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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.11.2000 12.2000.148

November 23, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,702 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00148

Lugano 23 novembre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.99.433 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 31 maggio 1999 da

                                          __________

                                          rappr. dall’avv. __________

                                          contro

                                          __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'481.35 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale;

Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 31 agosto 2000 ha respinto;

Appellante l’attore, che con gravame del 13 settembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre la convenuta con osservazioni 10 ottobre 2000 postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.   - se deve essere accolto l’appello

2.   - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                          A.  Nel 1994 l'attore ha conferito due mandati alla convenuta: quello relativo al suo divorzio e una vertenza contro la precedente datrice di lavoro, dei quali con la presente causa lamenta la cattiva esecuzione, chiedendo il risarcimento del danno che ne sarebbe derivato.

                                               Nell'ambito della causa di divorzio la convenuta dopo il rituale esperimento di conciliazione avrebbe lasciato decadere il termine per l'introduzione dell'azione di merito, il che avrebbe avuto come conseguenza il fatto che l'attore sarebbe stato astretto al pagamento di alimenti per 6 mesi di più, con un pregiudizio di complessivi fr. 4'500.--.

                                               Nella causa contro la ex datrice di lavoro la convenuta avrebbe instato ai sensi degli art. 416 e segg. CPC, limitando la domanda di causa a fr. 20'000.-- nonostante che il credito effettivo fosse di fr. 6'381.35 superiore, con la conseguenza che nella successiva procedura introdotta per ottenere il pagamento della differenza gli sarebbe stata opposta con successo l'eccezione di res iudicata, il che avrebbe causato un danno pari ai predetti fr. 6'381.35 oltre a fr. 600.-- per ripetibili attribuite nella seconda procedura.

                                          B.  La convenuta si è opposta alla petizione, contestando sia l'esistenza qualsivoglia violazione contrattuale da parte sua, che l'esistenza dell'asserito danno derivante dalla conduzione della causa di stato.

                                          C.  Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamato l'art. 398 CO sulla responsabilità del mandatario, ha ritenuto che non si potrebbe ammettere l'esistenza del necessario nesso causale tra la mancata introduzione dell'azione di merito entro 6 mesi dall'esperimento di conciliazione e l'asserita persistenza dell'obbligo alimentare. Quo alla causa nei confronti della ex datrice di lavoro, il Pretore non ha considerato errata la scelta da parte della convenuta della procedura speciale ex art. 416 e segg. CPC, e ritenuto che dopo l'introduzione del primo allegato di causa il mandato le sarebbe stato revocato, nulla potrebbe esserle addebitato per l'eventuale danno sopportato dall'istante.

                                          D.  Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso dell’accoglimento della petizione- e di quelle della resistente -che chiede invece che l'appello sia respinto con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                          1.   In base all’art. 398 CO, norma la cui applicabilità non è nella fattispecie controversa, il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).

                                               In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 17 aprile 1998 in re F./A., 8 luglio 1996 in re F.C. SA/F.):

                                               -    il mandante ha subito un danno;

                                               -    il mandatario ha violato un dovere contrattuale;

                                               -    esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante;

                                               -    il mandatario ha commesso una colpa.

                                               Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).

                                          2.   L'attore nel proprio gravame ripropone innanzitutto il rimprovero alla convenuta al riguardo dell'avvenuta perenzione del procedimento avviato con il primo esperimento di conciliazione ex art. 421 CPC, atteso che essa avrebbe conosciuto la precisa istruzione secondo cui egli intendeva definire a breve termine le sorti del suo rapporto famigliare e che, secondo l'ordinario andamento delle cose, se il primo procedimento avesse seguito il suo corso i criteri della separazione sarebbero stati definiti prima di quanto lo furono.

                                               La doglianza è del tutto infondata.

                                               A prescindere infatti dalla circostanza per cui la rapida conclusione di una causa di stato dipende eminentemente dall'attitudine di entrambe le parti, e non solo dai desideri di una di esse (e in effetti la conclusione non fu qui così rapida, visto che si procedette in via di separazione e non di divorzio), nulla in atti dimostra che la necessità di ripetere l'esperimento di conciliazione abbia in concreto prolungato di sei mesi la durata dell'obbligo dell'attore al pagamento di un contributo alimentare alla moglie.

                                               Dalle tavole processuali non risulta in effetti alcuna procedura provvisionale avviata dalla moglie nei confronti dell'attore, e nemmeno un accordo tra le parti, i cui effetti potrebbero essersi prolungati a causa del ritardo nell'inoltro dell'azione di merito. La convenzione allegata alla sentenza di separazione (doc. C) non è datata, e nemmeno è indicata la data da cui sarebbe stato pagato il contributo alimentare di fr. 1'000.-- mensili indicato al punto 10 della convenzione, ragione per cui si deve desumere che essa sia entrata in vigore solo con l'omologazione, avvenuta nel febbraio del 1996.

                                               Se ne deve concludere che nulla indica che il preteso ritardo nell'adire il giudice del merito abbia prolungato il periodo di pagamento degli alimenti, che semmai ha iniziato a decorrere più tardi, ed è perciò terminato più in avanti nel tempo, ferma però restando la sua durata di poco meno di tre anni, sicché -come rettamente ritenuto dal Pretore- nulla dimostra che l'attore abbia effettivamente subito un danno.

                                               Tale risultato non muta evidentemente nemmeno volendo addebitare alla convenuta una violazione dell'obbligo di informazione piuttosto che una mancanza di diligenza di altro genere: non essendoci prova dell'asserito danno, la pretesa va infatti comunque disattesa.

                                          3.   Il ricorrente ribadisce le proprie tesi anche al riguardo delle pretese inadempienze della convenuta in relazione alla procedura da lei avviata per suo conto nei confronti della di lui ex datrice di lavoro laddove -in concreto- la violazione contrattuale risiederebbe nell'avere inoltrato un'azione ex art. 416 e segg. CPC del valore di fr. 20'000.--, ovvero il massimo consentito da tale procedura, quando il credito dell'attore era invece superiore, componendosi di fr. 11'000.-- circa di pretese salariali e di altri fr. 15'000.-- di indennizzo ex art. 337c cpv. 3 CO, per complessivi fr. 26'000.-- e rotti, motivo per cui il maggior credito di fr. 6'381.35 sarebbe andato perso.

                                               Anche in questo caso le censure del ricorrente sono ingiustificate.

                                               Egli sembra infatti dimenticare, nonostante che il Pretore abbia (giustamente) ritenuto significativa la circostanza, di avere revocato alla convenuta il mandato in questione, già il 23 maggio 1995, ovvero prima dell'inizio dell'istruttoria di causa (cfr. inc. CL.94.32 richiamato) per affidarlo immediatamente ad un altro professionista.

                                               La rilevanza ai fini di questo giudizio della revoca del mandato è duplice: in primo luogo, anche qualora si volesse considerare errata la scelta della procedura speciale in luogo di quella ordinaria, la revoca del mandato ha evidentemente impedito alla convenuta qualsiasi modifica dell'impostazione data alla causa; in secondo luogo al 23 maggio 1995 il nuovo patrocinatore, contrariamente all'opinione del ricorrente (punto 4.2.b, pag. 5), qualora l'avesse ritenuto opportuno avrebbe ancora sicuramente potuto estendere la propria domanda di causa ai sensi dell'art. 75 lit. b CPC.

                                               L'eventuale omissione della convenuta poteva e doveva perciò essere sanata dal successivo patrocinatore dell'attore, la cui inazione, nelle circostanze date di subitanea revoca all'attrice del proprio mandato, risulterebbe pertanto l'unica in relazione di causalità adeguata con l'asserito danno (per analogia: II CCA 21 marzo 1997 in re B./E.).

                                               In ogni caso, il giudizio impugnato merita conferma anche laddove stabilisce che -nelle circostanze date- non poteva essere ritenuta a priori errata la scelta della procedura speciale in luogo di quella ordinaria.

                                               Vero è infatti che la convenuta era libera di introdurre l'azione ex art. 416 CPC quantificando unicamente le pretese salariali, e chiedendo in aggiunta l'attribuzione di una non quantificata indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, spettando la valutazione di tale indennità unicamente al giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 416, m. 16), che avrebbe perciò potuto, senza violare l'art. 86 CPC, concludere per un giudizio di condanna anche ad un importo eccedente il limite di fr. 20'000.--, prelevando in tale ipotesi le spese di giustizia di cui alla procedura ordinaria (SJ 1997, pag. 157; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 416, nota 961).

                                               Del resto, a ben vedere il ricorrente non insorge contro la decisione pretorile di non ritenere inappropriata la scelta processuale della convenuta (cfr. punto 4.2.b, pag. 5), preferendo sostenere, nuovamente, che la violazione contrattuale da lei commessa risiederebbe piuttosto nella mancata informazione circa l'esistenza della possibilità di scegliere tra due procedure.

                                               Sennonché, non insorgendo contro il giudizio che giustifica la scelta operata dalla convenuta (ancorché effettuata senza informarne il cliente), la pretesa violazione contrattuale consistente nell'avere omesso di orientare il cliente non può essere in relazione di sorta con l'asserito danno, dal momento che la convenuta risulta avere preso una decisione condivisibile o almeno giustificabile.

                                               Ne deve seguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

                                               Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                          I.    L’appello 13 settembre 1998 di __________ è respinto.

                                          II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                   fr.      480.-b) spese                                                     fr.        20.--

                                               T otale                                                     fr.      500.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 250.-- per ripetibili di appello.

                                         III.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

                                               sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

12.2000.148 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.11.2000 12.2000.148 — Swissrulings