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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.04.2000 12.1999.203

April 19, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,352 words·~22 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.1999.00203

Lugano 19 aprile 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini  

sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,

chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 13 ottobre 1999 da

__________. (già __________.), __________ rappr. dall’avv. __________

  Contro    

il lodo 31 agosto / 11 settembre 1999 pronunciato dall’arbitro unico arch. __________, nella procedura arbitrale promossa con petizione 3 ottobre 1994 da  

__________ __________ entrambi rappr. dall’avv. dott. __________  

volto ad accertare la decadenza del mandato dell'arbitro e ad ottenere l’annullamento del lodo;

preso atto che con decreto 14 ottobre 1999 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto;

mentre i resistenti con osservazioni 7 dicembre 1999 hanno postulato la reiezione del gravame o in subordine il suo parziale accoglimento nel senso che le ripetibili della sede arbitrale fossero fissate da questa Camera rispettivamente dall'arbitro stesso, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Nel corso del 1986 i signori __________ e __________ appaltarono all’impresa __________ l’edificazione sulla particella no. __________ RFD di __________, di loro proprietà, del complesso industriale “__________ ”, costruzione composta da 3 blocchi attigui (doc. E); le prestazioni di architetto vennero curate dalla __________. (doc. B), mentre quelle di ingegneria vennero eseguite dallo studio dell’ing. __________ (doc. D).

                                         I lavori di costruzione, che avvenivano in successione nei tre blocchi, vennero portati a termine nel corso del 1988.

                                  B.   Ben presto all’interno degli stabili si constatarono alcune infiltrazioni d’acqua (doc. G, 13, 14), dovute sostanzialmente, come accertato da una perizia privata (doc. Q) e da una prova a futura memoria (doc. T), a fessurazioni nei muri di facciata.

                                         I difetti vennero regolarmente notificati all’impresa, all’architetto ed all’ingegnere, che tuttavia non si accordarono circa le rispettive responsabilità.

                                  C.   Dando seguito all’istanza 16 dicembre 1992 (doc. 1) con cui i proprietari avevano chiesto la nomina di un arbitro che avesse a decidere sulle eventuali responsabilità dell’ingegnere e dell’architetto, l’11 gennaio 1993 il Segretariato Generale della SIA ha provveduto a designare l’arch. __________ in qualità di arbitro.

                                         Poiché tuttavia l’ing. __________ rifiutava di sottoporsi all’arbitrato sostenendo di non aver mai sottoscritto alcuna clausola arbitrale, il procedimento arbitrale venne formalmente avviato senza di lui.

                                  D.   Con petizione 3 ottobre 1994 __________ e __________ hanno chiesto la condanna della __________., successore in diritto della __________., al pagamento di fr. 141’499.10 oltre interessi al 5% dal 19 ottobre 1991.

                                         Gli attori ritengono in sostanza che controparte sia responsabile dei difetti nei muri di facciata ed in particolare per non aver a suo tempo previsto la realizzazione dei necessari giunti di dilatazione, per aver avallato la qualità dei mattoni senza per altro averli minimamente esaminati ed infine per aver omesso di far capo alla necessaria collaborazione dell’ingegnere al fine di garantire una realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte. Essi pretendono perciò il pagamento degli importi necessari alla rimozione dei difetti, il cui costo è stato stimato in fr. 124’000.- in sede di prova a futura memoria (doc. T1 p. 5), nonché delle spese per l’allestimento di quest’ultima (fr. 17’499.10, doc. V).

                                  E.   Con risposta 4 novembre 1994 la __________ si è opposta alla petizione sia per motivi d’ordine che di merito, postulandone la reiezione con protesta di spese e ripetibili.

                                         In ordine la convenuta contesta innanzitutto che il tribunale arbitrale possa essersi costituito regolarmente e ciò in assenza del consenso da parte dell’ing. __________; agli attori, nella misura in cui lamentavano difetti relativi al blocco no. 1, al blocco no. 3 ed in parte al blocco no. 2 -che, dopo il frazionamento della particella no. 1453, erano stati venduti a terzi (cfr. doc. 2-5)- mancava inoltre la legittimazione attiva, atteso che nei relativi rogiti di compravendita i diritti per i difetti della cosa erano stati ceduti agli acquirenti. Nel merito essa contesta la tempestività della notifica dei difetti ed in ogni caso l’esistenza di un’eventuale responsabilità a suo carico: da parte sua non vi era infatti stata alcuna violazione contrattuale, né alcuna colpa (che semmai andava imputata a terze persone, quali l’ingegnere o l’impresa, di cui la committenza doveva personalmente rispondere), né infine vi era alcun danno a carico della controparte, che al contrario aveva potuto tranquillamente vendere le particelle con un utile non indifferente.

                                  F.   Dopo che 2 precedenti suoi lodi erano stati annullati dalla scrivente Camera, con terzo lodo datato 31 agosto 1999 l'arbitro, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 57'000.- oltre interessi e posto a suo carico l'indennità ripetibile di fr. 11'000.-.

                                         L'arbitro, accertata la sua competenza a statuire nella vertenza che gli era stata demandata, ha innanzitutto esaminato se gli attori disponessero della necessaria legittimazione attiva, concludendo per l'affermativa. Nel merito egli ha quindi appurato che la convenuta era senz'altro responsabile dei difetti riscontrati, segnatamente per carenze nella direzione dei lavori e per l'insufficiente numero di giunti di dilatazione previsti nelle facciate, e con ciò del danno prevalentemente estetico che ne era derivato, condannandola di conseguenza, non essendo proponibile un intervento di ripristino, a rifondere alla controparte il minor valore delle facciate pari al 20% del loro costo (fr. 50'000.-); a tale somma andava aggiunto, proporzionalmente alla soccombenza relativa alla problematica dei difetti, il costo della prova a futura memoria (fr. 7'000.-). Gli oneri della procedura arbitrale sono stati caricati alle parti in funzione della reciproca soccombenza, mentre la convenuta senza alcuna motivazione è stata infine obbligata a rifondere agli attori le ripetibili piene.

                                  G.   Con ricorso per nullità 13 ottobre 1999, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, la convenuta ha chiesto che fosse accertata la decadenza del mandato dell'arbitro e che il lodo fosse annullato.

                                         La ricorrente solleva innanzitutto varie questioni formali: contesta dapprima che il tribunale arbitrale sia stato costituito correttamente, con riferimento alla presunta consulenza dell'arbitro da parte di un giurista; eccepisce poi l'avvenuta decadenza del mandato dell'arbitro, questione per altro sulla quale quest'ultimo aveva omesso di pronunciarsi; censura la mancata considerazione da parte dell'arbitro dei documenti versati agli atti il 9 aprile 1999. Nel merito contesta siccome arbitrario il giudizio che la condannava alla rifusione alla controparte del minor valore dell'opera, evidenziando la carente legittimazione attiva degli attori, l'assenza di responsabilità dell'architetto per i difetti riscontrati e l'inesistenza di un danno risarcibile, fermo restando che dall'eventuale credito degli attori andavano in ogni caso dedotti fr. 36'650.trattenuti all'impresa; pure arbitrario era inoltre il giudizio che poneva a suo carico parte delle spese della perizia a futura memoria, che a suo dire si era rivelata del tutto inutile; arbitraria era infine anche la ripartizione delle ripetibili, che semmai dovevano seguire la preponderante soccombenza degli attori.

                                  H.   Delle osservazioni 7 dicembre 1999 con cui la parte attrice postula la reiezione del gravame, in subordine il suo parziale accoglimento nel senso di riformare il giudizio sulle ripetibili o in via ancor più subordinata di rinviare, su tale questione, l'incarto all'arbitro per un nuovo giudizio, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

Considerando

in diritto

                                   1.   Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht, p. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p. 524; SJZ 1976, p. 248; per tante IICCA 28 aprile 1993 in re P./C.).

                                   2.   La ricorrente, nella prima parte del suo esposto, solleva tutta una serie di eccezioni formali, segnatamente con riferimento alla costituzione del tribunale arbitrale, alla decadenza del mandato dell'arbitro ed alla facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, che a suo dire imporrebbero di annullare il lodo.

                                2.1   A suo giudizio (punto 20.7), le modalità di redazione e la configurazione del lodo dimostrerebbero in modo palese che l'arbitro, cui tale facoltà era stata invero vietata dalla convenuta l'11 marzo 1999, ha nondimeno fatto capo ad un giurista, il che imporrebbe l'annullamento del lodo per due ragioni: da una parte per il fatto che egli non aveva svolto personalmente il mandato (art. 36 lett. d CIA) e dall'altra in quanto non sarebbero state ossequiate le formalità per la nomina di un segretario previste all'art. 9 SIA 150 -normativa che unitamente al CPC faceva stato per l'espletamento dell'arbitrato (cfr. verbale 4 settembre 1994)- dal che l'irregolare costituzione del tribunale arbitrale (art. 36 lett. a CIA).

                                         Sennonché, non è assolutamente provato -né la ricorrente, salvo evocare tale eventualità, indica in dettaglio da quali specifiche circostanze ciò possa essere desuntoche l'arbitro abbia trasgredito al divieto formulato ed abbia effettivamente fatto capo, dopo l'annullamento del secondo lodo, alla consulenza di un giurista. In realtà né la formulazione della querelata decisione, né tanto meno il suo contenuto permettono di intravedere un tale intervento, ritenuto che l'ossequio di alcune formalità è semmai la conseguenza dei 2 precedenti giudizi di rinvio da parte di questa Camera, cui l'arbitro si è adeguato.

                                         In assenza della prova dell'effettivo coinvolgimento di un terzo alla stesura del lodo, entrambe le censure, quella di non aver ossequiato la norma di cui all'art. 9 SIA 150 e quella di non aver svolto personalmente il mandato, devono pertanto essere respinte.

                                2.2   La ricorrente ribadisce in seguito quanto evidenziato nel corso dell'udienza dell'11 marzo 1999, cioè che il mandato dell'arbitro era da tempo giunto a scadenza rispettivamente lo era allorché quest'ultimo aveva emesso il lodo: in questa sede (punto 20.8 e 20.9) essa rimprovera all'arbitro di non aver statuito sulla relativa eccezione (art. 36 lett. c CIA) nonché di aver pronunciato il lodo dopo la scadenza del suo mandato (art. 36 lett. g CIA) rispettivamente in quell'occasione di essersi dichiarato a torto competente (art. 36 lett. b CIA).

                             2.2.1   È innanzitutto manifestamente a torto che la ricorrente solleva il motivo di nullità di cui all'art. 36 lett. c CIA: la normativa in questione si limita in effetti a sanzionare il fatto che l’arbitro abbia omesso di statuire su punti di questione formulati dalle parti, ma non si applica al caso -qui in esame- in cui egli si è pronunciato sulla questione sollevata (volta ad ottenere la dichiarativa di irricevibilità della petizione, per decadenza del mandato) da lui risolta -implicitamente- per la negativa, tale fattispecie dovendo essere semmai contestata con i motivi di ricorso di cui all’art. 36 lett. f CIA (arbitrio della sentenza, DTF 102 Ia 493; IICCA 20 luglio 1994 in re C. e S./G.M. SA, 11 aprile 1995 in re M. e N./B., 14 gennaio 1998 in re M. SA/C., 15 novembre 1999 in re R./A. e llcc.) rispettivamente dell’art. 36 lett. h CIA (carenza di motivazione della sentenza, cfr. Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 63 ad art. 36 CIA; IICCA 14 gennaio 1998 in re M. SA/C.), censure che essa ha invero omesso di sollevare in questa sede.

                             2.2.2   Nemmeno l'altra obiezione della ricorrente, secondo cui il lodo sarebbe annullabile siccome pronunciato dall'arbitro dopo la scadenza del suo mandato, ciò che configurerebbe i motivi di nullità di cui agli art. 36 lett. b e g CIA, può essere condivisa.

                                          Vero è che in base agli accordi conclusi il 2 settembre 1994 il lodo avrebbe dovuto essere (“sarà”) notificato alle parti entro 90 giorni dal dibattimento finale rispettivamente, in caso di rinuncia, dal giorno della contemporanea notifica delle conclusioni alle parti ed è altrettanto vero che nella fattispecie il lodo è stato emesso il 31 agosto 1999, quindi ben oltre i 90 giorni dal ricevimento degli allegati conclusivi, che risale al 26 giugno 1995, rispettivamente dall'emanazione della seconda sentenza di rinvio da parte di questa Camera, datata 14 gennaio 1998, o ancora dall'ultima udienza di dibattimento finale indetta per l'11 marzo 1999.

                                          L’interpretazione della clausola in questione -che è necessaria, in particolare per accertare le reali intenzioni delle parti (Jolidon, op. cit., n. 10 a ad art. 36 CIA e n. 32 ad art. 16 CIA; Rüede/ Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 61; Jermini, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, Zurigo 1997, p. 202 con rif.; RVJ 1982 p. 178 e segg.; Rep. 1989 p. 181; IICCA 4 settembre 1998 in re R./M.)- pur evidenziando che la rapida soluzione del contenzioso costituiva per le parti un aspetto importante (da qui, tra l’altro, la fissazione di termini precisi, non prorogabili, per l’inoltro degli allegati di causa) non permette tuttavia ancora di concludere, in assenza di ulteriori riscontri, che esse in caso di ritardo nell’emanazione del lodo avrebbero senz’altro rinunciato all’arbitrato: quest’ultima eventualità, vista la perdita di tempo che ne deriverebbe e i costi relativi alla procedura arbitrale già assunti, appare anzi del tutto contraria agli interessi delle parti, per cui a giudizio di questa Camera (analoga soluzione nella sentenza IICCA citata) si deve concludere che il termine di 90 giorni per emanare il lodo -analogamente al termine di cui all’art. 18 cpv. 1 del Reg. della CCI (Jermini, op. cit., p. 203 n. 1440)- non è assolutamente perentorio, ma costituisce un semplice termine d’ordine, il cui mancato ossequio da parte dell’arbitro rimane in definitiva privo di conseguenze pratiche (Jermini, op. cit., p. 203 ritiene che in un caso del genere le parti potrebbero comunque inoltrare un reclamo per ritardata giustizia ai sensi dell’art. 15 CIA rispettivamente ricusare o revocare il tribunale arbitrale).

                                          Significativo a questo proposito è pure il fatto che la convenuta non abbia a suo tempo eccepito che il primo lodo, datato 13 ottobre 1995 sia stato emesso a distanza di più di 90 giorni dal dibattimento finale, indetto per il 28 giugno 1995.

                                 2.3   Al punto 20.10 del suo gravame la ricorrente eccepisce la violazione del suo diritto di essere sentita (art. 36 lett. d CIA) per il fatto che l'arbitro avrebbe rifiutato di prendere in considerazione, violando con ciò l'art. 29 SIA 150, la documentazione che essa aveva prodotto il 9 aprile 1999.

                                          Quest'ultima disposizione consente alle parti di allegare nuovi fatti e di produrre nuove prove al di fuori dello scambio degli allegati preliminari, se la parte non ha potuto presentarli a quel momento e, implicitamente, nella misura in cui i nuovi fatti o prove consentono di giungere ad una conclusione diversa, lo scopo della norma non potendo ovviamente essere quello di consentire alle parti di prolungare sine die, con tale espediente, la durata della procedura arbitrale.

                                          Nel caso concreto è senz'altro a ragione che l'arbitro ha rifiutato di considerare i documenti prodotti a quel momento dalla ricorrente, che si riferivano alla cessione da parte di __________ a terzi di alcune quote di PPP di sua spettanza -l'atto di costituzione del diritto di compera, poi ceduto a terzi nel corso del 1995, risaliva comunque al settembre 1989, cioè prima dello scambio degli allegati, e dunque la sua produzione il 9 aprile 1999 era ovviamente irritadocumentazione attinente dunque alla legittimazione attiva o semmai all'esistenza del danno, questioni queste che erano già state sollevate dalla convenuta in precedenza e sulle quali l'arbitro poteva dunque già chinarsi -la ricorrente non specifica del resto quale particolare novità, non risultante dagli altri atti di causa, fosse eruibile dai documenti in questione segnatamente dall'atto di cessione del diritto di compera del marzo 1995- con la necessaria cognizione di causa.

                                   3.   La ricorrente ravvisa l'esistenza di un arbitrio (art. 36 lett. f CIA) nel giudizio che la condannava a risarcire alla controparte il minor valore delle facciate, contestando in particolare la propria responsabilità per i difetti riscontrati, mettendo in dubbio che gli attori, i quali avevano rivenduto i manufatti a terzi con un utile ragguardevole, avessero subito un danno e precisando infine che da tale eventuale somma andava in ogni caso dedotto quanto essi avevano sino ad oggi trattenuto sulle spettanze dell'impresa.

                                         A questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, op. cit., n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 345 e segg.).

                                         Quanto all’applicazione del diritto, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata dall’arbitro esclude la censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (per tante: IICCA 26 aprile 1999 in re B. SA/W. SA, 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 16 novembre 1999 in re E. AG/W. SA, 25 gennaio 2000 in re S./C., 8 febbraio 2000 in re B./C.; DTF 122 III 316; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).

                                3.1   La ricorrente nega in primo luogo la propria responsabilità per i difetti riscontrati, che a suo dire andavano semmai ascritti all'ingegnere, evidenziando nel contempo la contraddittorietà delle conclusioni cui era giunto l'arbitro. A torto.

                                         A suo giudizio, il lodo sarebbe innanzitutto contraddittorio (art. 36 lett. h CIA) nella misura in cui all'architetto __________ venivano rimproverate carenze nella direzione lavori, mansione che con riferimento alle facciate era stata eseguita dall'ingegnere. La contraddizione è in realtà solo apparente: l'arbitro ha effettivamente rilevato che la direzione particolare dei lavori era stata svolta all'ingegnere; nondimeno egli ha ritenuto data la responsabilità dell'architetto in quanto a quest'ultimo in base al contratto e all'art. 3.4 e 3.5 SIA 102 incombeva la direzione generale dei lavori (cfr. doc. B punto 3.1 e art. 4.4.4 SIA 102), ovvero la sorveglianza del cantiere nonché la supervisione ed il coordinamento dell'impresa e degli specialisti, tra cui anche l'ingegnere (cfr. audizione orale del perito, doc. U, doc. 32 p. 4 e 5), ciò che del resto era stato a suo tempo ammesso a chiare lettere dalla stessa convenuta (doc. R p. 2 e S p. 4 ; cfr. pure doc. O), tant'è che in varie occasioni egli rispettivamente i suoi assistenti, quali il signor __________, intervennero rispettivamente vennero interpellati con riferimento alla problematica delle facciate in leca-beton (cfr. ad es. doc. F, C1 p. 2, teste __________ p. 1, teste __________ p. 2 e 3, teste __________ p. 1, risposta p. 15 e conclusioni p. 8 e 9).

                                         A prescindere da quanto precede, la responsabilità dell'architetto per i difetti era comunque già data -circostanza non contestata con il gravame e dunque pacifica- per non aver previsto nel progetto, da lui allestito (cfr. doc. R p. 2 e 5, doc. 32 p. 3 e 4, doc. 33 p. 5, teste __________ p. 1, risposta p. 20) -come risulta dal referto a futura memoria (doc. T1 p. 1 e 2), rapporto per altro confermato in sede testimoniale dal suo estensore (teste __________ p. 1 e 2)- i necessari giunti di dilatazione nelle facciate.

                                         Nemmeno il richiamo all'art. 1.7 SIA 102 può giovare alla convenuta, essa essendo chiamata in questa sede a rispondere per le proprie negligenze (art. 1.6 SIA 102) e non per quelle dei terzi specialisti.

                                3.2   La tematica relativa alla legittimazione attiva degli attori è già stata oggetto di disamina da parte di questa Camera al considerando 2 della sua sentenza 17 settembre 1996, che viene qui dato per integralmente riprodotto: in quell'occasione la censura di carente legittimazione attiva era stata respinta, in quanto non risultava dai rogiti di compravendita con cui gli attori avevano venduto a terzi i beni oggetto dell'edificazione di Mezzovico (doc. 2-5) -né, come già accennato, la ricorrente pretende in questa sede che l'atto di costituzione del diritto di compera relativo alle quote di PPP di __________ e l'atto di cessione di quest'ultimo diritto a terzi, prodotti il 9 aprile 1999 contengano una diversa soluzione di quella problematica- che i venditori avessero ceduto agli acquirenti i diritti nei confronti dell'architetto per i difetti dell'opera.

                                         Nemmeno regge la censura con cui la ricorrente afferma che nelle particolari circostanze gli attori non avrebbero subito alcun danno, stante l'esistenza di un difetto estetico e atteso che essi avevano comunque conseguito un ingente guadagno dalle vendite di cui ai rogiti citati, ove per inciso non si menzionava l'esistenza di tali difetti rispettivamente non vi erano riserve nel prezzo con riferimento a quella problematica.

                                         Questa Camera ha già avuto modo di precisare (Rep. 1997 p. 195; IICCA 5 gennaio 1998 in re C./H.) che un difetto estetico costituisce pur sempre un difetto dell'opera, che in quanto tale può far sorgere un diritto alla riparazione o, se questa non è oggettivamente possibile, alla rifusione dell'eventuale minor valore della stessa. Il fatto che gli attori abbiano conseguito un ingente guadagno dalle vendite è in definitiva irrilevante, essendo ovvia la considerazione che in assenza dei difetti il prezzo spuntato sarebbe stato ancora più elevato; pure irrilevante appare la circostanza che nei contratti di compravendita non sia stata prevista una riserva nel prezzo per la presenza dei difetti, potendosi tranquillamente ammettere che il prezzo allora concordato corrispondesse al valore a quel momento, cioè con i difetti, dei manufatti venduti.

                                3.3   Nemmeno vi è arbitrio nel fatto che l'arbitro non abbia considerato, al momento di determinare gli importi da risarcire agli attori, la circostanza che l'impresa __________ non fosse stata da essi ancora tacitata in ragione di fr. 36'650.-.

                                         Innanzitutto si osserva che il fatto che tale importo non sia stato soluto dagli attori non significa evidentemente ancora, nonostante il tempo trascorso, che l'impresa vi abbia definitivamente rinunciato rispettivamente che tale somma non sia più dovuta dai committenti. Ad ogni buon conto, dagli atti di causa non risulta che tale trattenuta sia da mettere in relazione con la difettosità delle facciate (cfr. doc. 28 e teste __________ p. 2), né del resto è stato provato -né la ricorrente lo pretende con il gravame- che l'impresa sia eventualmente responsabile o corresponsabile di tale difetto.

                                   4.   A giudizio della ricorrente la ripartizione tra le parti del costo della prova a futura memoria in base alla soccombenza nel merito sarebbe a sua volta arbitraria (art. 36 lett. f CIA), in considerazione della sostanziale inutilità di quel referto, ritenuto come l'intervento del perito non risultasse indispensabile rispettivamente come le sue conclusioni fossero carenti.

                                         Il giudizio dell'arbitro regge in realtà alla censura di arbitrio: la prova a futura memoria, a cui per altro la stessa convenuta aveva dato a suo tempo la sua adesione (doc. A1, cfr. ricorso p. 15), si è in effetti rivelata estremamente utile (la stessa convenuta lo aveva del resto ammesso a p. 15 delle conclusioni, salvo poi revocare tale ammissione a p. 22), nella misura in cui ha accertato l'esistenza dei difetti nelle facciate e stabilito che gli stessi si lasciavano tra l'altro ricondurre al numero insufficiente di giunti di dilatazione. Quantunque l'arbitro non abbia ritenuto di aderire a tutte le conclusioni formulate dal perito in quella sede, nulla toglie alla sua sostanziale utilità per l'emanazione della sentenza di merito, il che giustifica ampiamente che il suo costo sia ripartito tra le parti, come stabilito dalla prassi (IICCA 17 dicembre 1993 in re CE fu A./A., 10 febbraio 1994 in re E./R., 10 maggio 1995 in re A./B. e llcc., 13 febbraio 1996 in re D. SA/C. SA, 15 aprile 1996 in re C./M.), in funzione della reciproca soccombenza.

                                   5.   La ricorrente rimprovera infine all'arbitro di aver ripartito arbitrariamente le ripetibili (art. 36 lett. f CIA), caricandole senza alcun motivo, oltretutto piene, a lei sola, nonostante la soccombenza della controparte fosse preponderante.

                                         Effettivamente la ripartizione delle ripetibili risultante dal lodo, per altro non motivata, si appalesa arbitraria, non potendosi in alcun modo ammettere una maggior soccombenza della convenuta qui ricorrente, oltretutto con accollo a suo carico di ripetibili piene. Di conseguenza il dispositivo N. 5, seconda frase, e con lui l'intero lodo andrebbero di principio annullati.

                                         Nondimeno, motivi di opportunità -come per altro indicato dai resistenti nelle loro osservazioni- giustificano nella fattispecie di far capo per analogia all'art. 40 cpv. 3 CIA e con ciò di riformare quell'unico dispositivo, senza dover rinviare l'incarto all'arbitro per un nuovo giudizio, limitato per altro a questa sola tematica (IICCA 15 novembre 1994 in re M./S.). Il dispositivo N. 5 viene pertanto qui riformato nel senso che gli attori, che risultano soccombenti in maniera preponderante (circa 60%) dovranno versare alla convenuta fr. 2'200.- per parti di ripetibili della sede arbitrale.

                                   6.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la preponderante soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   Il ricorso per nullità 13 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza il lodo 31 agosto 1999 dell'arbitro unico arch. __________, invariati gli altri dispositivi, è così riformato:

                                          5.    Gli onorari e le spese del Tribunale arbitrale per il presente lodo di complessivi fr. 13'706.30 (IVA inclusa) da anticiparsi dalle parti in misura del 50% ciascuna sono a carico della convenuta per fr. 5'482.50 e per la rimanenza degli attori in solido.

                                                 Gli attori in solido rifonderanno alla convenuta fr. 2'200.- par parti            di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.  1'450.b) spese                          fr.      50.-

                                         Totale                               fr.  1'500.da anticiparsi dalla ricorrente, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico dei resistenti in solido, ai quali la ricorrente rifonderà fr. 2'000.per parti di ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      __________

                                         Comunicazione all'arbitro, arch. __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.203 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.04.2000 12.1999.203 — Swissrulings