Incarto n. 10.2000.00021
Lugano 2 gennaio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 26 giugno 1997, da
__________ rappr. dall' avv. __________
contro
__________ rappr. dall' avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto che fosse fatto ordine alla convenuta di cessare immediatamente e per il futuro di utilizzare in Ticino la parola __________ su tutto il suo materiale pubblicitario di propaganda, come in qualsiasi altro contesto e che questa Camera, con sentenza 21 luglio 1999, ha integralmente accolto.
Considerato che la sentenza cantonale è stata riformata, a seguito di ricorso della parte convenuta, dalla I Corte civile del Tribunale federale con decisione 11 luglio 2000 nel senso che "la petizione introdotta il 26 giugno 1997 dalla __________ è respinta".
Atteso che la causa è stata rinviata a questa Camera per nuovo giudizio sulle tasse, spese e ripetibili della procedura cantonale.
Ritenuto che, capovolto l'esito di merito della causa, uguale sorte spetta al giudizio sulle spese, non apparendo motivi per riconsiderare l'entità della tassa di giustizia e delle ripetibili assegnate.
Per i quali motivi
pronuncia
1. Il dispositivo n. 2. della sentenza 21 luglio 1999 di questa Camera (inc. no. __________) è così riformato:
2. Le spese procedurali consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 2’800.b) spese fr. 200.c) perizia fr. 450.d) richiamo UFPI fr. 100.e) rogatoria fr. 60.f) testimoni fr. 50.-
Totale fr. 3’660.da anticipare dall’attrice, sono poste a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 7’500.- per ripetibili.
2. Intimazione a:
- avv. __________;
- avv. __________.
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario