Incarto n. 10.1999.00002
Lugano 16 novembre 2000/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 11 febbraio 1999, da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con la quale è chiesta la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 2'376'341.-- quale risarcimento del danno (responsabilità del notaio).
Ed ora sull'ammissibilità procedurale (art. 302 CPC) dell'azione promossa direttamente in appello.
Sentite le parti all'udienza del 16 novembre 2000.
Letti ed esaminati gli atti.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che l'attrice procede contro il notaio avv. __________ per chiedergli il risarcimento del danno, la cui pretesa le è stata ceduta dal signor __________, a dipendenza dell'inefficacia del contratto di compravendita immobiliare 24 luglio 1989, rogato dallo stesso notaio, per il quale l'acquirente __________ aveva già versato alla venditrice __________ l'importo di fr. 2'200'000.-- non più recuperati;
che condizione d'ordine, oltre a quella del valore della lite, necessaria per proporre direttamente alla Camera civile d'appello una causa di natura patrimoniale, è quella dell'appellabilità al Tribunale federale (art. 302 CPC) dove per appellabilità si ritiene la cognizione del Tribunale federale nella procedura di ricorso per riforma;
che la responsabilità per i danni insorti in relazione all'attività ministeriale del notaio non soggiace alle regole del mandato ma è retta principalmente dal diritto pubblico cantonale;
che l'art. 6 LN stabilisce che il notaio, nell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alle norme di responsabilità previste dalla stessa Legge notarile e del diritto civile e penale e che tale rinvio (cfr. art. 61 CO) è riferito alle norme del diritto federale sulla responsabilità per atti illeciti degli art. 41 e seg. CO che tornano applicabili come diritto cantonale suppletivo (Bernaschina/ Jorio/ Moggi/Pagani/Pedrazzini/Vassalli, Legge sul notariato annotata, 1996, nota 3 ad art. 6 LN);
che quindi i rimproveri dell'attrice al notaio, riguardando la sua attività ministeriale, attengono alla responsabilità regolata dal diritto pubblico cantonale con la conseguenza che il ricorso per riforma al Tribunale federale si avvera inammissibile (cfr. nello stesso senso I CCTF 14 luglio 1999, 4C.43/1999, in re P. c. M. consid. 2);
che ne discende, mancando il requisito dell'appellabilità al Tribunale federale, l'irricevibilità dell'azione promossa direttamente alla Camera civile del Tribunale d'appello;
che le spese giudiziarie e le ripetibili sono a carico della parte attrice e nel calcolo delle stesse si è tenuto conto del motivo per il quale la lite viene meno e del presumibile dispendio orario fino ad ora profuso dal patrocinatore del convenuto correlato con l'onorario minimo ad valorem.
Per i quali motivi
in applicazione dell'art. 302 cpv. 1 CPC
e, vista per le spese, la vigente TG
dichiara e pronuncia:
1. La petizione 11 febbraio 1999 proposta direttamente in appello da __________ contro l'avv. __________ è irricevibile.
2. Le spese di giudizio consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 3'000.--
- indennità testi fr. 150.--
- emolumenti di cancelleria fr. 150.-t otale fr. 3'300.-sono a carico dell'attrice che rifonderà a controparte fr. 17'500.-- per indennità ripetibile.
3. Intimazione a: - avv. __________;
- avv. __________.
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario