Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.12.2000 12.2000.162

December 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,996 words·~15 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00162

Lugano 15 dicembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1180 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 20 luglio 1994 da

                                          __________

                                          rappr. dallo studio legale __________

                                          contro

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 47'068.70 oltre interessi e spese esecutive a titolo di mercede dell'appaltatrice, domanda ridotta in corso di causa a fr. 17'788.70 a seguito del pagamento di fr. 29'280.--;

Domanda avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore per fr. 16'726.55 oltre accessori con sentenza 4 agosto 2000;

Appellante la convenuta, che con atto di appello del 20 settembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;

Mentre l'attrice con osservazioni del 20 ottobre 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.  se deve essere accolto l’appello

2.  tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                          A.  L’attrice afferma che la convenuta nel corso del 1993 le avrebbe appaltato l'esecuzione dell'impianto di sanitario e di riscaldamento nell'ambito del restauro delle sue proprietà di cui ai fondi n. __________ e __________ di __________, opere che essa avrebbe eseguito a regola d'arte e per le quali avrebbe fatturato complessivi fr. 93'568.70, a fronte dei quali le sarebbero stati versati anticipi per soli fr. 46'500.--, dal che la presente causa per il saldo di fr. 47'068.70 oltre interessi.

                                          B.  Il 21 luglio 1994 la convenuta ha pagato fr. 29'280.--, mentre che con la risposta del 17 gennaio 1995 essa si è opposta alla petizione, evidenziando in primo luogo le inadempienze del proprio architetto e direttore dei lavori, che le avrebbe sottoposto un preventivo di complessivi fr. 693'240.-- quando invece essa avrebbe avuto a disposizione solo fr. 500'000.--, obbligandola perciò a rinunciare a determinate opere. Ciò nonostante, poco tempo dopo l'inizio dei lavori l'arch. __________ avrebbe presentato alla convenuta una distinta di costi supplementari imprevisti per complessivi fr. 115'000.--, mentre che il consuntivo finale di tutte le opere sarebbe lievitato ad addirittura fr. 690'000.-- esclusi gli onorari d'architetto.

                                               Quanto al costo delle opere dell'attrice, esso sarebbe originariamente stato preventivato in circa fr. 80'000.--, mentre che la fattura finale avrebbe raggiunto fr. 93'568.70, con un sorpasso del 30% rispetto al preventivo per gli impianti sanitari.

                                               La procedente avrebbe pertanto unicamente diritto all'importo di cui al preventivo, ed avrebbe pertanto già ricevuto il dovuto, atteso in particolare che il direttore dei lavori non avrebbe avuto la facoltà di deliberare validamente l'esecuzione di opere supplementari.

                                               L'opera dell'attrice sarebbe inoltre parzialmente difettosa, non essendo in particolare regolato in modo appropriato il riscaldamento dell'acqua, non essendo installato correttamente il riscaldamento, essendovi strani rumori nelle condotte dell'acqua ed essendo differenti tra loro le manopole dei corpi riscaldanti, difetti notificato già il 12 gennaio 1994 ed in seguito eliminati da altro artigiano.

                                          C.  L'attrice in replica ha ribadito la correttezza del proprio adempimento e della propria fatturazione, precisando che il sorpasso del preventivo sarebbe dovuto all'esecuzione delle opere supplementari di cui ai doc. 11 e 12, richieste sia dalla convenuta, che le avrebbe così approvate, che dall'arch. __________. Tardiva sarebbe di contro la notifica dei difetti, per loro natura evidenti, notifica oltretutto inviata al proprio architetto e non all'attrice.

                                               La convenuta in duplica ha invece ribadito la propria tesi del mancato consenso da parte sua all'effettuazione di opere supplementari.

                                               Le parti hanno per il resto in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                          D.  Il Pretore, riassunte le tesi delle parti, ha ritenuto fornita sia la prova dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di cui alle fatture 25 novembre 1993, che -in base alle deposizioni __________, __________ e __________ - quella del consenso della convenuta alla loro esecuzione. Egli ha poi confermato, eccezion fatta per un errore di calcolo, la congruità della fatturazione, senza nulla dedurre per gli asseriti difetti, oltretutto notificati tardivamente.

                                               Dal che, dopo rettifica dell'errore di calcolo, l'accertamento del diritto dell'attrice ad una mercede di complessivi fr. 92'506.55 e di conseguenza, dedotti i pagamenti per fr. 75'780.--, la condanna della convenuta al pagamento del saldo di fr. 16'726.55 oltre accessori.

                                          E.  Delle censure dell'appellante, vertenti sostanzialmente sulla valutazione delle prove offerte effettuata dal Pretore e tendenti ad ottenere la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione della petizione, e delle argomentazioni della resistente, che chiede invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

In diritto:

                                          1.   Già durante la propria esposizione dei fatti l'appellante introduce una prima censura al giudizio impugnato, sostenendo che la "base prima" per l'analisi della fattispecie avrebbe dovuto essere costituita dai documenti prodotti dalle parti, mentre che non sarebbe "dato" al giudice di basarsi sulle testimonianze assunte nella fase istruttoria, atteso che le stesse proverrebbero in prevalenza dagli stessi artigiani presenti in cantiere (appello, punto 2, pag. 3).

                                               L'argomentazione è manifestamente insostenibile: il codice di rito non ha infatti stabilito a priori alcuna gerarchia dei mezzi di prova, riservando alla sola valutazione del giudice la decisione circa la maggiore o minore rilevanza delle varie emergenze istruttorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, n. 1), e addirittura incomprensibile -oltre che (ovviamente) immotivata- è l'affermazione per cui al giudice sarebbe interdetta la possibilità di valersi delle deposizioni testimoniali -ci si chiede allora perché la convenuta non si sia a suo tempo opposta alla loro inutile assunzione-, che al contrario costituiscono di frequente, nella prassi concernente il contratto di appalto, l'indispensabile complemento della verità emergente dai documenti, atteso che esse riguardano di regola piuttosto i fatti avvenuti successivamente nella concreta realtà del cantiere, così come eventuali successivi accordi tra le parti, non più formalizzati.

                                          2.   Il successivo rilievo della ricorrente (punto 2, pag. 4) riguarda la circostanza dell'asserita conoscenza da parte degli artigiani -e perciò anche della ditta attrice- dei contenuti del contratto stipulato dalla convenuta con l'arch. __________, contratto che essi non avrebbero potuto non conoscere per il motivo che la sua firma era avvenuta "insieme ai contratti d'appalto", sicché essi avrebbero dovuto sapere, siccome contenuto nel contratto con l'arch. __________, che la sua facoltà di deliberare lavori in rappresentanza della committente era limitata all'importo di fr. 5'000.--.

                                               Anche questa argomentazione si rivela infondata.

                                               Infatti, quand'anche si volesse ammettere -ma la circostanza è tutt'altro che assodatache committente, architetto e tutti gli artigiani si fossero dati appuntamento ad una riunione destinata alla firma dei contratti, nulla consentirebbe ancora di ammettere la conoscenza da parte dell'attrice del contenuto di contratti ai quali, ancorché concernenti il medesimo cantiere, essa era estranea.

                                          3.   La convenuta tenta poi di inficiare l'attendibilità delle deposizioni poste dal Pretore a fondamento del proprio giudizio.

                                     3.1.   Una prima serie di argomenti è legata alla situazione personale della convenuta (anziana, di salute incerta, non cognita della lingua italiana, digiuna in materia di edilizia), dalla quale andrebbe dedotto, che essa non avrebbe potuto "recare regolare visita al cantiere di __________, operare lunghi e minuziosi controlli anche di carattere tecnico, discutere e impartire ordini agli artigiani addirittura in lingua italiana, ordinare demolizioni di pareti, spostamenti di muri, e quant'altro ancora" (punto 3, pag. 6), sicché quello prospettato dai testi sarebbe "uno scenario da fantascienza" (pag. 6).

                                               Si tratta di argomentazioni del tutto inconsistenti.

                                               La generica invocazione della propria situazione personale è infatti di per sé priva di particolare forza probatoria, e nemmeno assume carattere di indizio, specie nella misura in cui intende opporsi a precise e circostanziate deposizioni testimoniali, che non risultano in contrasto con altri elementi oggettivi in atti, e che non possono di conseguenza in alcun modo essere inficiate da queste argomentazioni di presunta validità generale.

                                               In secondo luogo non va disatteso che, nell'evidente intento di razionalizzare il lavoro di confezione dei gravami per tutte le cause in cui è risultata soccombente, la convenuta adduce siccome inverosimili delle circostanze quali la demolizione di muri o lo spostamento di pareti che con la presente fattispecie di opere da installatore sanitario e di riscaldamento non hanno attinenza alcuna, e sono pertanto inconferenti ed irricevibili nella misura in cui esse non esprimono una ragionevole critica alle argomentazioni del giudizio che si vorrebbe impugnare.

                                      3.2.   L'arch. __________ sarebbe, secondo la convenuta, interessato ad un esito della lite favorevole agli artigiani, atteso che in caso contrario la diminuzione delle loro mercedi comporterebbe la diminuzione del suo onorario percentuale d'architetto.

                                               La tesi -esposta senza indicare un solo passaggio della deposizione dell'arch. __________ che contrasterebbe con altre emergenze di causa- è risibile: vero è semmai che il teste, cui, è bene ricordarlo, la convenuta ha denunciato la lite, deve semmai temere la di lei soccombenza, visto che in tal caso sarebbero ipotizzabili sue inadempienze nel contratto di architetto le cui possibili conseguenze sarebbero per il mandatario ben peggiori della semplice riduzione delle sue spettanze dovuta all'eventuale vittoria della convenuta nelle vertenze con gli artigiani.

                                               Pertanto, se la deposizione dell'arch. __________ dovesse a priori, si ripete senza che vi sia contraddizione alcuna con altre emergenze, essere ritenuta sospetta, logica vorrebbe semmai che essa lo fosse in favore, e non a detrimento delle tesi della convenuta.

                                      3.3.   Altrettanto generiche, prive cioè di concreta e reale contraddizione con altri riscontri probatori, sono parimenti le globali critiche alle deposizioni dei vari artigiani, sommariamente accusati di avere fatto "fronte comune" (pag. 9) a discapito della convenuta: le deposizioni dei testi "neutrali" da lei evocate (pag. 8) si limitano di fatto a riferire di visite che questi avrebbero effettuato in cantiere accompagnando la convenuta, senza che queste persone abbiano avuto un maggiore coinvolgimento, e senza che queste, di conseguenza, possano riportare altro che inutili frammenti di una fattispecie che hanno unicamente sfiorato, prova ne è il fatto che al riguardo degli argomenti topici (opere supplementari, consenso della committente) queste deposizioni sono totalmente silenti.

                                      3.4.   La convenuta invoca poi anche la mancanza di preventivi scritti e di accordi scritti, forma contrattualmente prevista, a sostegno dell'inesistenza di pattuizioni deroganti al contenuto del contratto iniziale.

                                               L'argomento è però, manifestamente, di mera verosimiglianza, in quanto il solo fatto di ritenere inverosimile o improbabile la mancata stipula di accordi supplementari senza far capo alla forma scritta non depone ancora per la loro inesistenza, a fronte di esplicite risultanze di senso contrario

                                               Se ne deve concludere che la convenuta, che nemmeno ha affrontato il merito delle deposizioni che avrebbe così voluto inficiare, non ha saputo apportare nulla di concludente nell'ottica di un diverso apprezzamento delle decisive deposizioni dell'arch. __________ (atto XIV), di __________ (atto IX) e di __________ (atto XI, pag. 6 e segg.).

                                          4.   Il punto 4 del gravame (pag. 9-11) è dedicato all'esposizione di asserite inadempienze degli artigiani, sostenendo la convenuta che "le opere presso la proprietà __________ sono state eseguite nella più completa disorganizzazione e nel totale dispregio delle __________ " (pag. 9).

                                               Sennonché, anche in questo caso alla convenuta va addebitata una generica esposizione di lamentele concernenti l'intero cantiere, priva tuttavia dell'indicazione del concreto pregiudizio che le sarebbe stato arrecato dalla qui attrice, ma solo di un preteso danno globale di fr. 44'500.-- (pag. 11), che comunque è sprovvisto di riscontro probatorio (sia quo all'esistenza medesima dei difetti che alla congruità dell'asserito pregiudizio), atteso che in questa causa non è stata esperita la prova peritale (cfr. atto XXIII), di modo che quanto esposto in questa parte del gravame risulta affatto privo di portata pratica ai fini del presente giudizio.

                                          5.   Alla convenuta, tolte tutte le precedenti, infondate censure, rimangono in definitiva due soli argomenti provvisti di potenziale pertinenza: l'esistenza di due contratti in cui la mercede era inizialmente determinata in complessivi fr. 80'000.-- (doc. L e M) e la pretesa mancanza di potere di rappresentanza dell'arch. __________ nella delibera di opere supplementari.

                                      5.1.   Sulla prima questione la convenuta rettamente ammette che la mercede d'appaltatrice va in questo caso computata in applicazione dell'art. 374 CO, non essendo stata pattuita una mercede a corpo ex art. 373 CO (punto 6, pag. 12 e 13).

                                               Da questo accertamento giuridico essa trae tuttavia una conclusione errata, laddove sostiene che -a fronte di "circa" fr. 80'000.-- di mercede contrattuale e di oltre fr. 93'500.-- di consuntivo- vi sarebbe un caso di applicazione dell'art. 375 CO: vero è infatti che l'art. 375 CO trova applicazione qualora il preventivo venga sproporzionatamente ecceduto nell'esecuzione della  medesima opera di cui al contratto originario, il che qui non è il caso, né la convenuta lo pretende, verificandosi invece la diversa fattispecie per cui l'aumento della spesa è stato determinato dall'esecuzione di opere supplementari, prova ne è il fatto che la principale tesi difensiva della committente verte sulla mancanza di una valida delibera per l'effettuazione delle opere supplementari. La resistente, in altri termini, confonde il tema del sorpasso del preventivo con quello del consenso all'esecuzione di opere supplementari laddove afferma che "neppure è condivisibile la tesi pretorile secondo cui la committente avrebbe accettato i lavori supplementari perché ha pagato degli acconti. In realtà la committente si rifiuta di pagare il saldo relativo al sorpasso di preventivo proprio perché non accetta i costi supplementari" (punto 7, pag. 14).

                                      5.2.   La convenuta contesta poi di potere essere resa responsabile di atti del suo progettista e direttore dei lavori eccedenti la di lui facoltà di rappresentarla, sostenendo in particolare che egli non avrebbe avuto la facoltà di deliberare per il di lei conto del lavori comportanti un sorpasso di spesa.

                                    5.2.1.  Le premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).

                                               La facoltà dell’architetto direttore dei lavori di rappresentare il committente nella conclusione di contratti con gli artigiani soggiace evidentemente anch’essa alle predette regole (II CCA 22 settembre 1997 in re C./C., 5 luglio 1994 in re G. SA/B., 12 febbraio 1993 in re F.T. SA/arch. D.G.).

                                               Per ciò che concerne il requisito dell’agire in nome di una terza persona vi è però la presunzione naturale dell’agire dell’architetto a nome del committente se le sue manifestazioni di volontà avvengono nell’ambito di un contratto di appalto già esistente tra il committente e l’appaltatore (II CCA citate; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. edizione, 1995, n. 799; Semjud. 1988, pag. 26 e segg.).

                                               Per quanto attiene invece all’estensione delle facoltà conferite dal committente dell’opera all’architetto, la necessaria conseguenza dell’applicabilità dei principi generali della rappresentanza è quella che esse si determinano sulla base del contenuto del contratto tra il committente e l’architetto (Schwager, opera citata, n. 804-807, 838). Non può quindi essere ammessa a priori la facoltà di rappresentanza dell’architetto per compiti esulanti dal contenuto precipuo dei compiti assegnatigli dal mandante (di regola progettazione e/o direzione dei lavori), ed è perciò con cautela, in base al contenuto concreto del loro contratto, che si può ammettere la facoltà per l’architetto di contrattare con gli appaltatori in nome e per conto del suo mandante (Schwager, opera citata, n. 823, 841) oppure, in quest’ambito, anche solo di chiedere l’esecuzione di lavori supplementari (Schwager, opera citata, n. 842).

                                               D’altro canto vale comunque la regola generale per cui la procura al rappresentante non deve necessariamente essere esplicita, ma può al contrario venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Inoltre, se il rappresentante agisce senza procura il rappresentato, ancorché non vincolato, ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400), il che può nuovamente avvenire in forma tacita ed essere deducibile dalle circostanze (Zäch, opera citata, n. 53-55 ad art. 38 CO).

                                    5.2.2.  Il Pretore (consid. 7 e 8) nel caso di specie ha ritenuto non già l'avvenuta ratifica delle opere supplementari da parte della committente, ma addirittura l'esistenza di un suo preventivo consenso, attestato dalle risultanze delle prefate deposizioni dell'arch. __________, di __________ e di __________, testimonianze che la convenuta, come si è detto (consid. 3), non è stata in grado di revocare in dubbio. Posto che le deposizioni in questione sono chiarissime -si può in proposito rinviare alla parziale trascrizione di cui al consid. 7 del giudizio impugnato-, risulta sconfessata la tesi per cui l'arch. __________ avrebbe agito quale falsus procurator, senza l'intervento di una ratifica a posteriori della sua mandante.

                                          6.   L'ultima censura della ricorrente verte sulla quantificazione della mercede dell'attrice, che essa vorrebbe vedere ridotta a fr. 85'000.-- per effetto di un accordo in tal senso che l'arch. __________ avrebbe raggiunto con la ditta attrice.

                                               Anche quest'ultima tesi è infondata.

                                               Il doc. D invocato in proposito dalla convenuta è infatti unicamente una proposta in tal senso dell'arch. __________, che da un lato non risulta essere stata accettata dall'attrice, ma se che anche lo fosse stata, non potrebbe oggi essere addotta con successo, non essendo intervenuto il pagamento entro la data del 31 marzo 1994, termine cui la proposta era chiaramente legata, costituendo il pronto pagamento di tale importo il motivo fondamentale per cui la proposta avrebbe potuto essere accettata dall'appaltatrice.

                                               Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.

                                               Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                          I.    L’appello 20 settembre 2000 di __________ è respinto.

                                          II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                   fr.      330.-b)  spese                                                    fr.        20.--

                                               T otale                                                     fr.      350.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.

                                          III.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                               sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

12.2000.162 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.12.2000 12.2000.162 — Swissrulings