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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.10.2000 12.2000.116

October 26, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,558 words·~18 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00116

Lugano 26 ottobre 2000/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini  

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.1997.00184 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna- promossa con petizione 3 dicembre 1997 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________ __________ entrambi rappr. dall'avv. dott. __________

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 14'730.-- oltre interessi di cui al PE n. __________dell'UEF di Locarno, l'accertamento dell'inesistenza e dell'inesigibilità del credito di fr. 50'000.-- di cui al contratto di compravendita 26.10.1996, nonché la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 16'000.-- oltre interessi quale restituzione parziale del prezzo di vendita e di ulteriori fr. 3'000.-- annui quale risarcimento del danno;

domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto al condanna della controparte al pagamento di fr. 5'270.-- oltre interessi;

domanda riconvenzionale cui l'attore si è opposto;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 20 giugno 2000, con cui ha respinto la petizione e accolto la riconvenzionale;

appellante l'attore con atto di appello 7 luglio 2000, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e respingere la riconvenzione, in subordine di ridurre l'indennità ripetibile a favore della controparte, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con osservazioni 20 settembre 2000 postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

                                          A.  Per migliorare le sue conoscenze geografiche in Svizzera e impratichirsi nel mestiere di autotrasportatore, __________, di professione autista e a quel momento disoccupato, nel corso del 1996 si offrì per circa un mese di accompagnare nei suoi trasporti l'amico __________, autista "padroncino" (cioè proprietario del camion) presso la __________ o.

                                          B.  Fu così che a un certo momento, __________, intenzionato a sostituire il suo camion __________ -di proprietà anche di sua moglie __________ - con uno nuovo di marca __________, gli propose di vendergli il proprio assicurandogli inoltre che si sarebbe adoperato per trovargli un'occupazione quale "padroncino" presso la __________. __________ accettò la proposta.

                                               Il 26 ottobre 1996 le parti sottoscrissero pertanto il relativo contratto di compravendita (doc. A) con un prezzo di fr. 50'000.--, ritenuto che fr. 20'000.-- erano pagabili alla consegna, fr. 15'000.-- a 3 mesi e la rimanenza di fr. 15'000.-- in 12 rate mensili a far tempo dal 1° gennaio 1997. Il 4 gennaio 1997 (doc. B), atteso che __________ aveva provveduto ad anticipare fr. 10'000.-- per le spese di collaudo, il prezzo venne ridotto a fr. 40'000.--, l'importo dovuto a 3 mesi passando da fr. 15'000.-- a fr. 5'000.--, invariate per contro le altre condizioni di pagamento.

                                          C.  Con lettera 13 maggio 1997 l'acquirente, asserendo che il veicolo aveva un valore nettamente inferiore a quello pattuito, denunciava il contratto per dolo, difetti della cosa venduta e lesione e preannunciava l'intenzione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e dei fr. 20'000.-- già pagati alla consegna.

                                               I venditori hanno contestato l'esistenza di circostanze che potessero giustificare l'annullamento del contratto e, il 21 novembre 1997, hanno ottenuto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno per fr. 14'730.-- oltre interessi, somma relativa alle rate sino ad allora scadute.

                                          D.  Con la petizione in rassegna __________ ha convenuto in causa __________ e __________, ribadendo i motivi che a suo dire lo legittimavano a denunciare il contratto, tra cui vi era anche l'errore essenziale: egli chiede pertanto l'accertamento dell'inesistenza e dell'inesigibilità dell'intero credito di fr. 50'000.-- di cui al contratto di compravendita, il disconoscimento del debito di fr. 14'730.--, nonché la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 16'000.-- (pari alla differenza tra quanto da lui versato sino ad allora, fr. 20'000.-- alla consegna e fr. 10'000.-- per il collaudo, ed il valore del camion di fr. 14'000.--) e di ulteriori fr. 3'000.-- annui (pari agli interessi al 10% sul mutuo di fr. 30'000.-- cui egli aveva dovuto far capo) quale risarcimento del danno.

                                          E.  I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando che la controparte potesse legittimamente svincolarsi dal contratto.

                                               In via riconvenzionale essi hanno a loro volta chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 5'270.--, somma corrispondente alle rate ancora insolute.

                                          F.  Il Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale.

                                               Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso l'esistenza di una lesione, evidenziando da una parte che, stante la promessa del __________ di aiutare l'attore ad ottenere un posto di lavoro presso la __________, poi effettivamente ottenuto, il prezzo concordato non potesse essere considerato manifestamente eccessivo e dall'altra che l'attore non avesse comunque provato di essersi trovato a quel momento in uno stato di angustia, né di aver agito per inesperienza o con leggerezza; l'attore non poteva nemmeno pretendere una riduzione del prezzo sulla base delle norme per la garanzia dei difetti, tale fattispecie non essendo applicabile nel caso in cui il venditore aveva attribuito alla cosa un valore preciso ancorché elevato, tanto più che i difetti non erano stati eccepiti tempestivamente; infondato era pure il richiamo alle norme sull'errore e sul dolo, le condizioni fattuali per la loro applicazione non essendo state comprovate. Confermata così la validità del contratto, nulla ostava al riconoscimento a favore dei convenuti delle rate tuttora insolute di complessivi fr. 5'270.--.

                                          G.  Con l'appello l'attore chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, in subordine di ridurre da fr. 4'000.-- a fr. 2'500.-- l'indennità ripetibile posta a suo carico nell'azione principale, riproponendo in sostanza gli argomenti a sostegno dell'applicabilità delle norme sulla lesione, sull'errore essenziale e sul dolo rispettivamente della garanzia per difetti.

                                          H. Delle osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto:

                                          1.   Giusta l’art. 21 CO verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell’altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato (cpv. 1); il termine di un anno decorre dalla conclusione del contratto (cpv. 2).

                                               Le condizioni cumulative per l’applicazione della norma sono tre (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996,N. 1 ad art. 21 CO; IICCA 24 giugno 1999 in re P./G. e lc.): l’esistenza di una sproporzione manifesta tra la prestazione e la controprestazione in un contratto; l’esistenza di una situazione di bisogno di una parte, oppure l’inesperienza o la leggerezza della parte stessa; infine l'esistenza di un abuso della controparte, che approfitta della situazione per trarne un indebito vantaggio.

                                          2.   Prima condizione per l'applicazione dell'art. 21 CO è l’esistenza di una sproporzione manifesta tra la prestazione e la controprestazione in un contratto, da determinarsi in base ai rispettivi valori oggettivi (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 6 ad art. 21 CO; Kramer, Berner Kommentar, N. 16 e segg., in particolare N. 20 ad art. 21 CO; DTF 123 III 292 consid. 6).

                                      2.1    Vi è innanzitutto contestazione sull'ammontare del prezzo di vendita: mentre l'appellante lo ha indicato in fr. 50'000.--, il Pretore e la controparte lo hanno determinato in fr. 40'000.--.

                                               I convenuti hanno ammesso che inizialmente il prezzo era stato fissato in fr. 50'000.-- ritenuto che le spese di collaudo sarebbero state assunte da loro (risposta p. 6). Poiché tuttavia, queste ultime, ammontanti a fr. 10'000.--, erano già state anticipate dall'attore, le parti hanno successivamente concordato una riduzione del prezzo a fr. 40'000.-- (risposta p. 6 e 8, duplica p. 4).

                                               Ora, è vero che il prezzo di vendita è stato ridotto a fr. 40'000.--. Ciò tuttavia non toglie che la prestazione effettuata dall'attore - che è decisiva per l'applicazione dell'art. 21 CO- sia rimasta in entrambi i casi di complessivi fr. 50'000.--: nel contratto originario l'attore doveva in effetti versare ai convenuti fr. 50'000.-- ritenuto che le spese di collaudo sarebbero state a loro carico, in quello modificato egli versava loro solo fr. 40'000.-- ma si assumeva nel contempo le spese di collaudo di fr. 10'000.--.

                                      2.2    Anche il valore della controprestazione fornita dai convenuti, segnatamente il valore del camion e quello della promessa di aiutare l'attore ad ottenere un posto di lavoro presso la __________, è in concreto litigioso.

                                    2.2.1   Il perito giudiziario ha stabilito in fr. 20-25'000.-- il valore del camion collaudato al momento dei fatti (perizia p. 2 e 3), dal che l'attore ed il Pretore hanno concluso per un suo valore di fr. 20'000.--, mentre i convenuti per quello di fr. 25'000.--.

                                               In assenza di migliori riscontri, questa Camera ritiene senz'altro equo e giustificato attribuire al camion un valore di fr. 22'500.--, tanto più che quest'importo è quello che in definitiva risulta proprio dalla forchetta di valori indicata dal perito.

                                    2.2.2   Il Pretore non ha indicato in modo specifico quale fosse il valore della promessa formulata dal convenuto __________ di adoperarsi per far sì che l'attore ottenesse un posto di lavoro presso la __________, limitandosi a prendere atto che in presenza della garanzia del lavoro altre due persone avevano dichiarato la loro disponibilità all'acquisto del camion per quel prezzo, dal che ne ha concluso che con quella condizione il contratto diventava economicamente interessante. L'attore non condivide tale valutazione.

                                               In realtà né il tenore letterale del contratto né altre circostanze agli atti consentono di ritenere che nella somma di fr. 50'000.--, oltre al valore del camion rientrasse anche un'eventuale remunerazione per l'aiuto promesso in vista dell'ottenimento di un posto di lavoro presso la __________: lo stesso convenuto __________ nel suo interrogatorio formale (ad 2.1) ha anzi candidamente riconosciuto che per tale prestazione non era dovuta alcuna ricompensa.

                                               Occorre inoltre evidenziare che il convenuto __________ con la promessa di adoperarsi per trovare all'attore un'occupazione quale "padroncino" presso la __________ di fatto non gli garantiva ancora -né del resto poteva farlo (interrogatorio formale ad 2)- che la ditta gli avrebbe effettivamente dato un posto di lavoro. In ogni caso nemmeno l'esistenza di una garanzia in tal senso avrebbe potuto giovare al convenuto: in effetti dal punto di vista giuridico l'impegno di trovare un posto di lavoro ad un terzo rientra in definitiva nell'attività di un procacciatore di lavoro, attività che per essere eseguita a titolo oneroso deve avvenire previa sottoscrizione tra le parti di un contratto scritto (art. 8 cpv. 1 LC, RS 823.11; Honsell/Vogt/ Wiegand, op. cit., N. 2 ad art. 418 CO), in concreto inesistente. Ma non solo: la retribuzione massima che egli in quanto mediatore avrebbe potuto pretendere in tale evenienza ammonterebbe al 5% del salario annuale lordo conseguito dal lavoratore nel primo anno presso il datore di lavoro procacciato (art. 3 cpv. 1 OE-LC, RS. 823. 113), in concreto, potendosi ipotizzare un salario annuo dell'attore di fr. 60'000.-- circa (cfr. doc. O e P), al massimo fr. 3'000.--.

                                    2.2.3   Ciò premesso, è evidente che tra la prestazione dell'attore di fr. 50'000.-- (consid. 2.2.1) e quella dei convenuti di fr. 22'500.-- (consid. 2.2.2) vi è una manifesta sproporzione ai sensi della normativa: a titolo esemplificativo, si osserva che il Tribunale federale a suo tempo aveva riconosciuto l'esistenza di una sproporzione manifesta nel caso in cui un oggetto del valore di fr. 32'800.-- era stato venduto ad un prezzo di fr. 65'000.-- (DTF 61 II 35). Ciò sarebbe stato del resto il caso anche nell'ipotesi -in concreto comunque non realizzata- in cui la prestazione dei convenuti si elevasse a fr. 25'500.--, la giurisprudenza cantonale avendo già ravvisato una sproporzione nel caso un oggetto del valore di fr. 40'000.-- sia stato pagato fr. 30'000.-- (Rep. 1948 p. 175).

                                          3.   Seconda condizione per potersi ammettere una lesione ai sensi della normativa è l’esistenza di una situazione di bisogno di una parte, ciò che è il caso allorché la stessa è gravemente condizionata nella sua libertà di decisione da esigenze economiche, personali, familiari o politiche, così che la sottoscrizione da parte sua del contratto, ancorché svantaggioso, costituisce per lei il minore dei mali (Honsell/ Vogt/Wiegand, op. cit., N. 11 ad art. 21 CO; Kramer, op. cit., N. 36 e segg. ad art. 21 CO; DTF 123 III 292, consid. 5), ritenuto inoltre che nell'esame dell'esistenza di una situazione di bisogno non è necessario dar prova di eccessivo rigore (GVP 1990 p. 121); oppure la sua inesperienza, ciò che è il caso allorché essa non dispone delle conoscenze in materia per determinarsi con cognizione di causa in merito al contratto (DTF 92 II 168 e segg.) o ancora la leggerezza della parte stessa.

                                               La condizione è senz'altro adempiuta nella fattispecie: l'istruttoria di causa ha in effetti provato che l'attore si trovava in una situazione economica estremamente difficile -tanto è vero che egli per adempiere il contratto ha addirittura dovuto contrarre un debito presso terzi- e che lo stesso, quand'anche fosse stato in predicato per ottenere un altro lavoro (replica p. 3), era pur sempre disoccupato con due figli a carico e con una moglie pure disoccupata (cfr. incarto doc. II° richiamato), ed aveva pertanto un'urgente necessità di trovare al più presto un posto di lavoro; d'altro canto è altresì risultato che egli non era per nulla esperto del mestiere (doc. G, teste Meyer p. 5, interrogatorio formale del convenuto ad 3.2) né a maggior ragione in materia di valutazione di autocarri, campo di difficile interpretazione anche per gli esperti del ramo (si notino in proposito la differenze delle varie stime relative al veicolo qui in discussione: perizia giudiziaria fr. 20-25'000.--, perizia privata doc. D fr. 15-22'000.--).

                                          4.   Terza ed ultima condizione per potersi ammettere una lesione ai sensi dell'art. 21 CO è la circostanza che l’altra parte approfitti con consapevolezza del bisogno, inesperienza o leggerezza della controparte per concludere un contratto a lei sfacciatamente favorevole (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 14 ad art. 21 CO; Kramer, op. cit., N. 33 ad art. 21 CO).

                                               Anche tale condizione appare in concreto adempiuta: dagli atti di causa si è in effetti potuto evincere che al convenuto per la ripresa del suo autocarro erano stati offerti dalla ditta Iveco solo fr. 5'000.-- (teste _________ p. 10, mentre ovviamente è irrilevante se tale offerta sia stata da lui richiesta o meno, cfr. interrogatorio formale del convenuto ad 6.1), che egli aveva già provveduto ad ordinare il nuovo autocarro Iveco (interrogatorio formale del convenuto ad 5) e che a quel momento non aveva ancora finito di pagare interamente il vecchio camion (teste __________ p. 5); egli era inoltre a conoscenza dell'impellente necessità dell'attore di trovare un lavoro -tanto è vero che questi, pur di imparare il mestiere, lo aveva accompagnato nei suoi trasporti per un mese a titolo gratuito- e della sua inesperienza in materia (interrogatorio formale del convenuto ad 3.2).

                                               Il fatto che il teste _________ (verbale p. 14) abbia dichiarato che a suo parere il convenuto nell'occasione non avesse approfittato dell'attore è irrilevante, l'impressione soggettiva del teste non potendo essere oggetto della testimonianza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 237). Pure irrilevante tutto sommato è la circostanza che altre due persone si fossero dette disposte ad acquistare l'autocarro per quel medesimo prezzo (teste __________ p. 11 e __________ p. 12): occorre innanzitutto evidenziare che una cosa è esprimere a parole la propria disponibilità, mentre un'altra è poi volerla effettivamente mettere in pratica; nell'occasione è comunque chiaro che in entrambi i casi ci si trovava ancora allo stadio di semplici pourparler, segnatamente per quanto riguardava il prezzo, tanto è vero che entrambi avevano confermato il loro interessamento senza neppure aver esaminato a fondo il veicolo; in ogni caso poi la loro disponibilità era condizionata alla garanzia, che il convenuto ovviamente non poteva fornire (interrogatorio formale del convenuto ad 2), di un posto di lavoro presso la __________, oltretutto a tempo pieno. In definitiva, tali testimonianze non permettono di dimostrare la buona fede del convenuto, ma semmai provano come anche altre persone bisognose, per ottenere un posto di lavoro, sarebbero state disposte a concludere un contratto del genere, ovvero che anche queste ultime avrebbero potuto far capo alle norme sulla lesione.

                                          5.   Ammessa con ciò l’applicazione alla fattispecie dell’art. 21 CO, ne discende  che il contratto tra le parti di principio deve essere annullato, il che consente alla parte lesa retrocedendo la prestazione effettuata dalla controparte di pretendere la restituzione di quanto versato a suo tempo, il tutto sulla base delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 e segg. CO; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 17 ad art. 21 CO; Kramer, op. cit., N. 58 e seg. ad art. 21 CO).

                                               Recentemente il tribunale federale, facendo propri alcuni pareri dottrinali, ha tuttavia precisato che in luogo dell'annullamento del contratto può entrare in linea di conto la semplice riduzione della prestazione manifestamente sproporzionata (DTF 123 III 292 consid. 2). Nonostante la formale richiesta di accertamento dell'inesistenza e dell'inesigibilità dell'intero credito di fr. 50'000.-- di cui al contratto di compravendita, ciò è in definitiva quanto l'attore ha preteso con questa causa.

                                               Ritenuto che la controprestazione effettuata dai convenuti aveva un valore di fr. 22'500.--, la prestazione dell'attore di fr. 50'000.--, di cui fr. 30'000.-già versati (fr. 10'000.-- anticipati a terzi per le spese di collaudo e fr. 20'000.-- soluti alla controparte alla consegna del camion), dovrà essere ridotta complessivamente a quell'importo: ciò implica di accogliere integralmente la domanda di disconoscimento del debito di fr. 14'730.--, di respingere la domanda riconvenzionale di fr. 5'270.-- e di accoglierete la creditoria per fr. 7'500.--, a cui si aggiungono gli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO, le parti non essendo commercianti ai sensi del cpv. 3) a far tempo dal 26 ottobre 1996.

                                               L'attore chiede inoltre a titolo di risarcimento danni il versamento di fr. 3'000.-annui, corrispondenti agli interessi del 10% sul capitale mutuato di fr. 30'000.-- cui egli ha dovuto far capo per adempiere al contratto. Di principio nulla osta al riconoscimento di un risarcimento a questo titolo, ritenuto che quando il danno patito dal creditore eccede l'ammontare degli interessi moratori il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, in quanto non provi che non gli incombe colpa alcuna (art. 106 cpv. 1 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 2 ad art. 106 CO).

                                               Dagli atti di causa è risultato che l'importo mutuato, in realtà di fr. 35'000.-- (doc. CC e DD), doveva essere restituito in 24 mesi (doc. CC e DD) e che il tasso d'interesse effettivo era dunque ca. del 7.67% (24 rate di fr. 1'682.05, doc. CC e DD); non è dato a sapere quali rate dovessero essere pagate con tale importo, l'indicazione di una somma di fr. 30'000.-- operata dall'attore in causa (petizione p. 10) rendendo tuttavia verosimile che si trattasse dei primi fr. 20'000.-- e delle spese di collaudo di fr. 10'000.--: ora, essendo risultato che fr. 7'500.-- dei fr. 30'000.-- erano stati versati in eccesso, è chiaro che l'attore possa pretendere a titolo di danno maggiore (art. 106 cpv. 1 CO) la rifusione degli interessi da lui pagati su tale somma nei 2 anni di validità del contratto di mutuo, pari a complessivi fr. 1'150.--: ovviamente, per non essere computati due volte, gli interessi del 5% sul capitale di fr. 7'500.-- di cui al paragrafo precedente, dovranno decorrere unicamente dal 26 ottobre 1998.

                                          6.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame, senza che sia necessario esaminare le altre censure concernenti la garanzia per difetti, l'errore essenziale e il dolo, rispettivamente quella sulle ripetibili dell'azione principale.

                                               La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                          I.    L’appello 7 luglio 2000 di __________ è parzialmente accolto.

                                               Di conseguenza la sentenza 20 giugno 2000 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna è così riformata:

                                               1.    La petizione 3 dicembre 1997 è parzialmente accolta.

                                               1.1  Il credito di fr. 14'730.-- oltre interessi al 5% dal 3.7.1997 vantato dai signori _________ e __________ contro __________ di cui al PE __________dell'UEF di Locarno è dichiarato inesistente.

                                                      §   È pertanto confermata in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al PE __________dell'UEF di Locarno.

                                               1.2  I signori _________ e __________ sono condannati a versare al signor __________ l'importo di fr. 7'500.-- oltre interessi al 5% dal 26.10.1998, nonché l'importo di fr. 1'150.--.

                                               1.3  La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese di fr. 1'215.--, da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 1/3, per 2/3 sono caricate ai convenuti, che rifonderanno all'attore fr. 1'300.-- a titolo di ripetibili parziali.

                                               2.    La domanda riconvenzionale 19 febbraio 1998 è respinta.

                                               2.1  La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 225.--, da anticipare dai convenuti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

                                          II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                   fr.      550.-b) spese                                                     fr.        50.--

                                               T otale                                                     fr.      600.-da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/7 e per 5/7 sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno alla controparte fr. 500.-- per parti di ripetibili di appello.

                                          III.  Intimazione a:  - __________

                                               Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno

                                               Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il segretario

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