Incarto n. 12.1999.00173
Lugano 21 marzo 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00099 (già OA. 12'842) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 17 ottobre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 58'938.80 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 51'955.90;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 10 agosto 1999, ha accolto limitatamente a fr. 40'913.05 più accessori;
appellante la convenuta con atto di appello 15 settembre 1999 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante adesivamente l'attrice con atto ricorsuale 15 ottobre 1999 con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l'accoglimento del proprio nel senso che la petizione sia accolta per fr. 51'955.90, il tutto protestando spese e ripetibili;
mentre la convenuta con osservazioni 15 novembre 1999 postula la reiezione dell'appello adesivo, pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto
A. Il 14 dicembre 1989 __________ ha appaltato alla ditta __________ l'esecuzione dell'impianto sanitario e riscaldamento nello stabile di sua proprietà denominato "__________" di cui alla part. n. __________RFD di __________: la mercede d'appalto è stata fissata approssimativamente in fr. 175'365.90 (cfr. doc. A e 46).
B. Con la petizione in rassegna l'appaltatrice procede in causa nei confronti della committente per l'incasso del saldo delle sue spettanze pari a fr. 58'938.80, e meglio fr. 13'000.- quale residuo della mercede contrattuale, fr. 25'123.35 per i lavori supplementari a regia e fr. 20'815.45 per le opere da lattoniere appaltate separatamente.
La convenuta resiste in lite, contestando di essere tenuta al pagamento degli importi in questione: la fatturazione sarebbe in effetti erronea, l'opera eseguita difettosa, mentre le prestazioni a regia nemmeno sarebbero state concordate.
C. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 40'913.05 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 1992 su fr. 40'000.- e dal 15 ottobre 1995 sulla rimanenza.
Il giudice di prime cure, dopo aver escluso la pattuizione tra le parti di una mercede a corpo, ha accertato la correttezza degli importi fatturati dall'attrice e quindi riconosciuto a quest'ultima il saldo della mercede contrattuale di fr. 13'000.-; a ciò andavano aggiunti fr. 21'297.60 per le opere a regia, regolarmente autorizzate dalla direzione lavori, nonché fr. 20'815.45 per le opere da lattoniere. Da tale somma (fr. 55'113.05) andavano quindi dedotti fr. 14'200.- per il minor valore degli impianti e meglio fr. 7'000.- per la mancata posa della regolamentazione individuale del riscaldamento in ogni appartamento e fr. 7'200.- (già comprensivi di fr. 800.a carico della committenza quale miglioria) per la sostituzione di un compressore avariato con ritaratura dell'impianto idrico e per la sostituzione della pompa relativa agli appartamenti 1+2, ripristino della funzione contatore calore nell'appartamento 1 con ritaratura dell'impianto idrico.
D. Con l'appello la convenuta chiede che la petizione sia respinta.
Essa ritiene innanzitutto che a suo tempo la mercede fosse stata definita a corpo e che la fatturazione sia erronea, controparte avendo esposto fr. 5'548.- in più per l'impianto riscaldamento e fr. 4'074.20 in meno per quanto riguardava quello sanitario, fermo restando che dai crediti dell'attrice andava comunque dedotto il costo dei motori di aerazione nei locali di vinificazione, mai posati; nulla, a suo dire, era inoltre dovuto per i lavori a regia, quegli interventi non essendo stati preventivamente autorizzati dalla direzione lavori che nemmeno aveva sottoscritto i relativi bollettini; l'opera, oltre a dar luogo ad un maggior consumo energetico rispetto al previsto e a non raggiungere la potenza termica necessaria per riscaldare l'intero stabile -comprese le tre casette la cui costruzione è stata rimandata- presentava tutta una serie di difetti che ne comportavano un minor valore: contestata la deduzione di fr. 800.- per migliorie, essa ripropone in questa sede la deduzione di fr. 4'500.per la mancata posa dei termostati offerti e quella di fr. 5'600.- per la sostituzione della pompa di calore; pure contestata è infine la decorrenza degli interessi moratori.
E. Con l'appello adesivo l'attrice chiede per contro che il credito a suo favore sia aumentato a fr. 51'955.90.
A suo dire, dalle sue spettanze, di complessivi fr. 57'105.90, potevano tutt'al più essere dedotti fr. 5'150.-: fr. 3'700.- per le spese di sostituzione del compressore avariato con relativa taratura dell'impianto idrico, fr. 1'100.per l'inversione delle condotte principali dei gruppi, fr. 250.- per la sostituzione della pompa di circolazione relativa agli appartamenti 1+2 e fr. 100.- per il ripristino della funzione del contatore di calore nell'appartamento 1.
F. Delle osservazioni all'appello rispettivamente all'appello adesivo con cui le parti postulano la reiezione del gravame della parte avversa si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
1. A questo stadio della lite le parti si danno reciprocamente atto -senza invero trarne particolari conclusioni- dell'applicabilità alla fattispecie delle norme SIA 118. In sede conclusionale esse, pur avendole talora menzionate, avevano tuttavia omesso di farvi capo, cosicché il primo giudice, a giusta ragione, aveva concluso per la tacita rinuncia alla loro applicazione a favore delle disposizioni del CO relative al contratto di appalto.
quo all'appello principale
2. La convenuta ritiene innanzitutto che le parti a suo tempo avrebbero pattuito una mercede a corpo. Il tenore letterale del contratto, ove si parla espressamente di "approssimativo presumibile importo …" (doc. A e 46), esclude tuttavia chiaramente tale eventualità.
Ne discende, come giustamente rilevato dal Pretore, che la mercede va determinata in funzione del lavoro svolto e del materiale impiegato (art. 374 CO).
3. Con riferimento alla fatturazione, la convenuta pretende di dedurre dai crediti della controparte la somma di complessivi fr. 9'622.20, ovvero fr. 5'548.fatturati dall'attrice in più rispetto all'offerta (cfr. perizia p. 17 e seg.) per l'impianto riscaldamento e fr. 4'074.20 per il minor importo esposto per quello sanitario. La censura è ampiamente infondata.
In presenza di un unico contratto è ovvio che le maggiori prestazioni fatturate con riferimento al riscaldamento siano compensate dalle minori spese dovute all'impianto sanitario. Decisivo ad ogni buon conto non è il confronto tra quanto offerto dall'attrice e quanto da lei fatturato, ma quello tra le somme di cui alla liquidazione ed il valore del lavoro e del materiale impiegati: in quest'ottica è senz'altro a ragione che il primo giudice (sentenza p. 3) ha concluso, sulla base delle chiare risultanze peritali (cfr. perizia p. 21), che l'attrice avesse fatturato complessivamente meno (fr. 173'000.-, = fr. 123'000.- + acconto di fr. 50'000.-) di quanto avrebbe potuto pretendere (fr. 177'982.95, = fr. 185'398.90 ./. sconti e ribassi) e che di conseguenza il saldo di fr. 13'000.- sulle prestazioni contrattuali, da lei richiesto in causa, poteva senz'altro esserle riconosciuto.
4. La convenuta pretende poi di dedurre dai crediti dell'attrice il costo dei motori di aerazione nei locali di vinificazione, mai posati. L'attrice ha invero negato di aver posato e di conseguenza fatturato tali motori, non previsti nell'offerta, a meno che con ciò si intendessero gli scarichi della condensa degli apparecchi di condizionamento o di ventilazione, voluti dalla controparte e da lei ordinati direttamente (fatturati nel doc. L; replica p. 3).
A prescindere da quanto precede, la censura va comunque disattesa siccome irricevibile, la convenuta non avendo assolutamente quantificato gli importi da dedurre e non essendo d'altro canto compito di questa Camera effettuare approfondite ricerche nella voluminosa documentazione versata agli atti onde sopperire ad una sua palese carenza nella fase delle allegazioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183 m. 5; IICCA 18 marzo 1996 in re T./M. e lc., 8 settembre 1997 in re T. SA/C. e lc., 21 gennaio 1998 in re G. SA/P.).
5. La convenuta anche in questa sede contesta di dover versare alla controparte fr. 21'297.60 per i lavori a regia, precisando che il riconoscimento di tali importi era per contratto condizionato all'ossequio della clausola n. 7 (doc. A e 46) secondo cui "la presentazione dei rapporti a regia deve essere fatta settimanalmente, vale a dire non oltre cinque giorni dall'esecuzione dei lavori. Ogni lavoro a regia deve essere annunciato prima della messa in opera alla direzione lavori, in caso contrario non potrà essere riconosciuto": a suo dire, tale clausola in realtà non era stata ossequiata dall'attrice, che non aveva fatto firmare alla direzione lavori i relativi bollettini a regia (doc. I e L) rispettivamente glieli aveva presentati per la prima volta un anno dopo l'effettuazione dei lavori (cfr. doc. 1).
Nella sentenza il Pretore ha correttamente stabilito che il riconoscimento delle prestazioni supplementari a regia era subordinato al preventivo annuncio della loro esecuzione, mentre la presentazione dei bollettini aveva solo scopo di verifica. Ora, se è vero che alla mancata sottoscrizione dei bollettini si è ovviato con l'allestimento della prova peritale, così che l'obbligo di verifica è stato ossequiato, non è però altrettanto vero che anche l'obbligo di preventivo annuncio sia stato a sua volta rispettato: contrariamente a quanto ritenuto dal perito (perizia p. 44), nulla consente infatti di giungere a tale conclusione, in particolare non la circostanza che le parti a suo tempo avessero previsto una riserva di fatturazione a regia con riferimento all'installazione delle sale da bagno e delle docce prefabbricate (doc. C p. 1). Non essendo in definitiva stato provato che le opere in questione sono state preventivamente annunciate (l'arch. __________, che ha curato con la convenuta la direzione lavori, ha anzi riferito a p. 7 del verbale di non aver mai visto tali bollettini) e che la direzione lavori abbia altrimenti dato la sua adesione alla loro esecuzione, se ne deve concludere, in assenza del necessario consenso, che l'appaltatore non può pretendere alcuna retribuzione per contratto limitatamente a tali prestazioni (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 1310).
Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia in caso di esecuzione di lavori senza il necessario consenso del committente il diritto dell'appaltatore ad una remunerazione in base ai principi dell'indebito arricchimento o della gestione d'affari senza mandato (Gauch, op. cit., N. 1310 e seg.; IICCA 21 agosto 1992 in re T. SA/M., 21 giugno 1995 in re E. AG/K., 8 maggio 1996 in re D./T.). Nel caso di specie questa Camera, preso atto che le opere eseguite erano necessarie per la completazione degli impianti e dunque di indubbia utilità e valore per la committenza, ritiene tutto sommato equo quantificare in complessivi fr. 11'000.- la somma che può essere rifusa all'attrice per le opere svolte a regia, importo che tiene pure conto del fatto che la direzione lavori e la committenza -in considerazione della violazione della clausola 7 da parte della convenuta- sono state private della possibilità di proporre soluzioni (tecniche e di materiale) alternative rispettivamente più economiche e d'altro canto che esse comunque potevano e dovevano rendersi conto dell'esecuzione di buona parte di quelle opere (ad es. l'allacciamento alle cabine prefabbricate HW).
6. La convenuta ritiene infine che dal credito a favore della controparte debbano essere dedotti, oltre agli importi già posti in deduzione dal primo giudice, tutta una serie di altre posizioni: fr. 4'500.- per la posa dei termostati offerti e non posati, fr. 5'600.- per il ripristino della pompa di calore, fr. 800.- per un'erronea deduzione da parte del Pretore; a ciò vanno aggiunti non meglio precisati crediti a suo favore dovuti al fatto che l'impianto ha provocato costi di gestione superiori al previsto, al fatto che esso non aveva una potenza termica sufficiente, rispettivamente al fatto che il perito non era stato in grado di dare un giudizio definitivo sulla resa termica.
6.1 Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non vi è motivo per ammettere la deduzione di fr. 4'500.- per la posa di valvole di regolamentazione del calore e di termostati in ogni appartamento (perizia p. 34) e di fr. 5'600.- per il ripristino e la ritaratura idrica della pompa di calore in avaria (perizia p. 40).
La prima di queste due pretese è già compresa nell'importo di fr. 7'000.- posto in deduzione dal Pretore per la posa di due regolazioni individuali nei 2 appartamenti 1 e 2, somma che in effetti era composta da interventi sull'impianto di riscaldamento, sulla struttura muraria e comprendeva pure la posa di linee elettriche di alimentazione (perizia p. 27).
Quanto alla pretesa per il ripristino della pompa di calore a seguito dell'avaria del compressore, il perito ha espressamente dichiarato (perizia p. 40) che tale costo era già stato indicato -e conteggiato- alla domanda 8, ove, accanto ad altre, era stata prevista una spesa di fr. 4'600.- per la sostituzione del compressore e fr. 1'000.- per la ritaratura dell'impianto idrico (perizia p. 30), ciò che portava ad un minor valore degli impianti di fr. 8'000.-, di cui il primo giudice aveva tenuto conto.
6.2 La convenuta, dopo aver preso atto che il perito ha quantificato in fr. 8'000.- il minor valore degli impianti in conseguenza dei difetti riscontrati, contesta la deduzione di fr. 800.- da tale importo, motivata dal Pretore dal fatto che la posa di un nuovo compressore in sostituzione di quello posato, in avaria dal 16 marzo 1993, costituirebbe una parziale miglioria (cfr. delucidazione orale del perito, verbale p. 12). A ragione.
La dottrina ritiene infatti che -salvo eccezioni che qui non ricorrono (Gauch, op. cit., N. 1732)- l'appaltatore che pone tardivamente rimedio a un difetto dell'opera non può pretendere che il committente abbia ad assumersi parte delle spese di ripristino, anche se le stesse indirettamente potrebbero prolungare la durata di vita dell'opera: il diritto del committente ad un'opera scevra da difetti non può in effetti essere vanificato (nemmeno parzialmente) dal ritardo dell'appaltatore nell'eliminare il difetto (Gauch, op. cit., N. 1731).
6.3 Quanto alle altre pretese, le stesse sono chiaramente infondate.
Il perito ha innanzitutto escluso che l'impianto, quantunque difettoso, abbia provocato un costo energetico più elevato rispetto al previsto (complemento perizia p. 4), precisando invece che il maggior costo rispetto ad un riscaldamento tradizionale era unicamente dovuto alla scelta, imputabile all'attrice, di un sistema di riscaldamento bivalente con una termopompa aria-acqua e una caldaia di appoggio a combustione di olio (perizia p. 22 e complemento perizia p. 3, delucidazione orale del perito, verbale p. 12).
Quanto alla potenza termica dell'impianto, il perito pur riservandosi una verifica della temperatura nell'unico punto critico riscontrato (camera padronale al primo piano dell'appartamento 2) dopo il corretto ripristino del flusso d'acqua nell'impianto riscaldamento, ha senz'altro confermato che la potenza calorica installata era sufficiente per l'uso che era stato previsto inizialmente (perizia p. 36 e seg., complemento perizia p. 5 e seg.).
7. La convenuta contesta infine la messa in mora ed il termine da cui controparte pretenderebbe far decorrere gli interessi di mora.
La censura, oltre che espressa in maniera generica e quindi irrita, è del tutto infondata, la lettera sollecitatoria di cui al doc. M confermando l'effettiva messa in mora della convenuta a far tempo dal 15 giugno 1992.
8. Ne discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che il credito a favore dell'attrice deve essere ridotto di fr. 11'097.60 (= fr. 10'297.60 con riferimento ai lavori a regia e fr. 800.- per la deduzione erroneamente ammessa dal Pretore) a fr. 29'815.45.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
quo all'appello adesivo
9. L'attrice ritiene eccessive le deduzioni operate dal Pretore.
Essa contesta innanzitutto di dover rifondere alla controparte fr. 7'000.- relativi alla regolazione individuale nei vari appartamenti, mentre ammette unicamente di dover rifondere alla controparte le spese per la sostituzione del compressore in avaria con relativa taratura dell'impianto idrico (fr. 3'700.-), i costi dovuti all'inversione delle condotte principali dei gruppi (fr. 1'100.-), alla sostituzione della pompa di circolazione dei gruppi 1+2 (fr. 250.-) ed al ripristino della funzione contatore di calore nell'appartamento 1 (fr. 100.-), il tutto per complessivi fr. 5'150.-.
9.1 Preliminarmente si osserva che l'attrice è partita dal presupposto che il suo credito, senza deduzioni, ammontasse a fr. 57'105.90, quando in realtà quello accertato dal giudice di prime cure era di fr. 55'113.05. Non avendo essa indicato per quale motivo quest'ultimo importo non sarebbe corretto, non vi è motivo per derogarvi.
9.2 Essa contesta di essere tenuta a rifondere alla controparte fr. 7'000.- relativi alla regolazione individuale del riscaldamento mediante posa di 3 termostati d'ambiente in ognuno dei 3 appartamenti, rilevando come la convenuta a suo tempo avrebbe rinunciato a tale soluzione, accontentandosi di 2 regolazioni per 3 appartamenti (gruppo 1+2 e gruppo "custode").
Sennonché dagli atti di causa (doc. O, R, S, N e 18) non risulta che quest'ultima o per essa la direzione lavori abbia mai rinunciato ai singoli termostati, se non il 25 ottobre 1990 (doc. T), allorché il loro allestimento non era praticamente più possibile, se non rompendo di nuovo i muri (teste __________ p. 5), essendo la riattazione ormai pressoché ultimata (perizia p. 16 e seg.). Nemmeno risulta poi che la rinuncia sia avvenuta in precedenza segnatamente il 17 novembre 1989 allorché la direzione lavori avrebbe ratificato i piani di cui ai doc. P, contenenti quella modifica progettuale (doc. Q): pur essendo vero che in quello scritto la direzione lavori aveva effettivamente approvato i piani di montaggio 1 e 2 allestiti dall'attrice, non è ancora possibile ritenere che tali piani siano proprio quelli di cui ai doc. P; atteso che il piano di montaggio 2 è stato allestito il 3 aprile 1990 (doc. P) ed il piano di montaggio 1, pur recando la data 15 novembre 1989, è a sua volta stato revisionato il 3 aprile 1990 (doc. P), date entrambe successive al doc. Q, non è in definitiva dato a sapere quale sia stata la scelta che la direzione lavori ha inteso ratificare in quell'occasione.
9.3 L'attrice, ritenendo in sostanza che la sostituzione di alcune parti danneggiate dell'impianto comporterebbe una miglioria a favore della convenuta, ammette tutt'al più una deduzione di fr. 3'700.- per la sostituzione del compressore avariato con relativa taratura dell'impianto idrico, fr. 250.- per la sostituzione della pompa di circolazione dei gruppi 1+2 e fr. 100.- per il ripristino della funzione contatore, somme a cui si aggiungono altri fr. 1'100.- per l'inversione delle condotte principali dei gruppi. A torto.
Va innanzitutto precisato che l'attrice, contrariamente a quanto fatto in sede conclusionale (p. 7), non ha più preso posizione -il che significa implicitamente ammissione del giudizio pretorile- sui costi della ritaratura dell'impianto di distribuzione del calore (fr. 600.-), mentre il costo per la ritaratura dell'impianto di produzione del calore (fr. 1'000.-) è compreso nei fr. 3'700.- di cui sopra ed è quindi stato esplicitamente ammesso. Quanto al possibile maggior valore dell'impianto a seguito della fornitura da parte dell'attrice di un nuovo compressore, di una nuova pompa di circolazione e di un nuovo contatore, si ribadisce in questa sede quanto già indicato al cons. 6.2, ovvero che di regola le migliorie dovute alla tardiva riparazione di un difetto non consentono all'appaltatore di ribaltare sulla committente parte di quei costi, dal che la reiezione della richiesta attorea.
10. L'appello adesivo è pertanto respinto nella sua interezza.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 agosto 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
1. In parziale accoglimento della petizione __________ in __________ è condannata a pagare alla ditta __________ in __________ la somma di fr. 29'815.45 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 1992.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- e le spese di fr. 17'000.- con saldo da anticipare dall'attrice sono a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno, compensate ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.b) spese fr. 20.-
Totale fr. 900.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell’appellata, a cui l'appellante rifonderà fr. 500.- per parti di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 15 ottobre 1999 __________ è respinto.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.b) spese fr. 20.-
Totale fr. 500.da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 350.- per ripetibili.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario