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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.02.2000 12.1999.116

February 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,636 words·~23 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 12.1999.00116

Lugano 15 febbraio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.918 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 7 giugno 1993 da

                                         __________                                                          __________                    rappr. dall'avv. __________

                                         contro

                                         __________                                                          rappr. dall'avv. __________

                                         __________                                                          rappr. dall'avv. __________

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 37'000.-- oltre interessi in conseguenza dei difetti dell'opera, domanda aumentata a fr. 60'000.-- oltre interessi in corso di causa;

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e in cui __________ in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 16'342.50 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatore;

Lite in cui sono intervenuti i litisdenunciati

                                         __________

                                         rappr. dall'avv. __________

                                         __________                                                          rappr. dall'avv. __________

Il Pretore con sentenza 4 maggio 1999 ha ammesso la petizione per fr. 55'000.-- oltre interessi nei confronti dell'arch. __________, mentre l'ha respinta nei confronti di __________, la cui riconvenzionale è stata integralmente accolta;

Appellanti gli attori e l'arch. __________:

-     gli attori con atto di appello del 25 maggio 1999 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere integralmente la petizione nei confronti di entrambi i convenuti e di respingere la riconvenzionale;

-     l'arch. __________ con gravame del 25 maggio 1999 ne chiede invece la riforma nel senso di respingere la petizione in quanto rivolta nei suoi confronti;

Gravami cui i resistenti si oppongono con le rispettive osservazioni;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.   - se deve essere accolto l’appello di __________ e __________

2.   - se deve essere accolto l’appello dell'arch. __________ 3.             -      tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

                                  A.   Gli attori sostengono di avere appaltato alla __________ nel 1989 le opere da capomastro per la costruzione di una casa d'abitazione sul fondo n. __________ di __________. Essendosi manifestati gravi difetti agli intonaci eseguiti con materiali della ditta __________, ed avendo l'impresa rifiutato di provvedere alla riparazione, con la causa in rassegna, cautelativamente introdotta anche nei confronti dell'architetto qualora risultasse una sua responsabilità percentuale, gli attori postulano l'attribuzione dei costi di riparazione e dei costi ivi connessi, il tutto per fr. 37'000.-- oltre interessi.

                                  B.   L'impresa costruttrice, che ha subappaltato l'esecuzione degli intonaci alla __________, si è opposta alla petizione osservando che l'utilizzo dei materiali __________ le sarebbe stato imposto dal direttore dei lavori arch. __________. Essa l'avrebbe reso attento del fatto che l'impiego dei mattoni __________ poteva creare in particolari condizioni dei problemi di fessurazione dell'intonaco esterno e che perciò sarebbe stata necessaria una rete in nylon, limitandosi per il resto alla scrupolosa osservanza delle direttive ricevute, sicché nessuna responsabilità potrebbe esserle attribuita per gli asseriti danni. Sarebbero semmai gli attori ad essere debitori nei suoi confronti del saldo della mercede contrattuale di fr. 16'342.50, importo richiesto in via riconvenzionale.

                                  C.   Anche l'arch. __________ si è opposto alla petizione escludendo qualsivoglia sua responsabilità per gli eventuali difetti, avendo egli agito con la massima diligenza nella scelta di materiali adeguati. Sarebbe stata l'impresa esecutrice a commettere degli errori nell'esecuzione di alcune parti delle murature ancor prima della posa dell'intonaco, ma detti errori sarebbero stati corretti con la posa di un collante __________ nelle fughe. L'impresa avrebbe in seguito effettivamente segnalato l'esigenza della posa di una rete nell'intonaco, ma l'obiezione sarebbe stata tardiva perché non sollevata al momento della delibera. La rete avrebbe inoltre comportato un aumento dei costi e non era prevista dalle direttive tecniche della __________. Dopo una riunione di cantiere si sarebbe deciso di posare una rete in fibra di vetro e di stuccare fughe e buchi delle murature. A partire dal gennaio del 1991 si sarebbero manifestate delle crepe capillari, ma non sarebbe stato possibile chiarire l'origine di tale difetto nonostante gli sforzi del convenuto, che avrebbe sempre collaborato con i committenti, ed anche con il loro legale per l'allestimento della petizione di causa, sorprendentemente rivolta anche nei suoi confronti.

                                  D.   Gli attori si sono opposti alla riconvenzionale sostenendo che la mercede sarebbe stata pattuita in complessivi fr. 260'000.--, di cui fr. 10'000.-- verrebbero legittimamente trattenuti a titolo di garanzia. Essi in corso di causa hanno poi aumentato a fr. 60'000.-- la loro pretesa.

                                         Le parti hanno per il resto sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

                                  E.   Il Pretore, rammentate le facoltà del committente nel contratto di appalto ed in particolare il concorso di responsabilità tra l'appaltatore e l'architetto, ha accertato l'esistenza di difetti dell'opera ascrivibili unicamente a lacune della fase progettuale e della direzione dei lavori, di cui sarebbe responsabile l'arch. __________, mentre nulla andrebbe addebitato all'impresa esecutrice.

                                         Dal che l'accoglimento della petizione nei confronti del solo arch. __________ per fr. 55'000.-- oltre interessi, e della riconvenzionale di __________, non essendo provata la pattuizione a posteriori di una mercede inferiore a quella di cui alla liquidazione finale.

                                  F.   Nel proprio gravame l'arch. __________ sostiene che il Pretore l'avrebbe condannato al risarcimento per difetti che non erano oggetto della domanda di causa: la procedura sarebbe infatti stata promossa a causa delle crepe degli intonaci __________ apparse in corrispondenza dei giunti dei blocchi isolanti __________, mentre il Pretore, seguendo il perito giudiziario, avrebbe pronunciato una condanna relativa anche a tutta una serie di difetti (crepe capillari, crepe di cedimento, danni d'umidità e di dilavamento) mai notificati dai committenti e per i quali sarebbe inoltre data la responsabilità di terzi, come ad esempio l'ingegnere, di modo che, in altri termini, si sarebbe proceduto ad un'illecita mutazione dell'azione. Illecito sarebbe pure, in questo ambito, l'aumento da fr. 37'000.-- a fr. 60'000.-- della domanda di causa fatto in sede di conclusioni, ed inoltre l'aggiudicazione di tale importo avrebbe per effetto quello di apportare una sensibile miglioria all'opera. Erronea, infine, anche la data di decorrenza degli interessi.

                                  G.   Gli attori contestano la decisione di esentare l'impresa esecutrice da ogni responsabilità e la limitazione a fr. 55'000.-- dell'ammontare dell'indennizzo.

                                         Essi insorgono inoltre contro l'aggiudicazione all'impresa di una mercede di complessivi fr. 266'342,50, somma che essi avrebbero contestato e la cui giustificazione non sarebbe stata dimostrata dall'appaltatrice.

                                  H.   Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari, dei quali è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

                                   1.   Il progettista afferma anche in questa sede (appello, punti 4 e 5; pag. 13 e segg.) di avere operato con tutta la diligenza che ci si poteva attendere da lui e di non essere di conseguenza responsabile per i difetti dell'opera.

                                         La tesi è manifestamente infondata: letta nel suo complesso, la perizia giudiziaria (con il relativo complemento), dai cui accertamenti non risulta motivo di discostarsi, è assai chiara nell'attribuire i difetti (anche) a carenze progettuali a livello di piani esecutivi e/o alla mancata verifica in cantiere in sede di direzione lavori del rispetto di accorgimenti tecnici quali il taglio dell'intonaco, la corretta posa di giunti di dilatazione o di altri separatori elastici nelle zone di accostamento di materiali differenti, la posa di una gronda, la protezione dei punti di contatto tra le pareti esterne e il terreno (perizia, pag. 6, 7, 38, 39, 42, 49; complemento, pag. 2-7).

                                         Non si vuole con ciò affermare, né il perito ha inteso affermarlo, che il progettista e direttore dei lavori va ritenuto quale l'esclusivo responsabile di tutti i difetti evidenziati dal referto, dovendosi al contrario ritenere che gli stessi siano in parte ascrivibili anche all'operato di altre persone, quali l'impresa di costruzioni, la subappaltatrice degli intonaci e l'ingegnere.

                                         D'altro canto, già solo a fronte dell'esauriente documentazione fotografica in atti appare egualmente inverosimile, anche per un profano, l'ammissione dell'ipotesi per cui il progettista e direttore dei lavori sarebbe del tutto estraneo al verificarsi della sconfortante situazione ivi illustrata.

                                         Lo scopo dell'istituzione della responsabilità solidale tra progettista e direttore dei lavori e l'impresa esecutrice per difetti riconducibili ad errori di entrambi è del resto proprio quello di evitare che queste parti tentino di scaricarsi reciprocamente le rispettive responsabilità a danno del committente.

                                         Non meno inconferente, nella specie, risulta il tentativo di addossare la responsabilità per una limitata parte delle crepe all'ingegnere: né dagli allegati introduttivi delle parti e nemmeno dai documenti da loro prodotti risulta infatti che i committenti avrebbero conferito mandato ad un ingegnere, mentre che dal contratto doc. 1 risulta piuttosto che l'arch. __________ era responsabile per tutte le fasi della progettazione, il che include ovviamente anche la competenza per i calcoli statici, che egli poteva se del caso delegare ad uno specialista di sua scelta. In assenza di migliori elementi di giudizio, se ne deve rimanere all'accertamento, sulla base degli atti, dell'integrale responsabilità dell'arch. __________ per tutti i problemi inerenti la progettazione, di modo che l'indicazione di mancanze commesse nell'elaborazione di calcoli statici, facenti indubbiamente parte della fase progettuale, gli deve comunque essere ascritta.

                                         In definitiva, va ritenuta fornita sulla scorta della perizia giudiziaria la prova della responsabilità del progettista e direttore dei lavori per la quasi totalità dei difetti menzionati dal referto.

                                   2.   Gli attori, per loro parte, censurano la decisione del Pretore di ritenere l'impresa esecutrice esente da responsabilità per l'insorgenza dei difetti.

                                         La doglianza è giustificata: tra le cause dei difetti il perito nelle proprie conclusioni ha infatti esplicitamente menzionato "l'incurata messa in opera dei blocchi __________ " (perizia, pag. 49; cfr. anche il complemento, pag. 9), intesa con ciò "un'insufficiente cura nella completazione delle parti di muratura che presenta fessurazioni o nell'inesistente colmataggio di brecce createsi durante la messa in opera della stessa" (pag. 48) ed inoltre un uso dei materiali solo "parzialmente rispettoso delle raccomandazioni del fabbricante del materiale __________ " con riferimento alla "mancata spalmatura completa dell'adesivo tra i vari elementi __________ " (pag. 46) .

                                         E' ben vero che a mente dell'esperto si tratta di cause nel complesso secondarie rispetto a quelle ascrivibili al progettista, ma nondimeno stanti questi accertamenti non è condivisibile la decisione di esentare completamente l'impresa esecutrice da ogni responsabilità, dovendosene al contrario pronunciare la condanna nei termini di cui si dirà nei successivi considerandi.

                                   3.   Stabilito il principio della responsabilità di entrambi i convenuti per i difetti dell'opera, va determinato l'ammontare dell'indennizzo spettante ai committenti.

                                3.1   L'arch. __________, invocando l'art. 165 cpv. 2 lit. g CPC (appello, punto 2, pag. 10 e 11), ritiene innanzitutto inammissibile dal profilo procedurale l'attribuzione da parte del Pretore dell'importo di fr. 55'000.-- a fronte di una domanda di petizione di soli fr. 37'000.--.

                                         L'obiezione si rivela nella fattispecie ingiustificata.

                                         Il convenuto nel gravame fa riferimento al solo art. 165 CPC e alla relativa giurisprudenza, argomentazioni in concreto inidonee a sostanziare adeguatamente la censura: è in effetti manifesto che la formulazione della domanda di cui alla petizione in fr. 37'000.-- oltre interessi è di per sé corretta, risultando da un conteggio degli attori (petizione, punto 5, pag. 5 e 6) che il loro pregiudizio potesse a quel momento corrispondere a quell'importo.

                                         Il problema procedurale è in realtà diverso, e riguarda la questione a sapere se gli attori, dopo avere appreso in corso di causa che il loro pregiudizio poteva essere superiore all'importo postulato con la petizione, potevano legittimamente procedere in questa fase avanzata della procedura all'aumento della loro richiesta, in concreto se potevano con le conclusioni validamente aumentare a fr. 60'000.-- oltre interessi la domanda condannatoria, questione che attiene all'applicazione degli art. 74 e 75 CPC.

                                         Ci si deve in altri termini chiedere se l'aumento della domanda postulato dagli attori costituisca o meno mutazione dell'azione, ed in caso positivo se siffatta mutazione sia o meno ammissibile, se sia stata proposta correttamente e come debba essere valutata la reazione del ricorrente.

                                         L'art. 74 CPC stabilisce che l'azione di principio non può essere mutata, mentre l'art. 75 lit. b afferma che l'azione non si ritiene mutata quando la parte restringe o estende le proprie domande accessorie.

                                         Il tenore letterale di quest'ultima norma si presta ad essere inteso nel senso che l'aumento della domanda condannatoria da fr. 37'000.-- a fr. 60'000.-costituirebbe (sulla base del medesimo complesso di fatti) una semplice "estensione" della precedente domanda, che pertanto sembrerebbe lecita in quanto non costituente mutazione dell'azione ai sensi dell'art. 74 CPC.

                                         La giurisprudenza relativa all'art. 75 lit. b CPC non è univoca: da una parte essa ha ripetutamente affermato che l'estensione della domanda sarebbe ammissibile solo laddove essa riguardi questioni di dettaglio, che lascino fondamentalmente invariato il dispositivo della sentenza che l'attore chiede al giudice di pronunciare (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 75, n. 3; II CCA  15 gennaio 1993 in re G./B.), ed in tal senso quanto qui proposto non sarebbe ammissibile, mentre in altri casi essa ha allentato tale rigore, ammettendo la possibilità di aumenti anche significativi della domanda pecuniaria (II CCA 16 gennaio 1997 in re S./A., 25 agosto 1993 in re L. SA/S. snc) specie quando essi, come nella specie, erano conseguenti alle risultanze dell'indagine peritale (Cocchi/Trezzini, opera citata, n. 6 e 9 ad art. 75).

                                         La discrepanza non necessita di essere risolta definitivamente in questa occasione, dovendosi in concreto ammettere l'estensione della domanda, basata sui medesimi fatti sui quali poggia la domanda originaria (II CCA 8 gennaio 1999 in re C./M., 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 13 giugno 1995 in re L./E.), per effetto del silenzio dellla controparte, che ha avuto la possibilità di esprimersi sulla domanda estesa.

                                         In concreto gli attori hanno infatti aumentato la loro domanda con le conclusioni in conseguenza delle risultanze peritali, alle quali hanno di fatto aderito. I convenuti avrebbero avuto la possibilità di prendere posizione sulla domanda estesa in occasione del dibattimento finale, il che basta ad escludere ogni possibilità di nullità del giudizio per violazione del loro diritto di essere sentiti (Rep. 1995, pag. 227; II CCA 20 agosto 1999 in re P./W. AG).

                                         L'appellante, regolarmente comparso al dibattimento finale del 23 novembre 1998, non solo non risulta avere formulato osservazioni quo all'estensione della domanda attorea, ma neppure ha eccepito il principio dell'illegittimità di siffatto modo di procedere, né ha affermato di essere stato in qualche modo pregiudicato nel proprio diritto alla difesa.

                                         E' ben vero che si possono sollevare delle perplessità sul fatto che la parte convenuta, vedendosi intimare le conclusioni avversarie contenenti un'estensione della domanda, non dispone (nella migliore delle ipotesi) che di pochi giorni per proporre la difesa da una pretesa che potrebbe essere anche sensibilmente aumentata, così da doversi chiedere se le è garantito un conveniente diritto alla difesa e se soprattutto è così garantita la parità di trattamento nei confronti della controparte che ha invece tutto il tempo per preparare l'estensione della domanda.

                                         D'altra parte, in difetto di qualsivoglia censura in tal senso, se non quelle tardive dell'appello, anche questa questione non necessita una soluzione definitiva in questa sede.

                                         E' perciò a titolo abbondanziale che si rileva che la passività del qui ricorrente in occasione del dibattimento finale imporrebbe di considerare ammissibile la domanda degli attori quand'anche la si dovesse ritenere una mutazione dell'azione ex art. 74 CPC (II CCA 20 agosto 1999 citata, con riferimento a IICCTF 3 novembre 1994 in re R./R.).

                                3.2   L'arch. __________ (punto 3, pag. 11-13) obietta che il risarcimento potrebbe essere pronunciato solo per quei difetti che sono tempestivamente stati notificati dagli attori, il che è senza dubbio corretto in linea di principio, e sostiene che nella specie il Pretore si sarebbe scostato da questa regola, attribuendo loro anche il costo di riparazione di difetti non notificati.

                                         La critica è innanzitutto sicuramente ingiustificata nella misura in cui concerne le crepe dell'intonaco: queste sono senza dubbio state tempestivamente notificate dai committenti già nel gennaio del 1991, come riconosce il convenuto medesimo (cfr. sua risposta, punto 3, pag. 6), ragione per cui costituisce una mera speculazione, specie alla luce dello stato delle cose risultante dalla perizia, volere distinguere tra i vari tipi di crepa ("capillare", "di facciata", ecc.), o volere negare l'effetto della notifica per la ragione che i committenti non avrebbero indicato l'esatto motivo del difetto. Uno degli scopi della norma che impone una tempestiva e per quanto possibile precisa notifica dei difetti, è sicuramente quello di tutelare l'appaltatore da generiche e pretestuose recriminazioni del committente; tuttavia ciò non significa che questi debba improvvisarsi ingegnere o architetto per inoltrare una valida notifica: in concreto ai committenti si sono manifestate delle crepe, ed essi, correttamente, questo hanno segnalato. Non era invece compito loro, contrariamente all'opinione dell'appellante, quello di sapere attribuire la loro formazione all'assestamento dell'immobile piuttosto che alla cattiva esecuzione dell'intonaco, ad un problema di umidità capillare piuttosto che all'improprio trattamento del fondo in muratura destinato a ricevere l'intonaco (cfr. I CCTF 6 gennaio 1999 in re A. SA/K., consid. 3b). Se così fosse, si finirebbe, per assurdo, con il favorire l'artigiano o l'architetto che fornisce l'opera peggiore, potendo questi sempre eccepire che il committente ha effettuato una notifica incompleta.

                                         Vero è invece nella fattispecie che i committenti hanno correttamente e tempestivamente segnalato il sintomo delle crepe, dovuto a più cause, e che le tergiversazioni nell'esecuzione del necessario ripristino hanno condotto all'aggravamento della situazione visibile dalla documentazione fotografica, del quale impresa e architetto (e non i committenti) devono sopportare le conseguenze.

                                         L'arch. __________ disattende comunque che il problema della tempestiva notifica non gli può in alcun caso giovare: da un lato egli è legato ai committenti da un contratto d'architetto cui nella specie, visto il complesso delle prestazioni pattuite, si applicano le norme del mandato, e non quelle dell'appalto, sicché nei suoi confronti non si verifica alcuna perenzione per effetto di un'eventuale ritardata o omessa notifica ex art. 367 CO; d'altro lato la prima notifica è avvenuta proprio per voce dello stesso architetto (cfr. sua risposta, punto 3, pag. 6), che qui ne afferma l'irregolarità, il che costituisce comunque abuso di diritto o non lo esime altrimenti dalla sua responsabilità, potendoglisi imputare contrattualmente la mancata notifica all'appaltatore.

                                3.3   Il ricorrente sostiene anche di non avere responsabilità per i difetti dell'opera rilevati dal perito ed estranei alle murature __________, ed afferma che essi, oltre a non essere stati notificati, nemmeno sarebbero oggetto della causa.

                                         A torto: per le innegabili responsabilità del ricorrente quale progettista e/o direttore dei lavori, si rinvia all'esposizione di cui al precedente considerando n. 1, il tema della notifica è già stato trattato al considerando 3.2, mentre l'affermazione per cui sarebbe in pratica stato attribuito il costo della riparazione di difetti estranei alla presente causa risulta inveritiera.

                                         L'esame della tabella dei costi delle opere di risanamento di cui a pag. 41 del referto peritale rivela infatti che la quasi totalità delle posizioni di spesa ivi indicate attiene direttamente al rifacimento dell'intonaco o ai lavori ivi connessi di preparazione e ripristino. Solo la formazione di giunti o altri sistemi di protezione impermeabile e le opere da lattoniere non sembrerebbero in diretta relazione con la questione delle crepe, ma la corretta lettura delle intere risultanze peritali dimostra che anche queste opere sono volte ad impedire che insorgano nuovamente fessurazioni dell'intonaco.

                                3.4   Il progettista sostiene inoltre che l'attribuzione ai committenti dell'importo stabilito dal Pretore comporterebbe un'importante miglioria dell'opera.

                                         A torto: l'affermazione è infatti priva di qualsiasi riscontro probatorio, ed in particolare non trova conferma di sorta nelle risultanze peritali. Essa appare piuttosto essere unicamente dettata da un raffronto con il costo complessivo dell'opera, mentre rilevante è invece l'entità dei difetti, in concreto assai ingenti. Vero è in realtà che le opere previste dal perito consentono unicamente il ripristino di quella situazione si sarebbe verificata se l'opera fosse stata approntata in maniera corretta, mentre delle asserite migliorie, ossia di un reale plusvalore per rapporto all'opera originariamente concepita, non vi è traccia alcuna.

                                         Non meno infondata è la tesi, apparentata con quella della miglioria, per cui le riparazioni in questione comporterebbero un onere spropositato: lo stesso appellante considera un costo dell'opera di fr. 500'000.-- (punto 4.1, pag. 14), per rapporto al quale il costo di riparazione di fr. 55'000.--, pari cioè a poco più del 10%, non appare per nulla spropositato per rapporto all'interesse dei committenti all'ottenimento delle riparazioni.

                                3.5   Il ricorrente contesta infine la data di decorrenza degli interessi, fissati dal Pretore a far tempo dal 16 settembre 1992 in base ad uno scritto di pari data della __________ (doc. L), il che non sarebbe ammissibile secondo l'appellante.

                                         La censura è in parte giustificata: dallo stesso scritto doc. L risulta infatti che al 16 settembre 1992 (e ancora al successivo 16 novembre: cfr. doc. P) gli attori esigevano ancora la riparazione gratuita dell'opera, ragione per cui a quel momento non potevano decorrere interessi su di una pretesa risarcitoria che non era ancora stata formulata.

                                         Ne consegue, in assenza di un termine anteriore, che i richiesti interessi del 5% sull'ammontare del danno possono decorrere solo dal 7 giugno 1993,  data della petizione.

                                   4.   Il gravame dei committenti mira in primo luogo al riconoscimento della responsabilità solidale dell'impresa per il danno di cui trattasi, ritenendo che essa sarebbe a torto stata scagionata dal Pretore.

                                         Su questo tema l'appello è sicuramente provvisto di buon diritto, dovendosi opporre alla resistente almeno le mancanze di cui al considerando 2.

                                         Nonostante si tratti di mancanze sicuramente subordinate per rapporto a quelle ascrivibili al progettista e direttore dei lavori, la conseguenza deve effettivamente essere quella della possibilità per i committenti di rendere entrambi responsabili per l'intero danno (DTF 114 II 344, 93 II 322; II CCA 26 giugno 1997 in re R./G. e riferimenti, 14 marzo 1994 in re F. SA/M.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 2741 e segg.), laddove il tema delle maggiori o minori responsabilità dell'uno o dell'altro non concerne i committenti, ma semmai il riparto interno del danno tra progettista ed impresa esecutrice.

                                   5.   Merita per contro piena conferma il giudizio sull'ammontare dell'indennizzo, quantificato dal Pretore nell'importo medio di fr. 55'000.-- a fronte dell'ipotesi di costi di riparazione compresi tra fr. 50'000.-- e fr. 60'000.--.

                                         La tesi degli attori è infatti quella per cui il perito non avrebbe tenuto conto di tutte le possibili voci di spesa, il che è però escluso dalla formulazione del quesito peritale n. 5 (pag. 41: "tenendo in particolare anche in considerazione tutti i costi accessori e necessari"), cui il perito ha risposto nei suddetti termini. Il fatto che il perito non abbia esplicitamente menzionato l'IVA non significa ovviamente che tale aggravio sia stato da lui dimenticato, mentre del tutto trascurabile appare l'accenno all'aumento dei costi edilizi dal 1997 a oggi, o ad una consuetudine, in realtà inesistente, per cui i costi edilizi supererebbero sempre il preventivo.

                                         Vero è invece che gli attori, privi di argomentazioni oggettive, chiedono in definitiva la modifica dell'apprezzamento del Pretore, che ha invece agito correttamente determinandosi per l'importo medio.

                                   6.   Gli attori insorgono anche nei confronti del giudizio sull'azione riconvenzionale, sostenendo da un lato il loro diritto ad una trattenuta sulla mercede di fr. 10'000.--, e d'altra parte che la pretesa per mercedi sarebbe giustificata solo per fr. 260'000.-- e non per fr. 266'342.50.--.

                                6.1   Quo alla trattenuta, gli appellanti (punto 17, pag. 11) affermano che essa era giustificata per il motivo del rifiuto dell'impresa all'esecuzione delle riparazioni.

                                         L'argomentazione, attinente all'applicazione dell'art. 82 CO, è ampiamente ingiustificata: il diritto alla riparazione gratuita dell'opera è stato sostituito con quello al risarcimento dei costi di riparazione, con la cui pronunzia nulla più giustifica che i committenti abbiano ad effettuare delle trattenute, che non risultano contrattualmente previste, sulla mercede dell'appaltatrice.

                                6.2   La richiesta una mercede di fr. 266'342.50 si fonda sulla fattura 28 settembre 1990 (doc. 2), che in 21 pagine illustra dettagliatamente le prestazioni eseguite e il costo unitario delle medesime, sino alla ricapitolazione di cui a pag. 21.

                                         L'arch. __________ ha sostanzialmente fatto propria tale ricapitolazione, correggendo unicamente le posizioni "intonaci", ridotta da fr. 46'512.30 a fr. 42'512.30, e "prestazioni", ridotta da fr. 7'000.-- a fr. 5'000.--, di modo che il totale è sceso da fr. 266'702.50 a fr. 260'702.50. In calce al proprio conteggio (doc. O) l'arch. __________ ha poi scritto "accordato fr. 260'000.-- secondo liquidazione discussa il 10 ottobre 1990".

                                         E' ben vero che di principio l'appaltatore sopporta l'onere della prova circa l'esistenza e l'ammontare della propria pretesa per mercedi, ed è altrettanto chiaro che, di principio, la fattura dell'artigiano, quand'anche dettagliata, non fornisce prova sufficiente in proposito.

                                         D'altra parte questa Camera, fondandosi sul principio dell'affidamento, ha già ripetutamente stabilito che in assenza di circostanziate contestazioni della pretesa dell'appaltatore nella fase preprocessuale è possibile dedurre l'implicita ammissione dell'importo fatturato (II CCA 26 gennaio 2000 in re M./I., 27 febbraio 1997 in re B. SA/B. e llcc., 14 gennaio 1997 in re R. SA/D. SA).

                                         Questo è quanto avviene nella fattispecie: a tutt'oggi non è dato di sapere per quali motivi i committenti pretendono una riduzione di fr. 4'000.-- sugli intonaci e una di fr. 2'000.-- sulle prestazioni effettuate in favore di altre ditte (doc. 2, pag. 12), ragione per cui se ne ricava la fondata impressione che l'arch. __________, senza motivi oggettivi, abbia tentato un unilaterale arrotondamento della pretesa dell'appaltatore per ricondurla a fr. 260'000.--.

                                         Rimane il fatto che a fronte di una fatturazione estremamente precisa e dettagliata e di contestazioni del tutto evanescenti, prive cioè di qualsiasi argomentazione fattuale che permetta di comprenderne i motivi, questa Camera non può che ritenere del tutto fondata (e dimostrata) la pretesa dell'artigiano.

                                         Nella misura in cui i committenti asseriscono invece l'esistenza di un  accordo (contestato dalla controparte: cfr. risposta, punto 4, pag. 4) in virtù del quale la mercede sarebbe stata pattuita in fr. 260'000.--, sono loro ad essere gravati dell'onere della prova, ampiamente disatteso in quanto nessun elemento istruttorio consente di concludere per l'esistenza di siffatto consenso.

                                         Ne consegue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento di entrambi i gravami.

                                         Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), laddove l'arch. Afro __________, vincente solo sul tema della data di decorrenza degli interessi, va comunque ritenuto interamente soccombente quo al gravame da lui incoato ai fini dell'attribuzione degli oneri di causa.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   Gli appelli 25 maggio 1999 dell'arch. __________ e di __________ e __________ sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi.

                                         Di conseguenza la sentenza 4 maggio 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                                 L'arch. __________, e __________, sono condannati, con vincolo di solidarietà, a pagare a __________ e __________, fr. 55'000.-- oltre interessi al 5% dal 7 giugno 1993.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese, da anticipare dagli attori, restano a loro carico per 1/12, mentre per 11/12 sono a carico dell'arch. __________ e della __________ in solido, i quali, sempre in solido rifonderanno agli attori complessivi fr. 6'000.-- per ripetibili.

                                         3.     La domanda riconvenzionale è accolta.

                                                 __________ e __________, sono condannati a pagare alla __________, fr. 16'342.50 oltre interessi al 5% dal 1° aprile 1991.

                                         4.     La tassa di giustizia dell'azione riconvenzionale di fr. 600.-- e le spese, da anticipare dalla __________, sono a carico di __________ e __________, che rifonderanno a controparte fr. 1'800.-- per ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura conseguente all'appello dell'arch. __________, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                              fr.      1’450.-b)  spese                                                                fr.           50.--

                                         T otale                                                                 fr.      1’500.-già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere agli attori complessivi fr. 2’000.-- per di ripetibili di appello.

                                  III.   Le spese della procedura conseguente all'appello di __________ e __________, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                                              fr.      1’450.-b)  spese                                                                fr.           50.--

                                         T otale                                                                 fr.      1’500.-già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 1/5, mentre che per 4/5 sono a carico della __________.

                                         Gli appellanti rifonderanno fr. 500.-- all'arch. __________, mentre la __________ rifonderà loro fr. 2'000.-- per ripetibili di appello.

                                 IV.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.116 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.02.2000 12.1999.116 — Swissrulings