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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.04.2000 12.2000.18

April 12, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,634 words·~8 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00018

Lugano 12 aprile 2000/rf  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. CL.99.00084 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 11 ottobre 1999 da

__________ rappr. dal __________  

  contro  

__________ rappr. dall' avv. __________  

in materia di contratto di lavoro e chiedente la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 10'666.65 per salari arretrati oltre a Fr. 920.65 per spese, più interessi al 5% dal 22 settembre 1999; domanda alla quale la convenuta si è opposta postulando, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo di Fr. 16'500.- .

Nella quale il Segretario assessore della Pretura, con sentenza 19 gennaio 2000, ha parzialmente accolto entrambe le domande, condannando la convenuta a versare all'attore l'importo di Fr. 9'263.75 oltre interessi e l'attore a versare alla controparte la somma di Fr. 11'417.65.

Appellante l'attore che, con appello del 28 gennaio 2000, chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso che la domanda riconvenzionale sia integralmente respinta mentre la convenuta, con osservazioni e appello adesivo 11 febbraio 2000, chiede che l'appello principale sia integralmente respinto e l'indennità ripetibile, per entrambe le domande, modificata a sua favore.

 Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   __________ ha lavorato presso la ditta __________, in qualità di responsabile dello sviluppo commerciale dell'azienda, dal 4 maggio 1998 fino al 30 agosto 1999.

                                   2.   Con l'istanza in rassegna egli ha chiesto che la convenuta fosse condannata a versargli il salario del mese di agosto e la quota parte della tredicesima 1999 per un importo complessivo di Fr. 10'666.65, oltre a Fr. 920.65 a titolo di spese varie.

                                         La  convenuta ha riconosciuto di dovere all'istante, oltre alle spese varie richieste, solo l'importo di Fr. 8'833.35 per il salario di agosto e la quota parte tredicesima poiché l'entità del salario mensile pattuito era di Fr. 5'300.- e non di Fr. 6'400.- come preteso dall'istante. La maggiorazione, a compensazione dell'indennità per provvigioni, sarebbe stata pagata per errore anche dopo il quarto mese di lavoro nonostante non fossero maturate corrispondenti provvigioni a favore del lavoratore. Infatti per far fronte alle esigenze dell'attore gli era stato riconosciuto un bonus iniziale di Fr. 1'100.- mensili per i primi 4 mesi di attività lavorativa che sono stati però versati, per errore, per ben 15 mensilità così da maturare un importo di salario in esubero di Fr. 16'500.-, che, in via riconvenzionale, chiede le sia restituito.

                                   3.   Con la sentenza impugnata il Segretario assessore ha parzialmente accolto sia la domanda principale sia quella riconvenzionale condannando la convenuta a versare all'istante l'importo di Fr. 9'263.75 oltre interessi dal 22 settembre 1999 e l'istante a rifondere alla convenuta quello di Fr. 11'417.65.

                                         Ha riconosciuto che, dopo i primi quattro mesi di lavoro, lo stipendio mensile dell'istante doveva essere di Fr. 5'300.- lordi e che il versamento dell'importo di Fr. 6'400.-, da allora sino alla fine del rapporto di lavoro, è avvenuto senza causa poiché non è stato dimostrato un diritto del lavoratore a percepire delle provvigioni. Calcolando il salario al netto delle trattenute per oneri sociali ha così determinato quanto dovuto reciprocamente dalle parti.

                                   4.   __________, con l'appello principale, chiede che la domanda riconvenzionale della convenuta, accolta dal primo giudice, sia integralmente respinta  negando che siano dati i presupposti per la restituzione dell'indebito poiché la continuazione, senza riserve, del pagamento dell'importo comprensivo anche dell'indennità forfetaria è stata fatta volontariamente e senza errore. Considera ancora di aver ricevuto le prestazioni salariali in buona fede, credendo che gli fossero dovute e che in gran parte già sono state utilizzate per coprire spese ricorrenti.

                                         Con le proprie osservazioni la __________ si oppone all'appello di cui propone la reiezione. Essa ribadisce tra l'altro che il bonus non aveva lo scopo di sostituire le provvigioni, ma solo quello di anticiparle e che questi soldi sarebbero stati dedotti dalle provvigioni a venire che non si sono però, per carenza del lavoratore, realizzate. Con l'appello adesivo poi critica la decisione del Giudice di porre le ripetibili a suo carico, per quanto riguarda la domanda principale, perché essa si è fin dall'inizio dichiarata disposta a pagare l'ammontare che è poi stato confermato dal Giudice con la sentenza qui impugnata; anzi, tali ripetibili sarebbero da accollare all'istante che non è riuscito ad ottenere più di quanto gli era stato riconosciuto. Inoltre le ripetibili relative alla domanda riconvenzionale dovrebbero essere aumentate a Fr. 900.-, invece dell'importo di Fr. 350.- fissato dal primo giudice.   

                                   5.   L'appello principale deve essere accolto e la domanda riconvenzionale di __________ respinta poiché l'interpretazione data dal Segretario-assessore al succedersi dei fatti, in particolare la negazione di una intervenuta modifica consensuale del contratto, non è assolutamente ragionevole.

                                         È pacifico in causa che la datrice di lavoro, dopo i primi quattro mesi di attività dell'istante per i quali gli era stato garantito un importo forfetario per provvigioni di Fr. 1'100.- mensili, ha continuato, anche successivamente e per ben 11 mesi, a versare tale importo in aggiunta al salario fisso mensile senza nessuna riserva e, per quanto particolarmente qui interessa, senza mai presentare, ad ogni scadenza mensile, il conteggio indicante gli affari che danno diritto alla provvigione (art. 322c cpv. 1 CO) o almeno comunicare che non ve ne erano.

                                         Questo atteggiamento rappresenta, a non averne dubbio, una modifica, per atti concludenti, dello stipendio originariamente pattuito, sia nel suo importo che nelle sue modalità di corresponsione. Tale comportamento del datore di lavoro poteva e doveva essere recepito in questo senso, secondo il principio dell'affidamento, anche dal lavoratore poiché proprio dal momento in cui per contratto si doveva passare al sistema del calcolo delle provvigioni si è continuato a versare, si ripete senza alcuna riserva, l'indennità forfetaria. Non vi è quindi spazio per una restituzione per indebito mancandone le condizioni, in particolare quella del versamento eseguito per errore (Rehbinder, Berner Komm., 1985, ad art. 322 CO N. 18) che, del resto, la convenuta non comprova assolutamente, non bastando al proposito il solo fatto di un versamento superiore a quello contrattuale.

                                         Il riferimento del primo giudice al caso del pagamento di un importo per salario inferiore a quello contrattuale è improvvido poiché, se è relativo al caso di cui alla DTF 109 II 327, in quella fattispecie il pagamento di un salario inferiore era avvenuto una volta con firma di quietanza del lavoratore che in occasione del pagamento della mensilità successiva aveva immediatamente protestato. In ogni caso, un pagamento inferiore dello stipendio pattuito è rappresentativo di una situazione di mora del datore di lavoro (Rehbinder, op. cit. ad art. 322 CO N. 19) che solo se proseguita per oltre tre mesi, senza opposizione, può rappresentare consenso con la riduzione (Rehbinder, op. cit., loc. cit.).

                                         Illuminante al proposito dell'atteggiamento della convenuta è il fatto che, sollecitata a versare lo stipendio del mese di agosto 1999 nella misura dell'importo sempre versato, tanto è vero che la prorata per la tredicesima mensilità era calcolata su questo, non ha mai eccepito il preteso errore, adducendolo solo, per la prima volta, in sede giudiziale.

                                   6.   In considerazione dell'esito del giudizio sull'appello principale non si giustifica di intervenire sul dispositivo riguardante la commisurazione delle ripetibili relative alla domanda riconvenzionale che restano dovute dalla convenuta e della qui entità la controparte non si è lamentata. Resta invece da esaminare se la decisione del primo giudice di porre le ripetibili, per quanto riguarda la domanda principale, a carico della convenuta sia corretta. Poiché l'art. 148 cpv. 1 CPC dichiara determinante il principio della soccombenza, l'art. 148 cpv. 2 CPC non può essere interpretato ragionevolmente nel senso che il giudice, in caso di soccombenza parziale di ambedue le parti, rimanga affatto libero nella ripartizione dell'onere delle spese e nell'attribuzione dell'indennità per ripetibili. Va invece ritenuto che, anche in questo caso, le spese giudiziarie, incluse le tasse, debbano essere poste a carico delle parti in proporzione della rispettiva soccombenza, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (II CCA 27 febbraio 1984 in re G. SA/Z.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 148 m. 36).     

                                         Nel caso concreto - in considerazione del riconoscimento di parte della pretesa, della maggior soccombenza dell'istante ma anche della completa passività della convenuta prima dell'inoltro della causa e del fatto che, invece di proporre l'accoglimento seppur parziale dell'istanza, la convenuta avrebbe dovuto chiederne la reiezione per compensazione con la sua maggior pretesa e formulare la richiesta riconvenzionale solo per il minimo resto - si giustifica di compensare ogni ragione di ripetibili tra le parti.

                                   7.   Trattandosi di controversia in materia di lavoro non si percepiscono tasse e spese di giustizia mentre le ripetibili della procedura d'appello sono a carico della ditta convenuta, il minimo accoglimento del suo appello sulla questione delle ripetibili non potendo modificare la sua completa soccombenza nel merito.

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

                                    I.   L'appello 28 gennaio 2000 di __________ e quello adesivo 11 febbraio 2000 di __________ sono parzialmente accolti e di conseguenza la sentenza 19 gennaio 2000 della Pretura del Distretto di Lugano, invariato il dispositivo n. 1, è così riformata:

                                         2. Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo

                                        gratuita. Le ripetibili sono compensate.

                                         3. La domanda riconvenzionale è integralmente respinta.

                                         4. Non si prelevano né tasse né spese, la procedura essendo

                                        gratuita; la __________, è tenuta a rifondere ad __________ a, la somma di Fr. 350.- a titolo di ripetibili.    

                                   II.   Non si prelevano spese né tassa di giustizia per la procedura d'appello, per la quale __________ verserà a __________ l'importo di Fr. 250.- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Intimazione a: - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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