Incarto n. 12.1999.00221
Lugano 3 aprile 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa a procedura sommaria DI.98.1299 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 dicembre 1998 da
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rappr. dall'avv. __________
contro
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ora
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con cui l’istante ha chiesto la nomina di un controllore speciale giusta l'art. 697b CO;
Istanza avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore con sentenza 28 ottobre 1999;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 12 novembre 1999 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell'istanza;
Gravame cui l'istante, con osservazioni 17 dicembre 1999, si oppone,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
considerato
in fatto ed in diritto
che __________ in liquidazione il 18 dicembre 1998 ha instato ex art. 697b cpv. 1 CO per la nomina di un controllore speciale adducendo irregolarità formali e sostanziali nei conti di esercizio e l'imminenza di non precisate perdite eccezionali preannunciate dall'amministrazione;
che la convenuta all'udienza di discussione del 15 febbraio 1999 si è opposta all'istanza, contestando la sussistenza delle premesse previste dalla legge per lo svolgimento della richiesta verifica speciale;
che nel giudizio impugnato il Pretore ha ritenuto che l'istante avrebbe reso sufficientemente verosimile l'avvenuta violazione di disposti di legge o dello statuto da parte di organi della società, così da giustificarsi l'accoglimento della sua richiesta;
che con l'appello in rassegna la convenuta censura le motivazioni addotte dal primo giudice e contesta sia l'esistenza dell'asserita violazione di norme di legge che l'esistenza di un interesse giuridico concreto ed attuale della parte istante all'esecuzione della verifica speciale;
che con osservazioni 17 dicembre 1999 la convenuta si oppone al gravame;
che con decreto 3 dicembre 1999 la Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società convenuta;
che a seguito del fallimento della società convenuta deve ovviamente ritenersi superata la questione dell'esecuzione di una verifica speciale;
che l'appello è perciò da considerare siccome divenuto privo di oggetto;
che ad ogni buon conto il Pretore si era rettamente determinato nel senso dell'esistenza della verosimiglianza di una situazione di violazione di norme legali o statutarie;
che tale verosimiglianza è accresciuta dal fallimento della convenuta, e dal fatto che esso, su istanza di un creditore, è stato pronunciato in base al disposto eccezionale di cui all'art. 190 LEF;
che si giustifica perciò di porre gli oneri di questa procedura a carico dell'appellante sulla scorta del principio della sua presumibile soccombenza nel merito della vertenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 151, m. 9);
che l'istante deve per sua parte essere rinviata all'istituto della responsabilità degli organi giusta gli art. 752 e segg. CO;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 12 novembre 1999 di __________, ora in fallimento, è dichiarato privo di oggetto e stralciato dai ruoli.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in fr. 470.-- di tassa di giustizia e fr. 30.-- di spese, per complessivi fr. 500.--, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario