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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.04.2000 12.1999.232

April 7, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,194 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.1999.00232

Lugano 7 aprile 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.20 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 6 febbraio 1997 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 431'900.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 932'831.50 oltre interessi in corso di causa;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 12 novembre 1999 ha respinto;

Appellante l'attore, che con atto di appello con richiesta di assistenza giudiziaria del 3 dicembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua pretesa di fr. 932'831.50 oltre interessi;

Mentre il convenuto con osservazioni del 13 gennaio 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, chiedendo preliminarmente che l'attore sia astretto al pagamento di una cauzione processuale;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1. se deve essere accolto l’appello

2. se deve essere ammessa l'istanza di assistenza giudiziaria

3. se deve essere ammessa la domanda di cauzione processuale

Ritenuto

in fatto:

                                   A.   L’attore sostiene con la petizione di avere stipulato con il convenuto in data 2 settembre 1984 un accordo per cui egli, dopo avere procurato al convenuto la possibilità di acquisire il pacchetto azionario della __________, si sarebbe attivato nella vendita dei 35 appartamenti siti ad __________ appartenenti a detta società, dopo di che la società anonima sarebbe stata liquidata e l'utile conseguito dall'operazione sarebbe stato diviso in parti uguali tra attore e convenuto.

                                         Tra il 1984 e il 1996 sarebbero stati venduti 17 appartamenti per un ricavo complessivo di circa fr. 3'000'000.--, mentre per motivi fiscali il convenuto avrebbe deciso di non vendere le rimanenti unità, che avrebbero ora un valore di complessivi fr. 3'900'000.--.

                                         L'operazione avrebbe perciò comportato ricavi per fr. 6'900'000.-- a fronte di costi per fr. 5'900'000.--, ragione per cui vi sarebbero un utile di fr. 1'000'000.-- e un credito dell'attore di fr. 500'000.--.

                                         Avendo il convenuto già versato fr. 68'100.--, rimarrebbe un credito residuo di fr. 431'900.-- oltre interessi, oggetto della domanda di causa.

                                  B.   L'eccezione del convenuto di carenza di legittimazione passiva è stata definitivamente evasa, nel senso della sua reiezione, dai giudizi 10 febbraio 1998 di questa Camera e 22 giugno 1998 della I Corte Civile dl Tribunale federale.

                                  C.   Nella risposta del 20 marzo 1997 il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che la convenzione 2 settembre 1984 sarebbe stata sostituita da un successivo accordo, intercorso tra l'attore e la __________ e scaduto il 31 dicembre 1985, in virtù del quale egli avrebbe ricevuto una provvigione del 10% per ogni appartamento venduto durante il periodo di validità dell'accordo e che gli avrebbe fruttato complessivi fr. 241'060.--.

                                         Del tutto infondati sarebbero in ogni caso i conteggi dell'attore e le sue pretese derivanti dalla convenzione 2 settembre 1984.

                                  D.   L’attore in sede di conclusioni ha aumentato a fr. 932'831.50 oltre interessi la propria domanda di causa.

                                         Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive richieste ed argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                  E.   Il Pretore ha ritenuto che la convenzione 2 settembre 1984 invocata dall'attore costituirebbe un contratto di società semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO, che non sarebbe tuttavia più in vigore, essendo stato sostituito, così come sostenuto dal convenuto, da un accordo tra l'attore e la __________ per cui questi avrebbe ricevuto delle provvigioni pari al 10% del prezzo degli appartamenti venduti, di modo che egli nulla potrebbe pretendere dal resistente.

                                         Il risultato non muterebbe nemmeno volendo considerare tuttora operativo il rapporto societario, visto che in tal caso l'azione tendente alla consegna della quota dell'utile sarebbe manifestamente prematura, dovendosi dapprima provvedere allo scioglimento e alla liquidazione della società.

                                  F.   Nel proprio gravame l'attore critica l'apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore, che l'avrebbe condotto, sulla base di elementi di mera verosimiglianza, a ritenere revocata dalle parti la convenzione 3 settembre 1984 (doc. B e doc. 4). Vero sarebbe invece che tale convenzione ha continuato a sussistere, unitamente all'accordo per cui all'attore venivano promesse delle provvigioni per il caso di vendita dei singoli appartamenti.

                                         Dovendosi ammettere che la volontà delle parti del rapporto societario era quella di ripartire gli utili dopo ogni singola operazione produttiva di guadagno, che il convenuto ha ritardato in mala fede la liquidazione della __________, e che il fallimento di questa società renderebbe problematico lo scioglimento della società semplice contratta con il convenuto, ne conseguirebbe l'accoglimento della pretesa dedotta in causa.

                                  G.   Delle argomentazioni del resistente, che conclude per la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, come pure della domanda di assistenza giudiziaria e di quella della prestazione di una cauzione processuale, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   La venuta in essere tra le parti di un rapporto contrattuale nei termini di cui alla "Vereinbarung" 2 settembre 1984 (doc. B/4) è a questo stadio della causa incontestata, così come pacifica è la sua qualifica giuridica di contratto di società semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO, così come deciso dal Pretore ed esplicitamente ammesso dall'appellante (punto 7, pag. 3). Controversa è invece la questione a sapere se tale accordo abbia preso fine anzitempo, a meno di un mese dalla sua stipula, per effetto del contrario consenso delle parti, determinato dal fatto che l'attore avrebbe stipulato una "Vertriebsvereinbarung" con la __________ (doc. 2), con cui gli sarebbe stata garantita una lauta provvigione del 10% sul valore degli appartamenti venduti.

                                         Ammessa la venuta in essere del rapporto societario, invocato e dimostrato dall'attore, l'onere della prova della circostanza secondo cui le parti vi avrebbero anticipatamente messo fine spetta al convenuto, che da tale circostanza vorrebbe trarre diritto, con la conseguenza che l'insufficienza di prove al proposito, da valutare liberamente secondo l'art. 90 CPC, andrà a detrimento delle argomentazioni del resistente (art. 8 CC).

                                   2.   Questa Camera, in effetti, non condivide l'opinione del Pretore secondo cui andrebbe ritenuto provato che le parti hanno realmente posto concordemente fine, a meno di un mese dalla stipula, alla convenzione doc. B/4.

                                2.1   Il primo argomento che depone contro questa tesi è di natura formale.

                                         Le parti risultano avere allestito e sottoscritto almeno due convenzioni in originale: si nota infatti, dalla forma e dalla posizione delle firme manoscritte, che il doc. 2 (ancorché si tratti di una fotocopia) non corrisponde al doc. 4.

                                         Stante l'esistenza di due originali, se le parti avessero realmente inteso annullare gli effetti della convenzione, la cosa più semplice da fare sarebbe stata quella di distruggere i due originali. E' invece priva di un ragionevole significato l'operazione consistente nell'apposizione di una clausola manoscritta quale quella figurante sul doc. 4 su uno solo degli originali della convenzione.

                                         Questo modo di procedere, già di per sé sospetto, appare ancor meno sensato alla luce del fatto che l'aggiunta manoscritta non è datata, e soprattutto non è avallata dalla firma delle parti. In simili condizioni, e data l'opposizione dell'attore alla tesi dell'annullamento convenzionale, si può unicamente ritenere trattarsi di un'aggiunta apocrifa, che in nessun modo può -si ripete, dal profilo formale- prestarsi ad essere intesa nel senso voluto dal convenuto.

                                2.2   Contrariamente all'opinione del Pretore, il fatto che l'attore il 29 settembre 1984 abbia stipulato un accordo con la __________ prevedente in suo favore delle  provvigioni del 10% del prezzo di vendita degli appartamenti, provvigioni ampiamente eccedenti quelle usualmente accordate ai mediatori, non depone automaticamente in favore della tesi dell'annullamento del primo accordo.

                                         Dal punto di vista giuridico o commerciale, infatti, le due convenzioni non sono in contraddizione tra di loro, e possono pertanto coesistere senza che ciò appaia illogico, potendosi anzi ipotizzare l'intento delle parti per cui durante un certo periodo gli sforzi dell'attore nella vendita degli appartamenti sarebbero stati remunerati in modo particolare nonostante la sussistenza del rapporto societario, così da consentirgli, dal profilo economico, quel prelievo anticipato di parte dell'utile societario che egli chiede ora (come si vedrà, a torto) al socio.

                                         Atteso inoltre che la successiva convenzione non menziona in alcuna forma quella precedente, se ne deve concludere che non può ritenersi provato che la convenzione doc. B/4 sia stata annullata dalle parti per effetto o per il motivo della stipula di quella tra l'attore e __________.

                                   3.   Questo accertamento, favorevole alle tesi del ricorrente, non comporta tuttavia l'accoglimento del gravame, che al contrario è ampiamente infondato.

                                         Merita infatti piena conferma la successiva argomentazione pretorile, secondo cui la presente causa, tendente alla consegna della quota dell'utile societario, è prematura, non potendo essere proposta prima che la società abbia preso fine e sia stata liquidata (Rep. 1975, pag. 289 e segg.).

                                         Atteso che lo stesso appellante ammette (punto 9.1, pag. 6) "che nessuna delle cause di scioglimento del contratto di società semplice previste dall'art. 545 CO si è realizzata", nessuna delle argomentazioni addotte dal ricorrente consente di derogare al principio dell'unità della liquidazione della società semplice (cfr. I CCTF 20 luglio 1999 in re C./G. & Co in fallimento).

                                         Contrariamente alla sua opinione, i punti 3 e 3a del contratto societario non si prestano affatto ad essere intesi in tal senso, non figurando in forma implicita o esplicita il principio della distribuzione anticipata dell'utile societario, ma dovendosi al contrario ritenere, stante un evidente collegamento tra i punti 2 e 3 del contratto, che la stessa sarebbe avvenuta solo dopo la vendita di tutti gli appartamenti e la liquidazione della __________, circostanze non verificatesi, mentre il punto 3a, inutilmente invocato dall'attore, fa manifestamente riferimento ad oneri fiscali privati dei soci, dalla cui  menzione non si saprebbe però ragionevolmente dedurre l'asserito diritto alla distribuzione anticipata di utili.

                                         Il convenuto adduce poi la circostanza del fallimento della __________, ma nemmeno questo fatto ha importanza decisiva, potendo esso costituire unicamente un motivo per cui lo scopo societario non può più essere conseguito, e perciò una causa di scioglimento della società (art. 545 cpv. 1 cifra 1 CO), che comunque anche in questo caso andrebbe liquidata (il che non è avvenuto) prima che vi sia spazio per la formulazione di una pretesa come quella dedotta in causa.

                                         Del tutto fuori luogo, e oltretutto di difficile comprensione, sono anche i ragionamenti dell'attore in tema di condizioni ex art. 151 e segg. CO ("condizione potestativa risolutiva insita nel contratto di società", pag. 9) e del preteso dolo del convenuto nell'impedire il verificarsi della condizione, costruiti a torto sulla sentenza di questa Camera che ha deciso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, visto che la convenzione doc. B/4 non risulta soggetta a condizioni di sorta.

                                         Del resto, già solo una questione di buon senso dovrebbe suggerire che in assenza di una completa ricostruzione di tutta l'attività economica della società, e senza la liquidazione di tutte le sue posizioni attive e passive, è impossibile per il giudice adito rendere una decisione ragionevole sulla suddivisione di un preteso utile societario, non potendosi effettuare alcuna deduzione attendibile dalla frammentaria ed approssimativa esposizione del solo attore.

                                         Va pertanto confermato il giudizio pretorile di reiezione della petizione.

                                   4.   L'appellante ha instato per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria per la procedura di appello, richiesta che deve essere respinta in considerazione del fatto che il gravame era privo di possibilità di successo (art. 157 CPC).

                                         Il ricorrente aveva infatti ragione unicamente alla sussistenza del rapporto societario, ma per il resto le sue tesi disattendono i principi basilari in materia di società semplice laddove, in base a motivazioni risibili, pretendono che si dovrebbe dare luogo alla consegna di un asserito (ma comunque non dimostrato) utile societario anche in assenza della liquidazione della società.

                                   5.   L'appellato ha per sua parte chiesto che l'appellante sia astretto alla prestazione di una cauzione processuale, richiesta che, stante la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria e l'accertata insolvenza dell'attore, dovrebbe di principio essere accolta.

                                         Se non che, il convenuto in questa procedura non ha dovuto effettuare alcun anticipo di spese giudiziarie, mentre quo alle ripetibili si osserva che la domanda, pedissequa alle osservazioni all'appello, è stata presentata in un momento in cui il di lui patrocinatore aveva già compiuto l'attività il cui pagamento si voleva anticipatamente garantire con l'imposizione della cauzione, ragione per cui dal punto di vista del convenuto non vi è più alcuna differenza pratica tra una decisione a lui favorevole sulla richiesta cauzione, che l'attore è libero di non versare, e la presente sentenza che evade il merito del gravame, attribuendogli l'indennità ripetibile.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148, 153, 155, 157 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 3 dicembre 1999 di __________ è respinto.

                                   II.   L'istanza di assistenza giudiziaria 3 dicembre 1999 di __________ è respinta.

                                  III.   L'istanza di cauzione processuale 13 gennaio 2000 di __________ è dichiarata priva di oggetto.

                                 IV.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                         fr.      2’450.-b)  spese                                                          fr.           50.--

                                         T otale                                                           fr.      2’500.-sono a carico dell'appellante, con l’obbligo di   rifondere al convenuto fr. 10’000.-- per ripetibili di appello.

                                  V.   Intimazione:       - __________

                                         Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario