Incarto n. 12.2000.00136
Lugano 7 dicembre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1998.00633 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 4 settembre 1998 da
__________ patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20'200.-oltre interessi per pretese derivanti da un contratto di appalto;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 agosto 2000 ha integralmente respinto;
appellante l'attore con atto di appello 4 settembre 2000, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, previa l'assunzione di alcune prove, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 27 settembre 2000 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Nell'ottobre 1997 __________ ha incaricato __________, titolare della "__________" di __________, di eseguire alcuni lavori di modifica e di verniciatura sulla autovettura Mercedes 500 SEL di sua proprietà, intervento preventivato tra fr. 8'000.-- e fr. 10'000.--. Il 27 gennaio 1998 egli ha provveduto al ritiro della vettura, dietro il pagamento di fr. 13'000.--.
B. Con la petizione in rassegna, __________ , adducendo l'esistenza di gravi difetti e di danni nell'autovettura, ha chiesto la condanna di __________ alla rifusione della mercede soluta di fr. 13'000.-- ed al pagamento delle spese di ripristino di fr. 7'200.--.
Il convenuto da parte sua si è opposto alla petizione, contestando la sua responsabilità ed evidenziando come in ogni caso i difetti riscontrati, che a tutt'oggi gli erano ancora sconosciuti, non gli fossero stati notificati tempestivamente.
C. Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, pronunciato dopo aver rifiutato l'assunzione di alcune prove, ha respinto la petizione.
Il giudice di prime cure, posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto che nell'occasione l'attore non aveva adeguatamente adempiuto al suo dovere di tempestiva e puntuale notifica dei difetti, così che il suo diritto di invocare la responsabilità del convenuto risultava irrimediabilmente decaduto.
D. Con l’appello l'attore chiede, previa l'assunzione delle prove non ammesse dal Pretore, la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione.
Egli sostiene di aver notificato i difetti oralmente già in occasione del ritiro dell'autovettura, il 27 gennaio 1998; le sue rimostranze sono in ogni caso state ribadite 8 giorni dopo con la lettera 4 febbraio 1998 (doc. D), mediante la quale erano stati contestati tutti gli interventi del convenuto, ciò che ovviamente, stante il particolare incarico affidato a quest'ultimo, non poteva che significare che erano contestati i lavori di verniciatura. Dovendosi con ciò ammettere la tempestività della notifica dei difetti, nulla ostava all'accoglimento della petizione.
E. Delle osservazioni del convenuto, con cui si postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
1. Non vi è contestazione sul fatto che il rapporto contrattuale esistente tra le parti è qualificabile come appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.
2. Secondo l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne i difetti all’appaltatore.
La mancata verifica o il mancato avviso all’appaltatore equivalgono in sostanza all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2160).
Ove i difetti si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
L’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, se l’intempestività è accertata proceduralmente, il giudice non può ignorare simile circostanza e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., consid. 3 con rif.; IICCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.).
Per quanto riguarda le esigenze formali circa il contenuto della notifica dei difetti dell’opera, si deve partire dal testo di legge, che dice unicamente che il committente deve “segnalarne all’appaltatore i difetti” (art. 367 cpv. 1 CO). Secondo il Tribunale federale, tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l’appaltatore (DTF 107 II 175; IICCA 26 febbraio 1996 in re A. SA/B.). A seconda delle circostanze, discende tuttavia dal principio dell’affidamento il fatto che la manifestazione della volontà di non accettare la prestazione contrattuale può risultare implicitamente anche dalla sola comunicazione dei difetti (in tal senso: Honsell/Vogt/ Wiegand, Basler Kommentar, OR I, n. 17 ad art. 367 CO; IICCA 18 gennaio 1999 in re E. SA/R., 4 maggio 1999 in re C./S. AG, 13 luglio 1999 in re M./M. SA).
2.1. L'appellante pretende innanzitutto di aver notificato i difetti al convenuto già in occasione del ritiro del veicolo, protestando a quel momento per il modo con cui i lavori erano stati effettuati, tanto è vero che tra le parti nacque un'accesa discussione sfociata poi nella richiesta del convenuto del pagamento di fr. 13'000.- pena la mancata restituzione del veicolo: a suo dire, ciò poteva essere confermato dai testi _________ e __________, di cui egli chiede l'assunzione in questa sede.
Sennonché tale versione dei fatti è stata evocata per la prima volta e dunque tardivamente (art. 78 CPC; Rep. 1980 p. 268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; per tante: IICCA 25 novembre 1998 in re F./R. SA, 29 aprile 1999 in re E. SA/M. SA) in sede conclusionale, ma non ha trovato alcun riscontro negli allegati preliminari: in petizione e in replica l'attore qui appellante non ha in effetti mai asserito di aver notificato i difetti oralmente già in quell'occasione, protestando nei confronti del convenuto rispettivamente asserendo che la discussione relativa all'ammontare della mercede fosse da mettere in relazione proprio con la difettosità dell'opera. È pertanto a ragione che il Pretore con ordinanza 4 febbraio 2000 ha rifiutato di assumere i testimoni offerti, le cui dichiarazioni -quand'anche avessero confermato la versione qui presentata- non potevano ovviare alla mancata puntuale allegazione della circostanza da parte dell'attore negli allegati preliminari (art. 184 CPC; Rep. 1989 p. 110; IICCA 5 agosto 1993 in re R./B., 22 aprile 1994 in re F. SA/F., 16 maggio 1995 in re P. Ltd./S. SA, 14 maggio 1997 in re G. e Co./C.).
2.2. L'appellante ritiene in ogni caso che la notifica avvenuta per iscritto il 4 febbraio 1998 (doc. D) sia tempestiva e idonea a responsabilizzare il convenuto.
Per le considerazioni che seguono, la questione a sapere se una notifica dei difetti intimata a 8 giorni dalla consegna dell'opera sia o meno tempestiva non è in concreto determinante e può pertanto rimanere indecisa. È in effetti evidente che lo scritto di cui al doc. D, ove l'attore si è in sostanza limitato a contestare "integralmente il lavoro da lei án.d.R. dal convenutoñ eseguito" dopo aver notato "la mancata professionalità in cui il veicolo è stato sottoposto" ed ha preannunciato che "la vettura in questione sarà nei prossimi giorni periziata per valutare i danni subiti", non costituisce valida notifica dei difetti ai sensi del consid. 2, non essendo tale la generica comunicazione del fatto che l'opera sarebbe integralmente contestata siccome difettosa, senza che vi sia (almeno) l'indicazione dei difetti che in concreto si sarebbero riscontrati (Gauch, op. cit., n. 2130; Rep. 1979 p. 312, 1993 p. 200; IICCA 5 dicembre 1995 in re B. SA/A. e S., 11 ottobre 1996 in re C./P., 18 gennaio 1999 in re E. SA/R.). L'attore non può d'altro canto affermare che il convenuto doveva comunque essere a conoscenza dei difetti rimproveratigli già per il fatto che -a suo dire- l'incarico assegnato verteva unicamente sui lavori di verniciatura: a parte il fatto che -come detto- il contratto in realtà aveva pure per oggetto vari interventi di trasformazione dell'auto (cfr. replica p. 2 e 3, appello p. 3), per cui già per questo motivo non è possibile concludere che la notifica dei difetti concernesse solo la problematica della verniciatura, resta comunque il fatto che anche in tal caso la notifica stessa sarebbe eccessivamente vaga.
2.3. L'appellante non pretendendo più in questa sede che una tempestiva e puntuale notifica possa essere avvenuta in epoca successiva, ne deve discendere la conferma del primo giudizio, che ha concluso per la perenzione del diritto dell'attore a prevalersi degli eventuali difetti dell'opera ex art. 368 CO (in casu: risoluzione del contratto e risarcimento del danno).
3. Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione dell’appello.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 4 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.-b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario