Incarto n. 10.2000.00019
Lugano 30 maggio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
Segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull'istanza 19 maggio 2000 presentata da
__________) __________ entrambi rappr. dall'avv. __________
volta ad ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza no. __________ emessa il 12 ottobre 1999 dalla Corte Superiore di Giustizia di Toronto (Ontario - Canada);
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con sentenza 12 ottobre 1999 la Corte Superiore di Giustizia di Toronto (Ontario - Canada) ha condannato __________ a pagare alla moglie __________ la somma di U$ 12'000'000 oltre interessi al 10% da quella data (doc. _, tradotto sub doc. _);
che con l'istanza in rassegna i coniugi __________, agenti a titolo congiunto, chiedono alla scrivente Camera che abbia a riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera quella sentenza ai sensi dell'art. 511 e segg. CPC;
che giusta l'art. 511 cpv. 1 CPC la Camera civile d'appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero, fermo restando che giusta l'art. 512 CPC il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia avviene, ad opera del giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano e che qui non interessa;
che la sentenza da delibare ha pacificamente per oggetto il pagamento di denaro, per cui questa Camera non è competente a statuire in materia (Rep. 1937 p. 269);
che il riconoscimento di quella sentenza potrà avvenire, se del caso, ad opera del Pretore, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione che la moglie creditrice avrà eventualmente modo di avviare dopo l'ottenimento di un sequestro sui beni del marito in Svizzera, rispettivamente, qualora essa -come prospettato con l'istanza- intenda effettivamente partecipare al pignoramento dei beni del marito richiesto dai terzi creditori (art. 111 LEF), nell'abito dell'azione di contestazione della partecipazione al pignoramento che essa dovrà eventualmente promuovere (art. 111 cpv. 5 LEF);
che l'istanza deve pertanto essere respinta, con l'accollo agli istanti di tassa di giustizia e spese (art. 148 CPC);
visti gli art. 148 CPC e la TG,
pronuncia:
1. L’istanza 19 maggio 2000 di __________ e __________ è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.–
b) spese fr. 20.–
fr. 500.–
sono posti a carico degli istanti in solido.
3. Intimazione:
- avv. __________
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario