'appello subordinata.
Il giudizio su spese e ripetibili segue la totale soccombenza dell'appellante.
Motivi per i quali,
visti, per le spese, gli art.147 e segg. CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
1. L'appello 26 settembre 2000 di __________ é respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'000.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere a __________, l'importo di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili:
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario