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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2000 12.2000.132

September 27, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,988 words·~15 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00132

Lugano 27 settembre 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi CL.98.49 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 27 aprile 1998 di

                                         __________

                                         rappr. dallo studio legale __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'858.10 oltre interessi;

Domanda accolta dal Pretore con sentenza 18 agosto 2000 limitatamente a fr. 10'728.-- oltre interessi;

Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 31 agosto 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell'istanza;

Appello cui l'istante si oppone con osservazioni 18 settembre 2000;

Richiamato il decreto 5 settembre 2000 del Presidente di questa Camera, che ha conferito effetto sospensivo al gravame;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   __________ procede contro la propria ex datrice di lavoro, sostenendo che durante il rapporto contrattuale quale parrucchiera, dal  febbraio 1995 al 6 novembre 1996, data del suo licenziamento in tronco, essa le avrebbe in parte corrisposto un salario inferiore a quello previsto dal CCL di categoria. Essa avrebbe inoltre costantemente allestito dei conteggi paga non corrispondenti all'effettiva attività lavorativa e allo stipendio versato, conteggi che l'istante doveva sottoscrivere pena la perdita del posto di lavoro. In particolare, alla dipendente sarebbero state addebitate delle inesistenti assenze dal lavoro, ed infine le sarebbe stato rifiutato senza motivo il pagamento dell'ultimo mese di lavoro.

                                          Ne deriverebbe un credito di fr. 4'650.-- di minore stipendio rispetto ai minimi previsti dal CCL, di fr. 6'246.60 di trattenute per assenze mai verificatesi, e di fr. 2'961.50 di salario del mese di ottobre 1996 e dei primi 6 giorni di novembre 1996, il tutto per fr. 13'858.10 lordi oltre interessi.

                                   B.   All'udienza di discussione del 28 maggio 1998 la convenuta si è opposta all'istanza precisando che l'istante avrebbe iniziato a lavorare solo il 10 maggio, e non già nel febbraio di quell'anno, e sostenendo la conformità del salario versato ai minimi previsti dal CCL, così come più in generale la perfetta fedefacenza dei conteggi da lei allestiti, mentre che lo stipendio dei mesi di ottobre e novembre 1996 sarebbe stato regolarmente pagato, così come risulterebbe dalla ricevuta doc. 4.

                                   C.   Il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e valutate le prove offerte, ha ritenuto che l'istante avrebbe effettivamente iniziato a lavorare alla data da lei affermata, dal che il fondamento per fr. 4'590.-- della richiesta differenza salariale per i primi tre mesi di attività. Fondata sarebbe inoltre la tesi della procedente della non fedefacenza dei conteggi salariali quo alle assenze della dipendente, dal che un credito di ulteriori fr. 6'138.--, mentre sarebbe da respingere la pretesa relativa alle ultime spettanze salariali, dovendosene ammettere l'avvenuto pagamento in base alla ricevuta sottoscritta dall'istante.

                                   D.   Con l'appello la convenuta -in sostanza- critica l'apprezzamento delle prove operato dal Pretore, e censura di conseguenza la decisione di ritenere fondate due delle richieste di pagamento formulate dalla procedente.

                                          Delle ulteriori motivazioni della ricorrente, così come delle osservazioni al gravame della parte istante, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                    1.   L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).

                                          Il principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90, m. 8).

                                          La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 11). In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 10, 12).

                                          Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 4; II CCA 19 gennaio 1999 in re S./P.).

                                    2.   Per quanto riguarda la presente procedura, va inoltre soggiunto che, come nel caso dell'art. 90 CPC, quando il legislatore riserva al giudice il libero apprezzamento, l'autorità di appello è estremamente cauta nel riesaminare la valutazione del primo giudice, e interviene solo qualora le decisioni rese secondo tale libero apprezzamento siano a prima vista ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 6).

                        3.   Quest'ultimo, basilare principio è chiaramente disatteso dal gravame in rassegna, che nella sua lunga prima parte (punti 2 e 3, pag. 3-8), si attarda nell'esposizione di quello che a mente sua doveva essere il corretto apprezzamento delle varie deposizioni in atti, senza avvedersi che le argomentazioni addotte mirano in definitiva unicamente a sostituire il proprio apprezzamento a quello del Pretore, nei cui confronti non viene in alcun modo sostanziata la censura di una valutazione manifestamente ingiusta degli atti.

                                 3.1   Per quello che riguarda la deposizione di __________, l'appellante può infatti invocare unicamente sterili questioni formali (punto 2, pag. 4), che essa definisce "contraddizioni inammissibili dal profilo procedurale" (pag. 4). Dal profilo sostanziale, l'unico rilevante (fatte salve le formalità imperative di cui all'art. 238bis CPC) nella valutazione di quanto affermato dal teste, rimane però all'atto pratico inimpugnato l'accertamento pretorile, secondo cui questo teste sarebbe organo di fatto della società convenuta.

                                          Come rettamente rileva il Pretore, lo __________ dispone di una procura che gli attribuisce ampie facoltà (doc. 14), al punto da coprire in pratica tutte le attività della gestione corrente, così come confermato in sede di interrogatorio formale dall'amministratrice unica della convenuta.

                                          Questo deve del resto essere stato il senso del contratto menzionato dal teste medesimo, con cui la convenuta, contro la non indifferente somma di fr. 3'000.-- mensili, ha dato mandato alla __________, asseritamente appartenente alla moglie del teste, "di occuparsi di questioni amministrative e commerciali". Giustamente, quale indizio di interesse personale, il Pretore menziona l'inconsueta (per una parte indifferente) partecipazione del teste alle udienze della causa ed inoltre, se ciò non bastasse, va ancora rilevato che dalle firme apposte dal teste sul verbale del 13 novembre 1998 si evince che egli è l'estensore sia del licenziamento in tronco (doc. C), che della corrispondenza preprocessuale (doc. F, I) e degli scritti indirizzati all'Ufficio cantonale degli stranieri per tentare di ostacolare l'istante nell'ottenimento del rinnovo del permesso di lavoro (doc. 8 e 9), e più in generale di praticamente tutta la corrispondenza della convenuta.

                              A fronte di queste chiare evidenze, e stanti la dottrina e la giurisprudenza in materia di organo di fatto (II CCA 11 ottobre 1999 in re U. SA/C. SA; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna, 1996, pag. 175, n. 17 e segg., pag. 441, n. 3 e segg.), cui si rinvia, la ricorrente si limita a sostenere, del tutto apoditticamente, che questi elementi non consentirebbero "di concludere oggettivamente che __________ formi la volontà della convenuta e sia organo di fatto", motivo per cui, in assenza di migliori censure, può tranquillamente essere confermato il giudizio del Pretore circa l'inammissibilità della sua deposizione (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 228, m. 5, 6, 8) o almeno, nell'ambito di una causa retta dalla massima inquisitoria a carattere sociale che non è legata alle rigide preclusioni istruttorie della procedura cantonale, di una valutazione e di un apprezzamento di sostanziale inaffidabilità..

                                 3.2   L'appellante ritiene che il Pretore avrebbe dedotto l'inattendibilità della deposizione di __________ con un giudizio soggettivo di mera apparenza, senza riscontri oggettivi su di un preteso interesse economico di questo teste nella società convenuta. Questo perché "il fatto che egli in passato sia stato membro del Consiglio di Amministrazione e che tutt'oggi egli rappresenti l'azionista di maggioranza in seno alle assemblee generali della società non può da solo, secondo il doveroso rigore in valutazioni del genere, deporre per un interesse di __________, lavoratore salariato, nella società" (pag. 5).

                                          La ricorrente disattende tuttavia manifestamente che l'inattendibilità delle dichiarazioni del teste non è stata ritenuta in base ai solo predetti, comunque significativi elementi, ma soprattutto per il diverso motivo che oltre a ciò la sua deposizione diverge in maniera inammissibile con quella di altri testi (di cui si dirà più avanti) che, contrariamente a lui, non hanno coinvolgimento economico di sorta con le parti in causa, motivo per cui la decisione del Pretore di preferire nella propria valutazione queste altre deposizioni a quella del __________ non appare per nulla arbitraria, e rientra invece in quella logica argomentativa facente parte del libero apprezzamento del giudice.

                                 3.3   Secondo la ricorrente (pag. 6), il fatto che __________ sia il marito dell'azionista di minoranza della società convenuta "non muta il suo ruolo marginale, di semplice lavoratore". Questo personale convincimento dell'appellante non modifica tuttavia la circostanza oggettiva per cui l'azionista di minoranza -e perciò di riflesso anche il suo coniuge- ha un preciso interesse finanziario a che la società di cui è comproprietario si difenda con successo in una causa pecuniaria, ragione per la quale, anche se la sua deposizione non è di principio inammissibile (II CCA 12 ottobre 1998 in re O. SA/W. e llcc.), le sue affermazioni in causa vanno valutate con cautela, il che comporta -nuovamente (cfr. consid. 2.2)- che in caso di discrepanza con deposizioni disinteressate il libero apprezzamento del giudice possa dare la preferenza a queste altre deposizioni senza che vi sia per questo la paventata violazione dell'art. 90 CPC.

                                 3.4   Le critiche della ricorrente riguardano ovviamente anche la valutazione da parte del Pretore delle deposizioni dei testi offerti dalla parte avversaria.

                                          Sulla valutazione della deposizione della teste __________ la ricorrente si mostra ironica nei confronti del Pretore ("non appare così ben disposta verso la __________ come il giudice rileva"), ma quanto al merito della testimonianza essa accenna a contraddizioni "che verranno esposte in seguito" (pag. 6), mentre che la confutazione delle di lei asserzioni dovrebbe risultare "dalle chiare spiegazioni fornite da __________ " (ibidem), ma trattandosi di deposizione inammissibile o comunque inaffidabile (consid. 3.1), se ne deve rimanere alla corretta valutazione di cui al giudizio impugnato (consid. 5d), secondo cui la teste non ha interesse di sorta all'esito della lite.

                                 3.5   Per inficiare la fedefacenza delle deposizioni __________ e __________, già clienti del salone della convenuta, la ricorrente invoca "il rapporto di amicizia che all'evidenza si instaura tra la cliente frequentatrice del salone e la parrucchiera abituale e di fiducia", evidenziato dal fatto che esse avrebbero seguito l'istante quando ha aperto un proprio salone, il che costituirebbe "coinvolgimento emotivo derivante dal particolare rapporto" (pag. 7).

                                          Oltre a queste argomentazioni, francamente al limite del ridicolo, la ricorrente riesce unicamente a censurare la genericità delle dichiarazioni, ma di contraddizioni oggettive con altri riscontri istruttori non vi è neppure l'ombra, ragione per cui, nei limiti di quanto affermato, le deposizioni in esame sono del tutto probanti.

                                 3.6   L'appellante condensa in 4 righe (pag. 7) le critiche alla valutazione della deposizione __________, per la quale "vale quanto detto per le clienti sopra menzionate" (__________e __________), alle quali, come si è detto, non può tuttavia essere rimporverato alcunché di concreto, per il che se ne deve concludere per la fedefacenza di anche questa deposizione.

                                 3.7   Inattendibili sarebbero infine le deposizioni di __________ e __________, due ex dipendenti che hanno poi aperto nelle vicinanze un proprio salone (pag. 7 e 8), ma ancora una volta le obiezioni della resistente sono prive di qualsivoglia fondamento: in primo luogo la pretesa inattendibilità risulterebbe dalle discrepanze con la deposizione dello __________ che è tuttavia -come detto- inammissibile; in secondo luogo l'appellante nell'allestire il gravame collettivo, valevole cioè anche per le connesse cause CL.98.48 e CL.98.50, non si avvede che la __________ e la __________ non hanno deposto in questa procedura.

                                          Se ne deve concludere per l'assenza di motivi di sorta giustificanti a priori la deroga al libero apprezzamento esercitato dal Pretore nella valutazione del materiale probatorio.

                                    4.   Dopo questa lunga, quanto infruttuosa premessa, la convenuta espone le proprie censure alla decisione del Pretore di ammettere le singole pretese della parte istante.

                                 4.1   Essa contesta dapprima la decisione di avere ritenuto fondata la tesi dell'istante, secondo cui essa avrebbe iniziato l'attività già il 1° febbraio 1995, ricevendo nei primi mesi un salario di complessivi fr. 4'650.-- inferiore ai minimi di categoria.

                                          A giusta ragione il Pretore ha attribuito forza probatoria alla corrispondenza intrattenuta dalla convenuta con l'Ufficio degli stranieri e l'Ufficio consortile del lavoro in date tali da rendere verosimile l'inizio del lavoro all'epoca dichiarata dall'istante, e non solo a maggio del 1995.

                                          La convenuta a sostegno della propria tesi si limita in proposito a contrapporre degli elementi indiziari -francamente assai poco credibili- legati a quelli che sarebbero il normale andamento della propria azienda e la comune esperienza nel ramo specifico (pag. 8 e 9).

                                          Basti dire che essa così facendo contraddice manifestamente se stessa, se si pone mente al fatto che essa il 22 dicembre 1994 instava per il permesso di lavoro della procedente, asserendo che l'inizio dell'attività sarebbe avvenuto "al più presto".

                                          Per il resto la ricorrente invoca in proposito i soliti testi __________, __________ e __________, tentando di contrapporli alle deposizioni __________ e __________ e alle risultanze dell'interrogatorio formale dell'istante, prove che, senza necessità di far capo ad altre deposizioni rese in altre cause, conducono con certezza -unitamente al predetto iter della pratica amministrativa- a fare ammettere l'inizio dell'attività lavorativa nella data indicata dalla dipendente.

                                          Risolta in favore dell'istante la contestazione riguardante la data di inizio dell'attività lavorativa, la convenuta per opporsi alla pretesa invoca una  dichiarazione sottoscritte dall'istante il 17 novembre 1996, ovvero circa 10 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro (doc. 4), da cui risulterebbe che essa è totalmente tacitata nei confronti della convenuta.

                                          A torto: atteso infatti che la convenuta non può esibire delle ricevute per dimostrare il pagamento dell'intero salario garantito dal CCL durante i primi mesi di attività dell'istante, l'invocazione della predetta dichiarazione risulta inefficace già solo per effetto dell'art. 341 cpv. 1 CO, secondo cui durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può validamente rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative -quali quelle riguardanti il salario minimo- di un contratto collettivo.

                                 4.2   La ricorrente critica inoltre anche l'accoglimento da parte del Pretore della pretesa di fr. 6'246.60, dedotti dai salari dell'istante in compenso di assenze dal lavoro da lei in realtà non effettuate.

                                          Il principio della sicurezza giuridica imporrebbe infatti cautela nel derogare alla forza probante delle firme attestanti l'esattezza di conteggi, la cui esattezza sarebbe oltretutto stata confermata dal teste __________. Le prove testimoniali offerte dall'istante non potrebbero essere sicuramente attendibili, visto che nessun teste era costantemente presente in negozio, così da potersi esprimere con certezza su tutte le assenze dei vari dipendenti. Significativo sarebbe l'episodio della sua assenza per infortunio, sulla cui durata le testi avrebbero fornito deposizioni discordi. L'interrogatorio formale dell'istante non potrebbe essere preso per buono, avendo essa un chiaro interesse alla conferma della propria tesi, mentre che andrebbe ammessa la spiegazione fornita dallo __________, secondo cui vi sarebbe stata una situazione di "assenze concordate", protrattasi anche oltre i primi mesi di attività del negozio a dipendenza dell'avviamento e dell'effettivo bisogno. Non sarebbero infine decisivi né i dubbi e le perplessità della Commissione paritetica, che avrebbe comunque ritenuto corretta l'attività della convenuta, né la circostanza che alcuni conteggi salariali siano stati rifatti e sostituiti per rettificare errori di calcolo, avendo i dipendenti avallato questa situazione con la firma dei nuovi conteggi.

                                          L'insieme di queste argomentazioni non risulta tuttavia preferibile alle motivazioni del giudizio impugnato, cui si rinvia, e non mette in luce alcun eccesso da parte del Pretore nell'apprezzamento delle prove.

                                          Inoltre la convenuta, seppure a denti stretti, deve comunque ammettere che determinati conteggi salariali sono stati rimaneggiati e sostituiti, e soprattutto vi è da parte sua la sostanziale ammissione almeno del fatto che alla dipendente sono state addebitate assenze dal lavoro indipendenti dalla sua volontà, nel senso che alla lavoratrice veniva indicato di non presentarsi al lavoro. Ora, la pretesa natura consensuale di queste deroghe al contratto iniziale costituisce argomentazione estranea a quelle addotte dalla convenuta all'udienza di discussione, ma a prescindere dalla sua dubbia ricevibilità non ve ne è prova certa, risultando essa unicamente dalle affermazioni dello __________. E' del resto pacifico che questo modo di procedere non può in ogni caso essere accettato: il rischio aziendale costituito dalla penuria di clientela incombe al datore di lavoro, e non può essere validamente scaricato sul dipendente. Qualora non vi sia lavoro sufficiente per occupare a tempo pieno un dipendente, non è perciò ammissibile congedarlo parzialmente, deducendo dal suo salario il tempo in cui non è stato occupato, essendo manifesto che siffatta irregolare e -nella sua determinazione- unilaterale riduzione dell'orario di lavoro non consente al dipendente alcuna possibilità di recuperare altrimenti il salario così perduto.

                                          Deve perciò essere confermato anche l'accoglimento di questa pretesa della dipendente, incontestata nel suo ammontare.

                                          Tanto basta a determinare la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

                                          Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

DICHIARA E PRONUNCIA

                                     I.   L’appello 31 agosto 2000 di __________ è respinto.

                                    II.   Non si prelevano tasse o spese.

                                          L'appellante rifonderà a controparte fr. 900.-- per ripetibili di appello.

                                   III.   Intimazione:       - __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2000.132 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.09.2000 12.2000.132 — Swissrulings