Incarto n. 12.2000.00129
Lugano 5 febbraio 2001/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.00133 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 29 ottobre 1998 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ e __________ entrambe rappr. dall'avv. __________
con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta __________ al pagamento di fr. 19'900.80.- oltre interessi e l'iscrizione definitiva per tale importo di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori a carico del fondo part. no. __________RFD di __________, di proprietà della __________ e, con la replica, in subordine, la condanna al pagamento anche di __________ G;
domande avversate da __________ che, in via riconvenzionale, chiede la condanna dell'attore a pagarle fr. 32'500.- e da __________ che solleva l'eccezione della sua mancanza di legittimazione passiva;
che il Pretore, con sentenza 10 agosto 2000, ha integralmente accolto nelle domande principali mentre ha respinto l'azione riconvenzionale.
Appellanti le convenute che, con atto d'appello 23 agosto 2000, chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e accogliere la riconvenzionale mentre l'attore, con osservazioni 27 settembre 2000, si oppone al gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. Agli inizi del 1998, l'attore, in seguito ai contatti avuti con la ditta __________ ha eseguito l'opera di sostituzione parziale di una pavimentazione in marmo nell'abitazione di cui alla part. __________RFD di __________, di proprietà della __________. Il pavimento in questione aveva subito un danno d'acqua i cui costi erano stati assunti dalla __________.
Con l'offerta, l'attore garantiva -per il prezzo di fr. 24'900.80.- un'esecuzione a regola d'arte con marmo Statutario Classico di 1a qualità.
La posa delle lastre avvenne in modo perfetto ma dopo la lucidatura del marmo si costatò la differenza -per sfumatura e venature- tra il nuovo marmo posato nel soggiorno e quello già esistente, sulle scale e al primo piano.
Da qui il rifiuto di corrispondere a __________ il prezzo per l'opera.
B. Con la petizione che ci occupa l'attore ha chiesto la condanna della ditta __________ al pagamento, dedotti gli acconti già ricevuti, del saldo di fr. 19'900.80 oltre interessi e l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale già provvisoriamente decretata - per lo stesso importo sul fondo della __________.
La __________ ha eccepito la mancanza della propria legittimazione passiva sostenendo di non aver agito con l'incarico di subappaltante, bensì quale coordinatrice dei lavori in nome e per conto della __________ la quale, a sua volta in via riconvenzionale, postula, oltre alla rifusione dell'acconto già versato e delle spese e ripetibili relative alla perizia a futura memoria, il risarcimento del danno conseguente al difetto per un totale di fr. 34'000.-, ridotto con le conclusioni, a fr. 32'500.-. Adduce al proposito che l'attore avrebbe fornito un'opera lacunosa che deve essere completamente rifatta.
C. Con l'allegato di replica, l'attore, preso atto dell'eccezione della ditta __________ nel senso di non essere parte al contratto d'appalto, l'ha contestata mantenendo in via principale le sue domande di petizione ma ha aggiunto, in via subordinata nel caso l'eccezione fosse stata accolta, la domanda di condanna al pagamento anche nei confronti della __________.
D. Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che __________, agendo in proprio nome, si sarebbe obbligata direttamente nei confronti di __________. __________ non sarebbe perciò legittimata né a difendersi né a far valere le proprie pretese riconvenzionali.
Il primo giudice ha inoltre constatato che, salvo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, la ditta __________ non ha presentato alcun esplicito argomento al fine di sostenere, nel merito, la richiesta di reiezione della petizione, non adempiendo così al proprio onere di allegazione. Considerato che le tesi esposte da __________ non possono valere anche per la ditta __________, il giudice di prime cure ha integralmente accolto le domande così come appaiono in petizione e respinto la riconvenzionale.
E. Entrambe le parti convenute si appellano contro la decisione del Pretore. La ditta __________ SA ribadisce la sua posizione secondo la quale il contratto d'appalto sarebbe venuto in essere tra l'attore e la __________, __________ avversa invece la sentenza osservando che il lavoro svolto da __________ sarebbe talmente difettoso da giustificarsi la rescissione del contratto d'appalto con la conseguenza che l'azione principale andrebbe respinta e quella riconvenzionale, intesa al risarcimento del danno consecutivo al difetto, invece accolta.
