Incarto n. 12.1999.00169
Lugano 1° febbraio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.372 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 13 maggio 1998 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l'attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di Fr. 146'970.oltre interessi, di cui al precetto esecutivo n. __________dell'UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza 30 agosto 1999.
Appellante la parte attrice che, con appello 16 settembre 1999, chiede che in riforma del querelato giudizio venga disconosciuto il debito mentre il convenuto, con osservazioni all'appello del 21 ottobre 1999, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Con contratto 16 dicembre 1994 le società attrice __________, __________ e __________ di __________ (denominate "Gruppo"), hanno concluso un "contratto di collaborazione" con il convenuto __________. In virtù di tale contratto quest'ultimo, indicato quale direttore commerciale del Gruppo già a far tempo dal 1° settembre 1994, s'impegnava a seguirne tutte le attività commerciali in Svizzera (ad eccezioni di alcuni cantoni) ed all'estero a partire dal 1° gennaio 1995. La durata del contratto era di due anni, cioè sino alla fine del 1996, con rinnovo automatico di anno in anno in mancanza di una disdetta con sei mesi di anticipo sulla prossima scadenza. La remunerazione pattuita prevedeva il versamento al convenuto del 3% di tutte le commesse acquisite dal Gruppo; tale percentuale, valida per una cifra d'affari annuale del Gruppo di al massimo 6 milioni di franchi, subiva una diminuzione per cifre d'affari più elevate.
2. In data 13 giugno 1996 l'attrice ha concluso un contratto di appalto con la __________ di __________ concernente il rivestimento delle facciate del__________ __________ di __________, per un importo complessivo di fr. 4'800'000.-.
Il convenuto ha quindi di seguito preteso dall'attrice il pagamento del 3% di detto importo oltre al 6,5% di IVA, complessivamente fr. 153'360.-.
3. Confrontato con il rifiuto di corrispondergli tale somma, il convenuto ha escusso l'attrice con il PE n. __________dell'UE di Lugano per un importo di fr. 146'970.- più interessi e spese esecutive ed al quale la __________ ha interposto opposizione. Con sentenza 30 settembre 1997, confermata dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello il 17 aprile 1998, il Pretore ha pronunciato il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4. Con petizione 13 maggio 1998 l'escussa ha quindi introdotto un'azione di disconoscimento di debito. In causa ha sostenuto innanzi tutto il fatto secondo cui le trattative con la committente __________ si sarebbero svolte senza alcuna mediazione da parte del convenuto, il quale, oltre a non aver mai assunto e svolto la direzione commerciale del Gruppo, risulterebbe addirittura sconosciuto ai collaboratori di ____________________ sua cliente del resto da vecchia data. Non avendo comprovato un nesso di causalità tra la presunta attività dirigenziale e la conclusione del contratto di appalto le pretese della controparte sarebbero infondate.
Oltre a ciò il diritto di percepire una percentuale sulle commesse si giustificherebbe solo in caso di appalti assunti congiuntamente dalle tre società del gruppo e non, come nella fattispecie concreta, nel caso di un contratto di appalto concluso singolarmente con una sola delle società firmatarie del contratto.
Il convenuto ha integralmente contestato le asserzioni di controparte, ritenendo in primo luogo che non era necessario, a termini delle pattuizioni contrattuali, che vi fosse un nesso di causalità tra la sua attività di collaborazione e la conclusione del contratto di appalto; e inoltre, subordinatamente, che l'accordo venuto in essere tra l'attrice e la committente __________ era il risultato dei contatti instauratisi tra queste due società a seguito di un suo intervento avvenuto precedentemente alla stipula dell'accordo di collaborazione. Del tutto infondata sarebbe poi la tesi secondo cui la retribuzione sarebbe dovuta solo per contratti sottoscritti in forma congiunta dalle tre società del gruppo.
5. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo che, né dal testo del contratto né dagli atti fosse possibile desumere che la retribuzione del convenuto fosse subordinata alla conclusione di appalti "congiunti", né tantomeno alla prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra la collaborazione apportata dal convenuto e l'effettiva conclusione di contratti con società terze. Quest'ultima ipotesi sarebbe, in effetti, esclusa dal chiaro tenore del "contratto di collaborazione" il quale, oltre a non fornire indizi alcuni per poter essere qualificato come un contratto di mediazione, non pone condizione alcuna al diritto di percepire una remunerazione se non quella di assumere la direzione commerciale del Gruppo, fatto quest'ultimo che è risultato dimostrato dall'istruttoria.
6. Con l'appello, con il quale ha abbandonato l'eccezione relativa alla necessità che i contratti forieri di commissione fossero solo quelli stipulati congiuntamente dalla tre società del Gruppo, la parte attrice ha ribadito che il contratto in essere tra le parti va definito quale contratto di mediazione poiché la volontà delle parti era quella di corrispondere una commissione unicamente sugli affari conclusi grazie all'intervento dell'appellato. Non essendo stato provato alcun nesso causale tra l'attività di __________ e il perfezionamento del contratto con la __________ la pretesa creditoria del convenuto deve essere misconosciuta. Afferma inoltre che controparte non ha mai svolto l'attività di direzione del Gruppo che per il contratto gli incombeva e che non ha dimostrato l'entità della sua pretesa, mancando agli atti di causa il contratto di appalto __________ /__________.
Nelle sue osservazioni l'appellato ribadisce per contro che il contratto di cui si discute non è un contratto di mediazione ma di collaborazione, disciplinato unicamente dalle stesse disposizioni contrattuali, ad esclusione di qualsiasi altra e men che meno dalle norme sulla mediazione. La remunerazione pattuita è dovuta per la semplice ragione che, nel periodo di validità della collaborazione tra le parti, le trattative intercorse fra l'attrice e __________ si sono concretizzate nel contratto di appalto citato.
Ammettendo di non essere un contribuente IVA il convenuto ha infine modificato le sue pretese iniziali limitando il proprio credito a fr. 144'000.-, rinunciando così alla pretesa del 6,5% di IVA su tale importo.
7. L'azione di disconoscimento di debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF capovolge il ruolo processuale delle parti, con la conseguenza che è il debitore escusso a dover agire in qualità di attore. Questa inversione della posizione processuale delle parti non influisce però sulla questione della legittimazione passiva, che dipende dal diritto materiale, della parte debitrice che agisce nel processo, e non lo subisce, e che il giudice deve esaminare d'ufficio, in ogni stadio di causa, sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1; DTF 96 II 123). Nel caso di specie, infatti, si può porre tale problematica di legittimazione poiché il contratto litigioso è stato stipulato con __________ non dalla sola __________ ma anche dalle società __________ e __________ che con la prima formano, indubitabilmente, una società semplice (il Gruppo di cui è cenno nel contratto). Alla società semplice difetta la capacità di essere parte in un procedimento esecutivo o giudiziario e spetta alla pluralità dei soci, costituiti in litisconsorzio necessario, l'esercizio del proprio diritto dinanzi al giudice ordinario o a quello del rigetto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 41 n. 3); ma ciò solo se la società semplice, e quindi i suoi soci, fa valere una sua pretesa mentre quella nei confronti della società semplice può essere rivendicata giudizialmente anche contro uno solo dei soci poiché ognuno di questi risponde illimitatamente e solidalmente per i debiti della società (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Achte Auflage 1998, pag. 255/256 e 267/268). L'esecuzione nei confronti di __________, per un debito che appartiene al Gruppo (società semplice), è così lecita ed altrettanto deve essere la sola partecipazione di questa società alla causa di disconoscimento del debito senza dover imporre la presenza anche degli altri soci.
8. Nonostante l'inversione del ruolo processuale delle parti nella causa di disconoscimento l'onere probatorio rimane invariato: è, in effetti, il creditore convenuto che deve provare l'esistenza e l'esigibilità del suo credito, mentre spetta al debitore attore sollevare, e provare, eccezioni proprie a costatare il contrario (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a ed., Losanna 1993, p. 156).
9. Secondo il convenuto ed i termini letterali del contratto egli si è impegnato ad assumere la direzione commerciale del gruppo di società con le quali ha sottoscritto l'accordo seguendone le relative attività in Svizzera ed all'estero (punti 1 e 2 del contratto doc. B) e l'esecuzione di tali compiti costituisce l'oggetto della remunerazione reclamata (punto 3 del contratto: "Come remunerazione per le prestazioni di sopra sarà versato il 3% su tutte le commesse acquisite…."). Per l'attrice, invece, quell'accordo rappresentava un contratto di mediazione nel senso che la remunerazione era dovuta unicamente per contratti acquisiti attraverso l'attività specifica in questo senso del signor __________.
La presenza di un testo chiaro non esclude in linea di massima il ricorso ad altri metodi d'interpretazione (Wiegand-OR n. 25 ad art. 18 CO; Kramer, Commentario bernese, n. 47 ad art. 18 CO; Jäggi / Gauch, Commentario zurighese, n. 368 ad art. 18 CO). Dall'art. 18 cpv. 1 CO si evince infatti che, quand'anche chiaro, il testo di una dichiarazione di volontà non è necessariamente decisivo (Wiegand, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; Jäggi / Gauch, op. cit., n. 427 segg. ad art. 18 CO); in altre parole, nonostante la presenza di un testo a prima vista chiaro non si può escludere che esso -tenuto conto delle condizioni del contratto, dello scopo perseguito dalle parti o di altre circostanze- non rifletta esattamente il senso dell'accordo stipulato (DTF 101 II 323 consid. 1). Ne discende che il contenuto di un contratto deve essere stabilito in primo luogo sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 123 III 35 consid. 2b; Kramer, op. cit., n. 76 ad art. 18 CO). Quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro presunta volontà viene determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), in altre parole secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 123 III 35 consid. 2b).
L'istruttoria non ha portato assolutamente nulla nell'accertamento della reale volontà delle parti al momento della conclusione dell'accordo di collaborazione: l'attore al quale incombeva l'onere di provare l'insorgenza di un vero e proprio contratto di mediazione contrariamente alle apparenze del testo scritto del contratto - si è limitato a cercare di provare che il convenuto non aveva contribuito ad agevolare l'appalto __________ dando per scontato il carattere di mediazione dell'accordo.
I termini del contratto sono stati proposti dal Gruppo, da un suo responsabile, come è facile intuire dal fatto che è stato redatto su carta intestata __________ e di conseguenza, con riferimento alle espressioni usate, va determinato quale era il senso oggettivo che __________, così come ogni altro possibile contraente, avrebbe dovuto ragionevolmente comprendere.
Il contratto è denominato quale accordo di "collaborazione" e nel suo testo non vengono assolutamente utilizzati termini o locuzioni atti a far concludere che l'espressione "collaborazione" corrisponda a "mediazione" e nemmeno vi si possono trovare espliciti rinvii alle norme di legge che disciplinano tale contratto od alle condizioni che ne permettono l'applicazione. I primi tre punti del contratto che riguardano l'attività che __________ avrebbe dovuto svolgere e la sua remunerazione non possono essere interpretati diversamente da quello che chiaramente esprimono: il direttore commerciale, ancorché esterno, di un gruppo di ditte non acquisisce necessariamente le commesse per queste ditte (punto 1 del contratto), seguire i progetti e le commesse non significa che gli stessi debbano essere ottenuti attraverso la negoziazione del direttore commerciale (punto 2 del contratto) e la remunerazione (…per le prestazioni di sopra…) è direttamente connessa a quest'attività di direzione e di supervisione (punto 3 del contratto). Inoltre, se la remunerazione era dovuta solo per appalti procurati dall'intermediazione di __________, mal si comprende il senso della clausola 4 del contratto che esclude la remunerazione dei lavori effettuati nel 1994, prima dell'inizio dell'attività del convenuto e quindi certamente senza suo intervento procacciatore, ma pagati nel 1995 dopo l'inizio della sua attività. Nel contenuto del contratto non si trova alcuna espressione che possa, anche solo dubitativamente, far pensare al fatto che la remunerazione è subordinata ad un'attività mediatoria ed al necessario conseguente nesso causale dell'art. 413 cpv. 1 CO.
Ne discende che risulta vano ed inconferente ogni tentativo di voler individuare l'attività remunerata dall'attore in quella di un mediatore e di voler far accertare, per liberarsi del debito, che ciò non è avvenuto.
10. Il credito del convenuto può allora essere considerato se è provato che la prestazione di direttore commerciale, per la quale la rimunerazione era dovuta, è stata effettuata.
Le pretese del creditore possono generalmente fondarsi sul riconoscimento di debito prodotto in sede di rigetto dell'opposizione (Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 1-158, 4a ed., Zurigo 1997, n. 13 ad art. 83), riconoscimento che potrà essere costatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Esso potrà in particolare consistere in un contratto bilaterale, a condizione tuttavia che il creditore abbia eseguito (o abbia offerto di eseguire) la propria prestazione contrattuale, alla quale era subordinato il pagamento oggetto dell'esecuzione (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurigo 1989, p. 130).
A mente di parte attrice tali prestazioni non sarebbero invece mai state fornite. Nonostante che il convenuto non abbia direttamente comprovato di aver eseguito le mansioni attribuitegli, tale critica non trova concreto riscontro. E' in effetti innanzi tutto chiaramente attestato dal contratto stesso (punto n. 1) che il convenuto aveva assunto la Direzione commerciale del Gruppo al 1° settembre 1994, ossia circa 4 mesi prima della stipulazione dell'accordo; inoltre, se il convenuto non avesse continuato a fornire tali prestazioni, agli atti figurerebbero ragionevolmente dei richiami o degli ammonimenti, o addirittura una disdetta da parte del Gruppo, cosa che invece non risulta, e nemmeno è affermata, e che permette quindi di ritenere che le asserzioni di controparte siano infondate.
Le risultanze dell'istruttoria non sembrano infine smentire questa attività, peraltro inequivocabilmente confermata dal biglietto da visita del convenuto: ben quattro testimoni, dipendenti o collaboratori di __________, hanno infatti affermato di aver conosciuto il convenuto in veste di rappresentante o di collaboratore dell'attrice nell'ambito della conclusione di contratti di appalto. Il teste __________ ha in particolare dichiarato che per conto di __________ egli si sarebbe recato negli uffici dell'attrice per discutere di un appalto, e che qui egli avrebbe incontrato il convenuto, presumendo dalle circostanze che questi fosse un consulente esterno della società attrice; analogamente si esprime il teste __________, capo-progetto di __________, il quale ha dichiarato che il convenuto lo aveva contattato nel 1994 o 1995 in qualità di rappresentante di un pool di ditte interessate ad un progetto di __________ a __________: il convenuto si sarebbe successivamente trovato sul volo charter di __________ diretto a __________. Anche la teste __________, direttrice finanziaria di __________, ha affermato di aver conosciuto telefonicamente il convenuto in veste di collaboratore dell'attrice, la quale sarebbe divenuta fornitrice di __________ dal 1994. Detta collaborazione sarebbe infine nuovamente confermata dalla deposizione del teste __________.
11. Da ciò che precede è lecito concludere che __________ ha sufficientemente fondato la sua titolarità della pretesa creditoria, la quale va ora quantificata. L'attuale contestazione della parte attrice in punto all'ammontare della retribuzione è in contrasto con la sua posizione processuale che tale calcolo, ossia il 3% del valore del contratto __________ per la costruzione __________ di __________, non ha mai messo in discussione. Al punto di petizione si evidenzia l'appalto in questione, se ne esplicita l'importo complessivo di Fr. 4'800'000.- e l'importo di Fr. 144'000.che ne rappresenta il 3% senza che nelle considerazioni successive si contestino questi importi se non per negarne il pagamento a dipendenza del solo argomento che, trattandosi di mediazione, non vi era stata corrispondente attività del creditore; ed altrettanto si fa con la replica. La contestazione generica non è evidentemente sufficiente (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 170 n. 2 e 3).
Il convenuto ha quindi il diritto di ottenere il pagamento dell'importo di Fr. 144'000.-, oltre interessi di mora senza però il corrispettivo dell'IVA, al quale ha rinunciato in sede di appello. Il parziale accoglimento dell'appello, per questo solo motivo, non modifica la completa soccombenza processuale, in prima e seconda sede, dell'attrice.
Per i quali motivi,
richiamati, perle spese, gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 16 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 30 agosto 1999 della Pretura di Lugano, sez. 2 viene così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e quindi l'importo di cui al PE n.__________ è disconosciuto limitatamente a Fr. 2'970.oltre interessi al 5% dal 28 giugno 1996.
2. Invariato
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'950.b) spese fr. 50.-
Totale fr. 2'000.già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario