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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.01.2001 12.2000.153

January 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,727 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00153

Lugano 5 gennaio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1999.00056 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 20 aprile 1999 da

__________ rappr. dall' avv. __________  

contro

__________ rappr. dall' avv. __________  

con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi del 4% dal 22 giugno 1998 e del 5% dal 27 novembre 1998, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________del 15 gennaio 1999 dell' UEF di Locarno; domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 17 agosto 2000, ha integralmente accolto.

Appellante il convenuto il quale, con atto di appello 18 settembre 2000, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, mentre l'attore, con osservazioni 20 ottobre 2000, postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   L'ing. __________ e l'ing. __________ si sono associati sotto la ditta comune denominata "Studio di ingegneria __________ e __________, ingegneri associati dipl. ETH/ ETS/ SIA/ OTIA", con inizio dell'attività il 1 febbraio 1998 (doc. A).

                                         Le condizioni di associazione prevedevano in particolare l'acquisto da parte dell'ing. __________ di metà dell'inventario e del goodwill di entrata nello studio già avviato dell'ing. __________. Il prezzo pattuito per tale partecipazione ammontava a fr. 50'000.-; di seguito, a pagamento effettuato, gli onorari sarebbero dovuti essere ripartiti in ragione del 50% ciascuno. Sennonché le attese di lavoro prospettate non si sono realizzate e per questo, in data 22 giugno 1998, l'attore ha deciso -anche per motivi di salute- di lasciare lo studio chiedendo la rifusione di fr. 30'000.-, già versati, corrispondenti al goodwill. Il convenuto, il quale ha proseguito l'attività da solo, si è opposto alla richiesta.

                                   2.   L'attore, con petizione 20 aprile 1999,  chiede la condanna del convenuto al pagamento degli importi già versati a titolo di goodwill. A spiegare l'uscita dallo studio vi sarebbe il suo errore  nell'associarsi come contitolare in una ditta quasi completamente priva di lavori da svolgere. A suo dire la richiesta, fondata sull'indebito arricchimento del convenuto, sfocerebbe nell'applicazione delle norme regolanti i diritti del socio uscente dalla società in nome collettivo.

                                         Da parte sua il convenuto ha avversato la petizione ritenendo che il fatto per cui l'attore abbia abbandonato la società senza neppure rispettare il termine semestrale di disdetta dell' art. 546 cpv.1 CO ha avuto essenzialmente per effetto, oltre ad evidenziare la colpa del socio uscente, di causargli un danno in termini di immagine.

                                   3.   Nel giudizio qui impugnato, il Pretore -visto la breve durata della comune attività e il fatto che, oltretutto, fu l'attore a contribuire alla maggior parte delle entrate dello studio- ha ritenuto la pretesa del convenuto di considerare il goodwill un suo diritto personale, estraneo alla società, inammissibile. Al contrario il primo giudice ha costatato il diritto dell'attore ad essere disinteressato sul patrimonio sociale e dunque sulla parte di goodwill che gli spetta. Non vi sarebbe altresì nessuna colpa da imputare all'attore per aver lasciato lo studio.

                                   3.   Con l'appello in rassegna il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. A suo dire il goodwill non farebbe parte del patrimonio sociale dal quale bisogna prelevare la parte che spetta al socio uscente. Il contratto di società sarebbe inoltre stato firmato dall'attore dopo attente discussioni, dal che l'infondatezza delle pretese avanzate. Infine il Pretore avrebbe a torto negato qualsiasi riscontro di colpa nel comportamento dell'ing. __________, il quale ha abbandonato l'appellante senza preavviso alcuno.

                                         Nelle osservazioni 20 ottobre 2000 l'attore ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese nei successivi considerandi.

                                   4.   Preliminarmente alla disamina delle censure mosse dall'appellante giova nella fattispecie rammentare -visto che la natura del pagamento di fr. 30'000 si riferisce a tale elemento- cosa s'intende generalmente per "goodwill". Con questa nozione si vuole definire essenzialmente il valore economico che, per colui che subentra in un esercizio, consiste nella speranza e possibilità di guadagnare grazie alla clientela esistente e dare così una base alla propria attività (DTF 119 II p. 222, consid. 2a). Nel caso concreto, il goodwill è la partecipazione che, assieme all'inventario, si traduce nel prezzo che l'attore ha dovuto corrispondere per associarsi, come contitolare al 50%, in uno studio d'ingegneria già avviato. L'oggetto del litigio riguarda dunque il principio e la determinazione della somma dovuta al socio uscente con particolare riferimento al concetto esposto poc'anzi.

                                   5.   L'appellante censura la scorrettezza del ragionamento del Pretore consistente nell' annoverare il goodwill fra le posizioni dell'attivo del patrimonio sociale sul quale il socio uscente avrebbe diritto ad essere indennizzato. Il goodwill non costituirebbe, a suo dire, che un'indennità liberamente pattuita dalle parti e perciò contabilmente di esclusiva spettanza del partner che ha ceduto la partecipazione relativa all'avviamento dello studio.

                               5.1.   Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra loro che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze continuare l'impresa per conto proprio, rimborsando all'altro quanto gli spetta del patrimonio sociale (art. 579 cpv. 1 CO). Se il contratto di società non contiene sulla somma dovuta al socio uscente alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver commesso (art. 580 cpv. 2 CO).

                                         Il momento decisivo per determinare lo stato del patrimonio della società è quello in cui il contitolare ha disdetto il contratto associativo. Gli averi sociali sono da definirsi sulla base del bilancio composto dagli elementi dell'attivo dell'impresa, il cui esercizio si protrae. In particolare,  ed è ciò che qui più interessa, il goodwill dev'essere portato all'attivo del bilancio (DTF 93 II 247, consid. 2b; Bollmann, Das Ausscheiden aus Personengesellschaften, Zurigo 1971, p. 91; Honsell/Vogt/Watter, OR II, Berna e Francoforte sul Meno 1994, ad art. 580, N. 4). Con lo scioglimento della società, il patrimonio sociale si trasforma in un patrimonio individuale -per l'esattezza quello del membro che rimane- il quale è così incrementato a mezzo della quota del contitolare uscente (DTF 97 II 230). Quest'ultimo dovrà quindi essere disinteressato con un'indennità corrispondente alla sua partecipazione all'attivo sociale (DTF 100 II 376, consid. 2b). A tale scopo occorre tenere in considerazione il valore del suo apporto, aumentato o diminuito della parte di utili o perdite che gli sono imputabili. Questa parte sarà fissata sia in virtù del contratto sia, dovesse esso tacere a riguardo, per analogia all'art. 533 CO (Patry, Précis de droit suisse des sociétés, Vol. 1, p. 325, N. 2; Siegwart, Zürcher Kommentar, ad art. 533, n. 16-19).

                               5.2.   In concreto la chiave di ripartizione tra i due soci -in ragione del 50% ciascuno- è già reperibile nel contratto d'associazione (doc. A, pag. 2). Di conseguenza, l'attore, il quale ha acquistato metà dell'inventario e goodwill dello studio avviato del convenuto per poi apportarlo nella nuova società, ha in principio diritto ad essere disinteressato sulla metà del goodwill facente parte del patrimonio sociale. È lecito presumere -in assenza di altri resoconti e serie contestazioni a riguardo- che il valore di goodwill e inventario dello studio alla data dell'uscita dalla società dell'attore è identico a quello per cui le parti si sono accordate con il contratto d'associazione, dunque di complessivi fr. 100'000.-. Non è poi affermato, né appare dagli atti, che durante il breve periodo di collaborazione questa abbia ingenerato perdite d'esercizio da eventualmente computare a detrazione dell'attivo rappresentato dal goodwill.

                                         Ora, al momento dell'uscita dalla società l'attore - che già aveva versato, sui pattuiti fr. 50'000.- per il goodwill, fr. 30'000.- - ha buon diritto ad essere indennizzato con pari importo.

                                   6.   Il ricorrente non si capacita inoltre del tenore della sentenza pretorile quando questa nega una qualsivoglia colpa dell'attore il quale ha abbandonato lo studio senza nemmeno preavvisare la sua partenza nei tempi previsti all'art. 546 CO.

                                         In effetti, giusta l'art. 580 cpv. 2 CO, il giudice determina la somma di spettanza del socio uscente tenendo conto della colpa che questo potesse aver commesso. Per esempio se la colpa dell'attore avesse dovuto compromettere il buon andamento dello studio, il giudice può tenerne conto privando il socio uscente di ogni diritto ai benefici risultanti dalla continuazione dell'attività (DTF 93 II 247, consid. 2b in fine).

                                         A ben vedere però -prescindendo dalla questione a sapere se l'applicazione dell'art. 546 CO è stata oppure no contemplata dalle parti (Bollmann, op. cit., p. 55), o, ancora, se in concreto è ravvisabile una colpa nel comportamento dell'attore- l'opinione dell'appellante non è in tutti i casi condivisibile.

                                         In effetti, per invocare una diminuzione delle pretese del socio uscente è fondamentale che la società o, in questo caso, l'unico membro rimanente, dimostri di aver patito un pregiudizio da opporre in compensazione al disinteressamento pecuniario del contitolare che si è dipartito dal contratto associativo (Bollmann, op. cit., p. 66; Honsell/Vogt/Watter, op. cit., ad art. 580, N. 6). Orbene il convenuto si è limitato a addurre che, con l'improvviso gesto dell'attore, la sua immagine si sarebbe offuscata agli occhi dei clienti senza però mai rendere più che verosimile questa ipotesi. Tanto basta a respingere le pretese del ricorrente il quale non ha nemmeno messo in luce il danno subito nella misura necessaria affinché esso potesse almeno essere stabilito dal prudente criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO; DTF 93 II 453, consid. 2b; IICCA 20 ottobre 1999, in re Z. c. P., consid. 3). Nulla perciò può essere riconosciuto al convenuto per questo motivo.

                                         Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

 Per i quali motivi

richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia:                                       

                                         1.   L'appello 18 settembre 2000 dell'ing. __________ è respinto.

                                         2.   Le spese della procedura d'appello consistenti in:

                                              a) tassa di giustizia                                 fr. 650.b) spese                                                   fr.   50.totale                                                         fr. 700.già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'700 a titolo di ripetibili.

                                         3.                                 Intimazione a:                    - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di

                                               Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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