Delle ulteriori argomentazioni delle ricorrenti e del resistente -che si oppone all'appello si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
1. Anche se la questione non è più attuale poiché l'attore, in appello, non la ripropone è ugualmente interessante esaminare la liceità del procedere di questi in occasione della presentazione della replica. Infatti, in quell'allegato l'attore introduce, seppur in via subordinata qualora la domanda di condanna contro la __________ fosse stata respinta per carenza di legittimazione passiva, una domanda di condanna al pagamento nei confronti della __________ che non figurava nella petizione, nella quale quest'ultima società era chiamata in causa solo in relazione all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Tale richiesta di giudizio, indipendentemente a sapere se il suo inoltro solo in sede di replica non sia già di per sé tardivo, è irricevibile poiché la nostra procedura non conosce la possibilità di proporre cause contro più persone di modo che l'una sia condannata solo nel caso non lo sia l'altra rispettivamente l'una sia condannata a titolo di regresso in funzione della condanna dell'altra (Rep. 1994, n. 91). Questo modo procedurale di agire non è altro che la cosiddetta "chiamata in garanzia" -prevista ad esempio nel codice di procedura civile italiano- ma non adottato dalle leggi processuali cantonali svizzere (DTF 113 Ia 104) e nemmeno dal nostro codice di rito (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 105 con rif.).
2. Ne segue che, qualora la petizione fosse respinta nei confronti della ditta __________, l'unico petitum ancora in discussione riguarderebbe la domanda di iscrizione definitiva dell'ipoteca legale a carico del fondo della __________. Compito del giudice, in questo processo di iscrizione definitiva, oltre a determinare l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione (qui non litigiosi), è l'accertamento dell'importo del pegno da iscrivere (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 1982, n. 766); si tratta di una causa di accertamento e non di condanna (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1999, pag. 196) nella quale il proprietario convenuto deve poter far valere proprie pretese, anche in via riconvenzionale unicamente quando sia, non solo il terzo proprietario del pegno, ma anche la controparte contrattuale dell'impresario (Schumacher, op. cit., n. 768) e quindi legittimato a proporre le eccezioni che a quel contratto possono riferirsi (Schumacher, op. cit., n. 840 a contrario).
Proprio nel caso concreto, se la ditta __________ non dovesse essere riconosciuta quale controparte contrattuale nell'appalto con __________ tale veste sarebbe, necessariamente, ricoperta dalla __________ alla quale allora spetterebbero tutte le eccezioni contrattuali del caso.
3. Il Pretore ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della ditta __________ A, che sosteneva di aver concluso l'appalto con __________ in rappresentanza diretta della __________, poiché, agendo in proprio nome e senza rendere nota all'attore l'esistenza di una procura interna, il contratto d'appalto sarebbe nato invece proprio con la convenuta __________.
Le premesse della rappresentanza diretta sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).
Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 400).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.
Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non resa comprensibile, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.
Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch, opera citata, n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, opera citata, pag. 152; Von Thur/Peter, opera citata, pag. 386 e segg.).
Rimane ovviamente salvo il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; DTF 117 II 387; Rep. 1982, pag. 38 e 39) così che l'effetto della rappresentanza si produce anche se il terzo ignora l'esistenza del rapporto interno di mandato.
3.1 L'allegazione di __________ secondo la quale ha trattato per conto di __________ non è certamente priva di fondamento.
Dalla deposizione del teste __________ si evince infatti che il signor __________ -germanofono, presidente del consiglio d'amministrazione di __________ G- richiese l'intervento della ditta __________ essenzialmente per due ragioni. La ditta convenuta avrebbe dovuto eseguire certi lavori in cantiere e nello stesso tempo, tramite la persona di __________ il quale parla tedesco, le fu chiesto di coordinare i lavori delle altre ditte, ciò che è indubbiamente retto dalle regole relative al mandato.
A sostegno di tale tesi vi sono anche le offerte e i preventivi delle altre ditte inviati, a mezzo della __________, al signor __________, amministratore della __________ o all'__________ (doc. E inc. n. DI.98.00127). __________ decideva altresì se in ultima analisi affidare o no i lavori alle ditte proposte da __________ (testimonianza __________, p. 9).
Dunque i rapporti interni non danno adito ad alcun dubbio: la ditta __________ agiva per conto di __________ . Non v'è seria ragione di credere che questa premessa non fosse adempiuta anche nella vicenda che ha visto __________ coinvolto.
3.2 Quest'ultimo sostiene nondimeno che, per quel che lo concerne e a prescindere dai rapporti interni, il contratto d'appalto sarebbe nato con l'interlocutrice __________, non avendo essa reso noti i suoi rapporti di rappresentanza con __________.
La circostanza per cui __________ non abbia indicato il suo ruolo di rappresentante, nel momento delle contrattazioni con __________, deve essere ammessa poiché non appare dall'istruttoria circostanza contraria ed il contenuto delle lettere che riguardano la presentazione dell'offerta e la successiva delibera (doc. A, B inc. n. DI.98.00127; doc. A, inc. n. DI 98.181) è assolutamente silente sul ruolo di rappresentante della __________.
__________ non ha dunque dimostrato che oltre all'esistenza della procura interna, essa abbia agito, nei confronti di __________, anche in nome della committente __________.
Tuttavia, come indicato, in questo caso l'art. 32 cpv. 2 CO ammette due eccezioni. Se il rappresentante non si è fatto riconoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza oppure qualora gli fosse indifferente la persona con cui stipulava.
3.3 Con particolare riferimento alla seconda ipotesi della norma citata, bisogna dar fede al fatto che, nel caso di specie, a __________ era indifferente la persona della sua controparte contrattuale.
Non sussistono, né sono stati evidenziati in alcun modo, motivi particolari per cui __________ avrebbe preferito trattare con __________ anziché con il proprietario dell'immobile per il quale d'altronde aveva già posato lo stesso pavimento qualche anno prima (doc. 2, prima frase, inc. n. OA.98.133).
Anzi, emerge dalle tavole processuali che tutti i costi sono stati assunti dalla __________ nell'ambito della riparazione di un danno assicurato: ciò che generalmente è sinonimo di pagamenti rapidi e sicuri. In altre parole, condizioni verosimilmente più attraenti di quelle che la ditta __________ avrebbe potuto offrire.
È quindi molto plausibile che __________ avrebbe perfezionato il contratto d'appalto pur anche sapendo che __________ trattava in nome di __________ (SemJud. 1962 p. 388, a contrario).E questa conclusione è resa certa dal fatto che __________, confrontato, quale unico convenuto, con la domanda di allestimento di prova a futuro chiesta dalla __________ non ha mai eccepito che contro di lui la prova non poteva essere fatta valere (art. 447 litt. b CPC), perché estraneo ad un contratto con l'istante, e quindi difettava già allora la sua legittimazione passiva.
3.4 Ne discende che, contrariamente a quanto deciso in prima istanza, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da __________ dev'essere accolta e l'azione condannatoria nei suoi confronti respinta.
4. Controparte contrattuale dell'attore, nell'appalto riguardante la posa del contestato pavimento, è quindi la __________ che è dunque legittimata a far valere tutte le eccezioni contrattuali atte a diminuire l'importo oggetto dell'ipoteca legale che il giudice dovrà determinare (cfr. consid. 2 che precede; Schumacher, op. cit. n. 795 e n. 840).
__________ sostiene che il pavimento posato ex novo sia decisamente differente da quello vecchio nonostante che la congiunzione a regola d'arte della pavimentazione fosse stata promessa da __________. Siffatta difformità, constatata per altro dal perito, sarebbe una grave ed inaccettabile lacuna atta a giustificare la rescissione del contratto. Da parte sua l'appellante contesta l'esistenza di qualsivoglia difetto. A mente della stessa, la committente sarebbe stata convenientemente avvisata fin dall'inizio, data l'unicità in natura del marmo utilizzato, dell'impossibilità di una congiunzione cromatica perfetta.
4.1 Se l'opera non possiede le caratteristiche convenute -promesse o lecitamente attese- essa presenta un difetto (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 1366). Nel caso vi siano delle discrepanze nell'interpretare i termini del contratto, occorre determinarne il senso oggettivo facendo capo al principio dell'affidamento (Gauch, op. cit., n. 1372).
4.1.1 A ben vedere basterebbe già l'ultima frase sub doc. A, inc. n. DI. 98.00127 a svelare che effettivamente vi è stata l'esplicita promessa da parte di __________ di effettuare un'esecuzione a regola d'arte.
Nelle offerte sub doc. A e B inc. n. 98.00127 __________, per aggiudicarsi l'opera, fa inoltre leva sul fatto di aver già eseguito lo stesso lavoro, facendo così nascere l'aspettativa di essere la persona più idonea a permettere il successo dell'opera di congiunzione. Siffatti elementi lasciano intendere, a non averne dubbio, che la committente si aspettava lecitamente e in buona fede un lavoro eseguito a regola d'arte, teso all'ottenimento di un pavimento il più possibile uniforme.
4.1.2 Quanto alla seconda frase sub doc. A inc. n. 98.00127 -dove _________ fa notare che, in qualunque modo, la congiunzione parziale di un pavimento allo stesso livello è un operazione a rischio in quanto il marmo Statutario varia sempre dalle diverse forniture- essa non può certo inficiare la promessa di un'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
In base al principio dell'affidamento, la frase in esame non può significare altro che, nonostante tutta la diligenza adottata da parte di __________ nella ricerca del marmo e nell'esecuzione dell'opera, il pavimento nuovo non sarebbe mai potuto essere identico a quello esistente. In tal senso si comprende che la dissomiglianza avrebbe potuto insorgere per inevitabili motivi, d'ordine naturale, indipendenti dunque dalla competenza di un marmista esperto.
4.1.3 Ora, è stato stabilito che il marmo posato da _________ non era oggettivamente il materiale più simile che si fosse potuto trovare, specialmente per quanto riguarda la venatura (perizia __________ ad n. 2 e n.3). __________, come ha d'altronde osservato lo stesso perito (perizia _________ ad n. 5 e nelle conclusioni), ha commesso varie mancanze, prima fra tutte quella di posare l'intero pavimento senza accertarsi assieme al committente della sua idoneità sulla base di campioni già lucidati. Non avendo _________ eseguito tali procedure, comandate dalle regole dell'arte, la non uniformità del pavimento gli è sicuramente imputabile.
4.2 Assodata l'esistenza di un difetto gravante l'opera in esame, occorre a questo punto interrogarsi sull'importanza dello stesso.
4.2.1 I diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO che, a seconda dei casi, concede all'interessato la facoltà di rifiutare l'opera -postulando, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO)- di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, in caso di difetti di minore entità, oppure, infine, di esigere la riparazione gratuita, se ciò non cagiona spese esorbitanti all'appaltatore, e, nel caso di colpa, anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 2 CO).
4.2.2 Giusta l'art. 368 cpv. 1 CO, il committente ha il diritto di rescindere il contratto solo nel caso l'opera presenti un difetto così grave da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente imporre al committente la sua accettazione (Gauch, op. cit., n. 1556). La questione a sapere se, in un caso concreto, si possa esigere dal committente che accetti l'opera, va risolta dal giudice, il quale -ponderati i rispettivi interessi delle parti- statuisce secondo equità (DTF 98 II 122 consid. 3a).
Il difetto in questione ha incontestabilmente natura estetica e questa Camera ha già avuto modo di stabilire che anche un difetto meramente estetico costituisce, come ogni altro, un vizio dell'opera (Rep. 1997, 195) se lo scopo della stessa -come nella specie è manifesto per un pavimento in marmo pregiato- ha anche caratteristica e funzione estetica.
4.2.3 __________ postula la rescissione del contratto.
Tuttavia l'opinione della convenuta secondo la quale, nel caso di specie, la differenza cromatica gravante il pavimento sarebbe un difetto così grave da giustificare l'annullamento ex tunc del contratto non può essere condivisa. In effetti l'esecuzione dell'opera in questione non era al riparo da ogni imperfezione d'ordine estetico, essendo il marmo Statutario un materiale che varia sempre dalle diverse forniture.
Certo l'istruttoria di causa, in primis la perizia __________, ha mostrato l'esistenza di una certa differenza tra il nuovo marmo e quello esistente, imputabile all'attore. Tuttavia siffatta diversità non è tale da giustificare la rescissione del contratto, misura di per sé severa per l'appaltatore e che, in concreto, non appare per niente proporzionata (Gauch, op. cit., n. 1555). Tanto più che il committente era stato avvertito del rischio insito in questo tipo di opere, per cui un margine d'errore avrebbe comunque dovuto essere tollerato. Inoltre il lavoro, dal punto di vista tecnico, è stato eseguito correttamente.
La censura di __________ non può, così come formulata, trovare ascolto, per cui il contratto dev'essere mantenuto.
4.3 Per consolidata giurisprudenza, il committente è, di principio, legato alla scelta di uno dei mezzi indicati all'art. 368 CO, come nel caso di specie la rescissione del contratto, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e riferimenti; Rep. 1993, p. 197, 1985, p. 133; IICCA 18 gennaio 1994 in re C./L.O., 5 ottobre 1993 in re F./B.; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta del committente viene ripristinato -escluso il caso dell'appaltatore in mora con i lavori di riparazione- in applicazione dell'art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ristabilire l'equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (DTF 107 II 348; IICCA 11 agosto 1993 in re G./P.).
Nell'ottica del prefato art. 368 CO si tratta di un'operazione non censurabile: la ratio legis della norma non è infatti quella di sfavorire il committente che può in buona fede ritenere di avere ricevuto un’opera inservibile e che perciò la ricusa, nel caso in cui dall’istruttoria di causa risulti che l’opera è difettosa ma non al punto da giustificare lo scioglimento del contratto. Sarebbe infatti in tal caso urtante, dal profilo dell’equità e dell’equivalenza delle prestazioni contrattuali, considerare estinto in maniera irrimediabile il suo diritto di scelta nell’ambito dell’art. 368 CO.
Vero è invece che, stante l’opposizione dell’appaltatore alla rescissione del contratto e la contestazione di qualsivoglia responsabilità, in una simile eventualità deve essere ripristinato il diritto del committente alla scelta della diminuzione della mercede, che solo dopo l’istruttoria si è rivelata essere l' unica praticabile (II CCA 22 ottobre 1996 in re B./V.). Del resto, in assenza della premessa oggettiva costituita da un’opera inservibile il contratto non può essere ritenuto rescisso, con il che non si vede come l'appaltatrice non potrebbe esercitare una nuova scelta o come il giudice non possa intervenire con una soluzione, prevista dalle norme sull'appalto, -nella specie con la diminuzione della mercede- atta a ripristinare l’equilibrio tra quanto reciprocamente dato e avuto (cfr. per analogia l’art. 205 cpv. 2 CO, che attribuisce al giudice la facoltà di accordare il minor valore ove sia chiesta la rescissione; medesima soluzione in: Rep. 1999, n. 54; Gauch, opera citata, n. 1591).
4.3.1 Proprio nel caso di specie si costata il verificarsi di uno di quei casi in cui il principio dell'affidamento deve sopperire all'eccessivo rigore schematico delle norme sul contratto d'appalto. Accertata l'esistenza del difetto e stabilito che lo stesso non è tale da rendere l'opera inaccettabile o inutilizzabile occorre dunque determinare il minor valore dell'opera e con esso l'ammontare della riduzione della mercede pattuita.
Peculiare nella fattispecie è la natura prettamente estetica dell'opera. Il difetto in esame, anch'esso esclusivamente di carattere estetico, ha dunque per effetto il verificarsi della situazione in cui la sua eliminazione potrebbe essere ottenuta solo con il rifacimento dell'opera e perciò con un costo per l'appaltatore sproporzionato al beneficio che ne deriverebbe al committente in considerazione anche del fatto che una congiunzione cromatica perfetta sembra essere esclusa anche adoperando lo stesso tipo di marmo. Non resta che determinare la riduzione del prezzo, calcolando il minor valore a partire dal valore oggettivo dell'opera.
Il minor valore, essendo frutto di una valutazione, è difficilmente quantificabile con esattezza. A maggior ragione, trattandosi nel caso in esame di un difetto puramente estetico, la prova da apportare risulterebbe quantomeno ardua. È così che, interpretando in modo esteso l'art. 42 cpv. 2 CO applicabile per analogia, il giudice può determinare l'ammontare del minor valore impossibile da calcolare facendo appello alla sua facoltà di apprezzamento. (Gauch, op. cit., n. 1667).
4.3.2 A mente di questa Camera, e senza dover cadere nell'arbitrio, una riduzione di 1/3 della mercede pattuita appare soddisfacente.
Tale riduzione tiene in considerazione diversi fattori.
Primo fra tutti la riserva che avvertiva la committenza del rischio nell'effettuare una congiunzione parziale di un pavimento sullo stesso livello. In effetti quand'anche __________ avesse eseguito il lavoro con tutta la diligenza del caso, un pavimento assolutamente uniforme sarebbe stato impossibile da ottenere (conclusioni perizia __________). D'altra parte non si può non biasimare l'attore per aver proceduto addirittura a tutta la posa del pavimento (68m2) senza preoccuparsi minimamente di un'eventuale discordanza cromatica dopo la lucidatura.
Ne segue che la mercede di fr. 24'900.80.- deve essere diminuita di fr. 8'300.25 così che, considerato l'acconto già versato di fr. 5'000.-, l'importo da riconoscere e iscrivere a RF relativo all'ipoteca legale degli artigiani e costruttori, sarà di fr.11'600.55.
4. __________ domanda, in via riconvenzionale, il diritto ad essere risarcita per il danno consecutivo al difetto e postula la rifusione dell'acconto di fr. 5'000.- già versato.
Evidentemente, quest'ultima richiesta deve, visto quanto precede, essere respinta. La pretesa relativa al risarcimento del danno cumulativa ai diritti riservati all'art. 368 cpv. 1 e 2 CO merita invece le considerazioni che seguono (Honsell/Vogt/Wiegand, OR/1, ad art. 368 CO, n. 68).
A dire dell'attrice riconvenzionale, il danno sarebbe quantificato in fr. 24'000.corrispondente a sei mesi d'affitto (a 4'000.- al mese; v. perizia __________, p. 3; doc. 6) non percepito a causa dei ritardi dettati dall'infausto intervento di __________. Tale posta del danno costituisce un "lucrum cessans" che in sé è atto ad essere risarcito (Gauch, op. cit., n. 1869). Tuttavia il modo e la misura del risarcimento sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa (art. 43 cpv. 1 CO; Gauch, op. cit., n.1899).
Nel caso che ci occupa, la circostanza per cui l'esistenza di un contratto di locazione possa essere ritenuta concreta non è stata seriamente contestata dal convenuto riconvenzionale e deve quindi essere ammessa. La rifusione di sei mesi d'affitto appare nondimeno nettamente sproporzionata per rapporto alle circostanze ed alla colpa di __________i. Nelle sue conclusioni di causa del 31 maggio 2000, a pagina 8, quest'ultimo riconosce teoricamente un danno di fr. 6'000.- pari a un mese e mezzo di affitto. Conviene quindi riallacciarsi, in tutta equità, a siffatto importo per definire l'ammontare del danno subito dalla __________.
5. Le spese (fr. 100.- di tassa di giudizio e fr. 1'191.- per le competenze del perito) e ripetibili relative alla prova a futura memoria (inc. n. DI.98.00127) devono venire liquidate nell'ambito del riparto di spese e ripetibili della causa di merito secondo le soccombenze delle parti. L'esperimento di una prova a futura memoria equivale infatti all'assunzione di una prova ordinata nella causa di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 447 m. 1).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L'appello 23 agosto 2000 di __________ è accolto mentre quello di stessa data di __________ è parzialmente accolto.
La sentenza 10 agosto 2000 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
1. La petizione 29 ottobre 1998 è respinta nei confronti di __________ mentre è parzialmente accolta nei confronti di __________ e di conseguenza:
§. È fatto ordine all'Ufficiale dei registri del distretto di Locarno di iscrivere a favore di __________ e a carico del mappale n. __________RFD di __________, di proprietà della __________, un'ipoteca legale definitiva ex art. 837 CC per l'importo di fr. 11'600.55 oltre interessi al 5% dal 18 giugno 1998.
§§. L'iscrizione andrà chiesta all'Ufficiale dei registri direttamente da __________, o dal suo patrocinatore, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.
2. Le spese di Fr. 265.- e la tassa di giudizio di Fr. 1'100.- dell'azione di merito e le spese della procedura di prova a futura memoria (fr. 1'291.-) sono a carico di __________ e di __________ in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
__________ verserà a __________ l'importo di Fr. 2'400.- per ripetibili.
3. La domanda riconvenzionale 21 dicembre 1998 di __________ G è parzialmente accolta e di conseguenza __________ è condannato a versarle l'importo di fr. 6'000.oltre interessi al 5% dal 1 gennaio 1999.
4. Le spese di fr. 1'116.15 e la tassa di giudizio di fr. 800.- sono a carico di __________ per 4/5 e di __________ per 1/5.
A quest'ultimo la __________ verserà fr. 2'000.- per parte di ripetibili.
II. La tassa di giudizio (fr. 850.-) e le spese (fr. 50.-) della procedura di appello, anticipati dall'appellante __________ , sono a carico suo per 3/5 ed a carico di __________ per 2/5.
__________ rifonderà fr. 500.- per parziali ripetibili d'appello a __________.
__________ verserà a sua volta fr. 1'200.- di ripetibili d'appello a __________.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario