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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.01.2000 12.1999.136

January 19, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,237 words·~16 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.1999.00136

Lugano 19 gennaio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.7 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 20 gennaio 1997 da

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________

                                         e

                                         __________                                                          rappr. dall'avv. __________

in cui l’attore, in sede di conclusioni, ha formulato le seguenti domande:

    1.      La petizione è accolta. Di conseguenza:

    1.1    E’ accertato che __________ è proprietario della vettura Mercedes-Benz E 200 di cui ai considerandi;

    1.2    E’ fatto ordine alla convenuta __________ di acconsentire immediatamente alla cancellazione del codice 178 iscritto nella finca “decisioni dell’autorità” della carta grigia del citato veicolo, ritenuto che in caso di disobbedienza, è fatto ordine al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione della circolazione, Camorino, di procedere alla cancellazione del predetto codice;

    1.3    Le parti convenute in solido sono condannate a versare all’attore la somma di fr. 18’500.-- a titolo di risarcimento del pregiudizio subito.

    2.      Protestate tasse, spese e ripetibili.

Domande avversate dalla convenuta __________, che ha postulato la reiezione della petizione, mentre l’altra convenuta, preclusa, non si è espressa;

Laddove il Pretore, con sentenza 9 giugno 1999, ha ammesso integralmente le domande 1.1 e 1.2 e parzialmente la domanda 1.3, condannando le convenute in solido al pagamento di fr. 11’500.-- oltre interessi;

Appellanti sia l’attore, in materia di spese e ripetibili, che __________, la quale con gravame 1° luglio 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.   - se deve essere accolto l’appello di __________

2.   - se deve essere accolto l’appello di __________ 3.   tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   Secondo quanto affermato in petizione, l’attore nel settembre 1995 avrebbe avuto delle trattative con tale __________ in vista della vendita di una vettura Mercedes al prezzo di fr. 48’000.--, da finanziare da terzi.

                                         Proprio ai fini dell’ottenimento del finanziamento, il __________ avrebbe indicato la necessità dell’immatricolazione della vettura in proprio nome, cosa cui l'attore avrebbe consentito, trattenendo tuttavia per sé la vettura, le targhe e i documenti, tra cui la licenza di circolazione munita del codice 178, che inibisce il cambiamento del detentore senza il consenso del proprietario.

                                         __________ non avrebbe mai pagato la vettura, rimasta perciò di in possesso dell’attore, che però non avrebbe potuto modificarne il detentore sulla licenza di circolazione, avendo la convenuta __________ negato il proprio consenso all’eliminazione del codice 178 per il motivo che essa avrebbe pagato fr. 32’734.50 a valere quale prezzo della vettura all’altra convenuta __________.

                                         Dal che la presente causa, in cui l’attore ha chiesto di essere riconosciuto proprietario della vettura, che sia cancellata la restrizione della facoltà di modificare l’immatricolazione della vettura mediante la soppressione del codice 178, e che gli sia risarcito il danno costituito dal deprezzamento del veicolo immobilizzato, posizione quantificata in fr. 4’000.-- in petizione, e poi aumentata a fr. 18’500.-- con le conclusioni.

                                  B.   __________ si è lasciata precludere, omettendo di rispondere alla petizione.

                                  C.   __________ si è invece opposta alla petizione affermando che __________ le avrebbe fatto pervenire la richiesta di un finanziamento per un contratto leasing intestato al __________.

                                         Si sarebbe così giunti alla sottoscrizione di un contratto di vendita della vettura tra __________ quale acquirente, e __________ quale venditrice, in cui risulterebbe l’avvenuta consegna della vettura al __________ e la sua immatricolazione con la riserva del codice 178 “divieto di cambiamento del detentore”, mentre __________ e il __________ avrebbero invece stipulato un contratto di leasing per la vettura in questione.

                                         L’attore avrebbe quindi in sostanza spontaneamente consegnato al __________ i documenti necessari all’immatricolazione della vettura, consentendo così al trasferimento di proprietà in favore di __________, acquirente in buona fede.

                                  D.   Il Pretore nel giudizio qui impugnato, riassunti i fatti rilevanti e constatata la proponibilità di principio dell’azione di accertamento del diritto di proprietà, ha ritenuto che la consegna della vettura ai sensi di legge, ossia la trasmissione del possesso, avrebbe luogo con la consegna delle chiavi, che in concreto non sarebbe avvenuta così che l’attore sarebbe in definitiva rimasto proprietario della Mercedes di cui trattasi.

