Incarto n. 12.2000.00108
Lugano 7 marzo 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00273 (già 6937) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 22 aprile 1993 da
__________ e __________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ __________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________
con cui la società attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido, e in subordine in ragione di 1/3 ciascuno, al pagamento di fr. 255'183.85 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 246'552.23;
domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 giugno 2000 ha parzialmente accolto, condannando in solido i convenuti al pagamento di fr. 227'933.- oltre interessi;
appellanti i convenuti con atto di appello 23 giugno 2000, con cui chiedono, previa l'assunzione di una nuova perizia, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 30 agosto 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1989 il fratelli __________, _________ e __________, comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno della part. N. __________RFD di __________, hanno incaricato gli arch. _________ e __________ di allestire il progetto per l'edificazione di uno stabile amministrativo-commerciale sul mappale in questione. Agli stessi è stato in seguito affidato anche l'incarico di curare la direzione dei lavori.
B. Il 5 giugno 1990 l'impresa __________ e ing. __________ è stata incaricata delle opere da capomastro. Base del contratto era l'offerta 22.11.1989 ridimensionata come a conferma d'ordine 8.5.1990 per un importo totale di ca. fr. 1'000'000.-, ritenuto però che i lavori sarebbero stati conteggiati a misura con uno sconto del 2% sulla liquidazione finale; per il resto, nella misura in cui non fossero in contrasto con il modulo d'offerta o con altre clausole del contratto, facevano stato le condizioni generali e speciali delle norme SIA (doc. A).
Al termine dei lavori, il 20 marzo 1992, l'impresa ha inviato alla committenza la liquidazione finale concludente per un importo di fr. 1'308'906.- (doc. E). Il suo mancato integrale pagamento ha portato alla causa che qui ci occupa.
C. Con la petizione in rassegna l'impresa _________ e ing. __________ ha chiesto la condanna dei fratelli __________ in solido, e in subordine in ragione di 1/3 ciascuno, al pagamento di complessivi fr. 255'183.85, somma che si ottiene deducendo dalla liquidazione finale corretta dalla direzione lavori (fr. 1'320'424.-, doc. E) gli acconti sino ad allora percepiti (fr. 1'065'000.-) nonché lo sconto del 2% (fr. 19'800.-) ed aggiungendo la fattura per opere a regia successive alla liquidazione (fr. 9'559.85, doc. G) e il 6°/oo per le spese di cantiere (fr. 10'000.-, doc. S). Tenuto conto delle risultanze istruttorie, in sede conclusionale essa ha ridotto le sue pretese a fr. 246'552.23 (recte: fr. 246'753.42), ammettendo alcune deduzioni proposte dal perito giudiziario (fr. 2'531.60 pos. 803, fr. 3'185.42 pos. 234.02, fr. 869.50 pos. 151.51 e 3'343.91 per lavori a regia), compensate parzialmente da un credito per l'occupazione di un sedime privato che doveva restare a carico della controparte (fr. 1'500.fattura __________, doc. B).
D. I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando innanzitutto la legittimazione attiva dell'attrice e la competenza territoriale del giudice adito e ritenendo nel merito di aver già pagato, con gli acconti, ben più del dovuto: a loro dire, l'attrice era innanzitutto consapevole del fatto che l'edificazione non avrebbe dovuto superare l'importo di fr. 1'000'000.- e inoltre non li aveva informati del superamento di tale somma, tanto più che per contratto eventuali nuove posizioni potevano essere ammesse solo previo accordo con i proprietari; grazie alla compiacenza della direzione lavori, che tuttavia non poteva vincolare i committenti, la liquidazione finale era stata infine gonfiata a dismisura e andava dunque ridimensionata.
E. Evase le eccezioni d'ordine, il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 227'933.- arrotondati oltre interessi.
Atteso che nella fattispecie la mercede dell'attrice non era stata determinata in modo fisso né era stata stabilita con un preventivo approssimativo, il giudice di prime cure ha ritenuto che determinante per stabilire l'ammontare delle sue spettanze fosse il valore del materiale impiegato e del lavoro da lei svolto, fermo restando che nell'occasione le ammissioni della direzione lavori, in quanto non smentite dalla perizia giudiziaria, erano vincolanti. Ciò posto, le pretese dell'attrice, puntualizzate in sede conclusionale, meritavano sostanzialmente di essere confermate: le deduzioni per regie sono tuttavia state limitate a fr. 3'115.-, mentre altri due importi di fr. 3'204.- e fr. 15'845.- sono stati posti in deduzione per le posizioni __________ rispettivamente per la tassa d'occupazione dell'area pubblica che rimaneva a carico dell'attrice.
F. Con l'appello i convenuti, previa l'assunzione di una nuova perizia, auspicano nuovamente di respingere la petizione.
Essi ritengono innanzitutto che nella fattispecie sia stata a suo tempo concordata una mercede a corpo e che dunque l'attrice non potesse pretendere nulla oltre la somma di fr. 1'000'000.- o comunque che l'importo contenuto nel contratto costituisse un preventivo approssimativo e che dunque la mercede dell'attrice dovesse essere diminuita nella misura in cui il sorpasso era sproporzionato, ovvero per almeno fr. 142'809.15. In ogni caso le pretese attoree andavano ridotte anche per il fatto che l'attrice non aveva provveduto ad informare tempestivamente i committenti in merito alla lievitazione dei costi. Ulteriormente da dedurre, siccome eccessive, fatturate due volte, frutto di errori di calcolo o ingiustificate erano infine le seguenti posizioni: fr. 55'000.- per aiuti, fr. 6'028.81 (invece che fr. 3'115.-) per regie, fr. 7'144.90 per plastocrete, fr. 2'620.- per cassero tipo 2, fr. 1'350.- per risparmi, fr. 430.10 per calcestruzzo per pilastri; contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non erano infine da riconoscere all'attrice la fattura __________ di fr. 1'500.-, quella per regie dopo la consegna della liquidazione di fr. 9'559.85 e quella per spese di cantiere di fr. 10'000.-.
G. Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto:
1. Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO e che allo stesso risultano in concreto applicabili le norme SIA. È pure pacifico che l’appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto (per tante: IICCA 26 aprile 1996 in re P./H.).
2. Il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO).
La prassi ha per sua parte sviluppato alcune forme miste, fra le quali quella in cui vengono pattuiti dei prezzi unitari: in tal caso la pattuizione di una mercede preventiva e vincolante è limitata al prezzo per unità di misura o di quantità, mentre il costo finale complessivo varia a seconda delle quantità effettivamente fornite dall’appaltatore (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 915 e segg.), ritenuto che in caso di dissidio l’appaltatore sopporta l’onere della prova relativamente alla quantità di materiale fornito ai prezzi unitari pattuiti (art. 8 CC; IICCA 8 agosto 1996 in re S. SA/D., 26 settembre 1996 in re M. SA/C., 26 giugno 1997 in re a. SA/M.).
Nel caso di specie, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che nell'occasione le parti non avessero concluso né un contratto con mercede a corpo, né si fossero accordati per una mercede approssimativa, ma solo indicativa (medesima soluzione in: IICCA 15 dicembre 1992 in re C. e lc./L. SA, 26 aprile 1996 in re P./H., 8 maggio 1996 in re D./T., 26 maggio 1999 in re L. SA/F., 7 gennaio 2000 in re S./G.; cfr. risposta p. 3), può senz'altro essere condiviso.
Mentre la pattuizione di una mercede a corpo deve essere esclusa in quanto nel contratto accanto all'importo di fr. 1'000'000.- vi era la menzione "circa" (cfr. Gauch, op. cit., n. 941; IICCA 8 maggio 1996 in re D./T., 18 giugno 1996 in re S./B. e lc.; l'offerta, cui si faceva riferimento, concludeva oltretutto per un importo già più elevato di fr. 1'037'154.60) e per il fatto che in base agli accordi i lavori andavano in ogni caso conteggiati a misura, l'esistenza di una mercede determinata approssimativamente deve a sua volta essere esclusa in quanto la somma in questione non si basava in definitiva su di un preventivo allestito dall'appaltatore, con posizioni e prezzi determinati da lui, bensì sul capitolato e il modulo d'offerta (perizia p. 5) elaborati dagli architetti (Gauch, op. cit., n. 933 e 1000; Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 38-156, Zurigo 1992, N. 9 ad art. 39, replica p. 3, teste __________ p. 35), ove i materiali e le misure erano stati quantificati da questi ultimi senza che l'appaltatore avesse avuto modo di esprimersi sulla congruità di tali dati nell'ottica della prospettata edificazione: in tali circostanze non è in effetti giustificato rendere l'appaltatore responsabile ai sensi dell'art. 375 cpv. 2 CO di eventuali errori nella quantificazione dei materiali e dei quantitativi, per i quali egli non ha fornito dati vincolanti, ed è per questo motivo che nel contratto è stata per l'appunto prevista una clausola in forza della quale i lavori sarebbero stati in ogni caso conteggiati a misura (IICCA 26 maggio 1999 in re L. SA/F.). A prescindere da quanto precede, la tesi dei convenuti secondo cui l'attrice avrebbe ecceduto sproporzionatamente il preventivo, ciò che imporrebbe una riduzione della sua mercede, è stata formulata per la prima volta solo in sede conclusionale ed è in ogni caso irricevibile in ordine (art. 78 CPC).
3. Esclusa così l'esistenza di una pattuizione più o meno vincolante circa il costo dell'opera da edificare - ciò che del resto non poteva sfuggire al convenuto __________, di formazione giurista, e con lui dunque anche ai suoi fratelli convenuti - la censura con cui i convenuti rimproverano alla controparte di non averli debitamente informati circa il superamento degli importi previsti cade evidentemente nel vuoto (IICCA 21 marzo 1997 in re I. S.p.A./E. SA). Ad ogni buon conto la committenza era rappresentata sul cantiere dalla direzione lavori (cfr. art. 33-35 SIA 118), che era cosciente (o avrebbe dovuto esserlo) circa l'evoluzione dei costi (sentenza IICCA citata), tanto più che a intervalli regolari l'attrice le aveva sottoposto le richieste d'acconto con allegate le liquidazioni parziali (cfr. doc. E e doc. richiamata VI). Non risulta inoltre che durante l'edificazione i convenuti abbiano chiesto lumi circa tale evoluzione.
I convenuti cercano al proposito di trarre beneficio dalla clausola contrattuale secondo cui "per ogni e qualsiasi opera che comporta l'esecuzione di una nuova posizione, con prezzo non contemplato nell'offerta, l'esecutore è obbligato anche se non richiesto - a concordare il nuovo prezzo con la direzione lavori e il proprietario prima di iniziare il lavoro" (cfr. doc. A): è ben vero che non risulta che tale modo di procedere sia stato in concreto ossequiato; sennonché, come ammesso dai convenuti in sede conclusionale (p. 7), la clausola in questione si riferiva alle opere supplementari, che in concreto non erano assolutamente state ordinate o eseguite, tanto è vero che in sede esecutiva non vi erano stati sostanziali cambiamenti al progetto (risposta p. 5, duplica p. 5; conclusioni parte convenuta p. 4 e seg.; perizia p. 6; complemento perizia p. 1; testi E. _________ p. 10, _________ p. 18, __________ p. 27); in ogni caso essi non hanno specificato concretamente in questa sede - se non in alcuni casi, che verranno esaminati più oltre (consid. 4 lit. b, f, i, l, m) - in quali occasioni ciò sia avvenuto e quali sarebbero le conseguenze dal punto di vista finanziario di tale violazione contrattuale e non spetta certo alla scrivente Camera effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto onde sopperire alle carenze degli appellanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 90 e m. 5 ad art. 183; IICCA 18 marzo 1996 in re T./M. e lc., 8 settembre 1997 in re T. SA/C. e lc., 21 gennaio 1998 in re G. SA/P., 11 marzo 1998 in re R./F.).
4. I convenuti contestano inoltre l'ammontare della liquidazione finale, che, a loro dire, grazie anche alla compiacenza della direzione lavori, sarebbe stata ampiamente gonfiata.
4.1 Essi chiedono innanzitutto l'assunzione di una nuova perizia, che abbia a pronunciarsi sulle domande cui il perito giudiziario non aveva dato evasione.
La richiesta non può essere accolta. Stante infatti, quale principio, il divieto di nova in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), l’erezione di una nuova perizia può avere luogo secondo la giurisprudenza alle cumulative condizioni che la parte che la richiede abbia instato già in prima sede per la designazione di nuovi periti in conseguenza della manifesta insufficienza delle loro risposte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 11 ad art. 322), e ovviamente che le risposte del perito siano realmente insufficienti (art. 252 cpv. 5 CPC), il che è il caso unicamente qualora si possa affermare che la perizia offende la logica o lede principi universalmente riconosciuti dalla scienza o dall’arte in questione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 252; IICCA 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z.).
Ora, nel caso di specie, pur essendo pacifico che i convenuti già avanti al Pretore avevano chiesto l'assunzione di un nuovo perito, non risulta che il referto allestito dal perito sia carente, contraddittorio o comunque tale da offendere la logica o la scienza: egli tutto sommato ha dato puntuale risposta a gran parte dei quesiti postigli, precisando tuttavia di non essere in grado di pronunciarsi su alcune domande, segnatamente quelle in merito alle opere a regia, cui a suo dire - anche il perito di parte (convenuta) era del resto del medesimo parere (doc. O p. 13) - non era possibile dare una risposta oggettiva, non avendo egli partecipato alle fasi dell'edificazione (perizia p. 2 e 3); lo stesso discorso valeva per gli aiuti ad altri artigiani (perizia p. 3): per entrambe le posizioni comunque vi erano i relativi bollettini firmati dalla direzione lavori (perizia p. 3 e 7), che rendevano vincolanti le somme esposte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 47 ad art. 183; IICCA 31 maggio 2000 in re G. SA/B. Ltd.); con riferimento ad un paio di altre posizioni, relativamente contenute, egli non ha invece ritenuto opportuno o comunque congruo dal punto di vista economico (complemento perizia p. 1) - giudizio che in definitiva non vi è motivo di contestare - effettuare demolizioni o sondaggi d'accertamento. Non vi sono dunque giustificati motivi per ammettere una nuova perizia.
4.2 Ciò premesso, si tratta ora di quantificare gli importi ancora dovuti all'attrice. Al proposito si osserva innanzitutto che il perito giudiziario ha ritenuto di poter confermare, salvo per alcune posizioni pari a fr. 35'250.85, poi aumentate con il rapporto di delucidazione a fr. 41'709.76, posizioni che se del caso verranno riprese qui di seguito, il benfondato dell'importo della liquidazione di fr. 1'320'424.30 (perizia p. 3, complemento perizia p. 2): a giusta ragione egli ha in effetti ritenuto che le ammissioni della direzione lavori in merito ai quantitativi e alle misure alla base della liquidazione finale - effettuata in contraddittorio con l'impresa (teste _________ p. 15, _________ p. 28) - fossero senz'altro opponibili alla committenza (IICCA 26 aprile 1996 in re P./H., 15 maggio 1996 in re P./W., 26 settembre 1996 in re M. SA/C., 25 ottobre 1996 in re C. SA e lc./C., 27 febbraio 1997 in re B. SA/B. e llcc., 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA, 1° settembre 1997 in re R.& Ci/B., 1° ottobre 1998 in re I. SA/S., 26 gennaio 2000 in re M. SA/I.G. in liq.).
Litigiose sono tuttavia ancora le seguenti posizioni:
a) aiuti agli artigiani
I convenuti contestano di dover corrispondere fr. 55'000.- per la posizione in questione, evidenziando come la stessa sarebbe già compresa nei lavori a regia e dunque fatturata due volte. La censura non può essere accolta, il perito giudiziario avendo da una parte escluso l'esistenza di importi fatturati due volte (complemento perizia p. 2) e dall'altra non avendo nulla eccepito in merito agli importi esposti per aiuti, accettati a suo tempo dalla direzione lavori (perizia p. 3).
b) opere a regia
I convenuti, rifacendosi al referto peritale (complemento perizia p. 5 e seg.), chiedono che dagli importi fatturati per opere a regia vengano dedotti fr. 6'028.81 e non solo fr. 3'115.- tolti dal Pretore con l'accordo della controparte. Secondo il perito, alcuni bollettini a regia non erano firmati, altri erano stati conteggiati anche nella successiva fattura di cui al doc. G, altri ancora, infine, anche se firmati, potevano essere trasformati a misura: l'attrice ammette la detrazione dei bollettini n. 7, 11, 11, 12 e 15; in merito ai bollettini n. 007, 0012, 0057 e 0061, che secondo il perito sarebbero già compresi nel doc. G, si limita ad affermare la tesi contraria, senza portare però alcuna prova, cosicché essi pure devono essere detratti; il perito ha proposto la deduzione dei bollettini n. 2 e 3 in quanto le opere in questione andavano fatturate a misura, per cui l'osservazione dell'attrice secondo cui le stesse erano state ordinate dalla direzione lavori non modifica questo stato di fatto; il bollettino n. 5 di fr. 1'340.-, tolto dalla liquidazione siccome non firmato, deve per contro essere mantenuto, il teste _________ avendo dichiarato di averlo vistato dopo aver controllato il capitolato (p. 17). Per opere a regia può pertanto essere detratto un importo di fr. 4'688.81.
c) tassa occupazione area pubblica
L'attrice chiede che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la posizione fatturata a questo titolo in ragione di fr. 15'845.- venga mantenuta nella liquidazione. Tale somma è in realtà già compresa nell'importo globale di fr. 60'000.- che l'impresa aveva esposto per l'impianto di cantiere (cfr. osservazioni della direzione lavori doc. H, doc. O p. 14 e perizia p. 7): il capitolato prevede infatti che le tasse per i piazzali di deposito, accessi e simili siano a carico dell'appaltatore (doc. A p. 4); l'impresa si era del resto impegnata a mettere a disposizione l'impianto di cantiere per quell'importo globale fino a fine estate-inizio autunno 1991 (doc. A p. 5), per cui, riferendosi la somma in questione a un'occupazione del suolo pubblico fino al 31 ottobre 1991 (doc. C e D), eventuali ritardi nella conclusione dell'opera dovuti ad altri artigiani sono in concreto ininfluenti (perizia p. 7).
d) materiale plastificante "plastocrete"
I convenuti, richiamando il referto del perito giudiziario, chiedono di dedurre la somma di fr. 7'144.90 corrispondente al minor quantitativo di quel materiale utilizzato (1'020.7 kg). Sennonché il perito, che nell'occasione, pur confrontato con l'ammissione della direzione lavori circa l'esattezza dei quantitativi esposti (doc. Q), aveva ritenuto corretto rifarsi al calcolo risultante dai piani dell'ingegnere, risulta tutt'altro che categorico nel suo giudizio ed anzi non esclude che ulteriori verifiche mediante sondaggi, da lui omesse, potrebbero eventualmente confermare la correttezza dei quantitativi esposti (perizia p. 8): in tali circostanze, viste le titubanze del perito e la chiara ammissione da parte della direzione lavori, questa Camera ritiene di poter ammettere la correttezza del quantitativo di plastocrete fatturato.
e) cassero tipo 2
I convenuti, anche questa volta rifacendosi al referto del perito giudiziario (perizia p. 9), chiedono di dedurre fr. 2'620.- per il minor quantitativo di 84.53 mq di casseratura per pareti rispetto a quello fatturato (cfr. doc. O p. 21). La detrazione può senz'altro essere ammessa, nulla agli atti permettendo di concludere che il perito non abbia effettuato il concreto accertamento.
f) elementi Riss
Il Pretore, seguendo nell'occasione il perito di parte (doc. O p. 24) e quello giudiziario (perizia p. 10), ha detratto dall'importo della liquidazione la somma di fr. 3'204.- per il maggior prezzo esposto per questo particolare materiale, e ciò ritenuto come le parti non si fossero preventivamente accordate circa il nuovo prezzo. Tale conclusione, contestata dall'attrice, può senz'altro essere confermata: oltre al motivo addotto dal primo giudice, si osserva infatti che per contratto (cfr. doc. A) era escluso il riconoscimento di qualsiasi aumento sui materiali.
g) risparmi
I convenuti chiedono il riconoscimento di un'ulteriore detrazione di fr. 1'350.- per la posizione risparmi. In proposito si osserva che il perito giudiziario ha ritenuto ragionevole (perizia p. 10, complemento perizia p. 8) l'assunto del perito di parte secondo cui i risparmi, fatturati con l'importo massimo previsto, indipendentemente dalla misura degli stessi, andassero in realtà suddivisi in tre gruppi, come da capitolato (doc. O p. 25). Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nulla agli atti prova che la "ragionevole" conclusione cui sarebbe giunto il perito sia la conseguenza di un mancato accertamento di fatto da parte sua, così da doversi accettare la versione della direzione lavori circa la correttezza delle somme fatturate: la detrazione deve pertanto essere ammessa.
h) calcestruzzo per pilastri
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la deduzione di fr. 430.10 per minor quantitativo di 1.87 mc di calcestruzzo, proposta dai convenuti sulla base del referto di parte (doc. O p. 18) e di quello del perito giudiziario (complemento perizia p. 2), può pure essere ammessa: anche in questo caso non è infatti provato che la valutazione del perito giudiziario sia avvenuta in via equitativa, senza accertamento da parte sua della concreta situazione di fatto.
i) fattura __________
I convenuti contestano di dover rimborsare alla controparte la somma di fr. 1'500.- da lei sborsata per aver dovuto occupare per esigenze di cantiere parte di un piazzale privato (doc. B). La contestazione è fondata: nonostante il diverso giudizio del perito (perizia p. 7) e in particolare del primo giudice, il quale ha ritenuto che l'occupazione di quel terreno non fosse inizialmente prevista, appare in effetti chiaro che anche tale fattura sia compresa nell'importo globale offerto per l'impianto cantiere (doc. A p. 4; cfr. pure osservazioni della direzione lavori doc. H); nulla (perizia p. 6) e comunque non certo il doc. B permette d'altro canto di ritenere che l'occupazione di quel sedime fosse imprevista.
l) lavori a regia dopo la liquidazione finale
A ragione il giudice di prime cure, facendo proprio l'assunto del perito (perizia p. 4), ha ritenuto che gli importi fatturati successivamente alla liquidazione in ragione di fr. 9'559.85 per lavori a regia (doc. G), ammessi dalla direzione lavori, dovessero essere aggiunti alle spettanze dell'attrice. Tale importo, che non costituisce una nuova posizione per la quale si imponeva una preventiva pattuizione del prezzo, non è del resto mai stato seriamente contestato (doc. P, teste _________ p. 36).
m) supplemento per spese di cantiere
Pure corretta è la decisione del primo giudice, suffragata dal referto peritale (perizia p. 4), di riconoscere all'attrice ulteriori fr. 10'000.-, corrispondenti al 6°/oo per le spese di cantiere dedotto dai singoli artigiani (doc. S): tale pretesa, che non costituisce una nuova posizione, è in effetti prevista espressamente dal contratto (doc. A); del resto la stessa già era stata di principio ammessa dai convenuti in sede di risposta (p. 8)
Ricapitolando, il saldo dovuto all'attrice risulta pertanto essere di fr. 220'459.40 (liquidazione fr. 1'320'424.- ./. acconti fr. 1'065'000.- ./. sconto fr. 19'800.- ./. deduzioni ammesse dall'attrice fr. 2'531.60, fr. 3'185.42 e fr. 869.50 ./. deduzioni per opere a regia fr. 4'688.81 ./. deduzione Riss fr. 3'204.- ./. tassa occupazione area pubblica fr. 15'845.- ./. deduzione cassero tipo 2 fr. 2'620.- ./. deduzione risparmi fr. 1'350.- ./. deduzione per calcestruzzo fr. 430.10 + supplemento opere a regia fr. 9'559.85 + supplemento per spese di cantiere fr. 10'000.-). Su tale somma sono dovuti gli interessi moratori, il cui ammontare e la cui decorrenza non sono più contestati in questa sede.
5. Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 giugno 2000 di __________, _________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 giugno 2000 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, è così riformata:
I convenuti __________, __________ e __________, sono tenuti in solido a versare all'attrice società __________ e ing. _________ la somma di fr. 220'459.40 con interessi al 6% dal 25 agosto 1992 più l'1% su fr. 129'000.- dal 24 dicembre 1992 al 2 febbraio 1999.
2. La tassa di giustizia di fr. 8'000.- (di cui fr. 1'400.- già anticipati dall'attrice) e le spese di complessivi fr. 18'678.-, da anticipare dall'attrice, restano a suo carico in ragione di 1/8 e per la rimanenza sono a carico dei convenuti in solido, i quali pure in solido rifonderanno all'attrice la somma di fr. 14'000.- per ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.-b) spese fr. 50.--
T otale fr. 3’500.-da anticiparsi dagli appellanti, restano a loro carico per 19/20 e per 1/20 sono a carico della controparte, cui essi rifonderanno fr. 5'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario