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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.09.2001 12.2000.164

September 13, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,460 words·~12 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00164

Lugano 13 settembre 2001/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini  

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1996.00054 (già 8/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 22 gennaio 1996 da

__________ rappr. dall'avv. __________

  contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.oltre interessi, mentre in corso di causa tale somma è stata aumentata a fr. 64'140.-- ed è stato altresì postulato il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;

domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 21'163.-- oltre interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 31 agosto 2000, con cui ha parzialmente accolto entrambe le azioni, la petizione limitatamente a fr. 10'000.-- oltre interessi ed accessori e la domanda riconvenzionale per fr. 5'032.70 più interessi;

appellante l'attore con atto di appello 21 settembre 2000, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 30 ottobre 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Il 14 marzo 1994 __________, titolare del centro d'estetica "__________" in __________ a __________, ha ceduto a __________ per fr. 50'000.-- i 4/5 della sua attività commerciale, tra cui gran parte delle superfici locate e della sua clientela, continuando tuttavia ad esercitare in un locale del medesimo centro (doc. B). __________, patrigno di __________, è intervenuto nel contratto quale suo garante.

                                          B.  All'inizio del 1995, preso atto come la figliastra si fosse ormai disinteressata della sua attività, __________ gliel'ha rilevata e, in attesa di trovare un acquirente, si è accordato con __________ nel senso che quest'ultima avrebbe potuto gestire l'intera clientela e di fatto l'intero istituto a sue spese.

                                          C.  Nell'estate 1995 è stato possibile reperire un acquirente per l'intero centro d'estetica nella persona di __________ i, la quale l'ha ripreso per la somma di fr. 70'000.--, di cui fr. 50'000.-- sarebbero spettati a __________ e fr. 20'000.-- a __________. A quel momento l'acquirente ha versato un acconto di fr. 20'000.-- (doc. G), che questi ultimi si sono ripartiti in ragione di fr. 10'000.-ciascuno (cfr. doc. H).

                                               Dopo aver gestito per un paio di settimane il centro, verso metà settembre 1995, __________, invocando la mancanza delle qualità promesse ed in particolare in punto alla cifra d'affari, ha chiesto ed ottenuto da __________ la rescissione del contratto e la retrocessione dell'intero acconto versato (doc. M).

                                          D.  Con la petizione in rassegna, completata con i successivi allegati scritti, __________ ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di fr. 64'140.-- oltre interessi ed accessori.

                                               L'attore ritiene innanzitutto che la convenuta si sarebbe indebitamente arricchita dell'acconto di fr. 10'000.--, che essa aveva rifiutato di restituire all'acquirente. Essa sarebbe inoltre responsabile del mancato perfezionamento del contratto di compravendita, avendo fornito all'acquirente false indicazioni sia riguardo alla cartoteca della clientela sia in punto alle entrate mensili, sottraendole poi scientemente buona parte dei clienti, da lei accaparrati rispettivamente dirottati ad altri saloni: di qui la richiesta di risarcimento di fr. 50'000.--, pari al mancato ricavo dalla vendita, e di altri fr. 4'140.--, corrispondenti alle pigioni che l'acquirente, già subentrata nel contratto di locazione con il proprietario dei locali, ha dovuto pagare fino alla scadenza del termine di disdetta ordinaria. 

                                          E.  La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 21'163.-- oltre interessi.

                                               Essa contesta che il mancato perfezionamento della vendita del salone possa esserle imputata, non avendo sottratto o dirottato parte della clientela rispettivamente non essendo responsabile per il mancato aggiornamento della cartoteca. Pure infondata era la richiesta di rimborso dell'acconto di fr. 10'000.--, stante che essa in precedenza aveva provveduto a vendere la sua quota per fr. 20'000.-- all'attore affinché egli potesse vendere l'intero centro d'estetica, così che in realtà essa era ancora creditrice nei suoi confronti del saldo di fr. 10'000.--. A carico dell'attore andavano infine posti altri fr. 11'163.-per spese varie (doc. 11), di cui egli era debitore a titolo personale oppure in quanto garante nel contratto con __________.

                                          F.  Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale, per fr. 10'000.-- la prima e limitatamente a fr. 5'032.70 la seconda.

                                               Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che la convenuta potesse aver causato, con eventuali comportamenti illeciti, un danno economico all'attore: in primo luogo non risultava che essa avesse continuato a svolgere, dopo la chiusura del salone, l'attività d'estetista; l'invio da parte sua di alcuni clienti ad un altro istituto era inoltre avvenuto dopo la chiusura del centro "__________"; a suo giudizio, in definitiva la perdita di clientela riscontrata dall'acquirente non si lasciava ricondurre alla convenuta, ma era semmai dovuta alla cattiva gestione da parte di __________, ciò che imponeva di respingere la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore. Non essendo stato provato che la convenuta avesse preventivamente venduto la sua quota all'attore e dovendosi dunque ritenere che essi avevano provveduto assieme a concludere il contratto con __________, poi rescisso, essa era tenuta a rifondere all'attore l'acconto di fr. 10'000.-- da lei trattenuto e non poteva ovviamente pretendere il versamento dei rimanenti fr. 10'000.-- a saldo della cessione della sua quota. A carico dell'attore andavano invece poste le pigioni per i mesi di luglio e agosto 1995 (fr. 2'840.--) e i 4/5 dei conguagli per il periodo 1.4-30.6.1994 (fr. 388.55) rispettivamente 1.7.1994-30.6.1995 (fr. 1'593.10), oltre ai 2/3 della rata trimestrale per il periodo 1.7-31.8.1995 (fr. 133.30) nonché i 4/5 della fattura telefonica di agosto 1995 (fr. 77.75).

                                          G.  Con l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale.

                                               A suo dire, la pretese di risarcimento per atto illecito erano perfettamente fondate, l'istruttoria di causa avendo chiaramente permesso di accertare che la convenuta aveva l'intenzione di continuare l'attività di estetista, cosa che di certo aveva anche fatto, e che essa, oltre ad aver asportato parte del materiale oggetto della vendita, aveva pure dirottato alcuni clienti ad altri istituti. La "scomparsa" della clientela verificatasi nel settembre 1995 non si lasciava dunque ricondurre alla gestione __________, ma era certamente stata causata dalla convenuta, a cui oltretutto andava rimproverato un comportamento ambiguo già nel 1994, allorché aveva continuato ad esercitare in un locale del centro, tanto più che il valore della cartoteca venduta a quel momento era senz'altro nullo. Il giudizio sulla riconvenzionale era a sua volta errato, il primo giudice non avendo tenuto conto del fatto che la convenuta era responsabile della mancata vendita del salone, tanto più che l'attore aveva chiaramente contestato in causa di doverle rimborsare le pigioni di luglio e agosto 1995.

                                          H.  Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto:

                                          1.   L'appellante ritiene innanzitutto che l'istruttoria di causa avrebbe permesso di accertare che la convenuta aveva l'intenzione di continuare l'attività di estetista al suo domicilio, cosa che di certo aveva anche fatto. La censura è infondata.

                                               Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, dagli atti di causa non risulta assolutamente che la convenuta in seguito abbia ripreso a lavorare quale estetista in proprio e che dunque a tale scopo si sia eventualmente accaparrata alcuni clienti della "__________ a": il fatto che qualche cliente possa aver detto a __________ "che avrebbe chiamato la signora Vetter a casa dove la convenuta l'avrebbe preso" non prova nulla, innanzitutto in quanto per giurisprudenza invalsa la testimonianza che si limita a riportare quanto riferito da un terzo è ritenuta priva della necessaria forza probatoria (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 90) e in ogni caso in quanto la stessa non è per nulla categorica (da qui l'uso del verbo "avrebbe preso" al condizionale), alcuni testimoni avendo oltretutto riferito come la convenuta avesse espressamente rifiutato di effettuare trattamenti al proprio domicilio (testi __________, __________); nemmeno il reddito aziendale di fr. 4'000.-ripreso nella notifica di tassazione 1997/98 dimostra alcunché, lo stesso riferendosi in effetti al guadagno da lei conseguito nei primi 8 mesi del 1995 presso il centro "__________" (cfr. incarto fiscale richiamato I°). Ne discende la sostanziale irrilevanza della circostanza, per altro sottaciuta alle clienti (testi __________, __________, __________, __________) e alle sue collaboratrici (testi __________, __________), colleghe (teste __________) o conoscenti (testi __________, __________), che essa fosse eventualmente intenzionata ad offrire dei corsi di perfezionamento per la cura della pelle, per il trucco ed altri trattamenti estetici nel "__________", ritirato dal marito (doc. 3), o addirittura al suo domicilio - le testimonianze in tal senso rese da __________ e __________, anch'esse già prive di forza probatoria in quanto non facevano che riportare quanto riferito da un terzo, sono per altro state smentite proprio dal terzo in questione (cfr. testi __________ e __________) - ritenuto che l'eventuale apertura o riapertura di un nuovo istituto da parte sua, fosse anche stata prossima (come dichiarato dalla teste __________, la quale tuttavia si è a sua volta limitata a riportare quanto riferitole da terzi), come detto, non è però stata dimostrata.

                                          2.   Parimenti infondato è il rimprovero, mosso nei confronti della convenuta, di aver dirottato alcuni clienti ad altri istituti a scapito della signora __________. L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che ciò avvenne unicamente con riferimento ad un numero assai limitato di clienti, 4 o 5 al massimo, e che soprattutto a quel momento lo studio "__________" era già stato chiuso definitivamente (teste __________).

                                          3.   Pure priva di fondamento è la critica, rivolta alla convenuta, di aver "spogliato" il centro prima di averlo dato in consegna all'acquirente, sottraendo gran parte dei prodotti di base ivi presenti. Gli unici oggetti di cui è stata provata la scomparsa al momento della presa di possesso del centro da parte di __________ sono alcuni quadri decorativi che si trovavano nel locale ove la convenuta svolgeva la sua attività (teste __________); l'assenza di numerosi prodotti rispetto ai precedenti sopralluoghi, riscontrata dall'acquirente (teste __________), non può invece essere considerata, non essendo in realtà chiaro di quali prodotti si trattasse né quali fossero i quantitativi mancanti (alcuni prodotti, per fr. 288.--, sono comunque stati venduti da __________ a clienti, mentre altri, per fr. 400.--, sono stati rinvenuti e in seguito ceduti all'acquirente a parziale compensazione del debito dell'attore, cfr. doc. M.). Ora, a parte il fatto che nemmeno si conosce l'esatto tenore del contratto di compravendita né in particolare è dato sapere se tali oggetti facessero parte o meno dell'inventario ceduto, appare in ogni caso chiaro che tutte queste eventuali mancanze, del tutto secondarie per raffronto alla mancanza di clientela, non erano sicuramente tali da giustificare la rescissione del contratto. Oltretutto nemmeno risulta che tali mancanze, immediatamente riscontrabili, siano state subito segnalate ai venditori (cfr. art. 201 CO).

                                          4.   Il fatto che la convenuta avrebbe tenuto un comportamento ambiguo già nel 1994, allorché da un lato aveva continuato ad esercitare in un locale del centro "__________", e dall'altro avrebbe fornito a quel momento una cartoteca senza valore, è privo di rilevanza per la fattispecie in esame. Nel caso concreto non si tratta in effetti di stabilire se la fissazione in quell'anno di un prezzo di cessione di fr. 50'000.-- per una quota di 4/5 dell'attività della convenuta fosse giustificato o meno. Ad ogni buon conto lo stesso attore, riconoscendo che nei primi mesi in cui la figliastra aveva gestito lo studio aveva lavorato bene (interrogatorio formale ad 7 e 28), ha di fatto ammesso come la cartoteca a lei ceduta non fosse senza valore e che dunque il prezzo corrisposto a quel momento non era eccessivo. Nemmeno fondato è poi il rimprovero mosso alla convenuta di aver sottratto già a quel momento buona parte della clientela alla figliastra, il contratto di cessione garantendo in effetti alla convenuta la gestione di 1/5 della clientela (doc. B punto 1 e 2b).

                                          5.   Contestato è anche il giudizio con cui il primo giudice aveva ritenuto che la "scomparsa" della clientela si lasciasse ricondurre alla cattiva gestione del centro da parte di __________.

                                               L'argomento non è in realtà decisivo: quand'anche si volesse ammettere che la signora _________ fosse estranea alla "scomparsa" della clientela, ciò non permetterebbe in effetti ancora di concludere che la stessa fosse invece dovuta ad un comportamento illecito da parte della convenuta. I testi __________ e __________ hanno in definitiva fornito quella che sembra essere l'ipotesi più plausibile di tale "scomparsa": il rapporto cliente-estetista essendo molto personale, ben si poteva ritenere che la cessazione dell'attività da parte del proprio estetista potesse aver indotto buona parte dei clienti che si rivolgevano alla convenuta ad interrompere qualsiasi collaborazione con altri estetisti (così ad es. la teste __________).

                                          6.   Con riferimento alla domanda riconvenzionale, infine, l'appellante contesta di essere tenuto a corrispondere un qualsiasi importo alla controparte. A torto.

                                               La circostanza, da lui evocata nel gravame, che la convenuta sarebbe responsabile della mancata vendita del salone - rivelatasi oltretutto infondata - non è innanzitutto tale da modificare il primo giudizio, ritenuto come gli importi che egli è stato condannato a risarcire alla convenuta nell'ambito di quell'azione (le pigioni relative ai mesi di luglio e agosto 1995, i conguagli delle spese accessorie per il periodo 1.4-30.6.1995 rispettivamente gli acconti delle spese accessorie per il periodo 1.7-31.8.1995 e la fattura telefonica dell'agosto 1995) si riferivano a una fase precedente la vendita. Nemmeno corrisponde al vero che egli avesse provveduto a contestare in causa l'obbligo di doverle rimborsare le pigioni di luglio e agosto 1995, che in base agli accordi intercorsi dovevano rimanere a suo carico, la contestazione da lui esposta in sede conclusionale (p. 9) e ripresa a p. 9 dell'appello riferendosi in realtà alle pigioni di settembre-novembre 1995.

                                          7.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                               La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                          I.    L’appello 21 settembre 2000 di __________ è respinto.

                                          II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                 fr.     980.-b) spese                                                   fr.        20.--

                                               Totale                                                        fr.  1'000.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1'000.-- per ripetibili.

                                          III.  Intimazione a:     - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                               Sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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