                                         Inoltre, dalle concrete circostanze, segnatamente dall’avvenuta consegna nelle mani della ditta finanziatrice di una chiave della vettura malamente contraffatta, questa avrebbe dovuto nutrire dei dubbi circa il potere di disposizione della persona presentatasi come venditrice. Costituirebbe pertanto illecito da parte sua avere impedito la cancellazione del codice 178 dalla licenza di circolazione, dal che il suo obbligo (solidalmente con la sedicente venditrice) al risarcimento del danno costituito dall’avvenuto deprezzamento della vettura, pari a fr. 11’500.--.

                                  E.   Delle argomentazioni e delle domande di cui ai gravami delle parti, così come delle concrete circostanze fattuali della fattispecie e delle osservazioni presentate dal solo attore al gravame avversario, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Secondo l'art. 714 cpv. 1 CC, per la trasmissione della proprietà mobiliare, categoria in cui rientra anche l'autovettura di cui trattasi, è necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.

                                         Questo non significa, evidentemente, che ogni trasferimento del possesso abbia la conseguenza di provocare anche la trasmissione del diritto di proprietà: ciò avviene unicamente in presenza della corrispondente volontà delle parti, ovvero in base ad un valido negozio giuridico avente il fine di trasferire la proprietà, come ad esempio il contratto di compravendita oppure di donazione.

                                         Problemi nell'acquisizione della proprietà mobiliare si pongono se l'alienante, privo del potere di disporre di questo diritto, effettua la consegna ad un terzo che in buona presume di essere in tal modo divenuto proprietario. Si tratta del caso regolato da art. 714 cpv. 2 CC, che statuisce il principio della protezione dell'acquirente in buona fede secondo le regole sul possesso, il che rinvia agli art. 930 e segg. CC, ed in particolare all'art. 933 CC, che prevede la protezione dell'acquirente se la cosa fu affidata all'alienante dal proprietario (Rep. 1993, pag. 170 e segg., consid. 1 e riferimenti), e all'art. 934 CC, che protegge invece il proprietario qualora il bene alienato sia stato smarrito o gli sia stato sottratto.

                                   2.   Quanto alle modalità del trasferimento del possesso ai sensi del predetto art. 714 cpv. 1 CC, questo tra presenti avviene secondo l'art. 922 CC con la consegna materiale dell'oggetto dall'alienante all'acquirente oppure mettendo a disposizione dell'acquirente il mezzo di avere la cosa in suo potere, concetto quest'ultimo su cui si tornerà più avanti (consid. 5.1) per lo specifico caso della consegna di un'autovettura.

                                         L'art. 923 CC regola invece il caso della consegna tra assenti, che si compie con la consegna della cosa all'acquirente o al suo rappresentante, mentre l'art. 924 CC disciplina il caso eccezionale in cui l'acquisto del possesso avviene senza consegna, in virtù di particolari pattuizioni tra le parti.

                                         L'art. 925 CC, infine, si occupa della trasmissione del possesso su merci per le quali sono state emesse cartevalori che le rappresentino.

                                   3.   Posta la concreta rilevanza del requisito della buona fede ai fini dell'acquisto della proprietà (e comunque nel contesto dell'applicazione del principio dell'affidamento di cui all'art. 2 CC), dall’esame della fattispecie risulta che tra le parti coinvolte nei contratti dai quali deriva la lite in oggetto ve ne sono due sostanzialmente oneste, ossia l’attore __________ e la convenuta __________, che non a caso in questa vicenda sono anche le parti lese: __________ ha in garage una Mercedes nuova immobilizzata, che si deprezza e che nessuno gli ha pagato; __________ per finanziare la vendita della Mercedes ha sborsato fr. 32’000.-- e rotti, somma che nessuno le rimborserà.

                                         __________, e per essa le persone che materialmente hanno agito (__________e __________), è invece sicuramente in cattiva fede: qualificandosi quale procacciatrice di contratti leasing (“Vermittler” nell’IF di __________, presidente del consiglio d’amministrazione della __________; analoga qualifica nella lettera 23 aprile 1996 di questa ditta doc. G: “Bekanntlich haben wir für dieses Fahrzeug am 26.09.95 dem Code 178 eintragen lassen. Dies erfolgte im Zusammenhang mit einem Leasinggeschäft, das uns von der __________ vermittelt wurde”) e/o venditrice di autoveicoli (teste __________, dipendente di __________: “Die __________ ist schriftlich an mich herangetreten ... __________ war eine normale Händlerin wie jede Garage”; doc. G: “Aufgrund des Leasingvertrages geht klar hervor, dass die __________ Lieferant des Fahrzeuges war. An diesen Lieferanten haben wir bezahlt. Da die __________ als Geschäftszweck den Handel mit Fahrzeugen sowie Finanzierungen mittels Leasingsverträgen im Handelsregisteramt eingetragen hat, haben wir das Fahrzeug im guten Treu und Glauben gekauft und anschliessend bezahlt.”; cfr. doc. 5) essa si è fatta pagare la Mercedes in questione dalla __________, trattenendo per sé l’importo ottenuto, che avrebbe invece dovuto -secondo il corretto svolgimento economico dell’operazione- essere trasmesso all’attore.

                                         Più sfumata appare la posizione di __________: a prima vista egli parrebbe essere semplicemente l’ignaro (potenziale) acquirente della Mercedes dallo __________, che ha la sventura di rivolgersi a persone disoneste nella ricerca del finanziamento tramite leasing di tale acquisto.

                                         D’altro canto, non va disatteso che è lui che va a chiedere allo __________ il formulario doganale 13.20 per l’immatricolazione in suo nome della vettura, circostanza della cui rilevanza si dirà più avanti, e che è sempre lui che, contrariamente a verità, dichiara ad uso di __________ che la vettura in questione gli era stata consegnata da __________ (doc. 2, 4). I dubbi circa la rettitudine del __________ -ancorché la questione non sia rilevante ai fini del presente giudizio- aumentano notevolmente all’esame dell’incarto penale richiamato, alla luce della circostanza che in occasione di un altro torbido traffico (a danno di __________, che finanzia l’acquisto di un’Opel Frontera da parte di __________, della quale è amministratore il medesimo __________ della __________) il __________ in data 19 maggio 1995 risulta essere il firmatario del contratto di leasing del valore di fr. 42’704.--, in cui la vettura Opel Frontera il 4 ottobre 1995 dopo l’asserita percorrenza di 17’000 km viene indebitamente (s)venduta al prezzo di fr. 22’000.-- al __________ di __________. 

                                   4.   Stabilito ciò, per quanto attiene alla centrale questione del diritto di proprietà sul veicolo Mercedes, il punto di partenza è indubbiamente quello per cui prima dello svolgimento dei fatti in narrativa tale diritto spettava all’attore __________.

                                         Egli non ha inteso trasferirlo a chicchessia, né ha concluso negozi giuridici che potessero condurre a tale risultato, essendosi egli limitato ad una trattativa con il __________ in vista di un contratto di compravendita.

                                   5.   Ammesso l'iniziale buon diritto dello __________, va rilevato che la vettura di sua proprietà è stata oggetto di un contratto di compravendita tra __________ quale venditrice __________ quale acquirente (doc. 1).

                                         Il contratto è di per sé valido anche se la venditrice non era proprietaria del bene venduto (Rep. citato), e ci si deve perciò chiedere se, in applicazione delle predette norme sull’acquisto del possesso in buona fede (cfr. consid. 1), l'acquirente __________ non sia comunque diventata proprietaria del veicolo, il che poteva avvenire alle seguenti cumulative condizioni:

                                         -     la vettura è stata affidata dal proprietario __________ alla venditrice __________;

                                         -     __________ ha consegnato la vettura alla compratrice __________, trasmettendole il possesso;

                                         -     __________ è acquirente in buona fede (il che è già stato accertato al precedente consid. 3).

                                5.1   Contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato (consid. 3, pag. 6 e 7), il trasferimento del possesso di una vettura effettuato per rendere il ricevente proprietario non si compie con la sola consegna delle chiavi.

                                         In primo luogo si deve considerare che le chiavi della vettura si limitano a garantire l’accesso all’interno della medesima e la possibilità di attivarne le funzioni, ma -contrariamente a quanto avviene per le chiavi di un bene immobile- non conferiscono necessariamente anche la possibilità di prendere effettivamente possesso della stessa, necessitando ancora la conoscenza del luogo di stazionamento del veicolo e la libera accessibilità di tale luogo, che può non essere data qualora un terzo la custodisca in uno spazio chiuso.

                                         In secondo luogo, la sola libera disponibilità delle funzioni della vettura normalmente consentita dal possesso delle chiavi non permette ancora il suo utilizzo per lo scopo implicitamente pattuito nel contratto di compravendita, ossia (previa immatricolazione) la circolazione su strada. Per ottenere questo risultato, senza il quale non si saprebbe affermare che l’acquirente della vettura ne è realmente in possesso, occorre che con la vettura e le sue chiavi vengano consegnati anche i documenti necessari a permetterne l’immatricolazione, ossia per una vettura d’occasione la precedente licenza di circolazione, e per una vettura nuova (o comunque alla prima immatricolazione in Svizzera) l’attestazione dell’avvenuto sdoganamento, quello che nella prassi del settore viene definito “formulario 13.20”, documento sul quale verrà poi attestata la conformità tecnica del veicolo alla circolazione in Svizzera.

                                         E’ senz’altro corretta l’osservazione dell’appellato, per cui il modulo 13.20 non costituisce una cartevalori, e non incorpora pertanto il diritto di proprietà sull’automobile, è però altrettanto vero che la consegna di una vettura nuova priva del formulario 13.20 è di fatto inutile, non essendo in tal caso possibile procedere alla sua immatricolazione, al punto che la prassi del settore, nota a questa Camera, tende ad identificare il possesso del formulario 13.20 con il diritto di disporre della vettura.

                                         Nel caso di specie è perciò in definitiva da ammettere che l'attore non ha in tal senso consegnato la vettura al __________, essendosi riservato la fisica disponibilità su di essa per non averne consegnato le chiavi (deposizione __________, pag. 8), e per averla trattenuta presso di sé, nei propri spazi commerciali in attesa dell’integrale pagamento.

                                5.2   Conseguentemente deve altresì essere negato che la Mercedes, nell’ambito della compravendita intercorsa tra quelle parti, sia stata consegnata da __________ __________.

                                         In teoria il garagista, venditore di una vettura destinata ad essere data in leasing, la consegna alla società di leasing, la quale a sua volta la consegna  al prenditore di leasing nel contesto di quel contratto.

                                         Nella pratica, tra contraenti di buona fede, non vi è la necessità della presenza materiale della società di leasing per prendere in consegna la vettura e immediatamente riconsegnarla al prenditore di leasing; è invece usuale procedere alla consegna diretta del veicolo dalle mani del venditore a quelle del conduttore di leasing.

                                         Avviene così una duplice consegna tra assenti ai sensi dell'art. 923 CC: nel contratto di compravendita il venditore (presente) consegna la vettura venduta alla società di leasing (assente) che si fa in ciò rappresentare dal conduttore del leasing; nel contempo per lo svolgimento del contratto di leasing il venditore rappresenta la società finanziatrice nella consegna della vettura al conduttore, che ne rimane infine in possesso.

                                         Ciò è quanto doveva avvenire anche nella fattispecie.

                                         In concreto la venditrice __________ doveva effettuare la consegna diretta del veicolo nelle mani del locatore __________, laddove ciò costituiva giuridicamente la predetta duplice consegna: da una parte la venditrice (__________) rappresentava la società di leasing (__________) nella consegna al prenditore di leasing (cfr. il protocollo di consegna doc. 2: “Die Vermieterin übergit dem Mieter durch den Lieferant folgendes Fahrzeug zum Gebrauch”), mentre d'altra parte il locatore __________ rappresentava l'acquirente __________ nella consegna del veicolo dalla venditrice all’acquirente (doc. 2: “Der Mieter bestätigt hiermit ausdrücklich, das Fahrzeug für die __________, Besitzerin des Gegenstandes, übernommen zu haben”), circostanza -a mente della società di leasing- attestata inoltre anche dall’avvenuta immatricolazione del veicolo in nome del conduttore del leasing.

                                         All'atto pratico è accaduto che __________ e il __________ hanno sottoscritto un protocollo di consegna (doc. 2) attestante la non verificatasi circostanza della consegna del veicolo, rimasto in possesso dello __________, inducendo così __________ a credere in buona fede che la consegna era avvenuta, il che è poi il motivo che l’ha indotta a pagare la vettura a __________.

                                         Nonostante la buona fede della finanziatrice, la consegna è stata fittizia, laddove l’inganno è stato possibile anche per effetto della consegna dall’attore al __________ dei formulario 13.20 ai fini dell’immatricolazione, che ha rafforzato l’apparenza dell’avvenuta consegna della Mercedes.

                                         Il fatto che __________ abbia creduto in buona fede alla consegna, ingannata dal rappresentante da lei designato e dalla venditrice, non può però validamente sostituire un’effettiva consegna, e perciò __________ non può essere divenuta proprietaria della vettura ex art. 714 CC perché non ne è mai entrata in possesso.

                                         Merita pertanto conferma il giudizio impugnato nella misura in cui ha attribuito all’attore la proprietà del veicolo e ordinato la cancellazione del codice 178 dalla licenza di circolazione.

                                   6.   Il giudizio impugnato non può invece essere condiviso laddove, attribuendole un atto illecito ai sensi degli art. 41 e segg. CO, condanna __________ al risarcimento del deprezzamento subito dal veicolo.

                                         La sua resistenza alla cancellazione del codice 178 dalla licenza di circolazione si rivela infatti ingiustificata solo alla luce di una non semplice disamina dell’effettiva situazione giuridica, in cui essa, senza commettere abuso di sorta, poteva in buona fede ritenere di vantare un diritto reale sulla vettura acquistata, diritto che a mente sua trovava giustificazione proprio in detta iscrizione.

                                         Né si saprebbe ravvisare un illecito, nel senso di una negligenza suscettibile di innescare un risarcimento, nella circostanza evocata dal Pretore riguardante la chiave del veicolo consegnata a __________, che non ne avrebbe notato la grossolana contraffazione, circostanza del tutto priva di rilevanza nel contesto di una vera e propria truffa subita dalla finanziatrice (e dall’attore), confrontata con un negozio giuridico avente l’apparenza di una normalissima transazione di acquisto fatto allo scopo di concedere la vettura in leasing e nella quale, molto più della chiave male imitata, un ruolo significativo è stato svolto dal formulario 13.20 incautamente consegnato dall’attore medesimo al __________.

                                         Non essendoci atto illecito a carico __________, nulla può ovviamente essere attribuito all’attore a titolo di risarcimento.

                                   7.   A giusta ragione, infine, l’attore si duole della mancata decisione del Pretore in tema di ripetibili, lacuna alla quale si rimedia in questa sede in conformità alle reciproche soccombenze delle parti così come corrette dal presente giudizio, senza che occorra prelevare spese o tassa di giustizia, e senza che vi sia attribuzione di ripetibili, non essendo il vizio ascrivibile alle resistenti.

                                         Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento di entrambi i gravami.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), laddove la domanda di accertamento del diritto di proprietà ha, secondo le risultanze peritali, un valore superiore a quello della domanda di risarcimento.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   Gli appelli 28 giugno 1999 di __________ e 1° luglio 1999 di __________ sono parzialmente accolti ai sensi

                                         dei considerandi, e di conseguenza la sentenza 9 giugno 1999

                                         della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:

                                         1.     Invariato.

                                         1.1   Invariato.

                                         1.2   Invariato.

                                         1.3   __________, è condannata a versare a __________, fr. 11’500.--.

                                         2.     Le spese di fr. 1’148.80 e la tassa di giudizio di fr. 1’000.--, da anticipare dall’attore, rimangono a suo carico per 4/15 e sono poste per 8/15 a carico della __________ e per 1/5 (3/15) a carico della __________.

                                                 __________ rifonderà all’attore fr. 1’300.-- per ripetibili. __________ rifonderà all’attore fr. 1’400.-- per parte di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                                        fr.      880.-b)  spese                                                                           fr.         20.--

                                         T otale                                                                           fr.      900.-già anticipati dall’appellante per fr. 300.-- e con saldo da anticipare dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico dell’attore, al quale l’appellante rifonderà fr. 700.-- per parte di ripetibili di appello.

                                  III.   Non si prelevano tasse o spese a dipendenza dell’appello di __________. Non si attribuiscono ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:    -  __________

                                Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.136 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.01.2000 12.1999.136 — Swissrulings