Incarto n. 12.1999.00206
Lugano 5 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. IU.97.109 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 8 ottobre 1997 da
__________ rappr. dall' avv. __________
Contro
__________ rappr. dall' avv. __________,
in materia di mercedi e salari con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Fr. 8'334.95 oltre interessi, domanda ridotta in sede di conclusioni a Fr. 6'415.95 oltre interessi.
Domanda avversata dal convenuto che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'istante al pagamento di Fr. 6'444.- oltre interessi.
Il Pretore, con sentenza 1 ottobre 1999 ha accolto l'istanza per Fr. 5'862.60 oltre interessi e respinto la domanda riconvenzionale.
Appellante il convenuto il quale, con atto di appello del 14 ottobre 1998, ha richiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza.
Considerato
che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai Fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (cfr. art. 13 e 22 LOG);
che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 418 m. 1);
che, per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza;
che, con le conclusioni di causa, il valore della domanda, avversata dal convenuto, è stato ridotto a Fr. 6'415.95 mentre la domanda riconvenzionale è stata aumentata a Fr. 6'444.-;
che per stabilire il carattere appellabile o meno della procedura i valori della domanda principale e di quella riconvenzionale non si sommano, determinante essendo l'ammontare delle singole richieste (art. 12 CPC);
che ne discende come l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Pretore sia quello del ricorso per cassazione;
che un atto formulato nella forma dell'appello, in procedura inappellabile, non é nullo ma può essere esaminato come ricorso per cassazione se da esso, anche implicitamente, risultino i motivi di cassazione e le norme che si pretendono violate e
il gravame va quindi trasmesso, con decreto, dalla II CCA alla CCC per sua competenza (Rep. 1977, 121; II CCA 17.12.1993 Comunione compr. "Condominio al __________ " c. __________);
che il Tribunale di appello ritiene di dover mantenere tali prassi anche se più generosa rispetto alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 120 II 270 dove si afferma che una conversione d'ufficio di un rimedio giuridico é impossibile quando un ricorrente, patrocinato da un difensore professionista, sceglie espressamente un via di ricorso sebbene non possa ignorare che la stessa non é aperta);
Per i quali motivi
decreta
1. L'appello 14 ottobre 1999 di __________ è trasmesso, per competenza, alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
2. Non si prelevano tasse o spese.
3. Intimazione ai patrocinatori delle parti.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario