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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.09.2000 12.2000.100

September 18, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,779 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.2000.00100

Lugano 18 settembre 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.866 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10 dicembre 1996 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 99'227.10 oltre interessi;

Domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 8 maggio 2000 ha respinto;

Appellante l'attrice, che con atto di appello del 2 giugno 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre il convenuto con osservazioni del 6 settembre 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.    - se deve essere accolto l’appello

2.    - tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

IN FATTO:

                                  A.   L’attrice afferma che con contratto del 22 giugno 1995 (doc. A) il convenuto sarebbe stato incaricato di sgomberare i macchinari esistenti nello stabile __________ a __________, prestazione che egli avrebbe adempiuto in maniera imperfetta, così da essere debitore di una pena convenzionale di fr. 55'000.--(fr. 500.-- al giorno) per la ritardata esecuzione del contratto, di ulteriori fr. 10'000.-- quale costo dello smaltimento dei rifiuti speciali da lui lasciati in loco e di fr. 4'227.10 di costo delle operazioni di risanamento, dopo che addetti della __________, pure parte del contratto e per i cui agenti risponderebbe il convenuto, avevano inquinato un vicino riale.

                                         Oltre a ciò, il convenuto sarebbe debitore ex art. 41 CO di fr. 30'000.--, corrispondenti al valore di due autocarri __________, da lui indebitamente asportati, il tutto per fr. 99'227.10 oltre interessi.

                                  B.   Il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo di essere parte al contratto limitatamente alla prestazione di una garanzia di fr. 50'000.-per il caso del mancato rispetto del termine contrattuale di esecuzione dei lavori di sgombero da parte di __________, che avrebbe rispettato detto termine, decorrente dal 30 agosto 1995 (per scadere il 30 novembre 1995) e non già dall'11 luglio 1995 come ritenuto dall'attrice.

                                          L'inquinamento del riale andrebbe ascritto alle disposizioni impartite dall'attrice medesima, mentre che contestata sarebbe l'esagerata pretesa di fr. 10'000.-- per lo sgombero di quanto rimasto in loco, lavoro che comunque l'attrice non poteva affidare al convenuto o a __________, occorrendo a tal scopo un permesso delle competenti autorità.

                                         Quanto ai due autocarri, gli stessi avrebbero fatto parte degli impianti da sgomberare, e quindi per esplicito disposto contrattuale essi sarebbero divenuti di proprietà del partner contrattuale, con il che l'attrice nulla potrebbe richiedere a tal titolo.

                                  C.   Il Pretore, riassunti i termini del contratto in esame, ha escluso la legittimazione passiva del convenuto sia per la pena convenzionale per il ritardato sgombero, che per le pretese risarcitorie per i rifiuti lasciati in loco e per l'inquinamento del riale, concernendo tali pretese l'obbligazione contrattuale assunta dalla sola __________, e non anche dal convenuto, che avrebbe in proposito unicamente funto da rappresentante ex art. 32 CO di quella società. Anche la pretesa concernente i due autocarri andrebbe disattesa, dovendosi ammettere in base agli accordi contrattuali che essi, siccome facenti parte delle attrezzature da sgomberare, siano divenuti di proprietà di __________. Dal che la reiezione della petizione.

                                  D.   Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del giudizio pretorile nel senso dell'accoglimento della petizione- e di quelle della resistente - che chiede invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

IN DIRITTO:

                                   1.   Il punto di questione principale della presente causa è rappresentato dalla questione a sapere se il convenuto, per effetto del contratto doc. A o per altro motivo, si sia personalmente impegnato all'effettuazione della prestazione di sgombero e/o a rispondere per il caso della loro cattiva o  ritardata esecuzione, circostanze da cui derivano le pretese oggetto di causa, eccezion fatta per quella concernente i due autocarri.

                                         La risposta deve essere negativa.

                                1.1   La clausola contrattuale invocata dall'appellante (punto 2, pag. 5) per sostenere la tesi dell'impegno personale del convenuto alla prestazione di sgombero è la n. 2 del contratto doc. A, che recita:

                                         "L'ing. __________ assume a proprio carico l'onere dello sgombero totale del capannone in questione per conto della società __________."

                                         Siffatta formulazione non è chiara: se da un lato la dicitura "assume a proprio carico" sembra confortare la tesi dell'attrice, in quanto depone per l'esistenza di un impegno personale del convenuto, vi è l'immediata contraddizione con la successiva indicazione "per conto della società __________ ", formulazione che manifestamente indica l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, e perciò della volontà di vincolare il terzo rappresentato.

                                         Se ne deve necessariamente concludere che la sola disamina del testo della clausola in questione non permette di stabilire definitivamente quale fosse la reale volontà delle parti, che deve essere accertata sulla scorta di ulteriori elementi di giudizio.

                                1.2   L'esistenza del rapporto di rappresentanza menzionato nella predetta clausola contrattuale è del tutto pacifico. Esso risulta dalla chiara dicitura di cui a pag. 5 del contratto, che il convenuto ha firmato per sé e per __________, ed è confermato dall'esistenza di una corrispondente procura rilasciata dalla rappresentata (doc. C).

                                1.3   La sistematica e il contenuto del resto del contratto depongono invece in senso contrario a quello dell'esistenza di un impegno personale del convenuto.

                                         Al suo capitolo II, titolato "Lavori da eseguire", il contratto è in effetti esplicito nell'attribuire alla sola __________ l'onere di fornire le concrete prestazioni contrattuali che vi vengono precisate (clausole 5, 6, 7a e 7b). Allo stesso modo, la sola __________ (e non anche il convenuto, come sarebbe logico qualora fosse stato debitore della prestazione) viene svincolata da ogni responsabilità al riguardo dei fori nel tetto conseguenti allo smontaggio dei camini (clausola 9), ed era inoltre chiaro per le parti che gli operai che concretamente avrebbero eseguito l'opera facevano capo a __________, e non al convenuto (clausole 5 e 10).

                                         Al capitolo III ("Pagamenti, penali, cauzioni, arbitraggio") risulta ancora che l'attrice avrebbe fatturato le proprie prestazioni "di assistenza e consulenza" allo sgombero a __________ e non al convenuto, ad ulteriore riprova del fatto che titolare di questa prestazione non era il convenuto ma __________.

                                1.4   Il contratto è altresì chiaro nell'attribuire al convenuto una ben limitata partecipazione: secondo la clausola 2 del capitolo III (pag. 4), egli si impegnava unicamente a depositare una cauzione di fr. 50'000.-- a garanzia del pagamento di un'eventuale penale per il superamento del termine per l'effettuazione dei lavori di sgombero.

                                         Non risulta per il resto che egli disponesse di proprie maestranze o delle apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'opera contrattuale.

                                         Certo, è ben possibile concepire l'ipotesi che egli -confidando nell'esecuzione materiale della prestazione da parte dell'altra obbligata- si sia a sua volta cumulativamente assunto un simile impegno, ma si tratta di eventualità che non può essere presunta, e che non trova altro conforto in atti, tolta l'ambigua formulazione della clausola evocata al precedente considerando 1.1. Ed infatti, la teste __________, seppure interessata alla causa in quanto ex amministratrice unica e socia di minoranza della società __________, ma non certo interessata a svincolare il convenuto dalla sua eventuale corresponsabilità contrattuale per il caso di inadempienza nell'esecuzione della prestazione di sgombero, ha confermato che detta prestazione -negli intenti di __________ - gravava solo la società e non anche il convenuto, che in proposito avrebbe unicamente funto da rappresentante nella sottoscrizione del contratto.

                                1.5   Sulla scorta dell'accertamento del fatto che le parti con la firma del contratto doc. A non hanno inteso accollare al convenuto la titolarità dell'obbligazione di sgombero del capannone, ne deve derivare la conferma del giudizio impugnato laddove respinge le pretese dell'attrice derivanti dal suo cattivo, rispettivamente tardivo adempimento da parte di __________.

                                   2.   Stabilito ciò, rimane in discussione unicamente la pretesa di fr. 30'000.-- discendente dal diverso motivo di un atto illecito che il convenuto avrebbe commesso sottraendo -l'appellante parla apertamente di "furto" (punto 3, pag. 5)- due autocarri Renault della fallita __________, spettanti alla procedente. A mente sua, il Pretore avrebbe disatteso che i due automezzi in questione erano esclusi dalla cessione di impianti e macchinari pattuita alla clausola n. 3 del contratto doc. A, così come risulterebbe dall'incarto penale richiamato dal Ministero Pubblico.

                                         In realtà così non è.

                                         Il contratto tra il convenuto e __________ (doc. 22 di quell'incarto), al quale l'appellante si riferisce, effettivamente esclude i due autocarri dalla vendita (clausola 3, lit. f). Questo non significa tuttavia, come a torto pretende la ricorrente (punto 3, pag. 5 e 6), che "entrambe le parti contrattuali sapevano che i due veicoli non potevano essere in alcun modo ceduti e che dunque avrebbero dovuto rimanere di proprietà della __________ ", costituendo questa ipotesi sulla volontà delle parti una manifesta forzatura del tenore di quel contratto, sulla cui base -in assenza di migliori elementi che l'attrice non sa fornire- può unicamente essere dedotto il solo dato di fatto per cui il convenuto non ha venduto a __________ i due autocarri.

                                         In altri termini, è arbitrario dedurre dalla mancata vendita degli autocarri dal convenuto a __________ il fatto che questi sarebbero stati di proprietà dell'attrice o di __________, piuttosto che del convenuto, che non avrebbe in tal caso avuto intenzione di venderli a __________, oppure della stessa __________, che non avrebbe perciò avuto necessità di acquistarli dal resistente.

                                         In queste circostanze, mantiene piena efficacia anche la motivazione addotta dal Pretore, alla quale si può pertanto rinviare (consid. 4), secondo cui la procedente risulta comunque avere comunque perso ogni diritto sugli autocarri al più tardi con la sottoscrizione del contratto doc. A, rientrando essi nella nozione globale di "tutti gli impianti, attrezzature, macchinari e materiali" di cui alla clausola 3 del capitolo I, e non figurando invece nell'elenco di oggetti per i quali alla successiva clausola 4 si è inteso fare eccezione al trapasso di proprietà.

                                         Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la relativa semplicità della situazione, attestata indirettamente dalla brevità delle osservazioni al gravame, giustifica una commisurazione ridotta delle ripetibili di appello.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

DICHIARA E PRONUNCIA

                                    I.   L’appello 2 giugno 2000 di __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.     1'950.-b)  spese                                           fr.         50.--

                                         T otale                                           fr.    2'000.-già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:       -  __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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