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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.02.2000 12.1999.149

February 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,206 words·~11 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.1999.00149

Lugano 4 febbraio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini  

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.99.00019 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 11 febbraio 1999 da

__________ patr. dall'avv. __________

  contro  

__________ rappr. da__________ __________ avv. __________

con cui l'attore ha chiesto che fosse accertata la nullità della disdetta del contratto di lavoro notificatagli il 26 ottobre 1998 e in subordine che fosse accertata la sospensione del termine della disdetta e che il convenuto fosse condannato a versargli fr. 69'000.- oltre interessi a titolo di indennità per disdetta abusiva;

domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 22 luglio 1999 ha accolto unicamente nella misura in cui era accertato che la disdetta esplicava effetto a partire dal 30 aprile 1999;

appellante l'attore con atto di appello 4 agosto 1999 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione nelle sue richieste principali o subordinate, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 10 settembre 1999 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con contratto 28 novembre 1995 (doc. A) __________ (in seguito: __________) ha assunto __________, a far tempo dal 1° febbraio 1996, quale capo dell'ufficio gestione delle risorse umane presso __________ di __________. Il contratto tra le parti, di durata indeterminata, era disdicibile con 3 mesi di preavviso e prevedeva uno stipendio annuo di fr. 135'000.- compresa la tredicesima; allo stesso erano inoltre applicabili per analogia le norme del Regolamento Organico per il personale occupato presso gli Istituti del__________C (in seguito: ROC, doc. H), salvo le disposizioni di cui agli art. 67, 68, 70 e 71 ed ogni altra che fosse in contrasto con le clausole particolari contenute nel contratto.

                                         Il 26 ottobre 1998 la direzione del__________ ha comunicato al dipendente la disdetta del contratto con effetto al 31 gennaio 1999 (doc. C). A giustificazione del provvedimento è stata addotta "la constatazione della mancanza di fiducia insorta tra i suoi collaboratori più diretti, il corpo medico in generale e i primari in particolare e lei, così da essere da ostacolo ad una corretta gestione delle risorse umane dell'Istituto" (doc. E).

                                  B.   Falliti i tentativi di risolvere bonalmente la vertenza, con la petizione in rassegna __________ ha chiesto in via principale che fosse accertata la nullità della disdetta, siccome significata in violazione delle norme contrattuali, segnatamente dell'art. 58 ROC; in via subordinata, qualora la stessa fosse ritenuta valida, ha chiesto che fosse accertato che il termine di disdetta era sospeso in conseguenza della sua incapacità lavorativa, intervenuta l'11 dicembre 1998 e tuttora perdurante (doc. G, I, L), e che __________ fosse condannato a versargli un'indennità per licenziamento abusivo pari a 6 mensilità.

                                  C.   Il convenuto, dopo aver puntualizzato che il licenziamento dell'attore era dovuto alle lacune professionali che quest'ultimo aveva mostrato nell'esecuzione delle sue mansioni, per altro confermate da una perizia privata fatta allestire dalla __________ la quale aveva ravvisato gravi lacune proprio nel servizio delle gestioni umane (doc. 1, 2), si è opposto alla petizione, contestando innanzitutto che alla fattispecie fosse applicabile l'art. 58 ROC. Dovendosi a suo dire per contro far capo alle disposizioni del CO, egli ha concluso per la validità della disdetta, per nulla abusiva; in conseguenza dell'incapacità lavorativa dell'attore, intervenuta nel termine di disdetta, quest'ultima risultava sospesa durante 90 giorni.

                                  D.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha dato atto che la disdetta, del tutto valida, aveva effetto a far tempo dal 30 aprile 1999, respingendo le altre richieste attoree.

                                         Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che alla fattispecie poteva senz'altro essere applicato per analogia l'art. 58 cpv. 1 ROC, secondo cui il datore di lavoro poteva disdire il contratto di lavoro solo se sussistevano validi motivi, inerenti all'incapacità o al comportamento del dipendente, o a necessità dell'Istituto degna di protezione nello spirito del ROC. Non essendo stato invocato quale motivo di disdetta il comportamento tenuto dall'attore e non essendo stata provata la sua incapacità, il Pretore ha esaminato se il convenuto non potesse nell'occasione far valere una necessità degna di protezione, giungendo alla conclusione, sulla base del menzionato rapporto del__________ __________ -a suo dire rimasto incontestato- che il licenziamento dell'attore era effettivamente necessario per ristrutturare il servizio delle gestioni umane: dal che la validità della disdetta, che nemmeno poteva essere considerata abusiva. Ai sensi dell'art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO la disdetta, sospesa a causa della malattia dell'attore, esplicava i suoi effetti 90 giorni dopo la scadenza originaria.

                                  E.   Con l'appello l'attore ripropone le richieste di cui alla petizione.

                                         A suo parere, nel caso di specie la controparte non aveva assolutamente provato una necessità degna di protezione che giustificasse il suo licenziamento, per cui il provvedimento nei suoi confronti, preso in palese violazione dell'art. 58 cpv. 1 ROC, era nullo rispettivamente abusivo; nell'ipotesi in cui la disdetta fosse valida, i suoi effetti non erano comunque sospesi per soli 90 giorni, ma per 720 giorni, il tutto in applicazione dell'art. 44 e 59 ROC.

                                  F.   Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto

                                   1.   Come accennato, il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, alla sua clausola 9, prevedeva che allo stesso erano applicabili per analogia le norme del ROC, salvo le disposizioni di cui agli art. 67, 68, 70 e 71 ROC ed ogni altra che fosse in contrasto con le clausole particolari contenute nel contratto.

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellato, è senz'altro a ragione che il Pretore, preso atto che la clausola 11 "disposizioni particolari" non conteneva nulla, ha interpretato la clausola 9 nel senso che il ROC fosse applicabile per analogia nella misura in cui le altre clausole del contratto individuale (in particolare le clausole 4-8) non vi avessero derogato; altrettanto a ragione, preso atto che la clausola 8 "disdetta" non regolava in modo esaustivo la specifica questione, egli ha quindi concluso per l'applicabilità degli art. 57 e segg. ROC.

                                   2.   Già si è detto che giusta l'art. 58 cpv. 1 ROC il datore di lavoro può disdire il contratto di lavoro solo se sussistono validi motivi, inerenti all'incapacità o al comportamento del dipendente, o a necessità dell'Istituto degna di protezione nello spirito del ROC.

                                2.1   A questo stadio della lite è ormai pacifico che il convenuto non poteva giustificare il licenziamento dell'attore, facendo riferimento ad una sua eventuale incapacità o al comportamento da questi tenuto.

                                2.2   Rimane quindi da esaminare se il convenuto potesse eventualmente far valere, a giustificazione del provvedimento, una necessità degna di protezione nello spirito del ROC.

                                         Come vedremo qui di seguito, ciò non è il caso.

                                         È manifestamente a torto che il Pretore ha considerato incontestate, per il solo fatto che l'attore non aveva ritenuto di presentare l'allegato di replica, le affermazioni del convenuto secondo cui il licenziamento si giustificava in considerazione delle risultanze della perizia __________, dalla quale era risultato che il servizio ove era impiegato l'attore presentasse delle lacune. La giurisprudenza cantonale ha in effetti da tempo riconosciuto che a carico dell'attore non esiste alcun obbligo procedurale alla presentazione della replica e che pertanto dalla sua mancata produzione non può derivare alcuna presunzione di ammissione dei fatti di risposta, per i quali il convenuto continua a sopportare l'intero onere probatorio (Rep. 1995 p. 233; IICCA 10 giugno 1994 in re T./R. SA, 22 agosto 1995 in re J./L., 8 maggio 1996 in re D./T., 30 settembre 1996 in re V./S., 26 giugno 1997 in re R./G.).

                                         Per poter essere ritenuta, la giustificazione del licenziamento addotta dal convenuto doveva quindi essere confortata dal necessario supporto probatorio, ciò che tuttavia non è stato il caso, non essendo ovviamente sufficiente la semplice produzione agli atti di alcuni stralci del referto __________ (doc. 1, 2), che costituiva una semplice perizia di parte e che in ogni caso non concludeva per una responsabilità personale dell'attore -né per altro del collega che gli era stato affiancato- per la situazione che si era venuta a creare, né tanto meno per la necessità o anche solo l'opportunità di rimuovere quest'ultimo dal suo incarico.

                                   3.   Appurato così che il licenziamento è effettivamente avvenuto in violazione dei disposti di cui all'art. 58 cpv. 1 ROC, si tratta ora di stabilire concretamente quali siano le conseguenze che vanno tratte, ovvero se la disdetta sia valida, annullabile o nulla.

                                3.1   Per diritto cogente il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti (art. 335 cpv. 1 CO) nei termini previsti dal contratto e dalla legge (art. 335a - 335c CO). All'infuori dei motivi di merito previsti dall'art. 336 CO, la disdetta può essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza causa: ciò costituisce il principio della libertà di disdetta, libertà limitata esclusivamente dalle norme sulla disdetta abusiva (art. 336 CO) e sulla disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO; cfr. Rehbinder, Berner Kommentar, N. 13 ad art. 335 CO; IICCA 4 agosto 1998 in re P./M.).

                                         L'obbligo di motivare per scritto la disdetta (art. 335 cpv. 2 CO) non è presupposto di validità della stessa; in altre parole, la disdetta esplica i suoi effetti anche di fronte all'assenza di motivazione, rispettivamente in presenza di una motivazione mendace o incompleta. Scopo della motivazione è infatti soltanto quello di offrire alla parte che ne è colpita l'eventuale possibilità di individuare la presenza di abusi contemplati dall'art. 336 CO (Rehbinder, op. cit., N. 9 ad art. 335 CO; sentenza IICCA citata).

                                3.2   Dottrina e giurisprudenza (Rehbinder, op. cit., N. 12 ad art. 336 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 38 ad art. 335 CO e N. 39 ad art. 336 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., N. VII ad art. 336 CO; Nordmann, Die missbräuchliche Kündigung im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Gleichstellungsgesetzes, p. 51; JAR 1990 p. 388 con rif.) ammettono che le parti possano estendere contrattualmente la protezione in caso di disdetta di cui agli art. 336 e 336c CO, segnatamente prevedendo periodi nei quali la disdetta non è lecita (ed è quindi nulla, art. 336c CO), rispettivamente condizionandola all'esistenza di determinati motivi (la cui inesistenza comporta unicamente l'abusività della disdetta, art. 336 CO).

                                         Ora, con l'art. 58 cpv. 1 ROC le parti contraenti hanno ovviamente inteso agire nella seconda delle ipotesi qui sopra menzionate: la conseguenza della sua violazione è dunque che la disdetta pronunciata dal convenuto, pur valida, deve essere considerata abusiva, il che impone di respingere la richiesta formulata nell'appello in via principale e, nell'ambito della domanda subordinata, di riconoscere all'attore un'indennità per licenziamento abusivo, che, tenuto conto di tutti gli aspetti della vertenza, appare equo determinare in ragione di complessivi fr. 30'000.-. A tale somma si aggiungono gli interessi al tasso legale del 5% a far tempo dalla sentenza d'appello, costitutiva del diritto vantato dall'attore (Rep. 1994 p. 350; IICCA 15 settembre 1994 in re R./M. AG, 19 febbraio 1997 in re M. e lc./D. SA).

                                   4.   Resta infine da esaminare la misura della sospensione del termine di disdetta in conseguenza della malattia occorsa all'attore a far tempo dal 11 dicembre 1998.

                                         Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le disposizioni del CO in materia (art. 336c cpv. 1 lett. b), che prevedono una sospensione del termine per 90 giorni, non sono in concreto applicabili, atteso che la questione è già esplicitamente regolata dal ROC (art. 59 lett. a, che rinvia all'art. 44): se ne deve concludere, applicando per analogia l'art. 336c cpv. 2 CO, per la sospensione degli effetti della disdetta fino al completo ristabilimento del dipendente, al massimo però per 720 giorni.

                                   5.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 4 agosto 1999 __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 22 luglio 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

                                         2.     È accertata la sospensione del termine della disdetta del contratto di lavoro notificato dal__________ al signor __________ il 26 ottobre 1998 fino al ristabilimento dell'attore, ma al massimo per 720 giorni.

                                         3.     __________C è condannato a versare al signor __________ l'importo di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% a far tempo dalla data della sentenza d'appello, a titolo di indennità giusta l'art. 336a CO.

                                         4.     La tassa di giustizia di fr. 1’400.- e le spese di fr. 100.- da anticipare dall'attore, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico del convenuto, compensate le ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia        fr.   1'650.b) spese                          fr.        50.-

                                         Totale                               fr.   1'700.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico dell’appellato, compensate le ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione a:      - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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