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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.01.2001 12.2000.141

January 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,146 words·~11 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00141

Lugano 5 gennaio 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. DI.1999.00113 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 13 ottobre 1999 da

__________ rappr. dal Sindacato __________ e __________  

  contro  

__________  

con cui gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'704.- oltre interessi ed un importo di fr. 6'852.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato, per un valore complessivo non eccedente fr. 19'999.-.

Domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione delIe istanze e che il Pretore con sentenza 6 dicembre 2000, riferendosi all'istanza del dipendente, ha parzialmente accolto limitatamente a complessivi fr. 13'704.-, omettendo invece di statuire sulle pretese della Cassa disoccupazione.

Appellante il dipendente, che con atto d'appello 6 settembre 2000 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente l'istanza, mentre la convenuta con appello adesivo 22 settembre 2000, opponendosi al gravame principale, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza del dipendente;

 Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ è stato assunto, in qualità di assistente di volo, dalla ditta __________ a decorrere dal 1 aprile 1999 e per tempo determinato fino al 30 novembre 1999. All'istante è in seguito stata assegnata anche la mansione di autista del furgone d'appoggio all'elicottero. Nella serata del 26 luglio 1999 __________ ha avuto un incidente d'auto, a seguito del quale gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebrietà (valore min. 1,6 - max 2,13 grammi per mille; inc. penale n. DAC 878/99; decreto di accusa del PP del 4 ottobre 1999). Saputo del ritiro della licenza di condurre, la convenuta gli ha notificato, in data 30 luglio 1999, una disdetta con preavviso di un mese. Il successivo 9 agosto la stessa ditta, adducendo di essere venuta a sapere del motivo del ritiro della licenza, ha reputato necessario mettere immediatamente fine al contratto di lavoro per cause gravi.

                                   2.   Con le istanze 13 ottobre 1999, il lavoratore e la Cassa disoccupazione, reputando ingiustificato e tardivo il provvedimento adottato nei confronti del dipendente, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dei salari del periodo agosto - novembre 1999, per un totale di fr. 13'704.-, nonché di un'indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO, pretesa dall'impiegato, nella misura di due mesi di stipendio, corrispondenti a fr. 6'852.-. Il tutto entro i limiti di complessivi fr. 19'999.-. Da parte sua la convenuta avversa le domande sostenendo che il dipendente era già stato ammonito in precedenza dal non bere alcolici. Inoltre, oramai senza patente, il lavoratore non avrebbe più potuto svolgere la sua mansione d'autista.

                                   3.   Con la sentenza impugnata, il Pretore ha ritenuto anzitutto l'intempestività del licenziamento del 9 agosto 2000, frutto di una riflessione di ben nove giorni dal momento in cui la convenuta sarebbe dovuta presumibilmente venire a sapere della grave infrazione commessa dall'istante. L'istanza è stata dunque accolta nei limiti di fr. 13'704.-. Quo alla richiesta di indennizzo ex art. 337c cpv. 3 CO, essa non è stata riconosciuta in ragione della breve durata dell'impiego e del comportamento, non ineccepibile, del lavoratore.

                                   4.   Con l'appello in rassegna l'impiegato critica la sentenza per aver completamente negato, a suo dire ingiustamente, l'indennità di cui all'art. 337c cpv. 3 CO.

                                         Con appello adesivo la convenuta -oltre ad avversare le pretese ricorsuali mosse dall'istante- ribadisce di essere venuta a conoscenza della reale gravità dell'infrazione commessa dal lavoratore solo il 6 agosto 1999, con il che la disdetta sarebbe tempestiva essendo essa intervenuta appena tre giorni dopo. Considerata la potenziale pericolosità delle attività dell'istante, (trasporto di cherosene, assistente di volo) e la dedizione all'alcool dello stesso, si giustificherebbe così il severo provvedimento con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto alla controparte.

                                   5.   Il diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato ex art. 337 CO -non importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze di minore rilevanza- dev'essere esercitato entro breve tempo dalla (o dall'ultima) violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta. Questo perché la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria con la conseguenza della perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322; II CCA 11 settembre 1998 in re B./C. AG; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 33). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata deve essere di regola limitato a due o tre giorni, ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder, op. cit., ibidem; Decurtins, op. cit. ibidem; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990, p. 272) rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio- datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., n. 17 ad art. 337 CO), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2. ed., n. 11 ad art. 337 CO). In altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di caso in caso, ritenuto che la parte che pronuncia la disdetta è gravata dell'onere di dimostrarne il fondamento nel suo complesso, il che include evidentemente anche la dimostrazione della tempestività della sua pronunzia.

                                   6.   Nel caso concreto, la convenuta sostiene di essere venuta a conoscenza di tutta la gravità dell'incidente, e in particolare dello stato di ebrietà al volante del dipendente, solo in data 6 agosto 1999, per cui a suo dire la disdetta, intervenuta il 9 agosto 1999, sarebbe tempestiva.

                                         Ma tale versione dei fatti, peraltro contestata, non è suffragata da alcun mezzo di prova. A tal fine il testo della lettera di licenziamento redatto dalla convenuta medesima e che cita:

                                         "facciamo riferimento alla nostra disdetta del 30 luglio 1999 e, a conoscenza dei motivi per cui le è stata tolta la patente per la guida di autoveicoli, le dobbiamo purtroppo comunicare che la disdetta ha effetto immediato"-, non può assurgere a prova utile ad affermare la tesi della ricorrente adesiva. Parimenti, la dichiarazione del teste _________ (verbali udienza 17 dicembre 1999, p. 3) è nella fattispecie inconferente. Egli, in effetti, non proferisce circa il momento in cui la ditta avrebbe scoperto i gravi motivi alla base del ritiro della patente. Alla stessa stregua, l'interrogatorio formale dell'istante non lascia presagire nulla di più, perché l'istante sostiene unicamente di aver in data 28 luglio 1999  "... parlato con la __________, la __________ e la __________. L'ultima con la quale ho parlato è stata la ________alla quale ho riferito di aver avuto un incidente e del sequestro della licenza di circolazione" (verbale 17 dicembre 1999, p. 2, ad n. 7). In altre parole, dalle risultanze di causa non è dato a sapere il momento in cui la convenuta ha effettivamente conosciuto i motivi che hanno in seguito condotto al licenziamento del lavoratore.

                                         Non essendo riuscita l'appellante adesiva a determinare siffatta circostanza -il cui onere le incombe-, la disdetta immediata del contratto, avvenuta dunque 14 giorni dopo l'insorgere del motivo su cui si basa, è tardiva. L'appello adesivo risulta così privo di fondamento e deve quindi essere respinto.

                                         Al riguardo vanno anche richiamate le pertinenti motivazioni del Pretore, in particolare quelle relative al negligente mancato interessamento della datrice di lavoro sui fatti reali dell'episodio dell'incidente pur a conoscenza di analoghe situazioni nelle quali il dipendente era incorso.

                                   7.   L'impiegato, con l'appello principale, critica la sentenza pretorile nella misura in cui essa nega completamente l'indennità per licenziamento ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO. Il primo giudice ha infatti ritenuto che -dato il breve lasso di tempo per il quale il lavoratore è stato alle dipendenze della convenuta, nonché la pur sempre grave infrazione dell'istante in relazione con le sue delicate funzioni (trasporto di sostanze pericolose, assistenza di volo)- si giustifica nella fattispecie di prescindere dall'assegnare un tale riconoscimento.

                                   8.   L'indennità di cui parla il cpv. 3 dell'art. 337c CO non è altro che una pena pecuniaria inflitta al datore di lavoro per aver licenziato in tronco il lavoratore senza giusti motivi. Essa persegue dunque uno scopo intimidatorio (Rehbinder, Berner Kommentar, Berna 1992, ad art. 337c, N. 9). L'entità di tale importo è stabilito secondo l'apprezzamento del giudice il quale lo determina tenendo conto di svariati fattori. Essi sono, per citarne solo alcuni, l'età, la situazione sociale del lavoratore, il legame contrattuale intrattenuto con il datore di lavoro oppure l'eventuale concolpa dell'impiegato (DTF 116 II 300, consid. 6; Rehbinder, op. cit., ibid.). L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell'indennità -in principio dovuta- entra in linea di conto unicamente in casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento immediato ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (II CCA 5 novembre 1998 in re S./C., 6 dicembre 1995 in E./C.), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 28 marzo 1997 in re v.B./M. SA).

                                   9.   Nel caso che ci occupa, vi è da notare che l'ammonimento fatto all'impiegato per cui egli avrebbe dovuto astenersi dal bere (teste __________), appare quasi più fatto allo scopo di mantenere la licenza di circolazione e poter così far lavorare l'istante come autista che per apprensione in relazione col tipo di carico che avrebbe dovuto trasportare. Ora, il ritiro della patente, quand'anche motivato dalla guida in stato di ebrietà, non può nella fattispecie fondare un licenziamento abusivo, poiché il __________ avrebbe comunque potuto essere impiegato altrimenti (teste __________) nel breve periodo che ancora correva sino alla fine del rapporto contrattuale. Ne discende che la convenuta non può sicuramente essere considerata esente da colpe, avendo essa impulsivamente reagito ad una situazione che in sé non giustificava un licenziamento immediato.

                                         Non si può tuttavia fare astrazione del comportamento dell'istante che facendosi revocare la patente per propria colpa avrebbe così causato -quand'anche non fosse stato licenziato- importanti inconvenienti relativi all'organizzazione del lavoro in ditta. La richiesta dell'istante deve quindi tenere conto di una certa concolpa.

                                         In simile situazione un'indennità deve così essere riconosciuta e, tenuto conto di ogni circostanza, può essere determinata in Fr. 3'000.-, pari a quasi un mese di salario.                                       

                                10.   Stante la cessione legale statuita dall'art. 29 LADI, l'impiegato è privo della legittimazione per procedere in causa per l'incasso della parte di salario percepita sotto forma di indennità di disoccupazione. Che il lavoratore ne abbia in concreto beneficiato (fr. 9'018.55, come ai conteggi annessi alle lettere indirizzate dalla cassa __________ al Pretore, del 13 ottobre 1999 e del 30 novembre 1999) è una circostanza rimasta incontestata. Ne consegue che, d'ufficio, questa Camera deve correggere la sentenza pretorile poiché essa omette di regolare i rapporti tra la Cassa disoccupazione e il lavoratore, riconoscendo a quest'ultimo l'integrità del salario quando ne ha diritto personalmente solo per una parte.

                                         __________ è dunque legittimato a far valere unicamente la differenza di fr. 4'685.45.

                                         Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a pagare sì fr.13'704.- ma fr. 9'018.55 spettano alla Cassa disoccupazione quale cessionaria legale di tale parte della  pretesa totale ex art. 29 cpv. 2 LADI e fr. 4'685.45 spettano al dipendente (II CCA 12 maggio 1995, consid. 5; ICCTF 20 febbraio 1996, consid. 3).

                                         Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento dell'appello principale e la reiezione di quello adesivo.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:                                       

                                    I.   L'appello 6 settembre 2000 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 6 settembre 2000 del Pretore del distretto di Riviera è così riformata e precisata ex ufficio:

                                         1.  La convenuta __________ è condannata a pagare a

                                              __________ l'importo di Fr. 7'685.45 oltre

                                              interessi al 5% su Fr. 4'685.45 dal 9 agosto 1999 e alla Cassa

                                              __________ l'importo di Fr. 9'018.55 oltre

                                              interessi al 5% dal 9 agosto 1999

                                         2. Tasse e spese a carico dello Stato mentre che la parte

                                             convenuta rifonderà alle controparti Fr. 200.- di indennità

                                   II.   L'appello adesivo 22 settembre di __________ è respinto.

                                  III.   Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.

                                         __________ rifonderà a __________ Fr. 200.-  a titolo di ripetibili.

                                 IV.   Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario