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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.04.2004 10.2003.2

April 21, 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·914 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 10.2003.2

Lugano 21 aprile 2004/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

 Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 30 dicembre 2002, da

_______________ rappr. da_________________  

contro  

_________________ rappr. da____________  

con cui l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 2'773'678.20 oltre interessi (responsabilità contrattuale ed extracontrattuale);

avendo la convenuta, con risposta 7 aprile 2003, sollevato, tra le altre, le eccezioni di incompetenza territoriale del Tribunale adito e di improponibilità dell'azione proposta direttamente in appello ai sensi dell'art. 302 CPC;

sentite le parti all'udienza preliminare del 21 ottobre 2003, limitata alla discussione di quelle eccezioni (art. 181 CPC);

preso atto che le parti, dopo aver introdotto i rispettivi allegati conclusionali, hanno dichiarato di rinunciare al dibattimento finale indetto per il 3 marzo 2004;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con la petizione in rassegna la società panamense __________ SA procede nei confronti della Banca __________ per aver permesso, colpevolmente, che il suo amministratore __________, beneficiario di un diritto di firma individuale sul conto __________ aperto presso la stessa banca, ne dilapidasse gli averi;

                                         che la convenuta, con la risposta di causa, ha tra l'altro sollevato le eccezioni di improponibilità della petizione ai sensi dell'art. 302 CPC e di incompetenza territoriale dei giudici svizzeri, mentre l'attrice, con la replica, si è opposta ad entrambe le eccezioni;

                                         che il giudice delegato, d'accordo le parti, ha limitato l'udienza preliminare all'esame delle due eccezioni (art. 181 CPC) e in seguito, dopo aver respinto le prove offerte dalla parte convenuta, ha citato le parti all'udienza di dibattimento finale, cui esse hanno rinunciato, dopo aver introdotto i rispettivi allegati conclusionali;

                                         che l'art. 302 CPC prevede che una causa patrimoniale può essere portata direttamente in appello quando, oltre ad un minimo valore di lite, è appellabile al Tribunale federale nella procedura del ricorso per riforma (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 302 m. 3);

                                         che la convenuta, per giustificare l'inammissibilità della petizione presentata direttamente in appello, ha addotto che le parti avrebbero convenuto l'applicazione del diritto delle Bahamas, così come risulta dall'art. 16 delle Condizioni generali sottoscritte il 23 luglio 2001, in sostituzione di quelle in vigore al momento dell'apertura del conto nel 1991 (cfr. doc. _), con la conseguenza che farebbe in concreto difetto il requisito dell'appellabilità al Tribunale federale previsto dall'art. 302 CPC; di parere opposto l'attrice, che contesta la validità di quella clausola, insistendo per l'applicazione, alla controversia, del diritto svizzero;

                                         che nell'ordinanza sulle prove 4 dicembre 2003 già si è avuto modo di specificare che la validità della clausola di scelta del diritto applicabile contenuta nelle Condizioni generali, qui litigiosa, andava di per sé esaminata e decisa in base al diritto scelto dalle parti (art. 116 cpv. 2 LDIP), in concreto dunque a quello delle Bahamas; sennonché, una decisione sulla questione da parte di questo Tribunale, non vertendo sull'applicazione del diritto svizzero, non potrebbe essere oggetto di un ricorso per riforma al Tribunale federale (DTF 124 III 134 per la quale la questione a sapere se un contratto, come lo è la scelta del diritto applicabile, è stato validamente concluso secondo il diritto straniero non riveste carattere pregiudiziale per l'applicazione del diritto svizzero, ma costituisce una questione principale che non è possibile esaminare nella procedura del ricorso per riforma): la particolare questione e con ciò la petizione non potevano pertanto essere oggetto di un'azione proposta direttamente in appello ai sensi dell'art. 302 CPC, il che implica di accogliere l'eccezione di improponibilità formulata dalla convenuta;

                                         che, trattandosi di un'incompetenza funzionale, da comprendersi in quella per materia (Rep. 1940, 378 consid. 2; II CCA 26 febbraio 2003 inc. n. 10.2001.4 e 36), la causa dev'essere trasmessa, per la disposizione dell'art. 126 CPC, all'autorità giudiziaria competente, ossia al Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1, senza che occorra pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale dei giudici svizzeri, sollevata dalla convenuta per il fatto che, con la già ricordata pattuizione, le parti avrebbero sottoposto ogni loro controversia riguardante quella relazione bancaria alla competenza dei tribunali di Nassau (Bahamas);

                                         che il Pretore assumerà la causa allo stadio in cui si trova (scambio degli allegati introduttivi completato, udienza preliminare limitata all'esame delle eccezioni effettuata) e provvederà, dopo aver citato nuovamente le parti al dibattimento finale, a pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale, e in seguito, se del caso, alla continuazione della procedura sino all'emanazione della sentenza;

                                         che l'anticipo spese già effettuato dall'attrice è riversato, dedotto l'importo della tassa di giudizio e delle spese della presente decisione, alla cassa della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1;

                                         che le spese di questo giudizio sono a carico dell'attrice che soccombe nella questione dell'incompetenza funzionale della scrivente Camera, con l'obbligo di versare alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 CPC);

Per i quali motivi

decreta

                                   1.   La causa promossa direttamente in appello, con petizione 30 dicembre 2002, da __________ SA contro la Banca __________ è trasmessa, per competenza, al Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1.

                                   2.   La tassa di giudizio di Fr. 2'000.-  e le spese di Fr. 200.-, per la procedura avanti alla Camera civile, sono a carico della parte attrice, che verserà alla convenuta Fr. 6'000.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

- ____________ - ____________ - Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, con l'intero incarto.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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